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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15076 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD GH CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15076/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
PRONUNCIARE Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20 maggio 2013 avanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Provaglio e trascritto avanti lo stesso Comune nel registro dei matrimoni al n. 3, Parte II, Serie A alle seguenti
CONDIZIONI 1. A fronte dell'indipendenza economica dei coniugi, disporre che nulla è reciprocamente dovuto tra le parti le quali si dichiarano economicamente autonome, null'altro avendo le parti già definito ogni questione personale e patrimoniale 2. Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza
3. Ordinare all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Provaglio D'iseo (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Con ricorso depositato il 8.8.2024 proponevano domanda separazione e divorzio.
1 Trasmessi gli atti al PM, con sentenza n. 170/2025 del 6.3.2025 era pronunciata sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 9.10.2025 le parti confermavano di pervenire al divorzio, alle condizioni trascritte in epigrafe, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al giudice delegato nel giudizio di separazione (20.2.2025), è decorso il termine di legge, la sentenza di spearazione è passata in giudicato, e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e all'interesse della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Provaglio di Iseo il 18.5.2013, iscritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del predetto Comune dell'anno atto n. 3, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente est.
LE SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD GH CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15076/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
PRONUNCIARE Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20 maggio 2013 avanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Provaglio e trascritto avanti lo stesso Comune nel registro dei matrimoni al n. 3, Parte II, Serie A alle seguenti
CONDIZIONI 1. A fronte dell'indipendenza economica dei coniugi, disporre che nulla è reciprocamente dovuto tra le parti le quali si dichiarano economicamente autonome, null'altro avendo le parti già definito ogni questione personale e patrimoniale 2. Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza
3. Ordinare all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Provaglio D'iseo (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Con ricorso depositato il 8.8.2024 proponevano domanda separazione e divorzio.
1 Trasmessi gli atti al PM, con sentenza n. 170/2025 del 6.3.2025 era pronunciata sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 9.10.2025 le parti confermavano di pervenire al divorzio, alle condizioni trascritte in epigrafe, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al giudice delegato nel giudizio di separazione (20.2.2025), è decorso il termine di legge, la sentenza di spearazione è passata in giudicato, e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e all'interesse della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Provaglio di Iseo il 18.5.2013, iscritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del predetto Comune dell'anno atto n. 3, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente est.
LE SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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