Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' (BOYS IN BƏÍGNI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *W 383 932 MOSPENISH LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 045 92 /03 SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di face Composta da Iri Magistrati: -Presidente Dott. Vincenzo CAR. ONE R.G. N. 18422/01 - Dott. Ernesto LUPO 10408 Cron. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FRANCIONE, difeso dall'avvocato LUIGI D'ANDRIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL SC;
intimato avverso la sentenza n. 43/01 del Giudice di pace di 2003 TRENTOLA DUCENTA, emessa il 30/12/00 e depositata il 234 09/01/01 (R.G. 2761/99); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari 1'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il giudice di pace di Trentola Ducenta, con sentenza depositata il 9.1.2001, condannava il Comune di Casal di della somma di £. 450.000, nei Principe al pagamento Francesco, per i danni subiti confronti di Salzillo dall'auto di questi, che era finita in una buca di una via comunale, costituente insidia stradale. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune convenuto. Non si costituiva l'intimato. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge per omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che il giudice ha confuso la località centro commerciale territorio del comune di Villa Pick-up, che trovasi nel Literno e che costituiva il luogo in cui si era verificato l'incidente, con la località della Caffetteria Principe, che invece si trovava nel comune di Casal di Principe, essendo stato indotto in errore dalla controparte, con la conseguenza che, essendosi verificato l'incidente in una via di altro Comune, la sentenza era errata.
2. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia inammissibile, in quanto lo stesso, per quanto prospettato sotto il profilo di violazione di legge, in effetti integra 3 una doglianza di travisamento del fatto. A tal fine va osservato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018). L'inammissibilità del motivo comporta il rigetto del ricorso. Infatti quando il motivo esposto nel ricorso per cassazione è per una qualsiasi ragione insuscettibile di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, la Corte di cassazione pronuncia il rigetto del ricorso come si desume dall'art. dovendo comunque procedere ad un esame del375 c.p.c. - contenuto dello stesso, e non ne dichiara invece l'inammissibilità, la quale presuppone 1'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla Corte, il che preclude la presa in considerazione dei motivi del ricorso (Cass 5 aprile 1995, n. 3999). Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. ५ 4 Così deciso in Roma, lì 31 gennaio 2003. Il Presidente Member Il cons. est. Audano Segreto DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR 2003 IL CANCELIERE C1 Innocenz Pattista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi