Articolo 1634 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1633Articolo 1612
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9 ottobre 2010
Art. 1634. Personale militare in congedo 1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianita', subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 1648 e 1657 e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 1643, 1644 e 1645. 2. Per i medici e i farmacisti l'anzianita' di grado e' quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, se non gia' ufficiali in congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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