Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile iscritta al n° 3418 /2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
GIUSEPPE NAVARRA
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
con il funzionario Controparte_2
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 7.4.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa di un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_1
restanti due terzi, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e distrae in favore dell'avv.to NAVARRA GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_1
Costituitosi in giudizio, l' rilevava come le detta prestazione sarebbe stata CP_1
messa in pagamento nel più breve tempo possibile.
Sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione, nel mese di febbraio 2025, in favore del ricorrente della prestazione richiesta, e della documentazione in atti attestante la detta circostanza, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
dichiaratosi fin da subito disponibile al pagamento della prestazione richiesta e al riconoscimento del diritto di parte ricorrente, per compensare di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino