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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, in persona del dott. TR AO AR, all'udienza del
07/11/2025 , nella controversia iscritta al n. 1691 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] , il [...] , Cod. Fisc Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSETO SERENA come da procura C.F._1 in atti;
ricorrente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMASCO PIERFRANCESCO
, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, in C/O SEDE INAIL VELLETRI VIALE
MARCONI 34 VELLETRI;
resistente avente ad OGGETTO: infortunio in itinere.
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 30/03/2023 esponeva che in data Parte_1
10.10.2017, mentre rientrava a domicilio al termine della propria attività lavorativa rimaneva coinvolto in un sinistro stradale: l'auto da lui guidata si scontrava con un TIR.
Deduceva che l'evento era stato riconosciuto come infortunio in itinere dall che per le CP_1 menomazioni riportate dall'interessato a seguito delle lesioni patite ha riconosciuto un danno biologico quantificato nella misura del 38%.
Ritenendo che dall'infortunio subito erano derivati postumi invalidanti in misura del 100%, o comunque maggiori rispetto a quanto riconosciuto dall , adiva questo Tribunale affinché CP_1 dichiarasse che i postumi invalidanti subiti in occasione dell'infortunio anzidetto ne riducevano la capacità lavorativa, in modo permanente, nella misura anzidetta, con conseguente condanna dell' alla liquidazione ed al pagamento della prestazione connessa alla invalidità permanente CP_1 eventualmente riconosciuta a seguito di CTU, con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava le domande di parte ricorrente e sosteneva che CP_1
l'esito dell'infortunio subito dal ricorrente aveva trovato piena e completa soddisfazione nella misura di invalidità permanente già riconosciuta e liquidata in via amministrativa.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico – legale.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso, che la controversia non verte sulla natura di infortunio in itinere, pacifica tra le parti e non contestata dall' , bensì sulla valutazione dei postumi invalidanti, relativamente all'evento CP_1 denunciato dal Parte_1
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici, - è emerso che il ricorrente ha patito “Esiti di politrauma da infortunio in itinere”. Riconosciuto il nesso di causalità con l'infortunio patito nel 2015, il CTU ha rilevato che il periziato ha riportato un grado di invalidità permanente pari al 43% a decorrere dalla chiusura dell'infortunio: 16.7.2018, mentre ha riportato un grado di invalidità pari al 62% a distanza di un anno da tale chiusura, epoca in cui il danno, dapprima ingravescente, è risultato secondo l'Ausiliario del Triubnale stabilizzato (v. CTU e risposta ai rilievi delle parti, in atti).
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, fondata e va accolta, con condanna dell' a CP_1 corrispondere a il maggior indennizzo rispetto a quello già Parte_1 riconosciuto, sotto forma di rendita, per l'infortunio in itinere patito il 10.10.2017 nella misura del
43% di invalidità permanente a decorrere dalla chiusura dell'infortunio (16.7.2018), e del 62% a distanza di un anno da tale chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Lette le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' , con ricorso depositato il 30/03/2023 , disattesa ogni contraria istanza,
[...] CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Condanna l' a corrispondere a il maggior indennizzo CP_1 Parte_1 rispetto a quello già riconosciuto, sotto forma di rendita, per l'infortunio in itinere patito il
10.10.2017 nella misura del 43% di invalidità permanente a decorrere dalla chiusura dell'infortunio (16.7.2018), e del 62% a distanza di un anno da tale chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
TR AO AR