Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2025, proposto da
Assya Ait-Himi, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise, Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bologna del 12 agosto 2025, notificato in pari data, codice pratica n. P-BO/L/N/2025/105681, con il quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato;
-di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. IO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2025 e munito di istanza cautelare, Assya Ait-Himi ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bologna ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro “ in quanto il Tirocinio risulta interrotto in data 30.4.2025 ”.
La ricorrente, ricostruita la vicenda in punto di fatto, ha sostanzialmente lamentato sarebbe irragionevole fondare il diniego di conversione del titolo di soggiorno sulla sola circostanza che il tirocinio sarebbe stato interrotto prima della presentazione della domanda di nulla osta alla conversione del titolo; il contratto di lavoro sarebbe stato regolarmente sottoscritto e l’errore sarebbe stato ammesso dal datore di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 362, assunta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 è stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza cautelare ritenendo che “ alla luce di quanto emerso dagli atti, l’Amministrazione debba complessivamente rivalutare, anche in contraddittorio con la parte ricorrente e con l’ente di formazione, la particolare situazione della ricorrente, anche al fine di accertare l’eventuale possibilità di riattivare il tirocinio per il periodo mancante, ovvero valutare altra soluzione che consenta di valorizzare l’attività lavorativa concretamente già svolta dall’interessata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un titolo di soggiorno che consenta il proseguimento di regolare attività lavorativa ”.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, va rilevato che, in sede di udienza, come emerge dal verbale di causa, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio dell’Amministrazione.
Alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA.
Il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, stante l’incontestata circostanza che la ricorrente non aveva portato a termine il tirocinio previsto, aspetto che non poteva essere trascurato dall’Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
IO AL, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AL | PA PE |
IL SEGRETARIO