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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 377/2022 promossa in grado di appello d a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe De Marco.
APPELLANTE Contro in persona del Controparte_1 legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Petix.
APPELLATA
All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 5/4/2022 nella cancelleria di questa Corte di appello e ritualmente notificato , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, già dipendenti a tempo determinato dell' Parte_4 Parte_5
, inquadrate nella cat. A del CCNL Regioni- Autonomie Locali
[...] hanno proposto appello avverso la sentenza resa in data 19/1/2022 dal Tribunale di Agrigento la quale , previo accertamento della natura pubblicistica dell' , ha rigettato CP_1 la domanda di conversione dei plurimi contratti a termine cessati in data 31/10/2020, ha negato il riconoscimento del lavoro straordinario e delle mansioni superiori rivendicate sul presupposto dello svolgimento di prestazioni proprie del personale di cat. B (OS) ed ha infine respinto la domanda di risarcimento dei danni azionata in ragione del supposto demansionamento subito nel tempo dalle ricorrenti. Hanno lamentato le appellanti che avendo prestato servizio alle dipendenze dell' ed CP_1 avendo dedotto l'illegittima reiterazione dei contratti a termine a tempo parziale e/o a tempo pieno stipulati ( e tra il 2018 ed il 2020, e fin dal Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
2012), esse avevano maturato il diritto alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e che la ragione ostativa individuata dalla sentenza, imputata alla dichiarata natura pubblicistica dell'ente, configurava una circostanza la cui dimostrazione, posta a carico dell' , non poteva attendibilmente arguirsi dal solo CP_1 rimando alle clausole statutarie. Sotto altro profilo hanno censurato il capo di sentenza che, escludendo la prova della sussistenza di lavoro straordinario, si sarebbe occupato di un tema di indagine in nessun modo azionato in seno al ricorso introduttivo.
Di converso hanno lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda volta al pagamento delle retribuzioni nascenti dalla differenza tra il salario contrattualmente dovuto e/o trasfuso nelle buste paga prodotte comprensivo di TF e gli importi concretamente liquidati nelle minori somme riportate e riconosciute nella relazione di consulenza prodotta. Ancora hanno insistito nella domanda fondata sullo svolgimento delle mansioni superiori e nelle prove testimoniali articolate a tal fine siccome ingiustamente disattese dal giudice di primo grado. Infine hanno reiterato la richiesta di risarcimento del danno - patrimoniale e non - correlato al non meglio precisato demansionamento patito a causa del comportamento posto in essere dall' . CP_1
Si è costituita anche in questo grado di giudizio l' convenuta che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
La causa è stata istruita in appello con prova testimoniale , c.t.u. ed acquisizione documentale , indi è stata decisa come da dispositivo, in atti.
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, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 prestato servizio come personale ausiliario per diversi anni fino al 30/10/2020 alle dipendenze dell' e con il ricorso di Parte_5 primo grado hanno invocato nell'ordine:
1) Il diritto alla conversione dei rapporti a termine per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti;
2) Il diritto al pagamento delle differenze contrattuali rispetto a quanto corrisposto dall'ente oltre al TF;
3) Il diritto alle differenze retributive maturate in base al giusto inquadramento spettante nella cat. di OS ( B);
4) Il risarcimento del danno procurato loro dalla condotta antigiuridica dell' . CP_2
Tale premessa serve ad espungere dal perimetro della controversia il tema del lavoro straordinario, cui la decisione di primo grado ha dedicato un capo di sentenza esorbitando dai limiti della domanda nella quale la tematica in parola non risultava in nessun modo esplicitata. Ciò posto una prima questione è quella che attiene al discusso profilo della natura pubblicistica dell' , criticato dalle lavoratrici sotto il profilo dell'insufficiente CP_1 accertamento effettuato dal giudice di primo grado. Il motivo non ha pregio. Premesso che la materia della pubblica assistenza e delle opere pie ricade nella competenza legislativa esclusiva della Regione CI (art. 14 primo comma lett. m) dello Statuto) e che ad oggi la Regione CIna non ha esercitato tale competenza , va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno costantemente statuito che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.
466 del 1990), indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti, dalla volontà dei loro organi direttivi e dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite (Cass., Sez. Un. n. 1151 del 27/01/2012; n. 10365 del 06/05/2009; n. 6342 del 06/06/1995; n. 4631 del 07/05/1998; n. 13666 del 18/09/2002). Orbene alla stregua dei criteri di cui al dpcm 16 febbraio 1990 - Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni(…) promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni
o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attivita' istituzionale - va confermato l'avviso espresso dal G.L. in ordine alla natura pubblicistica dell'odierno appellato, dato che, sulla scorta delle indicazioni che promanano dallo Statuto, esso è retto da principi di gestione , organi, risorse e dotazioni che rimandano decisamente ad una pregnante ingerenza dell'autorità pubblica nella gestione dell'attività dell'ente.
Un tanto lo si ricava dalle finalità di assistenza pubblica perseguite , dai principi direttivi della gestione , improntati a criteri di economicità, di responsabilità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa e dalle regole di formazione del c.d.a. – i cui membri sono in maggioranza espressione di enti pubblici – che è costituito con decreto dell'Assessore regionale agli Enti Locali. Una volta accertata la natura pubblica dell' risulta destituita di fondamento la CP_1 doglianza volta a impetrare la conversione dei contratti a termine affetti dalla abusiva successione ultra triennale. In proposito è noto e va ribadito che nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (Cass. n. 42004 del 30/12/2021). Passando alla disamina del secondo motivo di gravame, esso si palesa fondato per quanto di ragione.
Le lavoratrici hanno impugnato l'indicazione procedente dal rilascio delle buste paga le cui sottoscrizioni, non recanti una specifica attestazione di quietanza, non risultano idonee ad esplicare alcuna efficacia presuntiva dell'avvenuta dazione delle somme ivi indicate. Tale tema di indagine, negletto dalla sentenza di primo grado, è stato validamente riproposto dalle ricorrenti che hanno parimenti valorizzato la mancata specifica contestazione da parte dell' al riguardo. CP_1
Sulla scorta delle relazione contabile già prodotta nel giudizio di primo grado, laddove le stesse lavoratrici hanno dato atto delle somme effettivamente percepite, questa Corte ha pertanto conferito incarico per la quantificazione delle differenze contrattualmente dovute All'esito dell'indagine delegata , la cui risultanze non sono state oggetto di contestazione quanto ai criteri di calcolo applicati, sono emersi crediti differenziati a favore delle lavoratrici nelle misure che seguono: € 10.022,35 a favore di;
€ 946,60 a Parte_1 favore di € 18.042,23 a favore di;
€ Parte_2 Pt_3 Parte_3
12.819,54 a favore di . Parte_4
Del che deve essere pronunciata condanna nei confronti dell' convenuta oltre agli CP_1 accessori a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Quanto al TF , l'allegazione dell' riguardo l'avvenuto pagamento dei relativi CP_1 importi, ha trovato apprezzabile riscontro nelle note acquisite dalla Corte nelle quali CP_3 si dà atto di importi bonificati a tale titolo sulla base di calcolo costituita dalle retribuzioni contrattualmente dovute . Diversamente infondato si palesa il terzo motivo di gravame. Esso poggia sul dedotto erroneo inquadramento asseritamente operato dall'ente e sulle risultanze dei turni di servizio dai quali , a dire delle appellanti , discenderebbe la prova della destinazione del personale ausiliario all'espletamento di mansioni tipiche del personale OS appartenente alla cat. B . Le mansioni si sarebbero concretizzate nell'affidamento di compiti di assistenza degli ospiti non autosufficienti della struttura , nella somministrazione di terapie orali, nella cura dell'igiene intima, negli spostamenti e movimentazioni dei degenti e in genere dei bisogni della vita quotidiana.
In funzione di tale allegazione la Corte ha dato corso alle prove testimoniali richieste dalle lavoratrici e disattese dal giudice di primo grado. L'esito delle testimonianze, sia pur esponendo un sistema oggettivamente distorsivo Tes_ rispetto ai compiti propri della categoria di appartenenza (cfr. teste ) non ha consentito di formulare un giudizio di preponderanza delle mansioni di natura socio- assistenziale svolte stante la compresenza di personale religioso (almeno fino al 2019) e l'incontestato utilizzo in maniera promiscua delle inservienti in attività ora di ausiliarie ora socio- assistenziali. Né tale dato può sic et simpliciter desumersi dalle schede prodotte recanti le turnazioni del personale in servizio atteso che esse nulla asseverano riguardo la natura delle attività espletate dalle lavoratrici durante gli orari osservati. Siffatta incertezza probatoria si profila vieppiù rilevante atteso che , tanto dalla disciplina collettiva che dalla normativa di diritto comune, è ricavabile il principio per il quale , in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di diverse categorie, l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore postula che essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo, imponendosi in capo al giudice il compito di compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore. Nel caso di specie non constano indicazioni sul piano temporale, qualitativo e/o quantitativo sufficienti ad attribuire alle prestazioni di OS il connotato di prevalenza richiesto per legittimare il riconoscimento delle mansioni superiori e della relativa retribuzione. Infine non meritevole di accoglimento risulta il quarto motivo di gravame finalizzato ad ottenere un risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dichiaratamente basato sul dedotto NA , non avendo le lavoratrici adeguatamente esposto le circostanze fattuali cui ricollegare l'an e il quantum del diritto in termini di antigiuridicità della condotta, del nesso causale tra la condotta e il danno e di un pregiudizio inteso come lesione di un diritto meritevole di tutela, tangibilmente inciso in termini di perdita patrimoniale o di compromissione di aspetti relazionali e/o esistenziali del soggetto danneggiato. La parziale riforma della sentenza di primo grado rileva sul piano della regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che vanno compensate per metà e per l'altra metà poste a carico dell'ente soccombente e liquidate come nell'infrascritto dispositivo.
Quanto alle spese della c.t.u. esse possono essere lasciate definitivamente a carico dell'ente appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 68/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 19 gennaio 2022, condanna l'
[...]
– in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle differenze retributive dovute alle appellanti che liquida rispettivamente :
-in complessivi € 10.022,35 a favore di;
Parte_1
-in complessivi € 946,60 a favore di Parte_2
-in complessivi € 18.042,23 a favore di;
Parte_3
-in complessivi € 12.819,54 a favore di . Parte_4
Oltre, per tutte, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna l' CP_2 appellato al pagamento in favore delle appellanti della restante parte che liquida in complessivi € 1.347,50 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.453,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco