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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 100 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 100 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 28/11/2025 ore 10:00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Giannattasio;
- per parte convenuta il dott. Valentino Cudemo delegato dal dott. . Persona_1
L'avv. Giannattasio si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce dell'assenza di contestazioni sul quantum. Il dott. Cudemo si riporta alla memoria.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 28.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 100 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Giannattasio e dell'avv. Andrea Parte_1
Giannattasio;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con il Controparte_2 CP_3 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Persona_1
Parte resistente
Oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. richiede con il presente giudizio il riconoscimento della retribuzione Parte_1 professionale docenti per i giorni di supplenza svolti nell'A.S. 2020/2021, quantificata in €. 1.436,71.
Sostiene, difatti, l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi, assunti a tempo
Pag. 2 di 7 indeterminato o con supplenze annuali su organico di fatto o di diritto senza che sussistano ragioni oggettive di differenziazione.
2. Il si è costituito con due distinte memorie, contestando la domanda attrice e CP_1 chiedendone il rigetto.
3. La causa non richiede approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite.
4. Le argomentazioni non sono idonee ad indurre una revisione dell'orientamento già espresso da quest'ufficio e che si colloca in un solco della giurisprudenza, anche di legittimità, che è del tutto ferma nel riconoscere la spettanza dell'emolumento di cui si discute.
Preliminarmente, non sussistono dubbi in merito alla giurisdizione della presente A.G. (eccezione, invero, forse sollevata per mero refuso nelle conclusioni del convenuto). L'oggetto principale CP_1 della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante della giurisprudenza, tali controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi). Del resto, è evidente che la questione controversa non attenga alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, bensì attiene al riconoscimento di un emolumento previsto al ricorrere di determinati presupposti, i quali non dipendono dall'esercizio di alcun potere autoritativo o discrezionale da parte dell'Autorità scolastica .
5. Come noto, la retribuzione professionale docenti è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, in particolare, dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001, che a sua volta rinvia al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del
TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo.
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”.
La questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che abbiano prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si
Pag. 3 di 7 attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Occorre, in altri termini, stabilire se il richiamo sia alla disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999 sia integralmente intesa (e quindi anche al comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione) il che escluderebbe i prestatori di supplenze “brevi” dal beneficio, oppure se la disposizione contrattualcollettiva abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati.
La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, peraltro, quella maggiormente aderente al dato letterale della disciplina.
Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. (...)”. L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è, come noto, vincolante per il giudice nazionale, ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (...).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55). Pag. 4 di 7 6. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, con conseguente necessità di interpretare la normativa in senso conforme per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione Europea.
7. Dai documenti allegati al ricorso e dall'esame dello stato matricolare prodotto dal , si CP_1 evince che, per l'anno scolastico per cui è causa, è stato chiamato a esercitare le Parte_1 medesime mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che parte ricorrente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che è stata chiamata a sostituire: questo in quanto il ricorrente ha svolto le proprie funzioni di fatto per l'intero anno scolastico senza una reale soluzione di continuità (neppure, invero, per i periodi di sospensione delle lezioni costituiti dalle vacanze natalizie e pasquali), ovvero dai primi giorni di ottobre fino al termine delle attività didattiche (12 giugno).
Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione della parte ricorrente dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto del tutto ingiustificata.
8. Preme comunque sottolineare che l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo, dal momento che il richiamo operato dal CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 solo in relazione alle modalità di calcolo e non in relazione all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA).
A tali conclusioni peraltro è giunta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20015/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 12309 del 2024).
Le considerazioni espresse dal giudice nomofilattico sono pienamente condivisibili e non possono dirsi poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter). La Corte di Giustizia ha, unicamente, precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Pag. 5 di 7 Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione, così come dalla giurisprudenza di merito che in via sostanzialmente unanime si è espressa in favore delle ragioni del ricorrente.
10. Nel caso di specie, appunto non si rinvengono elementi oggettivi e trasparenti idonei a differenziare la posizione, essendo noto secondo l'id quod plerumque accidit il fatto che un supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente. Ad ogni modo deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si è in presenza quindi tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
finalità che ineriscono la funzione in sé dell'insegnamento, senza che il tempo in cui lo stesso ha esplicazione sia in qualche modo determinante nella qualità della professionalità che un docente deve esprimere.
11. Il ricorso merita, pertanto, integrale accoglimento, con condanna del alla CP_1 corresponsione dell'emolumento la cui quantificazione, non oggetto di specifica contestazione, risulta comunque conforme a criteri logico - matematici.
La somma così quantificata (pari ad euro 1.436,71) deve essere maggiorata dagli interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data della maturazione del diritto al saldo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali (elemento che rende non autonomamente liquidabile la fase di trattazione /istruttoria). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta altresì il diritto di alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'anno scolastico 2020/2021 Controparte_2
Pag. 6 di 7 e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di €. 1.436,71, oltre CP_1 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, da CP_1 distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida in €. 1.030,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 100 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 28/11/2025 ore 10:00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Giannattasio;
- per parte convenuta il dott. Valentino Cudemo delegato dal dott. . Persona_1
L'avv. Giannattasio si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce dell'assenza di contestazioni sul quantum. Il dott. Cudemo si riporta alla memoria.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 28.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 100 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Giannattasio e dell'avv. Andrea Parte_1
Giannattasio;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con il Controparte_2 CP_3 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Persona_1
Parte resistente
Oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. richiede con il presente giudizio il riconoscimento della retribuzione Parte_1 professionale docenti per i giorni di supplenza svolti nell'A.S. 2020/2021, quantificata in €. 1.436,71.
Sostiene, difatti, l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi, assunti a tempo
Pag. 2 di 7 indeterminato o con supplenze annuali su organico di fatto o di diritto senza che sussistano ragioni oggettive di differenziazione.
2. Il si è costituito con due distinte memorie, contestando la domanda attrice e CP_1 chiedendone il rigetto.
3. La causa non richiede approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite.
4. Le argomentazioni non sono idonee ad indurre una revisione dell'orientamento già espresso da quest'ufficio e che si colloca in un solco della giurisprudenza, anche di legittimità, che è del tutto ferma nel riconoscere la spettanza dell'emolumento di cui si discute.
Preliminarmente, non sussistono dubbi in merito alla giurisdizione della presente A.G. (eccezione, invero, forse sollevata per mero refuso nelle conclusioni del convenuto). L'oggetto principale CP_1 della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante della giurisprudenza, tali controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi). Del resto, è evidente che la questione controversa non attenga alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, bensì attiene al riconoscimento di un emolumento previsto al ricorrere di determinati presupposti, i quali non dipendono dall'esercizio di alcun potere autoritativo o discrezionale da parte dell'Autorità scolastica .
5. Come noto, la retribuzione professionale docenti è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, in particolare, dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001, che a sua volta rinvia al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del
TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo.
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”.
La questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che abbiano prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si
Pag. 3 di 7 attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Occorre, in altri termini, stabilire se il richiamo sia alla disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999 sia integralmente intesa (e quindi anche al comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione) il che escluderebbe i prestatori di supplenze “brevi” dal beneficio, oppure se la disposizione contrattualcollettiva abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati.
La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, peraltro, quella maggiormente aderente al dato letterale della disciplina.
Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. (...)”. L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è, come noto, vincolante per il giudice nazionale, ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (...).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55). Pag. 4 di 7 6. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, con conseguente necessità di interpretare la normativa in senso conforme per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione Europea.
7. Dai documenti allegati al ricorso e dall'esame dello stato matricolare prodotto dal , si CP_1 evince che, per l'anno scolastico per cui è causa, è stato chiamato a esercitare le Parte_1 medesime mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che parte ricorrente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che è stata chiamata a sostituire: questo in quanto il ricorrente ha svolto le proprie funzioni di fatto per l'intero anno scolastico senza una reale soluzione di continuità (neppure, invero, per i periodi di sospensione delle lezioni costituiti dalle vacanze natalizie e pasquali), ovvero dai primi giorni di ottobre fino al termine delle attività didattiche (12 giugno).
Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione della parte ricorrente dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto del tutto ingiustificata.
8. Preme comunque sottolineare che l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo, dal momento che il richiamo operato dal CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 solo in relazione alle modalità di calcolo e non in relazione all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA).
A tali conclusioni peraltro è giunta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20015/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 12309 del 2024).
Le considerazioni espresse dal giudice nomofilattico sono pienamente condivisibili e non possono dirsi poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter). La Corte di Giustizia ha, unicamente, precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Pag. 5 di 7 Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione, così come dalla giurisprudenza di merito che in via sostanzialmente unanime si è espressa in favore delle ragioni del ricorrente.
10. Nel caso di specie, appunto non si rinvengono elementi oggettivi e trasparenti idonei a differenziare la posizione, essendo noto secondo l'id quod plerumque accidit il fatto che un supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente. Ad ogni modo deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si è in presenza quindi tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
finalità che ineriscono la funzione in sé dell'insegnamento, senza che il tempo in cui lo stesso ha esplicazione sia in qualche modo determinante nella qualità della professionalità che un docente deve esprimere.
11. Il ricorso merita, pertanto, integrale accoglimento, con condanna del alla CP_1 corresponsione dell'emolumento la cui quantificazione, non oggetto di specifica contestazione, risulta comunque conforme a criteri logico - matematici.
La somma così quantificata (pari ad euro 1.436,71) deve essere maggiorata dagli interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data della maturazione del diritto al saldo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali (elemento che rende non autonomamente liquidabile la fase di trattazione /istruttoria). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta altresì il diritto di alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'anno scolastico 2020/2021 Controparte_2
Pag. 6 di 7 e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di €. 1.436,71, oltre CP_1 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, da CP_1 distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida in €. 1.030,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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