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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2061 del Ruolo Generale anno 2021, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza di p.c. del 13.06.2024 avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giusti Rosa Anna;
Parte_1
-RICORRENTE -
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dinoi Maurizio;
Controparte_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice Istruttore i
Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2021, il SI. conveniva in Parte_1 giudizio la SI.ra , deducendo quanto segue: Controparte_1
che aveva contratto matrimonio concordatario con la SI.ra in Controparte_1
Martina Franca l'1.06.2000;
che da tale unione nasceva una figlia, il 22.01.2002; Persona_1
che il Tribunale di Taranto in data 17.03.2009 autorizzava i coniugi a vivere separati;
che in data 07.05.2010 veniva omologata la separazione dei coniugi con decreto che prevedeva un assegno di mantenimento in favore della coniuge e della figlia _1
; Persona_1
che successivamente, su istanza della Laterza, il Tribunale di Taranto con provvedimento del 08.03.2017 disponeva la modifica degli emolumenti di mantenimento stabilendo la somma di Euro 320,00 mensili per la e quella di _1
350,00 per la figlia;
Per_1
che dette somme venivano rivalutate in € 322,16 per la SInora e 352,36 per _1
; Persona_1
che la SI. era estetista diplomata, esperta in trattamenti viso e make-up; _1
che ella aveva sempre svolto detta attività lavorativa sia come lavoratrice dipendente che, successivamente come lavoratrice autonoma;
che l'attuale occupazione della SI.ra era networker professionista, come _1 pubblicizzato sui canali social della stessa, vendendo prodotti per il benessere quali bevande, integratori e cosmetici;
che ella convenuta intratteneva una relazione da circa 4 anni con il SI. ; Parte_2
che la SI.ra conviveva con il SI. così come si evinceva dalle _1 Pt_2 risultanze investigative dell'Agenzia AGIS di Taranto la quale metteva in luce la loro coabitazione sia diurna che notturna che avveniva alcuni giorni in Via Lago di
Monticchio, presso l'abitazione del e in altri in Via Blandamura ove è Pt_2 domiciliata anche la di lei figlia, nonché dalle numerose foto pubblicate sui profili social;
che detti accertamenti avevano sancito il carattere della stabilità di detta unione;
che dall'esame della documentazione in atti emergeva chiaramente che le condizioni di salute della SI.ra erano pressochè buone ,anzi migliorate rispetto a quelle _1 enunciate dalla stessa nel 2015;
che la convivenza stabile con il Sig. e la nuova attività di ella resistente Pt_2 facevano venir meno il dovere di solidarietà economica che egli aveva osservato nei confronti della coniuge;
che egli ricorrente era Militare della Marina Italiana e che si occupava di telecomunicazioni per la nave Fregata FASAN di istanza a La Spezia, sulla quale era imbarcato e residente, conducendo una vita non semplice fatta di rinunce dovendo star molti mesi in mare;
che egli ricorrente intendeva occuparsi esclusivamente dei bisogni della figlia Per_1
che nel 2020 aveva conseguito il diploma di scuola superiore con indirizzo
[...] audiovisivo presso l' istituto tecnico Cabrini di Taranto ed era in procinto di partecipare al progetto Erasmus a Malta;
che per coprire dette spese era opportuna la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 400,00 mensili direttamente in favore della di lui figlia.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra , di revocare l'assegno _1 di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della , di disporre il _1 pagamento diretto nei confronti della figlia del mantenimento Persona_1 quantificandolo in Euro 400,00,con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la resistente, SI.ra , che non si opponeva Controparte_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue:
che ella resistente era priva di occupazione nonostante la presunta attività lavorativa che emergeva dai profili social della stessa;
che l'attività posta in essere da ella resistente non aveva modificato il suo stato, tanto da affrancarla dal dover dipendere dal SI. ; Parte_1
che la sua situazione reddituale poteva evincersi dall'allegata dichiarazione ISEE relativa all'anno 2021; che l'attività di networker professionista come asseriva il SI. non era Parte_1 supportata da un numero congruo di seguaci presenti sui profili social di ella resistente che invece contava su di un numero irrisorio;
che solo in seguito alla separazione negli anni 2015/2017 aveva iniziato un proprio percorso professionale in quanto in costanza di matrimonio aveva sempre dovuto rinunciare alle proprie aspettative per dedicarsi alla famiglia, tutto ciò anche in virtù del fatto che il SI. fosse impegnato nella carriera militare;
Parte_1
che dal decreto di omologa n. 3678/2017 dell'8.03.2017 emergeva che le sue condizioni di salute non le permettevano di svolgere alcuna attività lavorativa e che ella ricorrente fosse stata costretta a lasciare il lavoro nel settembre 2012 a causa di difficoltà economiche della parte datoriale e che aveva proseguito l'attività da estetista a casa con clientela eSIua, dovendola poi abbandonare del tutto a causa delle di lei condizioni di salute;
che il rapporto con il SI. non potendosi annoverare né nella convivenza more Pt_2 uxorio, né nell'alveo dei rapporti stabili non era sufficiente a far cessare il diritto al mantenimento;
che la richiesta di versamento diretto alla figlia a titolo di Persona_1 mantenimento era infondata in fatto e in diritto poiché mancava la domanda della stessa figlia;
che stante le aumentate eSIenze della figlia predetta si rendeva necessario un aumento del contributo versato in suo favore pari ad € 500,00 mensili.
Alla luce di tali considerazioni la SI.ra concludeva per la pronuncia di _1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di porre a carico del Parte_1 la somma mensile di € 325,00 a titolo di assegno divorzile a favore di ella resistente e la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 13.06.2024.
Preliminarmente si evidenzia che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. 3678/2017 emesso da questo Tribunale in data 08.03.2017 .
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, in particolare, in relazione all'assegno divorzile richiesto dalla SI.ra , si osserva quanto segue. _1
L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno vada riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis,Cass civile sezioni unite n. 18287 dell'11 07 2018; Cass. civile. n. 18287/2019; Cass. Civile n. 5603/2020, Cass. civile n. 18697/2022 ed anche
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201 che ha evidenziato che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri”).
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tanto premesso in diritto ,nel caso di specie la resistente, a sostegno della richiesta di assegno di divorzio, ha dedotto di versare in difficoltà economiche, in quanto impossibilitata a svolgere attività lavorativa poiché affetta da problemi di salute, il ricorrente invece si oppone alla domanda della resistente di assegno divorzile deducendo che la predetta svolge attivita' di estetista a domicilio, convivendo anche more uxorio con un altro uomo, circostanza, quest'ultima contestata dalla resistente che nega di convivere stabilmente con altro uomo, pur riconoscendo di avere delle frequentazioni con il predetto.
Occorre percio' esaminare le risultanze degli accertamenti istruttori ,valutando preliminarmente se possa ritenersi dimostrato che la resistente abbia intrattenuto con tale SI. una convivenza stabile e duratura, caratterizzata da una comunione Pt_2 materiale e spirituale di vita.
Nel caso di specie e' stato sentito il teste SI. che ha effettuato le Testimone_1 indagini investigative per alcuni giorni nei mesi di febbraio, maggio e giugno 2020 per conto del ricorrente il quale ha confermato la relazione investigativa in atti da cui sarebbe emerso che la resistente si spostava in alternanza con il SI. Pt_2
,alternando la loro convivenza diurna e notturna in alcuni giorni da via Lago di Monticchio in Taranto presso l'abitazione del e in altri giorni alla via Mons. Pt_2
Blandamura presso il domicilio della e viceversa(….”Posso affermare quanto _1 sopra perché è stato oggetto di indagini investigative e pedinamenti come da relazione alla quale mi riporto. In particolare mi sono fermato più notti come da relazione ed ho notato che l'autovettura della SInora posizionata in una _1 certa maniera la mattina seguente era ritrovata nello stesso modo…”). Il teste ha dichiarato che la resistente viveva poco e saltuariamente nell'abitazione di via Blandamura, convivendo concretamente ed abitando con il SI. Pt_2 nell'abitazione di costui in via Lago di Monticchio che raggiungeva con la di lei vettura Opel Adam.
Confermano la convivenza della resistenza con altro uomo anche le dichiarazioni rese dai testi sorella del ricorrente, che ha dichiarato Parte_1 testualmente….”…si è vero confermo la circostanza sub 7 della seconda memoria istruttoria di parte ricorrente. Conosco la circostanza perché mio fratello mi telefonò dopo un litigio sconvolto, dicendomi che la moglie aveva ammesso la relazione extra coniugale. Adr: si è vero confermo la circostanza sub 8 della seconda memoria istruttoria di parte ricorrente. Mia cognata andò via da casa coniugale subito dopo il litigio e si trasferì nella città di Lucera (FG). Il fatto era risaputo e poi mio fratello andava a Lucera a vedere la figlia e veniva ostacolato sia dalla moglie che dall'uomo con il quale aveva la relazione e una volta fu scortato dai Carabinieri di Lucera perché aveva ricevuto minacce da quell'uomo.Adr:si è vero confermo la circostanza sub A della terza memoria di parte ricorrente e riconosco la foto che mi viene mostrata che ritrae il e la alla festa del diciottesimo compleanno di Pt_2 _1 mia nipote in Leporano alla villa Bonfrate alla quale ho partecipato. Persona_1
Adr: confermo la circostanza sub B della terza memoria di parte ricorrente. Preciso che non ho buoni rapporti con mia cognata e quindi non me lo ha presentato come suo fidanzato ma l'ho riconosciuto dalla foto su facebook ed ho notato i loro atteggiamenti intimi…” e dal teste nonche' fratello del ricorrente Parte_3 che ha dichiarato Adr:….” confermo la circostanza n. 6 della medesima memoria e preciso che mio fratello ha mostrato a me e a mia sorella una lettera e delle foto ricevute da una SInora di Lucera che affermava che il marito da anni intratteneva una relazione con mia cognata e queste foto ritraevano mia cognata con un uomo dalla carnagione scura calvo e con degli occhi che in foto sembravano gialli. Il loro atteggiamento era intimo
Adr: è vera la circoatanza n. 7 della medesima memoria perché riferita da mio fratello che in quel frangente manifestò preoccupazione di doversi allontanare dalla figlia perché la moglie voleva separarsi…”.
Non si puo' non evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi summenzionati pur provenendo dai fratelli del ricorrente, appaiono, puntuali e contenenti particolari assolutamente credibili . Generiche appaiono invece le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte resistente,dacche' i testi sentiti amica della resistente) e Testimone_2 Tes_3 sorella resistente) si sono limitate a confermate le circostanze articolate
[...] dalla resistenza nella memoria 183 sesto comma n.2 cpc ,la prima ha genericamente dedotto di aver dormito in alcune occasione presso l'abitazione della resistente la seconda ha addirittura confermato quanto dichiarato dalla teste Parte_1
…”sulla circostanza sub 8 della seconda memoria istruttoria di parte
[...] ricorrente posso dire che è vero che mia sorella si è trasferita a Lucera (fg) con la figlia ma dopo la separazione e per un breve periodo perché aveva intrapreso una relazione con un altro uomo separato che io ho conosciuto di cui non ricordo il nome….”).
Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente ha allegato numerose fotografie che ritraggono la resistente in evidente atteggiamento affettuoso con altro soggetto identificato come con cui viene ritratta scambiarsi effusioni e nomi quali”amore”. Parte_2
Conclusivamente, le risultanze delle prove testimoniali espletate hanno dimostrato una coabitazione”alternata” con il SI. , non hanno pero' dimostrato, al di la di Pt_2 ogni ragionevole dubbio, che la resistente intrattenga con tale uomo una convivenza stabile e duratura ma soprattutto caratterizzata da una effettiva comunione materiale e spirituale di vita .
Non puo' dirsi raggiunta prova effettiva e certa,che detta convivenza sia connotata da un comune progetto di vita ,comportante tutti i diritti e doveri reciprochi non solo di solidarieta' ed assistenza morale ma anche e soprattutto di natura materiale e patrimoniale.
Peraltro, la Suprema Corte (Cass. SS. UU. 32198/2021) ha evidenziato, condivisibilmente, che anche quando il beneficiario dell'assegno divorzile abbia instaurato una convivenza con altro uomo cio' non comporta automaticamente la perdita automatica dell'intero assegno, ma solo della sua componente assistenziale, ovvero quella destinata a garantire il mantenimento del coniuge economicamente piu' debole, perche' il nuovo legame ,sotto il profilo della tutela assistenziale ,si sostituisce al precedente, precisando poi SInificativamente che l'assegno di divorzio ha una funzione sia assistenziale che compensativa, e che la nuova convivenza non necessariamente elimina la necessita' di un sostegno economico.
La sentenza risolve un contrasto giurisprudenziale e precisa che la convivenza non e' un motivo di cessazione automatica del diritto all'assegno, ma solo un elemento da considerare nella valutazione della necessita' di mantenimento, optando la
Suprema Corte per un approccio piu' moderato e stabilendo che la necessita' di un sostegno economico deve essere valutata caso per caso.
Sicche',l'ex coniuge assegnatario perderà il diritto all'assegno di mantenimento/divorzile solo ove la parte istante dia adeguata prova che la costituzione da parte del coniuge separato o divorziato di una nuova famiglia di fatto, sia basata su una convivenza stabile e duratura, caratterizzata appunto da una comunione materiale e spirituale di vita e comportante tutti i diritti e doveri reciproci di solidarietà ed assistenza (analogamente a quanto avviene con un matrimonio).
La coabitazione non e' percio' un pre -requisito per la revoca dell'assegno ,ma e' un elemento che puo' essere utilizzato come prova della relazione stabile. Quando l'ex coniuge che ha una stabile relazione con un altro soggetto, è privo di mezzi adeguati il predetto mantiene comunque il diritto all'assegno in funzione compensativa, volta cioe' al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge, dovendo pero' l'ex coniuge assegnatario dell'assegno di mantenimento/divorzio dare adeguata prova delle occasioni lavorative mancate e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dei sacrifici sopportati dal predetto nell'interesse della famiglia in virtu' di una scelta condivisa con l'altro coniuge.
Peraltro, in merito alla situazione reddituale delle parti, dalle relazioni depositate dalla Guardia di Finanza datate 04 08 e 28 12 2023 e' emerso una grandissimo divario tra le condizioni economiche, reddituali e patrimoniali tra le parti: il SI.
è titolare di un reddito da lavoratore dipendente piu' che buono pari nel Parte_1
2022 ad Euro 46.396,41 annui, nel 2021 pari ad euro 48.123,00 e nel 2020 pari ad euro 48,923,00; intestatario per 1/1 di un fabbricato ,zona 3 categoria C/6 ,sito in
Taranto, alla via Sciabelle,n.24 piano T, proprietario di due autovetture immatricolate nel 2011 e nel 2007 , la SI.ra invece, non risulta percepire un _1 reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito,non risulta percepire prestazioni gestite dall' ,non risulta aver percepito prestazioni Controparte_2 assistenziali censite nel SIUSS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali) ,risultando aver percepito erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza, misura di sostegno, peraltro non piu' in vigore, per un importo complessivo nell'anno 2022 pari ad euro 7.662,05,intestataria per 1/3 di un fabbricato ,zona 1 categoria A/3,sito in Taranto, alla via M. Blandanura n.66, proprietaria di una autovettura immatricolata nel 1998.
Occorre altresì prendere in considerazione l'età della SI. di anni 55(nata il _1
26 04 1970) e le competenze lavorative acquisite nel corso degli anni, essendo pacifico in causa che la predetta svolgeva l'attivita' di estetista a domicilio gia' durante la vita coniugale, sia pur non in forma contrattualizzata, specializzandosi anche a mezzo di corsi di aggiornamento (in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi e Testimone_3 Parte_3 CP_3
),proseguendo tale attivita' anche dopo la separazione, come si evince anche
[...] dalle foto sui social depositate dal ricorrente(del resto la circostanza non risulta specificatamente contestata dalla resistente), confermando la stessa di _1 svolgere attività di networker professionista sia pur non avendo, a suo dire, molti follower.
Non risultano documentati dalla resistente i dedotti problemi di salute, talche' questo
Tribunale ritiene equo disporre un assegno divorzile in favore della resistente, da porre a carico del ricorrente, nella misura piu' ridotta di euro 200,00 mensili con decorrenza dalla data di deposito di questa sentenza di divorzio,oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT,da corrispondere il giorno 10 di ogni mese.
Passando all'esame della questione relativa all'assegno di mantenimento in favore della figlia (nata il [...]), maggiorenne, ma, pacificamente, non Persona_1 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, si osserva che dalla data dell'omologa della separazione consensuale( 07 05 2010) sono senza dubbio aumentate le di lei eSIenze di vita di pari passo con l'aumentare dell'eta', comportando di conseguenza un maggior esborso in termini economici, apparendo percio' equo determinare il contributo al di lei mantenimento da porre a carico del padre, odierno ricorrente, come dallo stesso indicato, in euro 400,00 mensili, da corrispondere il giorno 10 di ogni mese, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie per la figlia, come da protocollo di questo Tribunale, percentuale che appare congrua, considerata la piu' che buona situazione economica e reddituale del ricorrente e quella invece molto piu' modesta della resistente.
Non e' accoglibile la domanda avanzata dal di versamento diretto Parte_1 dell'assegno di mantenimento alla figlia in assenza di una sua specifica Persona_1 domanda avanzata dalla predetta.
Invero, il pagamento diretto al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non e' una facoltà dell'obbligato, non e' automatico, può essere deciso solo dal giudice, essendo percio' possibile per l'obbligato versare l'assegno direttamente al figlio solo a seguito di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
La Suprema Corte di Cassazione civile con l'ordinanza del 13 aprile 2021 n.9700 ha escluso anche che i genitori, senza ricorrere all'autorita' giudiziaria possano accordarsi per la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, evidenziando, SInificativamente, che “…la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato o divorziato risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non e' disponibile dalle parti”.
Solitamente l'assegno e' versato al genitore convivente con il figlio, anche maggiorenne, in quanto si presume che sia questo a sostenere le spese quotidiane, ma il versamento diretto al figlio maggiorenne e' possibile solo se il figlio stesso lo richiede al giudice e quest'ultimo lo autorizza: circostanza questa non ricorrente nel caso di specie, non essendo stata avanzata da alcuna istanza in Persona_2 tal senso.
Sicche', questo Tribunale, non puo' che rigettare l'istanza di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia come avanzata dal ricorrente .
In considerazione della materia del contendere sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal SI. nato a [...] il [...], con la SI.ra Parte_1 _1
nata a [...] il 26.04.1970, in data [...] e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Martina Franca, atto n. 48, p.2, anno
2000;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Parte_1
la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da corrispondere il
10 di ogni mese,come meglio specificato nella parte motiva;
4) PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Parte_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia , oltre rivalutazione monetaria Persona_1
secondo gli indici ISTAT ed oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale, da corrispondere il 10 di ogni mese.
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di conSIlio del 10.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2061 del Ruolo Generale anno 2021, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza di p.c. del 13.06.2024 avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giusti Rosa Anna;
Parte_1
-RICORRENTE -
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dinoi Maurizio;
Controparte_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice Istruttore i
Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2021, il SI. conveniva in Parte_1 giudizio la SI.ra , deducendo quanto segue: Controparte_1
che aveva contratto matrimonio concordatario con la SI.ra in Controparte_1
Martina Franca l'1.06.2000;
che da tale unione nasceva una figlia, il 22.01.2002; Persona_1
che il Tribunale di Taranto in data 17.03.2009 autorizzava i coniugi a vivere separati;
che in data 07.05.2010 veniva omologata la separazione dei coniugi con decreto che prevedeva un assegno di mantenimento in favore della coniuge e della figlia _1
; Persona_1
che successivamente, su istanza della Laterza, il Tribunale di Taranto con provvedimento del 08.03.2017 disponeva la modifica degli emolumenti di mantenimento stabilendo la somma di Euro 320,00 mensili per la e quella di _1
350,00 per la figlia;
Per_1
che dette somme venivano rivalutate in € 322,16 per la SInora e 352,36 per _1
; Persona_1
che la SI. era estetista diplomata, esperta in trattamenti viso e make-up; _1
che ella aveva sempre svolto detta attività lavorativa sia come lavoratrice dipendente che, successivamente come lavoratrice autonoma;
che l'attuale occupazione della SI.ra era networker professionista, come _1 pubblicizzato sui canali social della stessa, vendendo prodotti per il benessere quali bevande, integratori e cosmetici;
che ella convenuta intratteneva una relazione da circa 4 anni con il SI. ; Parte_2
che la SI.ra conviveva con il SI. così come si evinceva dalle _1 Pt_2 risultanze investigative dell'Agenzia AGIS di Taranto la quale metteva in luce la loro coabitazione sia diurna che notturna che avveniva alcuni giorni in Via Lago di
Monticchio, presso l'abitazione del e in altri in Via Blandamura ove è Pt_2 domiciliata anche la di lei figlia, nonché dalle numerose foto pubblicate sui profili social;
che detti accertamenti avevano sancito il carattere della stabilità di detta unione;
che dall'esame della documentazione in atti emergeva chiaramente che le condizioni di salute della SI.ra erano pressochè buone ,anzi migliorate rispetto a quelle _1 enunciate dalla stessa nel 2015;
che la convivenza stabile con il Sig. e la nuova attività di ella resistente Pt_2 facevano venir meno il dovere di solidarietà economica che egli aveva osservato nei confronti della coniuge;
che egli ricorrente era Militare della Marina Italiana e che si occupava di telecomunicazioni per la nave Fregata FASAN di istanza a La Spezia, sulla quale era imbarcato e residente, conducendo una vita non semplice fatta di rinunce dovendo star molti mesi in mare;
che egli ricorrente intendeva occuparsi esclusivamente dei bisogni della figlia Per_1
che nel 2020 aveva conseguito il diploma di scuola superiore con indirizzo
[...] audiovisivo presso l' istituto tecnico Cabrini di Taranto ed era in procinto di partecipare al progetto Erasmus a Malta;
che per coprire dette spese era opportuna la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 400,00 mensili direttamente in favore della di lui figlia.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra , di revocare l'assegno _1 di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della , di disporre il _1 pagamento diretto nei confronti della figlia del mantenimento Persona_1 quantificandolo in Euro 400,00,con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la resistente, SI.ra , che non si opponeva Controparte_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue:
che ella resistente era priva di occupazione nonostante la presunta attività lavorativa che emergeva dai profili social della stessa;
che l'attività posta in essere da ella resistente non aveva modificato il suo stato, tanto da affrancarla dal dover dipendere dal SI. ; Parte_1
che la sua situazione reddituale poteva evincersi dall'allegata dichiarazione ISEE relativa all'anno 2021; che l'attività di networker professionista come asseriva il SI. non era Parte_1 supportata da un numero congruo di seguaci presenti sui profili social di ella resistente che invece contava su di un numero irrisorio;
che solo in seguito alla separazione negli anni 2015/2017 aveva iniziato un proprio percorso professionale in quanto in costanza di matrimonio aveva sempre dovuto rinunciare alle proprie aspettative per dedicarsi alla famiglia, tutto ciò anche in virtù del fatto che il SI. fosse impegnato nella carriera militare;
Parte_1
che dal decreto di omologa n. 3678/2017 dell'8.03.2017 emergeva che le sue condizioni di salute non le permettevano di svolgere alcuna attività lavorativa e che ella ricorrente fosse stata costretta a lasciare il lavoro nel settembre 2012 a causa di difficoltà economiche della parte datoriale e che aveva proseguito l'attività da estetista a casa con clientela eSIua, dovendola poi abbandonare del tutto a causa delle di lei condizioni di salute;
che il rapporto con il SI. non potendosi annoverare né nella convivenza more Pt_2 uxorio, né nell'alveo dei rapporti stabili non era sufficiente a far cessare il diritto al mantenimento;
che la richiesta di versamento diretto alla figlia a titolo di Persona_1 mantenimento era infondata in fatto e in diritto poiché mancava la domanda della stessa figlia;
che stante le aumentate eSIenze della figlia predetta si rendeva necessario un aumento del contributo versato in suo favore pari ad € 500,00 mensili.
Alla luce di tali considerazioni la SI.ra concludeva per la pronuncia di _1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di porre a carico del Parte_1 la somma mensile di € 325,00 a titolo di assegno divorzile a favore di ella resistente e la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 13.06.2024.
Preliminarmente si evidenzia che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. 3678/2017 emesso da questo Tribunale in data 08.03.2017 .
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, in particolare, in relazione all'assegno divorzile richiesto dalla SI.ra , si osserva quanto segue. _1
L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno vada riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis,Cass civile sezioni unite n. 18287 dell'11 07 2018; Cass. civile. n. 18287/2019; Cass. Civile n. 5603/2020, Cass. civile n. 18697/2022 ed anche
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201 che ha evidenziato che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri”).
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tanto premesso in diritto ,nel caso di specie la resistente, a sostegno della richiesta di assegno di divorzio, ha dedotto di versare in difficoltà economiche, in quanto impossibilitata a svolgere attività lavorativa poiché affetta da problemi di salute, il ricorrente invece si oppone alla domanda della resistente di assegno divorzile deducendo che la predetta svolge attivita' di estetista a domicilio, convivendo anche more uxorio con un altro uomo, circostanza, quest'ultima contestata dalla resistente che nega di convivere stabilmente con altro uomo, pur riconoscendo di avere delle frequentazioni con il predetto.
Occorre percio' esaminare le risultanze degli accertamenti istruttori ,valutando preliminarmente se possa ritenersi dimostrato che la resistente abbia intrattenuto con tale SI. una convivenza stabile e duratura, caratterizzata da una comunione Pt_2 materiale e spirituale di vita.
Nel caso di specie e' stato sentito il teste SI. che ha effettuato le Testimone_1 indagini investigative per alcuni giorni nei mesi di febbraio, maggio e giugno 2020 per conto del ricorrente il quale ha confermato la relazione investigativa in atti da cui sarebbe emerso che la resistente si spostava in alternanza con il SI. Pt_2
,alternando la loro convivenza diurna e notturna in alcuni giorni da via Lago di Monticchio in Taranto presso l'abitazione del e in altri giorni alla via Mons. Pt_2
Blandamura presso il domicilio della e viceversa(….”Posso affermare quanto _1 sopra perché è stato oggetto di indagini investigative e pedinamenti come da relazione alla quale mi riporto. In particolare mi sono fermato più notti come da relazione ed ho notato che l'autovettura della SInora posizionata in una _1 certa maniera la mattina seguente era ritrovata nello stesso modo…”). Il teste ha dichiarato che la resistente viveva poco e saltuariamente nell'abitazione di via Blandamura, convivendo concretamente ed abitando con il SI. Pt_2 nell'abitazione di costui in via Lago di Monticchio che raggiungeva con la di lei vettura Opel Adam.
Confermano la convivenza della resistenza con altro uomo anche le dichiarazioni rese dai testi sorella del ricorrente, che ha dichiarato Parte_1 testualmente….”…si è vero confermo la circostanza sub 7 della seconda memoria istruttoria di parte ricorrente. Conosco la circostanza perché mio fratello mi telefonò dopo un litigio sconvolto, dicendomi che la moglie aveva ammesso la relazione extra coniugale. Adr: si è vero confermo la circostanza sub 8 della seconda memoria istruttoria di parte ricorrente. Mia cognata andò via da casa coniugale subito dopo il litigio e si trasferì nella città di Lucera (FG). Il fatto era risaputo e poi mio fratello andava a Lucera a vedere la figlia e veniva ostacolato sia dalla moglie che dall'uomo con il quale aveva la relazione e una volta fu scortato dai Carabinieri di Lucera perché aveva ricevuto minacce da quell'uomo.Adr:si è vero confermo la circostanza sub A della terza memoria di parte ricorrente e riconosco la foto che mi viene mostrata che ritrae il e la alla festa del diciottesimo compleanno di Pt_2 _1 mia nipote in Leporano alla villa Bonfrate alla quale ho partecipato. Persona_1
Adr: confermo la circostanza sub B della terza memoria di parte ricorrente. Preciso che non ho buoni rapporti con mia cognata e quindi non me lo ha presentato come suo fidanzato ma l'ho riconosciuto dalla foto su facebook ed ho notato i loro atteggiamenti intimi…” e dal teste nonche' fratello del ricorrente Parte_3 che ha dichiarato Adr:….” confermo la circostanza n. 6 della medesima memoria e preciso che mio fratello ha mostrato a me e a mia sorella una lettera e delle foto ricevute da una SInora di Lucera che affermava che il marito da anni intratteneva una relazione con mia cognata e queste foto ritraevano mia cognata con un uomo dalla carnagione scura calvo e con degli occhi che in foto sembravano gialli. Il loro atteggiamento era intimo
Adr: è vera la circoatanza n. 7 della medesima memoria perché riferita da mio fratello che in quel frangente manifestò preoccupazione di doversi allontanare dalla figlia perché la moglie voleva separarsi…”.
Non si puo' non evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi summenzionati pur provenendo dai fratelli del ricorrente, appaiono, puntuali e contenenti particolari assolutamente credibili . Generiche appaiono invece le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte resistente,dacche' i testi sentiti amica della resistente) e Testimone_2 Tes_3 sorella resistente) si sono limitate a confermate le circostanze articolate
[...] dalla resistenza nella memoria 183 sesto comma n.2 cpc ,la prima ha genericamente dedotto di aver dormito in alcune occasione presso l'abitazione della resistente la seconda ha addirittura confermato quanto dichiarato dalla teste Parte_1
…”sulla circostanza sub 8 della seconda memoria istruttoria di parte
[...] ricorrente posso dire che è vero che mia sorella si è trasferita a Lucera (fg) con la figlia ma dopo la separazione e per un breve periodo perché aveva intrapreso una relazione con un altro uomo separato che io ho conosciuto di cui non ricordo il nome….”).
Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente ha allegato numerose fotografie che ritraggono la resistente in evidente atteggiamento affettuoso con altro soggetto identificato come con cui viene ritratta scambiarsi effusioni e nomi quali”amore”. Parte_2
Conclusivamente, le risultanze delle prove testimoniali espletate hanno dimostrato una coabitazione”alternata” con il SI. , non hanno pero' dimostrato, al di la di Pt_2 ogni ragionevole dubbio, che la resistente intrattenga con tale uomo una convivenza stabile e duratura ma soprattutto caratterizzata da una effettiva comunione materiale e spirituale di vita .
Non puo' dirsi raggiunta prova effettiva e certa,che detta convivenza sia connotata da un comune progetto di vita ,comportante tutti i diritti e doveri reciprochi non solo di solidarieta' ed assistenza morale ma anche e soprattutto di natura materiale e patrimoniale.
Peraltro, la Suprema Corte (Cass. SS. UU. 32198/2021) ha evidenziato, condivisibilmente, che anche quando il beneficiario dell'assegno divorzile abbia instaurato una convivenza con altro uomo cio' non comporta automaticamente la perdita automatica dell'intero assegno, ma solo della sua componente assistenziale, ovvero quella destinata a garantire il mantenimento del coniuge economicamente piu' debole, perche' il nuovo legame ,sotto il profilo della tutela assistenziale ,si sostituisce al precedente, precisando poi SInificativamente che l'assegno di divorzio ha una funzione sia assistenziale che compensativa, e che la nuova convivenza non necessariamente elimina la necessita' di un sostegno economico.
La sentenza risolve un contrasto giurisprudenziale e precisa che la convivenza non e' un motivo di cessazione automatica del diritto all'assegno, ma solo un elemento da considerare nella valutazione della necessita' di mantenimento, optando la
Suprema Corte per un approccio piu' moderato e stabilendo che la necessita' di un sostegno economico deve essere valutata caso per caso.
Sicche',l'ex coniuge assegnatario perderà il diritto all'assegno di mantenimento/divorzile solo ove la parte istante dia adeguata prova che la costituzione da parte del coniuge separato o divorziato di una nuova famiglia di fatto, sia basata su una convivenza stabile e duratura, caratterizzata appunto da una comunione materiale e spirituale di vita e comportante tutti i diritti e doveri reciproci di solidarietà ed assistenza (analogamente a quanto avviene con un matrimonio).
La coabitazione non e' percio' un pre -requisito per la revoca dell'assegno ,ma e' un elemento che puo' essere utilizzato come prova della relazione stabile. Quando l'ex coniuge che ha una stabile relazione con un altro soggetto, è privo di mezzi adeguati il predetto mantiene comunque il diritto all'assegno in funzione compensativa, volta cioe' al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge, dovendo pero' l'ex coniuge assegnatario dell'assegno di mantenimento/divorzio dare adeguata prova delle occasioni lavorative mancate e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dei sacrifici sopportati dal predetto nell'interesse della famiglia in virtu' di una scelta condivisa con l'altro coniuge.
Peraltro, in merito alla situazione reddituale delle parti, dalle relazioni depositate dalla Guardia di Finanza datate 04 08 e 28 12 2023 e' emerso una grandissimo divario tra le condizioni economiche, reddituali e patrimoniali tra le parti: il SI.
è titolare di un reddito da lavoratore dipendente piu' che buono pari nel Parte_1
2022 ad Euro 46.396,41 annui, nel 2021 pari ad euro 48.123,00 e nel 2020 pari ad euro 48,923,00; intestatario per 1/1 di un fabbricato ,zona 3 categoria C/6 ,sito in
Taranto, alla via Sciabelle,n.24 piano T, proprietario di due autovetture immatricolate nel 2011 e nel 2007 , la SI.ra invece, non risulta percepire un _1 reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito,non risulta percepire prestazioni gestite dall' ,non risulta aver percepito prestazioni Controparte_2 assistenziali censite nel SIUSS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali) ,risultando aver percepito erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza, misura di sostegno, peraltro non piu' in vigore, per un importo complessivo nell'anno 2022 pari ad euro 7.662,05,intestataria per 1/3 di un fabbricato ,zona 1 categoria A/3,sito in Taranto, alla via M. Blandanura n.66, proprietaria di una autovettura immatricolata nel 1998.
Occorre altresì prendere in considerazione l'età della SI. di anni 55(nata il _1
26 04 1970) e le competenze lavorative acquisite nel corso degli anni, essendo pacifico in causa che la predetta svolgeva l'attivita' di estetista a domicilio gia' durante la vita coniugale, sia pur non in forma contrattualizzata, specializzandosi anche a mezzo di corsi di aggiornamento (in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi e Testimone_3 Parte_3 CP_3
),proseguendo tale attivita' anche dopo la separazione, come si evince anche
[...] dalle foto sui social depositate dal ricorrente(del resto la circostanza non risulta specificatamente contestata dalla resistente), confermando la stessa di _1 svolgere attività di networker professionista sia pur non avendo, a suo dire, molti follower.
Non risultano documentati dalla resistente i dedotti problemi di salute, talche' questo
Tribunale ritiene equo disporre un assegno divorzile in favore della resistente, da porre a carico del ricorrente, nella misura piu' ridotta di euro 200,00 mensili con decorrenza dalla data di deposito di questa sentenza di divorzio,oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT,da corrispondere il giorno 10 di ogni mese.
Passando all'esame della questione relativa all'assegno di mantenimento in favore della figlia (nata il [...]), maggiorenne, ma, pacificamente, non Persona_1 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, si osserva che dalla data dell'omologa della separazione consensuale( 07 05 2010) sono senza dubbio aumentate le di lei eSIenze di vita di pari passo con l'aumentare dell'eta', comportando di conseguenza un maggior esborso in termini economici, apparendo percio' equo determinare il contributo al di lei mantenimento da porre a carico del padre, odierno ricorrente, come dallo stesso indicato, in euro 400,00 mensili, da corrispondere il giorno 10 di ogni mese, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie per la figlia, come da protocollo di questo Tribunale, percentuale che appare congrua, considerata la piu' che buona situazione economica e reddituale del ricorrente e quella invece molto piu' modesta della resistente.
Non e' accoglibile la domanda avanzata dal di versamento diretto Parte_1 dell'assegno di mantenimento alla figlia in assenza di una sua specifica Persona_1 domanda avanzata dalla predetta.
Invero, il pagamento diretto al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non e' una facoltà dell'obbligato, non e' automatico, può essere deciso solo dal giudice, essendo percio' possibile per l'obbligato versare l'assegno direttamente al figlio solo a seguito di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
La Suprema Corte di Cassazione civile con l'ordinanza del 13 aprile 2021 n.9700 ha escluso anche che i genitori, senza ricorrere all'autorita' giudiziaria possano accordarsi per la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, evidenziando, SInificativamente, che “…la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato o divorziato risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non e' disponibile dalle parti”.
Solitamente l'assegno e' versato al genitore convivente con il figlio, anche maggiorenne, in quanto si presume che sia questo a sostenere le spese quotidiane, ma il versamento diretto al figlio maggiorenne e' possibile solo se il figlio stesso lo richiede al giudice e quest'ultimo lo autorizza: circostanza questa non ricorrente nel caso di specie, non essendo stata avanzata da alcuna istanza in Persona_2 tal senso.
Sicche', questo Tribunale, non puo' che rigettare l'istanza di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia come avanzata dal ricorrente .
In considerazione della materia del contendere sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal SI. nato a [...] il [...], con la SI.ra Parte_1 _1
nata a [...] il 26.04.1970, in data [...] e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Martina Franca, atto n. 48, p.2, anno
2000;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Parte_1
la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da corrispondere il
10 di ogni mese,come meglio specificato nella parte motiva;
4) PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Parte_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia , oltre rivalutazione monetaria Persona_1
secondo gli indici ISTAT ed oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale, da corrispondere il 10 di ogni mese.
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di conSIlio del 10.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi