TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. GIUSEPPE IAFISCO, giusta procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE TREMATERRA, giusta procura in atti;
convenuta
e nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
FE IAFE e dall'Avv. MICHELE FINOCCHIETTI, giusta procura in atti;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
14.7.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo: 1) di essere, unitamente Controparte_1
alla madre al padre e al fratello , CP_3 Parte_2 Controparte_2
cointestatario dei libretti di risparmio n. 00769041200000001247 e n. 04026838 accesi presso il Banco di Napoli, filiale di San Severo;
2) che nel corso del rapporto sono stati effettuati dei prelievi da parte di soggetti che hanno utilizzato a sua insaputa il suo nome, sottoscrivendo l'apposito modello di prelevamento con la connivenza dei cassieri;
3) di aver richiesto la copia delle contabili di diversi prelievi nonché dello specimen delle firme e di aver scoperto che le firme non avevano un benché minimo tratto simile: in particolare, le sottoscrizioni a sé non riconducibili sono quelle di cui al prelievo del 20.6.2007 di € 15.000,00, del 11.7.2007 di €
15.000,00, del 11.7.2007 di € 10.000,00, del 30.5.2007 di € 8.500,00, del 16.7.2007 di € 9.000,00.
Ha dunque concluso chiedendo di accertare e dichiarare che le firme apposte sui moduli di prelievo sono apocrife e, per l'effetto, condannare la convenuta alla CP_4
restituzione in suo favore della somma di € 51.999,00. Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituita in giudizio che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito, ha eccepito: 1) l'estinzione di tutti i conti da cui sono stati effettuati i prelievi, senza che siano mai state mosse contestazioni da alcuno per ammanchi di somme;
2) la prescrizione del credito in relazione alla distinta di prelievo del 30.5.2007 di € 8.500,00; 3) la natura di disinvestimento dell'operazione del 20.6.2007; 4) la riconducibilità di alcune delle firme alla mano del cointestatario
. Controparte_2
pagina 2 di 11 Ha dunque concluso chiedendo, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di , di rigettare la domanda ovvero, in caso di Controparte_2
accoglimento, di essere manlevata dal terzo da quanto dovuto all'attore; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito che Controparte_2
ha eccepito la prescrizione del credito, contestando ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
Istruita dal precedente G.U. a mezzo di ctu grafologica, la causa, nelle more riassegnata alla scrivente, è pervenuta all'udienza del 14.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dal terzo chiamato, siccome tardiva. Ed infatti la stessa risulta depositata in data 15.10.2025, sebbene il termine per il suo deposito scadesse il
13.10.2025.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per indeterminatezza della domanda.
Come noto, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto a tal fine del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. 1681/2015).
Nel caso di specie, deve osservarsi che parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ha chiaramente e analiticamente indicato i fatti addotti a sostegno della domanda proposta, mettendo la in condizione di prendere CP_4
posizione su tutte le questioni oggetto di causa. pagina 3 di 11 Venendo al merito, la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
L'attore ha agito in giudizio sostanzialmente disconoscendo le sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili apposte sulle distinte di prelievo del 30.5.2007, del
20.6.2007, del 11.7.2007 3 e del 16.7.2007.
Si è dunque di fronte a un cd. “disconoscimento in prevenzione” della sottoscrizione in calce ad una scrittura privata.
Al riguardo, giova precisare che è costante l'opinione per cui la possibilità di operare validamente il disconoscimento non è condizionata e subordinata alla circostanza che la scrittura privata da disconoscere sia stata prodotta in giudizio dalla controparte.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “con riguardo ad una scrittura privata che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.), la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. ma può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento” (cfr. Cass. 974/2008; 1420/1983; nei medesimi termini, ovvero nel senso dell'applicabilità delle ordinarie regole in tema di onere della prova laddove la scrittura privata la cui autenticità è contestata dal presunto sottoscrittore non sia stata ancora prodotta in giudizio – all'interno del quale avrebbe trovato applicazione il diverso meccanismo della presunzione di autenticità della scrittura in assenza di tempestivo disconoscimento – cfr. Cass. n. 12471/2001).
Diversamente, nell'ipotesi in cui in corso di causa sia avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e conseguentemente instaurato il giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, pagina 4 di 11 quale apparente autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma talché qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione (cfr. Cass. n. 20144/2005).
In sostanza, nei casi, quale quello di specie, in cui è la stessa parte che lamenta la non autenticità delle sottoscrizioni ad agire in giudizio per far valere ed accertare detta falsità in vista dell'accoglimento di domande che presuppongono un tal accertamento, operano le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova e non, invece, il disposto dell'art. 216 c.p.c., che pone a carico della parte, che voglia avvalersi di una scrittura privata disconosciuta, l'onere di chiederne la verificazione.
Quindi, come del resto evidenziato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce innanzi richiamate, è la parte attrice che deve fornire la prova della dedotta falsità e, invece, la parte convenuta che deve provare tutte le circostanze eventualmente allegate per contrastare l'assunto di parte avversa.
Pur essendo, quindi, astrattamente ammissibile, alle condizioni su esposte, un disconoscimento in prevenzione, va ribadito che per il suo efficace esperimento è necessario che sia rispettato il generale principio di riparto dell'onere della prova (art. 2967 c.c.).
Tanto chiarito in via generale, mette conto anzitutto osservare che nel caso di specie l'attore, pur deducendo l'asserita falsità delle sottoscrizioni apposte sulle distinte di prelievo a lui apparentemente riconducibili, non ha adempiuto al proprio onere probatorio, omettendo di provare, e prima ancora di richiedere in prova, quanto asserito. E infatti va osservato che l'attore si è limitato in maniera del tutto generica ad affermare che nel corso del rapporto sarebbero stati effettuati prelievi a suo nome da parte di terzi “con la connivenza dei cassieri”, senza in alcun modo corroborare sul piano probatorio quanto affermato.
Anche in relazione alla ritenuta apocrifia delle firme, l'attore si è apoditticamente limitato ad affermare di aver proceduto a un “semplice confronto delle firme apposte sui moduli di prelievo con quella rilasciata e depositata presso il Banco di Napoli” e pagina 5 di 11 di aver constatato “inequivocabilmente che anche all'occhio inesperto le firme non avevano un benché minimo tratto simile”, omettendo di fornire qualsivoglia concreto elemento di prova, anche meramente indiziario, a conforto dei propri assunti.
Sebbene ciò sia di per sé sufficiente a ritenere non assolto, da parte dell'attore,
l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. su di lui gravante, giova osservare che l'infondatezza degli assunti attorei emerge anche dalle risultanze della ctu disposta dal precedente Giudicante volta ad accertare l'autenticità delle firme apposte sulle contabili di prelievo.
Al riguardo, mette conto anzitutto evidenziare che la ctu è stata svolta sulle copie atteso che, per un verso, l'attore non ha provveduto a depositare gli originali sebbene, in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, egli fosse principalmente onerato della dimostrazione di quanto asserito nell'introdurre il giudizio e che, per altro verso, la convenuta non ne aveva più la disponibilità stante il decorso del termine decennale di conservazione.
In ogni caso, si ritiene che la bontà degli accertamenti svolti dall'ausiliario non sia inficiata dalla circostanza che gli stessi siano stati eseguiti sulla copia.
Al riguardo, va anzitutto rammentato che secondo pacifici principi giurisprudenziali in materia di verificazione, ma certamente estensibili al caso di specie, il giudizio sull'autenticità della sottoscrizione deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. n. 3603/2024; 711/2018; 16551/2015;
7267/2014; 1903/2009; 6022/2007; 9202/2004; 9869/2000; 1831/2000; 11739/1999;
2911/1997; 10469/1993; 5738/1992).
Le ragioni alla base di tale granitico indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per pagina 6 di 11 l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Siffatto consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha, tuttavia, formulato talune precisazioni in relazione all'ipotesi in cui, richiesta la verificazione, non sia disponibile l'originale del documento (cfr. Cass. n. 2777/2025).
In particolare la Corte di Cassazione, pur ribadendo che non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo, ha affermato che nel caso in cui non sia disponibile l'originale del documento la parte che intende avvalersene potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, e che “a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (cfr. Cass. n. 2777/2025).
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore,
(e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla pagina 7 di 11 manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito, ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata
(di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Così ricostruito l'attuale panorama giurisprudenziale e facendone applicazione nel caso di specie, deve dunque ritenersi utilizzabile la ctu svolta sulla copia delle distinte di prelievo, nei limiti della effettiva attendibilità sul piano scientifico del suo oggetto. pagina 8 di 11 In tale prospettiva, deve osservarsi che l'ausiliario, all'esito di approfondita e analitica indagine, a cui si rinvia per completezza ed esaustività, nonché mediante ampia e congrua disamina di comparazione con altre scritture di non contestata attribuzione alla persona dell'attore, ha concluso “in termini di probabilità” nel senso della autenticità delle firme di . Parte_1
L'ausiliario in particolare ha evidenziato, con analisi logicamente motivata dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione alcuna di discostarsi, oltre che con dovizia di argomentazione anche in risposta alle osservazioni critiche mosse dalle parti, la compatibilità tra le firme in verifica e gli scritti autografi e, pertanto, la riferibilità all'attore delle sottoscrizioni apposte sulle contabili contestate.
Pur non potendosi attribuire a tali constatazioni peritali valore di prova tecnica certa siccome svolte sulla copia delle contabili disconosciute (lo stesso ctu infatti correttamente discorre in termini di “probabilità”), esse tuttavia assumono – in ossequio ai principi innanzi richiamati – valore indiziario in ordine all'autenticità delle firme ivi apposte a nome di . Parte_1
D'altronde, l'attore non ha fornito in alcun modo una diversa prova a supporto delle proprie pretese al fine di superare gli esiti, seppur indiziari, della ctu.
Neppure è emersa, come sostenuto dalla Banca, la riconducibilità, ancorché in via indiziaria, delle firme in questione alla mano del terzo chiamato Controparte_2
, avendo il ctu affermato e confermato, anche a seguito delle
[...]
osservazioni sollevate dalla convenuta, che esse, anche se in apparenza simili per alcuni aspetti ascrivibili alla consanguineità, non sono attribuibili alla stessa mano.
Né vale a provare il contrario la perizia di parte prodotta dalla convenuta atteso che, secondo giurisprudenza costante che si condivide, essa costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cass. SS.UU., n. 13902/2013).
pagina 9 di 11 In conclusione, il difetto di prova del fatto posto a fondamento della pretesa azionata non può che ridondare a svantaggio dell'attore, con conseguente rigetto delle domande.
Resta assorbita ogni altra questione di merito sollevata in corso di causa.
Il rigetto delle domande attoree rende altresì superfluo l'esame della manleva fatta valere in via subordinata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) nel rapporto tra le parti principali.
Quanto al terzo, evocato in causa per iniziativa della convenuta, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019 e altre).
Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze della ctu, non è emerso che le firme sono state apposte da , con la conseguenza che la Controparte_2
sua chiamata appare priva di base giuridica e fattuale. Restano pertanto a carico della convenuta le spese sostenute dal terzo chiamato.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 e successive modifiche (artt.
4-5 e tab. A allegata). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate. pagina 10 di 11 Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00
FASI VALORE AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO
MEDIO LIQUIDATO
Studio 1.701 // 1.701
Introduttiva 1.204 // 1.204
Istruttoria 1.806 // 1.806
Decisoria 2.905 // 2.905
Totale 7.616
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono interamente compensate tra l'attore e la convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande principali;
2) ON l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
3) ON la convenuta al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
4) COMPENSA le spese di ctu integralmente tra l'attore e la convenuta.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
TO EA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. GIUSEPPE IAFISCO, giusta procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE TREMATERRA, giusta procura in atti;
convenuta
e nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
FE IAFE e dall'Avv. MICHELE FINOCCHIETTI, giusta procura in atti;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
14.7.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo: 1) di essere, unitamente Controparte_1
alla madre al padre e al fratello , CP_3 Parte_2 Controparte_2
cointestatario dei libretti di risparmio n. 00769041200000001247 e n. 04026838 accesi presso il Banco di Napoli, filiale di San Severo;
2) che nel corso del rapporto sono stati effettuati dei prelievi da parte di soggetti che hanno utilizzato a sua insaputa il suo nome, sottoscrivendo l'apposito modello di prelevamento con la connivenza dei cassieri;
3) di aver richiesto la copia delle contabili di diversi prelievi nonché dello specimen delle firme e di aver scoperto che le firme non avevano un benché minimo tratto simile: in particolare, le sottoscrizioni a sé non riconducibili sono quelle di cui al prelievo del 20.6.2007 di € 15.000,00, del 11.7.2007 di €
15.000,00, del 11.7.2007 di € 10.000,00, del 30.5.2007 di € 8.500,00, del 16.7.2007 di € 9.000,00.
Ha dunque concluso chiedendo di accertare e dichiarare che le firme apposte sui moduli di prelievo sono apocrife e, per l'effetto, condannare la convenuta alla CP_4
restituzione in suo favore della somma di € 51.999,00. Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituita in giudizio che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito, ha eccepito: 1) l'estinzione di tutti i conti da cui sono stati effettuati i prelievi, senza che siano mai state mosse contestazioni da alcuno per ammanchi di somme;
2) la prescrizione del credito in relazione alla distinta di prelievo del 30.5.2007 di € 8.500,00; 3) la natura di disinvestimento dell'operazione del 20.6.2007; 4) la riconducibilità di alcune delle firme alla mano del cointestatario
. Controparte_2
pagina 2 di 11 Ha dunque concluso chiedendo, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di , di rigettare la domanda ovvero, in caso di Controparte_2
accoglimento, di essere manlevata dal terzo da quanto dovuto all'attore; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito che Controparte_2
ha eccepito la prescrizione del credito, contestando ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
Istruita dal precedente G.U. a mezzo di ctu grafologica, la causa, nelle more riassegnata alla scrivente, è pervenuta all'udienza del 14.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dal terzo chiamato, siccome tardiva. Ed infatti la stessa risulta depositata in data 15.10.2025, sebbene il termine per il suo deposito scadesse il
13.10.2025.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per indeterminatezza della domanda.
Come noto, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto a tal fine del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. 1681/2015).
Nel caso di specie, deve osservarsi che parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ha chiaramente e analiticamente indicato i fatti addotti a sostegno della domanda proposta, mettendo la in condizione di prendere CP_4
posizione su tutte le questioni oggetto di causa. pagina 3 di 11 Venendo al merito, la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
L'attore ha agito in giudizio sostanzialmente disconoscendo le sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili apposte sulle distinte di prelievo del 30.5.2007, del
20.6.2007, del 11.7.2007 3 e del 16.7.2007.
Si è dunque di fronte a un cd. “disconoscimento in prevenzione” della sottoscrizione in calce ad una scrittura privata.
Al riguardo, giova precisare che è costante l'opinione per cui la possibilità di operare validamente il disconoscimento non è condizionata e subordinata alla circostanza che la scrittura privata da disconoscere sia stata prodotta in giudizio dalla controparte.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “con riguardo ad una scrittura privata che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.), la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. ma può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento” (cfr. Cass. 974/2008; 1420/1983; nei medesimi termini, ovvero nel senso dell'applicabilità delle ordinarie regole in tema di onere della prova laddove la scrittura privata la cui autenticità è contestata dal presunto sottoscrittore non sia stata ancora prodotta in giudizio – all'interno del quale avrebbe trovato applicazione il diverso meccanismo della presunzione di autenticità della scrittura in assenza di tempestivo disconoscimento – cfr. Cass. n. 12471/2001).
Diversamente, nell'ipotesi in cui in corso di causa sia avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e conseguentemente instaurato il giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, pagina 4 di 11 quale apparente autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma talché qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione (cfr. Cass. n. 20144/2005).
In sostanza, nei casi, quale quello di specie, in cui è la stessa parte che lamenta la non autenticità delle sottoscrizioni ad agire in giudizio per far valere ed accertare detta falsità in vista dell'accoglimento di domande che presuppongono un tal accertamento, operano le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova e non, invece, il disposto dell'art. 216 c.p.c., che pone a carico della parte, che voglia avvalersi di una scrittura privata disconosciuta, l'onere di chiederne la verificazione.
Quindi, come del resto evidenziato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce innanzi richiamate, è la parte attrice che deve fornire la prova della dedotta falsità e, invece, la parte convenuta che deve provare tutte le circostanze eventualmente allegate per contrastare l'assunto di parte avversa.
Pur essendo, quindi, astrattamente ammissibile, alle condizioni su esposte, un disconoscimento in prevenzione, va ribadito che per il suo efficace esperimento è necessario che sia rispettato il generale principio di riparto dell'onere della prova (art. 2967 c.c.).
Tanto chiarito in via generale, mette conto anzitutto osservare che nel caso di specie l'attore, pur deducendo l'asserita falsità delle sottoscrizioni apposte sulle distinte di prelievo a lui apparentemente riconducibili, non ha adempiuto al proprio onere probatorio, omettendo di provare, e prima ancora di richiedere in prova, quanto asserito. E infatti va osservato che l'attore si è limitato in maniera del tutto generica ad affermare che nel corso del rapporto sarebbero stati effettuati prelievi a suo nome da parte di terzi “con la connivenza dei cassieri”, senza in alcun modo corroborare sul piano probatorio quanto affermato.
Anche in relazione alla ritenuta apocrifia delle firme, l'attore si è apoditticamente limitato ad affermare di aver proceduto a un “semplice confronto delle firme apposte sui moduli di prelievo con quella rilasciata e depositata presso il Banco di Napoli” e pagina 5 di 11 di aver constatato “inequivocabilmente che anche all'occhio inesperto le firme non avevano un benché minimo tratto simile”, omettendo di fornire qualsivoglia concreto elemento di prova, anche meramente indiziario, a conforto dei propri assunti.
Sebbene ciò sia di per sé sufficiente a ritenere non assolto, da parte dell'attore,
l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. su di lui gravante, giova osservare che l'infondatezza degli assunti attorei emerge anche dalle risultanze della ctu disposta dal precedente Giudicante volta ad accertare l'autenticità delle firme apposte sulle contabili di prelievo.
Al riguardo, mette conto anzitutto evidenziare che la ctu è stata svolta sulle copie atteso che, per un verso, l'attore non ha provveduto a depositare gli originali sebbene, in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, egli fosse principalmente onerato della dimostrazione di quanto asserito nell'introdurre il giudizio e che, per altro verso, la convenuta non ne aveva più la disponibilità stante il decorso del termine decennale di conservazione.
In ogni caso, si ritiene che la bontà degli accertamenti svolti dall'ausiliario non sia inficiata dalla circostanza che gli stessi siano stati eseguiti sulla copia.
Al riguardo, va anzitutto rammentato che secondo pacifici principi giurisprudenziali in materia di verificazione, ma certamente estensibili al caso di specie, il giudizio sull'autenticità della sottoscrizione deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. n. 3603/2024; 711/2018; 16551/2015;
7267/2014; 1903/2009; 6022/2007; 9202/2004; 9869/2000; 1831/2000; 11739/1999;
2911/1997; 10469/1993; 5738/1992).
Le ragioni alla base di tale granitico indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per pagina 6 di 11 l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Siffatto consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha, tuttavia, formulato talune precisazioni in relazione all'ipotesi in cui, richiesta la verificazione, non sia disponibile l'originale del documento (cfr. Cass. n. 2777/2025).
In particolare la Corte di Cassazione, pur ribadendo che non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo, ha affermato che nel caso in cui non sia disponibile l'originale del documento la parte che intende avvalersene potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, e che “a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (cfr. Cass. n. 2777/2025).
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore,
(e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla pagina 7 di 11 manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito, ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata
(di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Così ricostruito l'attuale panorama giurisprudenziale e facendone applicazione nel caso di specie, deve dunque ritenersi utilizzabile la ctu svolta sulla copia delle distinte di prelievo, nei limiti della effettiva attendibilità sul piano scientifico del suo oggetto. pagina 8 di 11 In tale prospettiva, deve osservarsi che l'ausiliario, all'esito di approfondita e analitica indagine, a cui si rinvia per completezza ed esaustività, nonché mediante ampia e congrua disamina di comparazione con altre scritture di non contestata attribuzione alla persona dell'attore, ha concluso “in termini di probabilità” nel senso della autenticità delle firme di . Parte_1
L'ausiliario in particolare ha evidenziato, con analisi logicamente motivata dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione alcuna di discostarsi, oltre che con dovizia di argomentazione anche in risposta alle osservazioni critiche mosse dalle parti, la compatibilità tra le firme in verifica e gli scritti autografi e, pertanto, la riferibilità all'attore delle sottoscrizioni apposte sulle contabili contestate.
Pur non potendosi attribuire a tali constatazioni peritali valore di prova tecnica certa siccome svolte sulla copia delle contabili disconosciute (lo stesso ctu infatti correttamente discorre in termini di “probabilità”), esse tuttavia assumono – in ossequio ai principi innanzi richiamati – valore indiziario in ordine all'autenticità delle firme ivi apposte a nome di . Parte_1
D'altronde, l'attore non ha fornito in alcun modo una diversa prova a supporto delle proprie pretese al fine di superare gli esiti, seppur indiziari, della ctu.
Neppure è emersa, come sostenuto dalla Banca, la riconducibilità, ancorché in via indiziaria, delle firme in questione alla mano del terzo chiamato Controparte_2
, avendo il ctu affermato e confermato, anche a seguito delle
[...]
osservazioni sollevate dalla convenuta, che esse, anche se in apparenza simili per alcuni aspetti ascrivibili alla consanguineità, non sono attribuibili alla stessa mano.
Né vale a provare il contrario la perizia di parte prodotta dalla convenuta atteso che, secondo giurisprudenza costante che si condivide, essa costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cass. SS.UU., n. 13902/2013).
pagina 9 di 11 In conclusione, il difetto di prova del fatto posto a fondamento della pretesa azionata non può che ridondare a svantaggio dell'attore, con conseguente rigetto delle domande.
Resta assorbita ogni altra questione di merito sollevata in corso di causa.
Il rigetto delle domande attoree rende altresì superfluo l'esame della manleva fatta valere in via subordinata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) nel rapporto tra le parti principali.
Quanto al terzo, evocato in causa per iniziativa della convenuta, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019 e altre).
Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze della ctu, non è emerso che le firme sono state apposte da , con la conseguenza che la Controparte_2
sua chiamata appare priva di base giuridica e fattuale. Restano pertanto a carico della convenuta le spese sostenute dal terzo chiamato.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 e successive modifiche (artt.
4-5 e tab. A allegata). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate. pagina 10 di 11 Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00
FASI VALORE AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO
MEDIO LIQUIDATO
Studio 1.701 // 1.701
Introduttiva 1.204 // 1.204
Istruttoria 1.806 // 1.806
Decisoria 2.905 // 2.905
Totale 7.616
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono interamente compensate tra l'attore e la convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande principali;
2) ON l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
3) ON la convenuta al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
4) COMPENSA le spese di ctu integralmente tra l'attore e la convenuta.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
TO EA
pagina 11 di 11