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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2392/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2392/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 15.11.2017, premettendo di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, per l'Azienda agricola
CE RE – con terreni siti in agro di NO allo ON (CS) alla C/da Prainetta – dal 13.11.2015 al 31.12.2015 per n. 35 giornate lavorative, rappresentava di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda ES OR – con terreni siti in agro di NO allo ON (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2015, alle dipendenze della ditta ES OR, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
In via istruttoria, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano CP_ escussi per parte ricorrente e;
per l' veniva escusso l'Ispettore Parte_2 Parte_3 verbalizzante . Persona_1 Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, e dalla circostanza che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, dal 9.01.2025 continuativamente nella gestione dell'intero ruolo, con Per_2 conseguente aggravio del lavoro. All'udienza del 09.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, CP_ parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 20.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 19.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 16.11.2017. Il ricorso è stato iscritto in data 15.11.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola ES OR:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa cinque milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite/spese;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Pag. 2 di 7 Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES OR all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate CP_ all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES OR abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere CP_ deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES OR che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai
Pag. 3 di 7 soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è CP_ stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per ES Parte_2 OR, anno 2022. Ho lavorato per ES OR per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
CP_ solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per ES e per altra azienda (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…). Lavoravamo a NO allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari dove il ES aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – Persona_3 ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A Contrada Prainette c'è la casa di ES OR, l'ufficio che è collocato in una casa separata dalla abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. (…) c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio, lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da Crotone. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone (…) nel capannone ci sono le celle frigorifero, i bagni per gli operai ed un'altra linea di produzione per il concentrato ed il cubettato di arance . (…) I terreni di NO Pt_4 di proprietà di ES sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. (…) al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate, cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero (…)nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a NO (…) negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a Corigliano Calabro (…). I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatura della pianta, in una sola volta, mature e non. (…) Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. (…) i ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere nel capannone o in altro terreno. (…) C'è una casetta di 10mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve anche per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza di nome Persona_4 (…) assunta come bracciante agricola ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. (…) Parte_1 ha lavorato nell'azienda di ES dal 2011, credo. Penso abbia lavorato solo per un anno. Ha lavorato da marzo a fine anno. Era una signora di corporatura normale, non era alta, i suoi capelli erano scusi ma non neri, altezza spalla. Era una ragazza normale. Credo avesse una cinquantina di anni. (…)” Il teste ha riferito di aver lavorato come bracciante agricolo, per l'azienda Parte_3 CP_ ES OR, “nel 2013, 2014 e 2015. Ho cause nei confronti dell' perché mi sono state cancellate le giornate agricole. (…) OS , l'ho conosciuta in occasione del lavoro Parte_1 per l'azienda ES;
prima non la conoscevo, non siamo parenti, lei è di Viggianello. Io ho lavorato per francese nel 2015, da maggio a novembre;
con la ricorrente ho lavorato per francese nel 2015, solo nel mese di novembre;
quando io sono andato via lei è rimasta ma non so fino a quando. Non so se la ricorrente ha lavorato per ES per altre annualità. Negli anni precedenti al 2015 non l'ho vista. (…). L'azienda di ES era a NO allo ON, via Prainette. Io raggiungevo l'azienda con la macchina, viaggiavo da solo. La ricorrente non so come raggiungeva l'azienda. Nel 2015 non ricordo quanti dipendenti ci fossero;
non ho mai visto lavoratori stranieri e non so se ce ne fossero. Venivamo divisi in gruppi di circa 10 persone. ES ci dava le direttive;
non lo aiutava nessun altro, neppure i suoi figli. Quasi sempre capitava di lavorare nello stesso gruppo con la ricorrente. Nel mese di novembre ci occupavamo della raccolta di cavolfiori e finocchi e raccoglievamo molti pomodori. A novembre raccoglievamo i pomodori
Pag. 4 di 7 che erano stati piantati in ritardo. C'erano anche piante di agrumi vicino al capannone, che raccoglievamo a novembre e anche prima di novembre, perché c'erano alcune piante primitive. Ci occupavamo anche della zappettatura. Non ci occupavamo della rimozione degli impianti di irrigazione e non so a chi se ne occupasse. (…) Quando io arrivavo con la macchina, parcheggiavo vicino al capannone, c'era un cancello vecchio sempre aperto;
i terreni non erano recintati. Rispetto a dove parcheggiavo, il capannone era lì vicino. Il capannone era in cemento e all'interno c'erano gli attrezzi (…) i macchinari di lavorazione e anche i bagni, ma dentro non ci sono mai entrato. Si poteva accedere ai bagni anche da un'entrata posteriore, posta all'esterno, senza entrare nel capannone. L'ufficio era poco distante dal capannone. (…) era piccolo e all'interno c'era una scrivania, non c'erano altri dipendenti che lo aiutavano. (…).” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fan piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES OR, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, dalle risultanze ispettive si desume un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Per l'anno 2015 emerge: “- Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.053.367,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 210.790,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES OR, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.374,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati - in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,0000 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° dodici (12) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1), soltanto, datata 12/06/2015 con riferimento ai D.D.T. n° 5/A del 09/06/2015 (per acquisto di piantine di pomodori) e n° 6/A del 12/06/2015 (per acquisto di semi di meloni – in quantità ridotta, inoltre, nessuno dei presunti dipendenti e nemmeno il titolare ci ha detto di averli coltivati e/o raccolti); Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 9.199,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.280.275,00.” L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. Escusso sul punto, l'ispettore ha confermato quanto Persona_1 verbalizzato, chiarendo altresì che “In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. (…).” A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche Pt_2 nell'anno 2016 l'azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta. Sebbene quanto appena esposto sia riferito ad anno diverso da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste
. Pt_2 Inoltre, in più punti i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, all'annualità in cui la ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa (solo il 2015 per , dal 2011 e solo per un anno per ), alla presenza di alberi da Pt_3 Pt_2
Pag. 5 di 7 frutto sui terreni in NO allo ON nel periodo oggetto di causa – esclusa da ed affermata da Pt_2
- e alla presenza di personale amministrativo che aiutasse il ES (il con certezza ha Pt_3 Pt_2 affermato che ci fosse la come segretaria, sebbene assunta come bracciante agricola, mentre Per_4
ha escluso in radice la presenza di eventuali dipendenti amministrativi). Pt_3 Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo CP_ stesso ES agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, al mezzo utilizzato dagli operai per raggiungere l'azienda, all'entità della CP_ retribuzione. Per l'anno 2015 il ES ha dichiarato agli ispettori quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 110/115 (ha raggiunto, invece, anche i 150 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare)
o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata la ditta, invece, non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ES non può ritenersi affatto raggiunta. Peraltro, a voler ritenere attendibili i testi, riferisce di un altro anno di lavoro (2011) ed ha lavorato al più qualche Pt_2 Pt_3 giorno, a novembre, unitamente alla ricorrente avendo la stessa iniziato il 13.11.2015 ed avendo l' Pt_3 cessato a novembre. Comunque, la prova orale sarebbe comunque insufficiente per pervenire ad un accoglimento. Ad ogni buon conto tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 6 di 7 2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 4.11.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2392/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 15.11.2017, premettendo di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, per l'Azienda agricola
CE RE – con terreni siti in agro di NO allo ON (CS) alla C/da Prainetta – dal 13.11.2015 al 31.12.2015 per n. 35 giornate lavorative, rappresentava di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda ES OR – con terreni siti in agro di NO allo ON (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2015, alle dipendenze della ditta ES OR, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
In via istruttoria, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano CP_ escussi per parte ricorrente e;
per l' veniva escusso l'Ispettore Parte_2 Parte_3 verbalizzante . Persona_1 Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, e dalla circostanza che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, dal 9.01.2025 continuativamente nella gestione dell'intero ruolo, con Per_2 conseguente aggravio del lavoro. All'udienza del 09.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, CP_ parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 20.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 19.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 16.11.2017. Il ricorso è stato iscritto in data 15.11.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola ES OR:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa cinque milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite/spese;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Pag. 2 di 7 Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES OR all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate CP_ all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES OR abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere CP_ deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES OR che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai
Pag. 3 di 7 soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è CP_ stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per ES Parte_2 OR, anno 2022. Ho lavorato per ES OR per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
CP_ solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per ES e per altra azienda (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…). Lavoravamo a NO allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari dove il ES aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – Persona_3 ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A Contrada Prainette c'è la casa di ES OR, l'ufficio che è collocato in una casa separata dalla abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. (…) c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio, lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da Crotone. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone (…) nel capannone ci sono le celle frigorifero, i bagni per gli operai ed un'altra linea di produzione per il concentrato ed il cubettato di arance . (…) I terreni di NO Pt_4 di proprietà di ES sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. (…) al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate, cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero (…)nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a NO (…) negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a Corigliano Calabro (…). I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatura della pianta, in una sola volta, mature e non. (…) Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. (…) i ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere nel capannone o in altro terreno. (…) C'è una casetta di 10mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve anche per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza di nome Persona_4 (…) assunta come bracciante agricola ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. (…) Parte_1 ha lavorato nell'azienda di ES dal 2011, credo. Penso abbia lavorato solo per un anno. Ha lavorato da marzo a fine anno. Era una signora di corporatura normale, non era alta, i suoi capelli erano scusi ma non neri, altezza spalla. Era una ragazza normale. Credo avesse una cinquantina di anni. (…)” Il teste ha riferito di aver lavorato come bracciante agricolo, per l'azienda Parte_3 CP_ ES OR, “nel 2013, 2014 e 2015. Ho cause nei confronti dell' perché mi sono state cancellate le giornate agricole. (…) OS , l'ho conosciuta in occasione del lavoro Parte_1 per l'azienda ES;
prima non la conoscevo, non siamo parenti, lei è di Viggianello. Io ho lavorato per francese nel 2015, da maggio a novembre;
con la ricorrente ho lavorato per francese nel 2015, solo nel mese di novembre;
quando io sono andato via lei è rimasta ma non so fino a quando. Non so se la ricorrente ha lavorato per ES per altre annualità. Negli anni precedenti al 2015 non l'ho vista. (…). L'azienda di ES era a NO allo ON, via Prainette. Io raggiungevo l'azienda con la macchina, viaggiavo da solo. La ricorrente non so come raggiungeva l'azienda. Nel 2015 non ricordo quanti dipendenti ci fossero;
non ho mai visto lavoratori stranieri e non so se ce ne fossero. Venivamo divisi in gruppi di circa 10 persone. ES ci dava le direttive;
non lo aiutava nessun altro, neppure i suoi figli. Quasi sempre capitava di lavorare nello stesso gruppo con la ricorrente. Nel mese di novembre ci occupavamo della raccolta di cavolfiori e finocchi e raccoglievamo molti pomodori. A novembre raccoglievamo i pomodori
Pag. 4 di 7 che erano stati piantati in ritardo. C'erano anche piante di agrumi vicino al capannone, che raccoglievamo a novembre e anche prima di novembre, perché c'erano alcune piante primitive. Ci occupavamo anche della zappettatura. Non ci occupavamo della rimozione degli impianti di irrigazione e non so a chi se ne occupasse. (…) Quando io arrivavo con la macchina, parcheggiavo vicino al capannone, c'era un cancello vecchio sempre aperto;
i terreni non erano recintati. Rispetto a dove parcheggiavo, il capannone era lì vicino. Il capannone era in cemento e all'interno c'erano gli attrezzi (…) i macchinari di lavorazione e anche i bagni, ma dentro non ci sono mai entrato. Si poteva accedere ai bagni anche da un'entrata posteriore, posta all'esterno, senza entrare nel capannone. L'ufficio era poco distante dal capannone. (…) era piccolo e all'interno c'era una scrivania, non c'erano altri dipendenti che lo aiutavano. (…).” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fan piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES OR, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, dalle risultanze ispettive si desume un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Per l'anno 2015 emerge: “- Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.053.367,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 210.790,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES OR, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.374,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati - in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,0000 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° dodici (12) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1), soltanto, datata 12/06/2015 con riferimento ai D.D.T. n° 5/A del 09/06/2015 (per acquisto di piantine di pomodori) e n° 6/A del 12/06/2015 (per acquisto di semi di meloni – in quantità ridotta, inoltre, nessuno dei presunti dipendenti e nemmeno il titolare ci ha detto di averli coltivati e/o raccolti); Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 9.199,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.280.275,00.” L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. Escusso sul punto, l'ispettore ha confermato quanto Persona_1 verbalizzato, chiarendo altresì che “In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. (…).” A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche Pt_2 nell'anno 2016 l'azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta. Sebbene quanto appena esposto sia riferito ad anno diverso da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste
. Pt_2 Inoltre, in più punti i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, all'annualità in cui la ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa (solo il 2015 per , dal 2011 e solo per un anno per ), alla presenza di alberi da Pt_3 Pt_2
Pag. 5 di 7 frutto sui terreni in NO allo ON nel periodo oggetto di causa – esclusa da ed affermata da Pt_2
- e alla presenza di personale amministrativo che aiutasse il ES (il con certezza ha Pt_3 Pt_2 affermato che ci fosse la come segretaria, sebbene assunta come bracciante agricola, mentre Per_4
ha escluso in radice la presenza di eventuali dipendenti amministrativi). Pt_3 Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo CP_ stesso ES agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, al mezzo utilizzato dagli operai per raggiungere l'azienda, all'entità della CP_ retribuzione. Per l'anno 2015 il ES ha dichiarato agli ispettori quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 110/115 (ha raggiunto, invece, anche i 150 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare)
o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata la ditta, invece, non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ES non può ritenersi affatto raggiunta. Peraltro, a voler ritenere attendibili i testi, riferisce di un altro anno di lavoro (2011) ed ha lavorato al più qualche Pt_2 Pt_3 giorno, a novembre, unitamente alla ricorrente avendo la stessa iniziato il 13.11.2015 ed avendo l' Pt_3 cessato a novembre. Comunque, la prova orale sarebbe comunque insufficiente per pervenire ad un accoglimento. Ad ogni buon conto tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 6 di 7 2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 4.11.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo