Sentenza breve 17 luglio 2025
Decreto collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 17/07/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 2154 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva, del silenzio formatosi sulla istanza di accesso alle misure di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il decreto di questo Tribunale n.121 del 2025 di accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale del 9 luglio 2025 di avvenuta attivazione delle misure di accoglienza dal 17 luglio 2025 previo inserimento nel -OMISSIS- in -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione di parte ricorrente del 9 luglio 2025 di sopravvenuto difetto di interesse;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere entrato in Italia in data 13/1/2025 proveniente dal Pakistan e di aver intenzione di presentare domanda di protezione internazionale in quanto senza fissa dimora né mezzi di sussistenza. In data 12/5/2025 inoltrava in autonomia istanza di attivazione delle misure di accoglienza, mentre quanto alla richiesta di protezione internazionale è stato fissato l’appuntamento per il 18/7/2025 per la compilazione del modello C3; viceversa a tutt’oggi nessun provvedimento è stato adottato dalla Prefettura quanto all’attivazione dell’accoglienza. Si deduce circa la giurisdizione di questa Autorità giudiziaria e la violazione degli artt.1, 2, 14 e 15 della Legge n.241/1990 e dell’art.14 del D. Lgs. n.142/2015.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 9 luglio 2025 di avvenuta attivazione delle misure di accoglienza dal 17 luglio 2025 previo inserimento nel -OMISSIS- in -OMISSIS-.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,
Per le ragioni in premessa quali evidenziano la non manifesta infondatezza del ricorso al momento della sua proposizione, si conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si demanda la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO