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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 144/2025 promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA BORTOLETTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Faenza (RA), via Castellani n. 23
- ADOTTANTE - Nei confronti di (C.F. ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza dello 09.10.2025, la difesa dell'adottante insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione come formulata in ricorso. In data 13.11.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere la domanda di adozione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 17.01.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di essere celibe e senza discendenti, di vivere con la madre e di aver conosciuto il sig.
[...] nel 2019 in ambito lavorativo, svolgendo entrambi attività lavorativa alle dipendenze Controparte_1 di una ditta di Lugo, e che tra loro si era instaurato un forte legame affettivo che lo aveva indotto alla decisione di adottare il sig. CP_1
Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione Pt_1 delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 311 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare l'adozione del Sig. , nato in [...] il 10 aprile Controparte_1
1996, da parte del ricorrente sig. nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cantagallo n. 63, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 30.01.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 28.05.2025. In data 02.04.2025 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 28.05.2025 il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig. Parte_1
e del sig. e ad ascoltare la sig.ra sorella dell'adottante, e
[...] Controparte_1 Testimone_1 rinviava il processo all'udienza dello 09.07.2025, poi differita d'ufficio allo 09.10.2025, per consentire ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il territorio di Rimini di depositare la relazione richiesta. All'udienza così rinviata, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 13.11.2025, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda di adozione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento.
L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del pagina 2 di 6 coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 64 anni mentre l'adottando ne ha 29, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e intercorrendo tra adottante e Pt_1 adottando più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e il sig. hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 Controparte_1 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che si è instaurato tra loro, che li porta ad avere contatti telefonici quotidiani e incontri regolari anche successivamente al trasferimento a Rimini del sig. per motivi lavorativi. CP_1
Anche la sig.ra sorella del sig. ha riferito di aver conosciuto il sig. Testimone_1 Parte_1 CP_1
e di valutare positivamente il rapporto del fratello con l'adottante.
[...]
Il padre del sig. sig. , che vive in Ecuador e con cui il figlio non ha CP_1 Persona_1 rapporti significativi da quando si è trasferito a vivere in Italia, ha dato l'assenso all'adozione con dichiarazione scritta resa innanzi a notaio in data 22 aprile 2024, munita di apostille e prodotta agli atti con traduzione giurata dalla difesa del sig. Pt_1
Il sig. e il sig. non sono sposati e non avendo quest'ultimo alcun discendente diretto e CP_1 Pt_1 posto che, come risulta dal relativo certificato prodotto agli atti, la madre del sig. sig.ra CP_1 [...]
è deceduta a Savona in data 17.03.2018, alcun altro assenso deve essere pertanto Persona_2 assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottando, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un effettivo legame affettivo tra adottante e adottando e di una relazione di sostegno e supporto reciproci, l'adozione apporterà indubbiamente benefici all'adottando, consentendogli di rinsaldare il rapporto che lo lega all'adottante, che costituisce per lui un punto di riferimento affettivo e morale. Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti per il territorio riminese, ove risiede l'adottando, che hanno inviato in data 04.07.2025 una breve relazione informativa sulla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando, riferendo specificatamente quanto segue: “il signor non era conosciuto al servizio scrivente, che ha provveduto a convocare telefonicamente CP_1 quest'ultimo e a svolgere un colloquio in data 19.06.2025 presso la sede dello Sportello Sociale Professionale di Rimini. Si precisa, invece, che il signor è stato colloquiato dal servizio sociale territorialmente competente. Il signor Pt_1 CP_1 riferisce che si sarebbe recato per la prima volta in Italia nel 2014 al fine di far visita alla madre che, già da diversi anni, si pagina 3 di 6 CP_ trovava stabilmente sul territorio ligure per lavoro. In quel periodo il signor stava terminando gli studi e sarebbe quindi poi rientrato in Ecuador, per completare il suddetto percorso. Nel 2018, il signor dopo il decesso della madre, CP_1 avrebbe poi deciso di trasferirsi in Italia iniziando a lavorare presso la riviera romagnola durante la stagione estiva e conseguendo, nel frattempo, una qualifica professionale come informatico. Rispetto alla propria famiglia d'origine, il signor riferisce che, in Ecuador, vivrebbe ancora il padre con il quale però non intrattiene rapporti significativi da CP_1 quando si è trasferito in Italia. Lo stesso riporta però di aver messo a conoscenza il genitore del suo desiderio di essere adottato e che quest'ultimo non avrebbe mosso impedimenti. Sul territorio riminese risiederebbe inoltre uno zio materno con il quale però non si è instaurato nessun rapporto o contatto. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, il signor riferisce di CP_1 avere un contratto a tempo indeterminato con “Hiteco” un'azienda sul territorio, che il suo stipendio mensile ammonterebbe a circa 1.300,00 euro. In merito invece alla propria condizione abitativa, il signor riferisce di aver reperito CP_1 un'abitazione con un affitto presso privato dove pagherebbe mensilmente 550,00 euro. Sul rapporto con il signor il
Pt_1 signor riferisce di averlo conosciuto nel 2020 quando lavorava per un'azienda di Ravenna. Il signor CP_1 CP_1 raccontando di questo incontro, afferma “mi piace parlare con le persone grandi perché c'è molto da imparare” riferendo di come la famiglia del signor sia ormai diventata anche la sua. Lui stesso afferma infatti di intrattenere rapporti
Pt_1 significativi anche con la sorella e la madre del signor tanto da chiamarla “nonna”. Il signor riferisce che
Pt_1 CP_1 anche dopo la decisione di cambiare lavoro e di trasferirsi a Rimini, i rapporti con il signor siano rimasti invariati. Il
Pt_1 signor non ha una rete amicale su questo territorio, ma che ogni 15 giorni circa incontra il signor riferendo CP_1 Pt_1 inoltre di passare con lui quasi tutte le festività. In aggiunta, il signor pratica la boxe a livello agonistico da molto CP_1 tempo e riferisce che il signor lo avrebbe spesso seguito nelle varie competizioni. Inoltre, il signor riferisce di
Pt_1 CP_1 come il signor ha rappresentato un riferimento anche nei momenti di difficoltà, ad esempio, quando la macchina del
Pt_1 signor ha avuto un guasto, quest'ultimo si sarebbe dovuto recare per un periodo al lavoro in bicicletta impiegandoci CP_1 circa un'ora di tempo. Quando il signor ha saputo dell'accaduto, si sarebbe offerto di aiutarlo economicamente per
Pt_1 sostenere le spese di riparazione dell'auto. Alla domanda della scrivente su chi avesse avuto l'iniziativa di avviare la pratica CP_ per l'adozione, il signor ha risposto che sarebbe stato il signor proprio in ragione del rapporto di affetto
Pt_1 instauratosi negli anni. Il signor ha poi aggiunto che, indipendentemente da ciò che sarà deciso, lui continuerà ad CP_1 avere contatti con il signor che rimarrà per lui una figura di riferimento. In conclusione, si riferisce dunque che, da
Pt_1 quanto emerso dal colloquio effettuato, non si evidenziano criticità significative, tanto da ritenere di dover ostacolare la richiesta di adozione del signor a favore del signor .
Pt_1 CP_1
Quanto alla relazione redatta dai Servizi Sociali della Bassa Romagna sul sig. si rileva come invece Pt_1 siano state ivi sollevate delle perplessità in ordine alla procedura adottiva in esame che però il Collegio ritiene non ostative all'accoglimento della domanda. Nella suddetta relazione, gli assistenti sociali riferiscono specificatamente quanto segue: “In data 13/02/2025 gli operatori del Servizio Sociale scrivente hanno incontrato il sig. per una conoscenza della Parte_1 situazione nonché un approfondimento circa le motivazioni che lo hanno spinto a richiedere a Codesta A.G. l'adozione del sig.
Controparte_1
Il signor ha dichiarato di aver conosciuto il ragazzo sul luogo di lavoro ad inizio 2020 e di aver consolidato il rapporto Pt_1 durante la fase di emergenza sanitaria (COVID-19), in quanto quest'ultimo spesso si confidava con lui rispetto alla sua storia di vita personale, alle sue problematiche familiari, sociali ed economiche. Il signor vive in una casa di proprietà dove sono residenti anche la madre anziana e la sorella ed ha espresso il proprio Pt_1 desiderio e disponibilità ad accogliere il ragazzo presso la sua abitazione avendo anche uno spazio adeguato. Il signor CP_1 pare non aver mai accettato la convivenza scegliendo di rimanere sul territorio di Rimini, nonostante la condizione di
[...]
pagina 4 di 6 precarietà economica in cui sostiene, riferendolo al signor di vivere. Da quanto dichiarato dal signor
Pt_1 Pt_1 attualmente i due mantengono frequenti contatti telefonici e si vedono personalmente ogni circa due settimane. Durante tutto il colloquio il signor è apparso in evidente difficoltà nel raccontare la situazione soprattutto quando gli
Pt_1 operatori hanno cercato di approfondire sia le motivazioni che hanno portato alla richiesta di adozione, sia la condizione economica. Per quanto riguarda la motivazione alla base di questa scelta, il signor ha dichiarato che è stata una richiesta
Pt_1 pervenuta direttamente dal ragazzo, che lui ha accolto in quanto molto affezionato e felice di poterlo aiutare, non avendo a sua volta figli e non essendosi mai sposato. Rispetto invece alla questione economica le assistenti sociali hanno provato a chiedere al signor una stima di quanto già
Pt_1 corrisposto al ragazzo negli ultimi quattro anni, e quest'ultimo ha dichiarato un totale di circa 50.000 € riferendo di averlo aiutato principalmente per le spese legate all'alloggio, alle utenze e all'automobile. Inoltre il signor ha riferito di non essersi confrontato in merito a questa scelta con nessuno a parte aver accennato
Pt_1
l'argomento alla sorella (anch'ella con l'esperienza adottiva), non trovando però la sua approvazione. In considerazione della fragilità personale riscontrata durante il colloquio e degli elementi riferiti, gli operatori del servizio sociale hanno cercato di esplicitare una preoccupazione rispetto ad eventuali altri interessi del giovane nell'intraprendere l'iter adottivo, ma il signor appare fermo nel non considerare altre finalità diverse dal legame affettivo tra i due. Pt_1
Alla luce di quanto sopra riportato si sottolinea nuovamente la preoccupazione degli operatori del Servizio Sociale riguardo la particolarità della situazione complessiva e le fragilità personali riscontrate durante il colloquio che potrebbero necessitare di un ulteriore approfondimento da parte dei servizi competenti circa gli aspetti psicologici che hanno portato a tale scelta”. Ebbene, quanto alla riscontrata presenza di fragilità personali, si deve in primo luogo rilevare come la sorella dell'adottante, dopo aver affermato in udienza di essere favorevole all'adozione, abbia riferito del carattere chiuso e riservato del fratello, che costituisce elemento idoneo a spiegare, almeno in parte, le difficoltà riscontrate dal sig. a rispondere alle domande degli assistenti sociali. Pt_1
Deve altresì rimarcarsi come il giudizio demandato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 312, n. 2), c.c. attenga alla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando e non dell'adottante. Ebbene, posto che non vi sono elementi da cui inferire che il sig. non sia in grado di determinarsi Pt_1 autonomamente, alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto che dall'informativa della questura è emerso a carico dell'adottando solo un precedente per guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi integrato anche il requisito della convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando. Ritiene pertanto il Collegio che la domanda di adozione del sig. proposta dal sig. Controparte_1 debba essere accolta. Parte_1
Alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
10.04.1996, da parte di nato a [...] il [...], con ogni Parte_1 conseguenza di legge;
pagina 5 di 6 - NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 14.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 144/2025 promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA BORTOLETTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Faenza (RA), via Castellani n. 23
- ADOTTANTE - Nei confronti di (C.F. ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza dello 09.10.2025, la difesa dell'adottante insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione come formulata in ricorso. In data 13.11.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere la domanda di adozione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 17.01.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di essere celibe e senza discendenti, di vivere con la madre e di aver conosciuto il sig.
[...] nel 2019 in ambito lavorativo, svolgendo entrambi attività lavorativa alle dipendenze Controparte_1 di una ditta di Lugo, e che tra loro si era instaurato un forte legame affettivo che lo aveva indotto alla decisione di adottare il sig. CP_1
Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione Pt_1 delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 311 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare l'adozione del Sig. , nato in [...] il 10 aprile Controparte_1
1996, da parte del ricorrente sig. nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cantagallo n. 63, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 30.01.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 28.05.2025. In data 02.04.2025 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 28.05.2025 il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig. Parte_1
e del sig. e ad ascoltare la sig.ra sorella dell'adottante, e
[...] Controparte_1 Testimone_1 rinviava il processo all'udienza dello 09.07.2025, poi differita d'ufficio allo 09.10.2025, per consentire ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il territorio di Rimini di depositare la relazione richiesta. All'udienza così rinviata, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 13.11.2025, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda di adozione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento.
L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del pagina 2 di 6 coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 64 anni mentre l'adottando ne ha 29, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e intercorrendo tra adottante e Pt_1 adottando più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e il sig. hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 Controparte_1 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che si è instaurato tra loro, che li porta ad avere contatti telefonici quotidiani e incontri regolari anche successivamente al trasferimento a Rimini del sig. per motivi lavorativi. CP_1
Anche la sig.ra sorella del sig. ha riferito di aver conosciuto il sig. Testimone_1 Parte_1 CP_1
e di valutare positivamente il rapporto del fratello con l'adottante.
[...]
Il padre del sig. sig. , che vive in Ecuador e con cui il figlio non ha CP_1 Persona_1 rapporti significativi da quando si è trasferito a vivere in Italia, ha dato l'assenso all'adozione con dichiarazione scritta resa innanzi a notaio in data 22 aprile 2024, munita di apostille e prodotta agli atti con traduzione giurata dalla difesa del sig. Pt_1
Il sig. e il sig. non sono sposati e non avendo quest'ultimo alcun discendente diretto e CP_1 Pt_1 posto che, come risulta dal relativo certificato prodotto agli atti, la madre del sig. sig.ra CP_1 [...]
è deceduta a Savona in data 17.03.2018, alcun altro assenso deve essere pertanto Persona_2 assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottando, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un effettivo legame affettivo tra adottante e adottando e di una relazione di sostegno e supporto reciproci, l'adozione apporterà indubbiamente benefici all'adottando, consentendogli di rinsaldare il rapporto che lo lega all'adottante, che costituisce per lui un punto di riferimento affettivo e morale. Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti per il territorio riminese, ove risiede l'adottando, che hanno inviato in data 04.07.2025 una breve relazione informativa sulla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando, riferendo specificatamente quanto segue: “il signor non era conosciuto al servizio scrivente, che ha provveduto a convocare telefonicamente CP_1 quest'ultimo e a svolgere un colloquio in data 19.06.2025 presso la sede dello Sportello Sociale Professionale di Rimini. Si precisa, invece, che il signor è stato colloquiato dal servizio sociale territorialmente competente. Il signor Pt_1 CP_1 riferisce che si sarebbe recato per la prima volta in Italia nel 2014 al fine di far visita alla madre che, già da diversi anni, si pagina 3 di 6 CP_ trovava stabilmente sul territorio ligure per lavoro. In quel periodo il signor stava terminando gli studi e sarebbe quindi poi rientrato in Ecuador, per completare il suddetto percorso. Nel 2018, il signor dopo il decesso della madre, CP_1 avrebbe poi deciso di trasferirsi in Italia iniziando a lavorare presso la riviera romagnola durante la stagione estiva e conseguendo, nel frattempo, una qualifica professionale come informatico. Rispetto alla propria famiglia d'origine, il signor riferisce che, in Ecuador, vivrebbe ancora il padre con il quale però non intrattiene rapporti significativi da CP_1 quando si è trasferito in Italia. Lo stesso riporta però di aver messo a conoscenza il genitore del suo desiderio di essere adottato e che quest'ultimo non avrebbe mosso impedimenti. Sul territorio riminese risiederebbe inoltre uno zio materno con il quale però non si è instaurato nessun rapporto o contatto. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, il signor riferisce di CP_1 avere un contratto a tempo indeterminato con “Hiteco” un'azienda sul territorio, che il suo stipendio mensile ammonterebbe a circa 1.300,00 euro. In merito invece alla propria condizione abitativa, il signor riferisce di aver reperito CP_1 un'abitazione con un affitto presso privato dove pagherebbe mensilmente 550,00 euro. Sul rapporto con il signor il
Pt_1 signor riferisce di averlo conosciuto nel 2020 quando lavorava per un'azienda di Ravenna. Il signor CP_1 CP_1 raccontando di questo incontro, afferma “mi piace parlare con le persone grandi perché c'è molto da imparare” riferendo di come la famiglia del signor sia ormai diventata anche la sua. Lui stesso afferma infatti di intrattenere rapporti
Pt_1 significativi anche con la sorella e la madre del signor tanto da chiamarla “nonna”. Il signor riferisce che
Pt_1 CP_1 anche dopo la decisione di cambiare lavoro e di trasferirsi a Rimini, i rapporti con il signor siano rimasti invariati. Il
Pt_1 signor non ha una rete amicale su questo territorio, ma che ogni 15 giorni circa incontra il signor riferendo CP_1 Pt_1 inoltre di passare con lui quasi tutte le festività. In aggiunta, il signor pratica la boxe a livello agonistico da molto CP_1 tempo e riferisce che il signor lo avrebbe spesso seguito nelle varie competizioni. Inoltre, il signor riferisce di
Pt_1 CP_1 come il signor ha rappresentato un riferimento anche nei momenti di difficoltà, ad esempio, quando la macchina del
Pt_1 signor ha avuto un guasto, quest'ultimo si sarebbe dovuto recare per un periodo al lavoro in bicicletta impiegandoci CP_1 circa un'ora di tempo. Quando il signor ha saputo dell'accaduto, si sarebbe offerto di aiutarlo economicamente per
Pt_1 sostenere le spese di riparazione dell'auto. Alla domanda della scrivente su chi avesse avuto l'iniziativa di avviare la pratica CP_ per l'adozione, il signor ha risposto che sarebbe stato il signor proprio in ragione del rapporto di affetto
Pt_1 instauratosi negli anni. Il signor ha poi aggiunto che, indipendentemente da ciò che sarà deciso, lui continuerà ad CP_1 avere contatti con il signor che rimarrà per lui una figura di riferimento. In conclusione, si riferisce dunque che, da
Pt_1 quanto emerso dal colloquio effettuato, non si evidenziano criticità significative, tanto da ritenere di dover ostacolare la richiesta di adozione del signor a favore del signor .
Pt_1 CP_1
Quanto alla relazione redatta dai Servizi Sociali della Bassa Romagna sul sig. si rileva come invece Pt_1 siano state ivi sollevate delle perplessità in ordine alla procedura adottiva in esame che però il Collegio ritiene non ostative all'accoglimento della domanda. Nella suddetta relazione, gli assistenti sociali riferiscono specificatamente quanto segue: “In data 13/02/2025 gli operatori del Servizio Sociale scrivente hanno incontrato il sig. per una conoscenza della Parte_1 situazione nonché un approfondimento circa le motivazioni che lo hanno spinto a richiedere a Codesta A.G. l'adozione del sig.
Controparte_1
Il signor ha dichiarato di aver conosciuto il ragazzo sul luogo di lavoro ad inizio 2020 e di aver consolidato il rapporto Pt_1 durante la fase di emergenza sanitaria (COVID-19), in quanto quest'ultimo spesso si confidava con lui rispetto alla sua storia di vita personale, alle sue problematiche familiari, sociali ed economiche. Il signor vive in una casa di proprietà dove sono residenti anche la madre anziana e la sorella ed ha espresso il proprio Pt_1 desiderio e disponibilità ad accogliere il ragazzo presso la sua abitazione avendo anche uno spazio adeguato. Il signor CP_1 pare non aver mai accettato la convivenza scegliendo di rimanere sul territorio di Rimini, nonostante la condizione di
[...]
pagina 4 di 6 precarietà economica in cui sostiene, riferendolo al signor di vivere. Da quanto dichiarato dal signor
Pt_1 Pt_1 attualmente i due mantengono frequenti contatti telefonici e si vedono personalmente ogni circa due settimane. Durante tutto il colloquio il signor è apparso in evidente difficoltà nel raccontare la situazione soprattutto quando gli
Pt_1 operatori hanno cercato di approfondire sia le motivazioni che hanno portato alla richiesta di adozione, sia la condizione economica. Per quanto riguarda la motivazione alla base di questa scelta, il signor ha dichiarato che è stata una richiesta
Pt_1 pervenuta direttamente dal ragazzo, che lui ha accolto in quanto molto affezionato e felice di poterlo aiutare, non avendo a sua volta figli e non essendosi mai sposato. Rispetto invece alla questione economica le assistenti sociali hanno provato a chiedere al signor una stima di quanto già
Pt_1 corrisposto al ragazzo negli ultimi quattro anni, e quest'ultimo ha dichiarato un totale di circa 50.000 € riferendo di averlo aiutato principalmente per le spese legate all'alloggio, alle utenze e all'automobile. Inoltre il signor ha riferito di non essersi confrontato in merito a questa scelta con nessuno a parte aver accennato
Pt_1
l'argomento alla sorella (anch'ella con l'esperienza adottiva), non trovando però la sua approvazione. In considerazione della fragilità personale riscontrata durante il colloquio e degli elementi riferiti, gli operatori del servizio sociale hanno cercato di esplicitare una preoccupazione rispetto ad eventuali altri interessi del giovane nell'intraprendere l'iter adottivo, ma il signor appare fermo nel non considerare altre finalità diverse dal legame affettivo tra i due. Pt_1
Alla luce di quanto sopra riportato si sottolinea nuovamente la preoccupazione degli operatori del Servizio Sociale riguardo la particolarità della situazione complessiva e le fragilità personali riscontrate durante il colloquio che potrebbero necessitare di un ulteriore approfondimento da parte dei servizi competenti circa gli aspetti psicologici che hanno portato a tale scelta”. Ebbene, quanto alla riscontrata presenza di fragilità personali, si deve in primo luogo rilevare come la sorella dell'adottante, dopo aver affermato in udienza di essere favorevole all'adozione, abbia riferito del carattere chiuso e riservato del fratello, che costituisce elemento idoneo a spiegare, almeno in parte, le difficoltà riscontrate dal sig. a rispondere alle domande degli assistenti sociali. Pt_1
Deve altresì rimarcarsi come il giudizio demandato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 312, n. 2), c.c. attenga alla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando e non dell'adottante. Ebbene, posto che non vi sono elementi da cui inferire che il sig. non sia in grado di determinarsi Pt_1 autonomamente, alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto che dall'informativa della questura è emerso a carico dell'adottando solo un precedente per guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi integrato anche il requisito della convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando. Ritiene pertanto il Collegio che la domanda di adozione del sig. proposta dal sig. Controparte_1 debba essere accolta. Parte_1
Alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
10.04.1996, da parte di nato a [...] il [...], con ogni Parte_1 conseguenza di legge;
pagina 5 di 6 - NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 14.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli.
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