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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1292/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3052/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7269/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6654 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2124/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Acireale emetteva avviso di accertamento n. 6654 nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per omesso pagamento IMU relativamente all'anno di imposta 2018, recuperando a tassazione un importo pari a complessivi euro 144.740,00.
La società destinataria di tale avviso proponeva ricorso eccependo la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Acireale, costituito in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7269 depositata in data 24 novembre 2023, ritenendo non fondate le censure esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso della società con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, la firma a stampa del nominativo del funzionario designato, prevista dall'art. 1, comma 87 L. n. 549/1995, è valida rispetto agli atti tributari prodotti da sistemi automatizzati, purché il Funzionario responsabile venga designato con delibera di Giunta, ovvero determina dirigenziale. Nel caso di specie, dunque, considerato che la nomina del Funzionario responsabile trova riscontro documentale nella determina sindacale n.
146/2021, l'eccezione opposta risulta infondata.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
4.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3052/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7269/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6654 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2124/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Acireale emetteva avviso di accertamento n. 6654 nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per omesso pagamento IMU relativamente all'anno di imposta 2018, recuperando a tassazione un importo pari a complessivi euro 144.740,00.
La società destinataria di tale avviso proponeva ricorso eccependo la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Acireale, costituito in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7269 depositata in data 24 novembre 2023, ritenendo non fondate le censure esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso della società con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, la firma a stampa del nominativo del funzionario designato, prevista dall'art. 1, comma 87 L. n. 549/1995, è valida rispetto agli atti tributari prodotti da sistemi automatizzati, purché il Funzionario responsabile venga designato con delibera di Giunta, ovvero determina dirigenziale. Nel caso di specie, dunque, considerato che la nomina del Funzionario responsabile trova riscontro documentale nella determina sindacale n.
146/2021, l'eccezione opposta risulta infondata.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
4.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente