Sentenza breve 20 giugno 2012
Rigetto
Sentenza breve 30 novembre 2012
Parere interlocutorio 3 agosto 2015
Parere definitivo 29 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/06/2012, n. 5686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5686 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05686/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03076/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3076 del 2012, proposto da:
Soc Ca’ Dei Colli Azienda Vinicola S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Riponti, Petra Giacobini e Filippo Maria Salvo, con domicilio eletto presso Filippo Maria Salvo in Roma, corso Trieste, 85;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tito Munari, Ezio Zanon ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;
nei confronti di
Soc Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella Doc, nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Coggiatti e Stefano Dindo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Lazio, 20/C;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione n. 1570, rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 26 gennaio 2012, con la quale la ditta Ca’ Dei Colli Srl Azienda Vinicola è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 8.4.2010, ad effettuare le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento del vino D.O.C.G. “Amarone Valpolicella”, il vino D.O.C.G. “Recioto della Valpolicella” e D.O.C.G. “Valpolicella Ripasso” al di fuori della zona di produzione;
- del parere della Regione Veneto richiamato nel provvedimento n. 1570;
- dei decreti ministeriali del 24.3.2010 di approvazione dei disciplinari per il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella”, “Ripasso della Valpolicella”, “Valpolicella Recito” e “Valpolicella classico”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Veneto e della Società Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella Doc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 30 marzo 2012 e depositato il successivo 24 aprile, la Ca’ Dei Colli S.r.l. Azienda Vinicola, quale soggetto autorizzato all’imbottigliamento dei vini “Amarone”, “Recioto” e “Ripasso” per un periodo di almeno tre anni antecedenti all’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 5, comma 3, dei DD.MM. del 24.3.2010 e dalla’rt. 10 del D.Lgs. n. 61 del 2010 per conto di diverse aziende agricole, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse alla continuazione dell’attività di invecchiamento e di imbottigliamento dei suddetti vini al di fuori della zona di produzione senza alcuna limitazione legata al soggetto produttore.
Al riguardo vengono prospettati come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Regione Veneto ed il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella DOC.
Le part resistenti hanno eccepito nel merito l’infondatezza dei motivi di censura.
Il ricorso è manifestamente infondato, stante il chiaro dettato normativo applicato al caso concreto ed in ragione dell’assenza di qualsiasi censura ad hoc finalizzata a porre nel nulla i decreti ministeriali del 24 marzo 2010 con cui si approvano i disciplinari per la produzione dei vini DOC o DOCG della zona di produzione denominata “Valpolicella”.
La tesi difensiva della parte ricorrente - che si sviluppa nella prospettazione del vizio di violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 61 del 2010 e degli artt. 5 dei quattro disciplinari del 24.3.2010, nonché del vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti – è tutta incentrata sul presupposto che l’attività in deroga invocata sia legata indissolubilmente all’imbottigliamento che è stato comunque svolto già prima dell’entrata in vigore dei nuovi disciplinari che pongono delle maggiori e diverse restrizioni rispetto alla disciplina di cui al D.M. del 21.8.1968, in virtù del quale la Società Agricola ricorrente era stata a suo tempo autorizzata all’attività di imbottigliamento fuori della zona di produzione.
E’ opportuno precisare che è del tutto irrilevante la disciplina in concreto applicabile (D.Lgs. n. 61 del 2010 o D.M. del 24.3.2010) atteso che in ogni caso la deroga richiesta al Ministero competente sarebbe comunque priva del requisito imprescindibile dettato sia dal legislatore che dall’Amministrazione centrale competente: dimostrazione documentale dell’attività dell’imbottigliamento (presupposto inserito nella norma di legge e nel disciplinare) e dell’invecchiamento fuori zona di produzione (presupposto richiesto unicamente dai distinti disciplinari di produzione) da almeno due anni non continuativi (per la legge) e/o tre anni (per i rispettivi disciplinari) nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge o precedenti l’entrata in vigore del disciplinare.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato che l’attività di imbottigliamento, nel periodo precedente all’entrata in vigore della D.Lgs. n. 61/2010 e dei rispettivi disciplinari approvati con D.M. del 24.3.2010, è avvenuto soltanto per il vino prodotto dalla “Soc. Agr. RT NO e dalla “Az. Agr. NA DA e BI.
La regola principale dettata dall’art. 5, comma 2, dei rispettivi disciplinari è che le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento possono avvenire all’interno dell’intero territorio dei comuni della zona di produzione, appositamente delimitata dall’art. 3.
Ciò non è affatto smentito dalle disposizioni di legge dato che nel 3° e4° comma dell’art. 10 del citato D.Lgs. 8.4.2010 n. 61 è stabilito che:
“La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera d), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b); …….”
“Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.”.
Giova poi precisare che le norme sopra descritte vanno correttamente interpretate tenendo presente il concetto stesso di imbottigliatore come definito dal regolamento dell’Unione Europea n. 607 del 2009 all’art. 56, comma 1 lett. a), dove è specificato che è imbottigliatore la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto.
Ciò comporta che la fase della lavorazione del vino DOC O DOCG, relativa all’imbottigliamento, non può essere disgiunta dall’attività del produttore del vino.
Ciò fornisce una chiave di lettura delle norme applicate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con l’adozione dei provvedimenti impugnati.
Si è ritenuta meritevole di tutela l’esigenza di poter garantire il controllo anche dell’imbottigliamento che non può prescindere dalle zone indicate come tipiche per la produzione dei vini in questione.
Ne consegue, pertanto, che la deroga richiesta i sensi dell’art. 5 del disciplinare o ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 61 del 2010 non può estendersi a qualsivoglia attività di imbottigliamento della società preposta a tale lavorazione, ma solo a quella che fa capo ad un determinato produttore che in precedenza e per un certo periodo di tempo aveva già ricevuto una deroga all’esercizio di tali operazioni fuori dalla stessa zona di produzione.
Ogni altra interpretazione costituirebbe in pratica un completo svuotamento della regola principale stabilita dal citato art. 5, comma 2, del disciplinare, che rimane coerente con le disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale (art. 10 del D.Lgs. n. 61 del 2010) e comunitario. (Reg. CE 14.7.2009 n. 607/2009).
Per le ragioni sinteticamente sopra enunciate il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Stante la novità della disciplina invocata, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Germana Panzironi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2012
IL SEGRETARIO