Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento Legge n. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Riccardo Trombetta e nel procedimento iscritto al n. 670 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
[...]
nato in [...] in data [...], CUI C.F._1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.3.2025,
OSSERVA
Con provvedimento emesso in data 26/03/2025 il Questore della Provincia di Trapani ha disposto la proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero , nato in [...] Parte_1 in data 08/09/1998, C.U.I. , di cittadinanza tunisina. Nume_1
In data odierna si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto, con la partecipazione dell'avv. Daniela Papalia, in sostituzione dell'avv. di fiducia Leonardo Arnau, e dell'autorità amministrativa emittente, in giudizio personalmente per il tramite del V.Sovrintendente CP_1
. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha
[...] chiesto la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha espresso parere favorevole alla convalida con nota scritta.
Il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 26/03/2025, alle ore 17.20, ed è stato trasmesso a questa Corte in data 27/03/2025, alle ore 13:17. Risultano pertanto rispettati i termini previsti dal citato articolo 14, commi 3 e 4, del D.Lg.vo n. 286/1998.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
Nel corso dell'odierna udienza il richiedente ha confermato quanto dichiarato in precedenza. CONSIDERAZIONI
Va qui ribadito che la pronuncia di convalida della disposta proroga del trattenimento amministrativo presuppone esclusivamente una verifica della permanenza dei presupposti del trattenimento originariamente pronunciato.
Nel caso in esame la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di asilo proposta dal richiedente, e avverso tale decisione è stato proposto ricorso giurisdizionale, il cui esito, secondo quanto rappresentato in data odierna ed accertato tramite sistema informatico, è nel senso della accordata sospensiva, con fissazione dell'udienza di merito.
E' opportuno allora rammentare che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3- bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35- bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento, come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione, ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del richiedente asilo, per tutto il tempo in cui quest'ultimo è autorizzato a
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
Nel caso di specie il trattenimento è stato disposto in virtù dei presupposti di cui all'art. 6 comma 2 lettere b) e d), ossia per la di lui pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica anche in qualità di soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi, oltre che per il pericolo di fuga, perché non in possesso del passaporto o di altro documento equipollente e per avere in precedenza dichiarato false generalità (così Decreto del Questore di Padova del 30.1.2025). Rigettata allora medio tempore la domanda amministrativa di asilo, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto è stata dal Giudice accolta unicamente in via dichiarativa, ossia per il ritenuto automatismo sospensivo legato al superamento dei termini amministrativi previsti per l'esito della procedura accelerata, senza quindi una valutazione di sussistenza nel caso specifico, di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, con la conseguenza che alcunché risulta utile a sconfessare l'asserita caducazione degli originari presupposti, i quali rimangono intatti.
E' del resto a ribadirsi che il giudice di legittimità ha condivisibilmente argomentato (cfr. Cass. n. 2378/2024) che, in base alle disposizioni citate, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge.
Appurato quindi che il soggetto trovasi trattenuto dal 30/01/2025, che alla data del notificato provvedimento di proroga non erano quindi spirati i 60 giorni, e che con l'odierna proroga non viene superato il termine massimo di mesi dodici.
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Questore della Provincia di in data 26/03/2025 nei confronti Pt_1 di , nato in [...] in data [...]. Parte_1
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza. Palermo, 28.03.2025 Il Consigliere dott. Riccardo Trombetta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.
, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Corte di Appello di Palermo prima sezione civile