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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1637/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARCHI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in Pordenone (PN) il 24/09/2011;
separati consensualmente con verbale del 08/01/2020, omologato con decreto
Cron. n. 641/2020 del 21/01/2020 – R.G. 3194/2019 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
1 12/11/2012 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 23/12/2024 e cioè “1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970
e ss. mm. lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Pt_1
e in data 24/09/2011, atto trascritto nel registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio di detto comune al n. 54, parte 1, anno 2011
ordinando all'ufficiale civile di procedere alle relative annotazioni;
2. Affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli,
mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione paritaria presso ciascun genitore e residenza anagrafica come attualmente in essere.
3. Disporsi che, fermo restando l'affido condiviso, la collocazione dei minori presso ciascun genitore sia a settimane alterne (dal venerdì pomeriggio alle
18,30 al venerdì successiva alla stessa ora). I genitori posso formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
per un periodo di 15
giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o
Pasquetta. I figli trascorreranno il giorno della festa del papà (19.03) di ciascun
2 anno con il sig. e il giorno della festa della mamma (seconda Pt_1
domenica di maggio) di ciascun anno con la sig.ra I figli CP_1
trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
In ogni caso, i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo. Nel caso in cui il padre sarà impegnato in missioni fuori sede, saranno garantite da entrambi i genitori le comunicazioni
(chiamate o videochiamate tra il padre e i figli).
Rispetto alla frequenza scolastica, impegni ludico-sportivi, ciascun genitore si occuperà di andare a prendere e riportare i figli minori nella settimana di propria competenza.
4. Disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta e che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie, ciascuno nella misura del 50%, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. Tutte le spese straordinarie per essere ripetute dovranno essere debitamente dimostrate con idonee pezze giustificative, salvo diverso accordo tra le parti.
I conteggi di dare/avere tra i genitori, in relazione alle ulteriori spese straordinarie sostenute per i figli, verranno calcolati mensilmente, sulla base di idonea documentazione attestante la spesa necessaria ai fini della detrazione fiscale (che sarà consegnata in copia all'altro genitore), con pagamento del saldo al genitore che risulterà creditore entro la fine del mese successivo.
5. Disporsi che qualora il padre sarà impegnato in missioni fuori sede,
all'estero o nel territorio nazionale ad una distanza incompatibile con l'esercizio del collocamento alternato dei figli, egli sarà tenuto a versare alla madre un contributo settimanale per entrambi i figli (per le sole settimane in
3 cui padre avrebbe dovuto tenere i figli, corrispondenti al periodo della missione) pari ad € 250,00 (ovvero € 125,00 a figlio). Tale importo verrà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. In tale contributo per il mantenimento dei figli, per i periodi in cui sarà dovuto, sono integralmente ricomprese le spese di mensa scolastica, che pertanto in tali occasioni non saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. Disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 50% dai genitori,
come per legge, che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e che tutte gli altri eventuali contributi regionali e/o assistenziali vengano suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno da enti pubblici e privati, un mese dopo la percezione.
7. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 05/09/2023, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Pordenone (PN), in data 24/09/2011 con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale, omologata con decreto Cron. n. 641/2020 del 21/01/2020 – R.G.
3194/2019 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione erano nati i figli in data 12/11/2012 e , in data 24/11/2015, e che era Per_1 Per_2
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affido condiviso paritetico alternato su base settimanale dei figli minori ad entrambi i genitori, con le modalità meglio precisate in atti;
ha chiesto di confermare che i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei minori prestando loro beni e servizi secondo le necessità (mantenimento diretto) per il periodo di
4 spettanza;
ha chiesto che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone; ha chiesto che, qualora il padre fosse comandato in missione fuori sede, corrisponda un assegno per il mantenimento ordinario dei figli, in forma tracciabile, pari a complessivi euro 100,00 (euro 50,00 a figlio) per ciascuna settimana di assenza, importo rivalutabile nella misura del 50% della variazione annuale Istat;
ha chiesto che l'assegno unico universale, come la
Dote Famiglia regionale e/o eventuali rimborsi per spese relative ai figli, siano ripartiti giusta metà tra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
ha chiesto che la convenuta versi sul conto postale del figlio l'importo di euro 366,87, Per_1
l'importo di euro 4.500,00 sul conto postale del figlio e al ricorrente Per_2
versi la somma di euro 1.474,56 per i motivi descritti in atti;
ha chiesto, infine,
che i genitori abbiano accesso alle credenziali per tutte le applicazioni e/o account riguardanti i figli e che tutti i documenti identificativi dei minori seguano i loro spostamenti;
con rifusione delle spese legali in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento in data 09/11/2023, Controparte_1
non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio e all'affido condiviso dei minori, ma contrariamente a quanto concluso dal ricorrente nel suo ricorso, ha chiesto un collocamento prevalente presso la madre nella di lei abitazione;
ha chiesto che il padre veda i figli nelle modalità e nei tempi meglio descritti in atti;
ha chiesto che, qualora il padre fosse impegnato all'estero per lavoro, in detti periodi i figli stiano con la madre e che, qualora i figli lo richiedano, al ritorno del padre, potranno passare più tempo con quest'ultimo rispetto alle modalità prestabilite;
ha chiesto, inoltre, che il padre versi un contributo al mantenimento per i figli pari a complessivi euro 500,00
(euro 250,00 a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire dal 2024 e da versarsi alla madre in forma tracciabile entro il 10 di ogni mese;
5 le spese straordinarie necessarie, così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone, divise al 50% tra i genitori;
assegno unico al
100% alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente dei figli, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'udienza del 11/12/2023, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, in modifica dei provvedimenti della separazione, cioè si è disposto, fermo l'affido condiviso, che i figli minori e fossero collocati a settimane alterne presso ciascun genitore, Per_1 Per_2
dalla domenica pomeriggio alle 18:30 alla domenica successiva alla stessa ora pomeridiana ed è stato incaricato il Consultorio familiare competente per il territorio di Fontanafredda di fornire, in collaborazione con i Servizi sociali,
un approfondimento rispetto alle dinamiche presenti nella coppia genitoriale,
prestando particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli;
verificando, altresì, la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; fornendo, inoltre, un sostegno e una mediazione per cercare di superare le difficoltà di dialogo nella coppia genitoriale e affinché sia condivisa tra i genitori la migliore modalità di collocamento dei minori presso ciascun genitore e il più adeguato inserimento dei figli all'interno delle nuove relazioni affettive dei genitori medesimi. Il
Giudice relatore ha, infine, rinviato la causa al 03/05/2024.
In data 26/04/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che, pur nel concordare tutti (operatori compresi) sull'affido condiviso per le buone capacità di entrambi i genitori, è stato suggerito dagli operatori un regime di visite alternato durante la settima che preveda anche i weekend alternati;
è emerso che, rispetto all'organizzazione pratica dei minori, non ci sarebbero particolari difficoltà, visto che la residenza di entrambi i genitori è nello stesso Comune di Fontanafredda;
la decisione in
6 merito a quali giornate dedicare al padre e quali alla madre, è stata rimessa,
dagli operatori, ai genitori stessi in base alle loro disponibilità, non riuscendo però, questi ultimi, a strutturare un calendario condiviso prima dell'udienza conclusiva.
Con ordinanza del 06/05/2024, in seguito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di data 03/05/2024, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le seguenti condizioni, ovvero, “1.
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con conseguenti disposizioni di legge;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione paritaria presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso il padre;
3. fermo restando l'affido condiviso e la collocazione dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne (dalla domenica pomeriggio alle 18:30 alla domenica successiva alla stessa ora), disporsi che durante la settimana di competenza della madre, i figli minori stiano con il padre il mercoledì sera,
con prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa materna o da altro luogo di riferimento durante le vacanze scolastiche) pernotto e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola o ad altro luogo di riferimento) e, durante la settimana di competenza del padre i figli minori stiano con la madre il mercoledì sera, con prelievo da scuola (o dal centro
7 estivo o dalla casa materna o da altro luogo di riferimento durante le vacanze scolastiche) con pernotto e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola (o altro luogo di riferimento). I genitori possono formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo. I genitori posso formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
per un periodo di 15
giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o
Pasquetta; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà/della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio e la sera del compleanno dei figli;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta e che ciascun genitore provveda al pagamento delle delle spese straordinarie , il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40%,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
5. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 50% dai genitori,
come per legge, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge,
siano a beneficio di entrambi i genitori, al padre nella misura del 60% e alla madre nella misura del 40%.
6. Spese di lite compensate”. Il Giudice relatore ha, infine, rinviato la causa al
11/10/2024.
All'udienza del 11/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno in parte aderito e condiviso la proposta conciliativa redigendo alcune
8 precisazioni in merito alla residenza, ai giorni di scambio e rispetto a quando il padre sarà impegnato in missioni fuori sede.
Con ordinanza del 11/10/2024, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le seguenti condizioni così modificate rispetto alla proposta redatta in data 06/05/2024 e cioè al punto 2 “[…] mantenendo la residenza anagrafica attuale”; al punto 3 “fermo restando l'affido condiviso e la collocazione dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne (dal venerdì pomeriggio alle 18,30 al venerdì successivo alla stessa ora), […]; nel caso in cui il padre sarà impegnato in missioni fuori sede, saranno garantite da entrambi i genitori le comunicazioni (chiamate o videochiamate tra il padre e i figli)” e al punto 4 “[…]nel caso in cui il padre sarà impegnato in missioni fuori sede, all'estero o nel territorio nazionale ad una distanza incompatibile con l'esercizio del collocamento alternato dei figli, egli sarà tenuto a versare alla madre un contributo mensile (per i soli mesi corrispondenti al periodo della missione) pari al 30% dell'indennità cui ha diritto per la missione”.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 23/12/2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione consensuale, concluso con omologa del 21/01/2020 – R.G. 3194/2019 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve
9 escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
le condizioni concordate sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto dei minori;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Pordenone (PN), in data 24/09/2011;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 54, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1637/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARCHI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in Pordenone (PN) il 24/09/2011;
separati consensualmente con verbale del 08/01/2020, omologato con decreto
Cron. n. 641/2020 del 21/01/2020 – R.G. 3194/2019 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
1 12/11/2012 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 23/12/2024 e cioè “1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970
e ss. mm. lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Pt_1
e in data 24/09/2011, atto trascritto nel registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio di detto comune al n. 54, parte 1, anno 2011
ordinando all'ufficiale civile di procedere alle relative annotazioni;
2. Affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli,
mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione paritaria presso ciascun genitore e residenza anagrafica come attualmente in essere.
3. Disporsi che, fermo restando l'affido condiviso, la collocazione dei minori presso ciascun genitore sia a settimane alterne (dal venerdì pomeriggio alle
18,30 al venerdì successiva alla stessa ora). I genitori posso formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
per un periodo di 15
giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o
Pasquetta. I figli trascorreranno il giorno della festa del papà (19.03) di ciascun
2 anno con il sig. e il giorno della festa della mamma (seconda Pt_1
domenica di maggio) di ciascun anno con la sig.ra I figli CP_1
trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
In ogni caso, i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo. Nel caso in cui il padre sarà impegnato in missioni fuori sede, saranno garantite da entrambi i genitori le comunicazioni
(chiamate o videochiamate tra il padre e i figli).
Rispetto alla frequenza scolastica, impegni ludico-sportivi, ciascun genitore si occuperà di andare a prendere e riportare i figli minori nella settimana di propria competenza.
4. Disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta e che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie, ciascuno nella misura del 50%, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. Tutte le spese straordinarie per essere ripetute dovranno essere debitamente dimostrate con idonee pezze giustificative, salvo diverso accordo tra le parti.
I conteggi di dare/avere tra i genitori, in relazione alle ulteriori spese straordinarie sostenute per i figli, verranno calcolati mensilmente, sulla base di idonea documentazione attestante la spesa necessaria ai fini della detrazione fiscale (che sarà consegnata in copia all'altro genitore), con pagamento del saldo al genitore che risulterà creditore entro la fine del mese successivo.
5. Disporsi che qualora il padre sarà impegnato in missioni fuori sede,
all'estero o nel territorio nazionale ad una distanza incompatibile con l'esercizio del collocamento alternato dei figli, egli sarà tenuto a versare alla madre un contributo settimanale per entrambi i figli (per le sole settimane in
3 cui padre avrebbe dovuto tenere i figli, corrispondenti al periodo della missione) pari ad € 250,00 (ovvero € 125,00 a figlio). Tale importo verrà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. In tale contributo per il mantenimento dei figli, per i periodi in cui sarà dovuto, sono integralmente ricomprese le spese di mensa scolastica, che pertanto in tali occasioni non saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. Disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 50% dai genitori,
come per legge, che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e che tutte gli altri eventuali contributi regionali e/o assistenziali vengano suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno da enti pubblici e privati, un mese dopo la percezione.
7. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 05/09/2023, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Pordenone (PN), in data 24/09/2011 con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale, omologata con decreto Cron. n. 641/2020 del 21/01/2020 – R.G.
3194/2019 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione erano nati i figli in data 12/11/2012 e , in data 24/11/2015, e che era Per_1 Per_2
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affido condiviso paritetico alternato su base settimanale dei figli minori ad entrambi i genitori, con le modalità meglio precisate in atti;
ha chiesto di confermare che i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei minori prestando loro beni e servizi secondo le necessità (mantenimento diretto) per il periodo di
4 spettanza;
ha chiesto che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone; ha chiesto che, qualora il padre fosse comandato in missione fuori sede, corrisponda un assegno per il mantenimento ordinario dei figli, in forma tracciabile, pari a complessivi euro 100,00 (euro 50,00 a figlio) per ciascuna settimana di assenza, importo rivalutabile nella misura del 50% della variazione annuale Istat;
ha chiesto che l'assegno unico universale, come la
Dote Famiglia regionale e/o eventuali rimborsi per spese relative ai figli, siano ripartiti giusta metà tra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
ha chiesto che la convenuta versi sul conto postale del figlio l'importo di euro 366,87, Per_1
l'importo di euro 4.500,00 sul conto postale del figlio e al ricorrente Per_2
versi la somma di euro 1.474,56 per i motivi descritti in atti;
ha chiesto, infine,
che i genitori abbiano accesso alle credenziali per tutte le applicazioni e/o account riguardanti i figli e che tutti i documenti identificativi dei minori seguano i loro spostamenti;
con rifusione delle spese legali in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento in data 09/11/2023, Controparte_1
non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio e all'affido condiviso dei minori, ma contrariamente a quanto concluso dal ricorrente nel suo ricorso, ha chiesto un collocamento prevalente presso la madre nella di lei abitazione;
ha chiesto che il padre veda i figli nelle modalità e nei tempi meglio descritti in atti;
ha chiesto che, qualora il padre fosse impegnato all'estero per lavoro, in detti periodi i figli stiano con la madre e che, qualora i figli lo richiedano, al ritorno del padre, potranno passare più tempo con quest'ultimo rispetto alle modalità prestabilite;
ha chiesto, inoltre, che il padre versi un contributo al mantenimento per i figli pari a complessivi euro 500,00
(euro 250,00 a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire dal 2024 e da versarsi alla madre in forma tracciabile entro il 10 di ogni mese;
5 le spese straordinarie necessarie, così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone, divise al 50% tra i genitori;
assegno unico al
100% alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente dei figli, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'udienza del 11/12/2023, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, in modifica dei provvedimenti della separazione, cioè si è disposto, fermo l'affido condiviso, che i figli minori e fossero collocati a settimane alterne presso ciascun genitore, Per_1 Per_2
dalla domenica pomeriggio alle 18:30 alla domenica successiva alla stessa ora pomeridiana ed è stato incaricato il Consultorio familiare competente per il territorio di Fontanafredda di fornire, in collaborazione con i Servizi sociali,
un approfondimento rispetto alle dinamiche presenti nella coppia genitoriale,
prestando particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli;
verificando, altresì, la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; fornendo, inoltre, un sostegno e una mediazione per cercare di superare le difficoltà di dialogo nella coppia genitoriale e affinché sia condivisa tra i genitori la migliore modalità di collocamento dei minori presso ciascun genitore e il più adeguato inserimento dei figli all'interno delle nuove relazioni affettive dei genitori medesimi. Il
Giudice relatore ha, infine, rinviato la causa al 03/05/2024.
In data 26/04/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che, pur nel concordare tutti (operatori compresi) sull'affido condiviso per le buone capacità di entrambi i genitori, è stato suggerito dagli operatori un regime di visite alternato durante la settima che preveda anche i weekend alternati;
è emerso che, rispetto all'organizzazione pratica dei minori, non ci sarebbero particolari difficoltà, visto che la residenza di entrambi i genitori è nello stesso Comune di Fontanafredda;
la decisione in
6 merito a quali giornate dedicare al padre e quali alla madre, è stata rimessa,
dagli operatori, ai genitori stessi in base alle loro disponibilità, non riuscendo però, questi ultimi, a strutturare un calendario condiviso prima dell'udienza conclusiva.
Con ordinanza del 06/05/2024, in seguito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di data 03/05/2024, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le seguenti condizioni, ovvero, “1.
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con conseguenti disposizioni di legge;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione paritaria presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso il padre;
3. fermo restando l'affido condiviso e la collocazione dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne (dalla domenica pomeriggio alle 18:30 alla domenica successiva alla stessa ora), disporsi che durante la settimana di competenza della madre, i figli minori stiano con il padre il mercoledì sera,
con prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa materna o da altro luogo di riferimento durante le vacanze scolastiche) pernotto e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola o ad altro luogo di riferimento) e, durante la settimana di competenza del padre i figli minori stiano con la madre il mercoledì sera, con prelievo da scuola (o dal centro
7 estivo o dalla casa materna o da altro luogo di riferimento durante le vacanze scolastiche) con pernotto e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola (o altro luogo di riferimento). I genitori possono formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo. I genitori posso formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
per un periodo di 15
giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o
Pasquetta; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà/della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio e la sera del compleanno dei figli;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta e che ciascun genitore provveda al pagamento delle delle spese straordinarie , il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40%,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
5. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 50% dai genitori,
come per legge, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge,
siano a beneficio di entrambi i genitori, al padre nella misura del 60% e alla madre nella misura del 40%.
6. Spese di lite compensate”. Il Giudice relatore ha, infine, rinviato la causa al
11/10/2024.
All'udienza del 11/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno in parte aderito e condiviso la proposta conciliativa redigendo alcune
8 precisazioni in merito alla residenza, ai giorni di scambio e rispetto a quando il padre sarà impegnato in missioni fuori sede.
Con ordinanza del 11/10/2024, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le seguenti condizioni così modificate rispetto alla proposta redatta in data 06/05/2024 e cioè al punto 2 “[…] mantenendo la residenza anagrafica attuale”; al punto 3 “fermo restando l'affido condiviso e la collocazione dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne (dal venerdì pomeriggio alle 18,30 al venerdì successivo alla stessa ora), […]; nel caso in cui il padre sarà impegnato in missioni fuori sede, saranno garantite da entrambi i genitori le comunicazioni (chiamate o videochiamate tra il padre e i figli)” e al punto 4 “[…]nel caso in cui il padre sarà impegnato in missioni fuori sede, all'estero o nel territorio nazionale ad una distanza incompatibile con l'esercizio del collocamento alternato dei figli, egli sarà tenuto a versare alla madre un contributo mensile (per i soli mesi corrispondenti al periodo della missione) pari al 30% dell'indennità cui ha diritto per la missione”.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 23/12/2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione consensuale, concluso con omologa del 21/01/2020 – R.G. 3194/2019 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve
9 escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
le condizioni concordate sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto dei minori;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Pordenone (PN), in data 24/09/2011;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 54, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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