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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.07.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_1 C.F._1
Brindisi n. 2 presso e nello studio dell'Avv. Letizia Vannicelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_2 C.F._2
Contigliano n. 15 presso e nello lo studio legale dell'Avv. Mariella Cari che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TE BI (RI) il 07.07.2013 tra i Sig.ri e annotato nei Registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 di detto Comune, atto N. 8, parte II, serie A, anno 2013 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di TE BI di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio
1 B) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà residenza Persona_1 anagrafica con la madre presso l'abitazione di residenza della stessa in TE BI alla
Via Castello n. 7.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno insieme le decisioni più importanti per la vita del figlio, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle decisioni di cui sopra, che dovranno essere prese tenendo conto quanto più possibile della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore. Ciascun genitore potrà prendere invece da solo le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
C) Il padre avrà diritto di vedere ed avere con sé il figlio, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi:
1. Durante il periodo scolastico da settembre a giugno:
a) a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio alle ore 18,00 al lunedì mattina allorchè il padre accompagnerà il figlio a scuola. Qualora il minore dovesse presentare sintomi febbrili e/o di qualsiasi altra malattia, che non gli permettano di andare regolarmente a scuola, il padre lo riaccompagnerà dalla madre la domenica alle ore 21,00;
b) sempre in alternanza con la madre, dal mercoledì pomeriggio alle ore 18,00 al venerdì alle ore
19,00 con riaccompagnamento del minore presso la casa materna.
2. Durante il periodo estivo da luglio ad agosto:
a) a settimane alterne, dal giovedì ore 18,00 alla domenica ore 21,00 con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione materna;
b) sempre in alternanza con la madre, dal mercoledì alle ore 18,00 al venerdì alle ore 21,00 con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione materna;
Nel caso di temporanee modifiche connesse a feste, compleanni, gite etc. alle quali ciascun genitore volesse far partecipare il bambino, non si farà luogo a recuperi da parte del genitore che nell'occasione ha con sè il bambino secondo le turnazioni suddette.
3. Durante le ferie estive il padre potrà averlo con sé per due settimane, anche non continuative, in periodo da concordarsi tra i genitori, ovvero, in mancanza di accordo, la seconda settimana del mese di luglio e la terza settimana del mese di agosto. Le parti di comune accordo stabiliscono che anche la madre possa avere con sé il bambino nel periodo feriale per due settimane anche non continuative.
Ciascun genitore dovrà dare informazione del luogo in cui si recherà in vacanza con il minore.
4. Durante il periodo natalizio il padre potrà averlo, ad anni alterni, con le seguenti modalità:
2 - il 24 dicembre dalle ore 9.30 fino alle ore 10:00 del 25 dicembre o il 25 dicembre dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del 26 dicembre;
-il 26 dicembre dalle ore 12,00 alle ore 23,00 o il giorno del 6 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 19,30;
- il 31 dicembre dalle ore 15,00 fino alle ore 12:00 del giorno 01 gennaio e, alternativamente, dalle ore 12.00 del 01 gennaio alle ore 21.00.
Resta inteso che il genitore che avrà il figlio con sé la sera del 24 dicembre non potrà tenerlo la sera del 31 dicembre.
5. Durante il periodo pasquale il padre potrà averlo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore
9,30 alle ore 22,00 o il giorno di “Pasquetta” dalle ore 9,30 alle ore 22,00. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori che, comunque, dovrà essere concordato preventivamente con almeno un giorno di anticipo.
La festa di compleanno del bambino verrà organizzata di comune accordo dai genitori che vi prenderanno parte congiuntamente.
D) Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma Parte_2 mensile di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (mese di riferimento luglio 2025) entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra in essere presso Poste Italiane, IBAN n. Parte_1
[...].
I genitori provvederanno in pari quota al pagamento delle spese straordinarie (mediche scolastiche, sportive etc) come definite e alle condizioni indicate nel “Protocollo per le spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Rieti ed allegato (all. 5).
Il rimborso del 50% delle somme anticipate da uno dei genitori avverrà entro giorni 15 dalla data della richiesta, sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa.
Altre pattuizioni
L'assegno unico, o qualsiasi altro eventuale futuro incentivo pubblico per la prole, verrà percepito dai genitori in pari quota.
Le detrazioni fiscali per il figlio minore spetteranno nella misura del 50% per ciascun genitore.
Ciascun genitore provvederà all'acquisto di un proprio blocco di buoni pasto da utilizzare per i pasti di cui il bambino usufruirà nel periodo di rispettiva permanenza.
E) Non è prevista corresponsione di assegno divorzile non ricorrendone i relativi presupposti.
F) Le parti si prestano reciprocamente il consenso, ove necessario, per il rilascio del proprio passaporto e di quello del figlio minore.
Ragioni di fatto e di diritto
3 Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TE
BI (RI) in data 07.07.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n.
8, parte II, serie A, anno 2013).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nato (il Persona_1
09.10.2020); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con decreto n. cronol. 5612/2022 del
22/12/2022 il Tribunale di Rieti omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti del 22.12.2022 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione depositata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e
4 morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1
n TE BI (RI) in data 07.07.2013, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2013, Ufficio 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE BI (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.07.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_1 C.F._1
Brindisi n. 2 presso e nello studio dell'Avv. Letizia Vannicelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_2 C.F._2
Contigliano n. 15 presso e nello lo studio legale dell'Avv. Mariella Cari che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TE BI (RI) il 07.07.2013 tra i Sig.ri e annotato nei Registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 di detto Comune, atto N. 8, parte II, serie A, anno 2013 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di TE BI di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio
1 B) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà residenza Persona_1 anagrafica con la madre presso l'abitazione di residenza della stessa in TE BI alla
Via Castello n. 7.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno insieme le decisioni più importanti per la vita del figlio, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle decisioni di cui sopra, che dovranno essere prese tenendo conto quanto più possibile della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore. Ciascun genitore potrà prendere invece da solo le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
C) Il padre avrà diritto di vedere ed avere con sé il figlio, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi:
1. Durante il periodo scolastico da settembre a giugno:
a) a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio alle ore 18,00 al lunedì mattina allorchè il padre accompagnerà il figlio a scuola. Qualora il minore dovesse presentare sintomi febbrili e/o di qualsiasi altra malattia, che non gli permettano di andare regolarmente a scuola, il padre lo riaccompagnerà dalla madre la domenica alle ore 21,00;
b) sempre in alternanza con la madre, dal mercoledì pomeriggio alle ore 18,00 al venerdì alle ore
19,00 con riaccompagnamento del minore presso la casa materna.
2. Durante il periodo estivo da luglio ad agosto:
a) a settimane alterne, dal giovedì ore 18,00 alla domenica ore 21,00 con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione materna;
b) sempre in alternanza con la madre, dal mercoledì alle ore 18,00 al venerdì alle ore 21,00 con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione materna;
Nel caso di temporanee modifiche connesse a feste, compleanni, gite etc. alle quali ciascun genitore volesse far partecipare il bambino, non si farà luogo a recuperi da parte del genitore che nell'occasione ha con sè il bambino secondo le turnazioni suddette.
3. Durante le ferie estive il padre potrà averlo con sé per due settimane, anche non continuative, in periodo da concordarsi tra i genitori, ovvero, in mancanza di accordo, la seconda settimana del mese di luglio e la terza settimana del mese di agosto. Le parti di comune accordo stabiliscono che anche la madre possa avere con sé il bambino nel periodo feriale per due settimane anche non continuative.
Ciascun genitore dovrà dare informazione del luogo in cui si recherà in vacanza con il minore.
4. Durante il periodo natalizio il padre potrà averlo, ad anni alterni, con le seguenti modalità:
2 - il 24 dicembre dalle ore 9.30 fino alle ore 10:00 del 25 dicembre o il 25 dicembre dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del 26 dicembre;
-il 26 dicembre dalle ore 12,00 alle ore 23,00 o il giorno del 6 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 19,30;
- il 31 dicembre dalle ore 15,00 fino alle ore 12:00 del giorno 01 gennaio e, alternativamente, dalle ore 12.00 del 01 gennaio alle ore 21.00.
Resta inteso che il genitore che avrà il figlio con sé la sera del 24 dicembre non potrà tenerlo la sera del 31 dicembre.
5. Durante il periodo pasquale il padre potrà averlo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore
9,30 alle ore 22,00 o il giorno di “Pasquetta” dalle ore 9,30 alle ore 22,00. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori che, comunque, dovrà essere concordato preventivamente con almeno un giorno di anticipo.
La festa di compleanno del bambino verrà organizzata di comune accordo dai genitori che vi prenderanno parte congiuntamente.
D) Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma Parte_2 mensile di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (mese di riferimento luglio 2025) entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra in essere presso Poste Italiane, IBAN n. Parte_1
[...].
I genitori provvederanno in pari quota al pagamento delle spese straordinarie (mediche scolastiche, sportive etc) come definite e alle condizioni indicate nel “Protocollo per le spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Rieti ed allegato (all. 5).
Il rimborso del 50% delle somme anticipate da uno dei genitori avverrà entro giorni 15 dalla data della richiesta, sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa.
Altre pattuizioni
L'assegno unico, o qualsiasi altro eventuale futuro incentivo pubblico per la prole, verrà percepito dai genitori in pari quota.
Le detrazioni fiscali per il figlio minore spetteranno nella misura del 50% per ciascun genitore.
Ciascun genitore provvederà all'acquisto di un proprio blocco di buoni pasto da utilizzare per i pasti di cui il bambino usufruirà nel periodo di rispettiva permanenza.
E) Non è prevista corresponsione di assegno divorzile non ricorrendone i relativi presupposti.
F) Le parti si prestano reciprocamente il consenso, ove necessario, per il rilascio del proprio passaporto e di quello del figlio minore.
Ragioni di fatto e di diritto
3 Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TE
BI (RI) in data 07.07.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n.
8, parte II, serie A, anno 2013).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nato (il Persona_1
09.10.2020); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con decreto n. cronol. 5612/2022 del
22/12/2022 il Tribunale di Rieti omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti del 22.12.2022 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione depositata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e
4 morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1
n TE BI (RI) in data 07.07.2013, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2013, Ufficio 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE BI (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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