TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott. Stefano Costarella Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 24/07/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2171/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(P.I. , in liquidazione coatta Parte_1 P.IVA_1 amministrativa, in persona Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Matteo Di Pede, giusta procura in atti;
- attrice -
NEI CONFRONTI DI
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Torchia;
- convenuto –
Oggetto: azione di responsabilità del liquidatore per atti di mala gestio.
Conclusioni delle parti:
1 - attore: “accertata e dichiarata la responsabilità del rag. per le condotte descritte in Controparte_1
narrativa, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Cooperativa e dai creditori concorsuali e, quindi, al versamento in favore della Parte_2
di un importo pari a euro 140.741,78, fatta salva la
[...] diversa, anche maggiore, quantificazione che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso: con vittoria di spese e di compensi”.
- convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, - nel merito in via principale: rigettare la domanda di parte attrice così come ex adverso formulata in tutte le sue voci nell'atto di citazione perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto oltre che sfornita di supporto probatorio circa la sussistenza del nesso eziologico tra il presunto evento lesivo e la condotta del Sig.
nonché spropositata nel suo ammontare;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento della domanda attorea, ridurre l'importo richiesto e contenerlo in quello equo e di giustizia quale risulterà in corso di causa;
IN VIA RICONVENZIONALE
Dichiarare e dare atto che la Parte_1 Parte_3
è debitrice del Sig. della somma di € 30.000,00, o di quella
[...] CP_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in ragione dell'attività di liquidatore dal medesimo espletata e per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 della predetta somma;
In via subordinata, nella denegata quanto inverosimile ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le somme dovute al Sig. con le somme da quest'ultimo dovute a parte attrice CP_1 come saranno accertate in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze.”
****
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Parte_2
Economico, ha spiegato domanda di responsabilità nei confronti dell'ex commissario liquidatore, per atti di mala gestio compiuti nella conduzione della Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa in relazione al periodo temporale per cui è stato in carica.
In particolare, ha dedotto che:
- il 17 maggio 1991 la è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta Parte_1 amministrativa;
2 - con sentenza del 15 dicembre 1992, il Tribunale di Padova ha dichiarato lo stato di insolvenza della Parte_1
- il 24 novembre 2006, il Ministero dello Sviluppo Economico ha designato il rag. CP_1 commissario liquidatore della Cooperativa;
[...]
- il 18 marzo 2021 è stato revocato dal Ministero in ragione del contegno reticente ed omissivo che, durante tutto l'arco del suo mandato – a dire dell'attrice - non avrebbe trasmesso le relazioni semestrali ex art. 205 l. fall. sulla situazione patrimoniale della
Cooperativa.
Ancora, per quanto qui rileva, la cattiva amministrazione del gerente sarebbe consistita nei seguenti atti:
- violazione dell'art. 204 l. f., poiché avrebbe omesso la formazione dell'inventario dei beni compresi nella liquidazione e di stimarne il valore per la messa in vendita;
- violazione dell'art. 205, co. 1 l. f. in quanto avrebbe omesso di presentare all'autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione;
- violazione dell'art. 209, l. f. per omessa formazione dello stato passivo;
- omesso invio estratti conto bancari relativi al suo periodo di gestione al fine – dichiarato dall'attrice - di occultare le condotte distrattive;
- operazioni non autorizzate: l'esame della documentazione bancaria relativa al conto corrente n. 100363945 intestato alla seppur limitata agli ultimi dieci anni, Parte_1 avrebbe fatto emergere operazioni non autorizzate dall'Autorità di vigilanza, effettuate dal per la complessiva somma di €. 66.015,80 (analiticamente riportate nell'atto di CP_1 citazione) tra cui: operazioni allo sportello;
prelevamenti di denaro contante;
rilascio di assegni a sé intestati;
- omesse attività finalizzate alla vendita del cespite immobiliare di proprietà della attività, invece, portata a termine in 22 mesi dal nuovo commissario Parte_1 liquidatore;
- debiti per oneri condominiali per €. 12.946,98, derivanti dal possesso dell'unita immobiliare a Montegrotto Terme, in via Abano, ubicata nel condominio «Residence
Primavera» e gravata da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un finanziamento bancario, in ragione dell'omissione nella dismissione del cespite;
3 - debiti per interessi su mutuo ipotecario;
- debiti per omesso pagamento tributi locali per €. 24.441,48;
- debiti relativi a IVA e contributi consortili per €. 10.863,94 nei confronti dell'
[...]
, così per come risulta dall'insinuazione al passivo della stessa e per il CP_2 medesimo importo.
Premesso tutto ciò, la cooperativa ha spiegato azione di responsabilità ex art. 199 l. fall.
Si è costituito in giudizio contestando la domanda spiegata poiché Controparte_1 infondata in quanto: i prelevamenti dovevano ritenersi autorizzati in quanto “rimborsi”; le attività di vendita del bene riguardavano un cespite di difficile collocazione sul mercato e ciononostante pendevano trattative.
Tuttavia, asserendo di essere titolare di un credito nei confronti della per il Parte_1 pagamento del compenso di Commissario liquidatore, ha spiegato domanda riconvenzionale per l'accertamento di detto credito ai fini della compensazione giudiziale.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione poiché in base alle allegazioni documentali delle parti era abbondantemente istruita è stata fissata udienza per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 05.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre premettere che in virtù dell'art. 199 l. f. (oggi 233 codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) al commissario liquidatore si applicano alcune disposizioni dettate per il curatore fallimentare, oggi liquidatore giudiziale, tra cui rileva, a questi fini, l'art. 38, co. 1 l.f. A mente di quest'ultimo: “Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”.
Ebbene, con riferimento all'azione di responsabilità promossa nei confronti del curatore, occorre innanzitutto richiamare il consolidato della Suprema Corte secondo cui l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto
(equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
4 13597 del 02/07/2020; Cass. 16589/2019, 25687/2018, 16214/2007, 5044/2001,
1507/2000, 8716/1996).
Il tal senso depone anche la formulazione dell'art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, co. 2 c.c. Va ricordato, infatti, che la prestazione si determina, per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
Stabilita la natura giuridica del regime di responsabilità occorre trarre le conseguenze di disciplina in relazione all'inadempimento che sarà governato dall'art. 1218 c.c.
In tema di prova dell'inadempimento, si è affermato, questo deve essere solo allegato dal creditore, perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Spetta, invece, provare l'adempimento, mediante contestazione del fatto costitutivo della fattispecie, ovvero fornire la prova del fatto impeditivo: ovverosia,
l'impossibilità sopravvenuta di esecuzione per causa allo stesso non imputabile (art. 1218
c.c.)
Allora, i superiori principi, espressi avendo riguardo alla figura del curatore, ben possono trovare applicazione al Commissario liquidatore giusto il predetto rinvio che l'art. 119 l. f. effettua all'art. 38, co. 1 l.cit. Di conseguenza, l'azione di responsabilità avanzata dal nuovo Commissario liquidatore ha natura contrattuale, e fa valere gli obblighi gravanti sul commissario revocato: obblighi sia generici, fondati su clausole generali, quali ad esempio la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come ad esempio nel caso degli artt. 204, 205 e 209 l.f..
Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili di fattispecie, in virtù della funzione riparatoria/compensativa della responsabilità di diritto civile, le conseguenze giuridiche dannose determinatesi con il torto – in questo caso – contrattuale.
Ebbene, avendo riguardo al caso di specie, la domanda risarcitoria è fondata nei termini che seguono.
Essa si fonda su (dieci) fatti costitutivi specifici:
5 1. violazione dell'art. 204 l. f., poiché avrebbe omesso la formazione dell'inventario dei beni compresi nella liquidazione e di stimarne il valore per la messa in vendita;
2. violazione dell'art. 205 l. f. in quanto avrebbe omesso di presentare all'autorità di vigilanza lee relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione;
3. violazione dell'art. 209, l. f. per omessa formazione dello stato passivo;
4. omesso invio estratti conto bancari relativi al suo periodo di gestione al fine – dichiarato dall'attrice - di occultare le condotte distrattive;
5. operazioni non autorizzate: l'esame della documentazione bancaria relativa al conto corrente n. 100363945 intestato alla seppur limitata agli ultimi Parte_1 dieci anni, avrebbe fatto emergere operazioni non autorizzate dall'autorità di vigilanza, effettuate dal per la complessiva somma di €. 66.015,80 CP_1
(analiticamente riportate nell'atto di citazione) tra cui: operazioni allo sportello;
prelevamenti di denaro contante;
rilascio di assegni a sé intestati;
6. omesse attività finalizzate alla vendita del cespite immobiliare di proprietà della attività, invece, portata a termine in 22 mesi dal nuovo commissario Parte_1 liquidatore;
7. debiti per oneri condominiali per €. 12.946,98, derivanti dal possesso dell'unità immobiliare a Montegrotto Terme, in via Abano, ubicata nel condominio
«Residence Primavera» e gravata da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un finanziamento bancario, in ragione dell'omissione nella dismissione del cespite;
8. debiti per interessi su mutuo ipotecario;
9. debiti per omesso pagamento tributi comunali per €. 24.441,48;
10. debiti relativi a IVA e contributi consortili per €. 10.863,94 nei confronti dell' , così per come risulta dall'insinuazione al passivo della Controparte_2 stessa e per il medesimo importo.
Il convenuto ha spiegato mere difese limitatamente ai prelievi non autorizzati che, a suo dire, costituirebbero rimborso spese, e alle omissioni delle attività finalizzate alla vendita dell'immobile. Implicitamente, deve dirsi, contesta, poiché dipendenti da quest'ultima, anche le voci di debito per oneri condominiali e tributi derivanti dall'omessa dismissione del bene.
6 Principiano dai prelievi non autorizzati, occorre chiarire che la legge fallimentare non si occupa nello specifico di stabilire le singole autorizzazioni di volta in volta necessarie o meno per l'effettuazione delle operazioni, demandando ciò alle direttive dell'autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 204, co. 1 l. f. Così come non si occupa della modalità di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute nel corso della procedura, polarizzandosi, invece, sulla presentazione bel bilancio finale dei creditori e sul piano di riparto.
Quanto ai prelevamenti indebiti nel senso di non autorizzati, in difetto di allegazione di dette direttive, non si possono ritenere indebiti posto che, come già chiarito, nessuna autorizzazione legale è sempre richiesta.
Quanto invece alle modalità di rimborso, nel silenzio della (ex) legge fallimentare, il compito di specificare le modalità di rimborso è stato affidato alla normazione secondaria e, in particolare, prima al DECRETO 23 febbraio 2001 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e oggi al Decreto Interministeriale emanato del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanza del 26/08/2020 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020). Per ciò che qui rileva, sia gli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del 2006 e sia l'art. 3, co.4, Decreto Interministeriale cit. prevedono, sia un rimborso generale forfettario e sia la possibilità di avanzare istanze di rimborso specifiche previamente documentate.
Queste ultime, però, sono subordinate alla specifica istanza avanzata all'autorità di vigilanza.
L'unica forma di rimborso prevista è, dunque, strutturata in via rendicontazione a consuntivo delle spese vive effettivamente sostenute e, dunque, documentate.
Nel caso di specie, non è stata prodotta in giudizio l'autorizzazione al rimborso, ma, anche in base alle difese del ricorrente, detta autorizzazione non viene mai in rilievo,
Infatti, per il detta autorizzazione non era necessaria, potendo effettuare CP_1 direttamente i prelievi che a suo dire remuneravano i propri esborsi.
Ciò non è conforme al paradigma normativo, giusto il rilievo per cui le spese da rimborsare devono essere documentate e non già meramente asserite, stando in disparte, altresì, l'eventuale rilevanza penale delle condotte.
7 Allora, in questo senso, devono dirsi non autorizzati i prelievi effettuati sul conto corrente.
Per ciò che concerne, invero, agli altri fatti (primari) allegati dal ricorrente (nella specie la violazione degli artt. 204, 209, i debiti con l'agenzia delle entrate per IVA e contributi consortili, omessa formazione dello stato passivo) non ha spiegato nemmeno mere difese: tale per cui, in virtù dell'art. 115 c.p.c., devono dirsi pacifici, nel senso di non contestati.
Avendo riguardo alle contestazioni in merito alla persistenza del debito per interessi derivante dal contratto di mutuo fondiario occorre precisare che il convenuto è incorso nella preclusione processuale dell'art. 171 ter n. 1 e 2 c.p.c., in quanto solo con la comparsa conclusionale ha provveduto a contestare detto fatto generatore quando ormai, però, era già maturata detta preclusione. Pertanto, l'intempestiva contestazione fa sì che anche detto fatto debba risultare pacifico.
Per ciò che concerne l'art. 205, co. 1 delle l. f. occorre osservare che, seppur non sussista attività assertiva nella comparsa di costituzione, il convenuto comunque allega una relazione semestrale, avente ad oggetto il mutuo contratto originariamente con BNL, relativa all'anno 2009.
Giova ricordare che l'art. 205, co. 2, primo periodo l. f. prevede che “Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.”
Il è stato commissario liquidatore per quasi 15 anni. Ogni anno ha due semestri, CP_1 al netto dello scarto dei periodi temporali tra apertura e revoca dell'incarico.
La superiore considerazione consente di affermare che il avrebbe dovuto allegare CP_1 un numero maggiore di relazioni rispetto all'unica allegata, peraltro del 2009. Inoltre, non sono state avanzate istanze istruttorie di esibizione dei documenti motivate dalla mancanza di possesso nell'istante e nell'affermazione positiva dello stesso nell'attrice.
Di conseguenza, deve affermarsi: da un lato, che per l'anno 2009 a fronte dell'unica relazione che abbraccia un solo semestre, è provata la violazione dell'art. 205 che perentoriamente stabilisce la relazione semestrale;
dall'altro lato, e per tutte quelle annualità diverse dal 2009 il fatto deve ritenersi pacifico poiché non contestato.
8 Con riguardo alle violazioni commesse nell'omissione delle attività di liquidazione del cespite immobiliare e alle conseguenti voci di danno, deve osservarsi che nella relazione dell'anno 2009 il manifestava la conclusione dell'affare in “sei/otto mesi”. CP_1
Tuttavia, ciò non è avvenuto e le motivazioni a sostegno della mancata vendita, ben avrebbero potuto essere avanzate con la seconda relazione semestrale del 2009 ovvero con la prima del 2010, in base proprio ai tempi di conclusione dell'affare prefigurati dallo stesso a mezzo del precedente resoconto. CP_1
Inoltre, anche a voler trascurare il superiore rilievo, le motivazioni a sostegno della mancata vendita (quale, ad esempio, un'avversa congiuntura economica del settore immobiliare nella zona di riferimento) avrebbero potuto essere recuperate con la comparsa di costituzione e risposta, sotto le spoglie della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
Ciononostante, il convenuto si è limitato a spiegare, anche sul punto, mere difese contestando, in maniera apodittica, il fatto di non essere tenuto a rispondere della mancata vendita (“Non viene chiarito il perché il Signor dovrebbe rispondere della mancata CP_1 vendita dell'immobile, e di tutti quanti i costi maturati nel periodo d'incarico. // Non vi è prova certa che
l'immobile sarebbe stato certamente venduto e, soprattutto, non vengono indicati i criteri tali da ritenere la responsabilità sussistente per l'intero periodo di incarico o per periodi più limitati.”)
A ben vedere, la prova della fattibilità nella dismissione dell'immobile è stata fornita dall'attrice in base al rilievo che il nuovo commissario liquidatore, nominato a seguito della revoca del ha provveduto a vendere l'immobile nel 2022. CP_1
Quanto ai danni conseguenza, vengono sostantivati nella voce del danno emergente, poiché le plurime violazioni verificatesi nello svolgimento dell'incarico hanno fatto aumentare l'esposizione debitoria verso gli enti impositori, verso il “condominio” e diminuito il deposito in conto corrente presso la banca, generando altresì un esborso di spese che si sarebbero potute evitare dismettendo per tempo l'immobile.
Quanto alla quantificazione, il creditore ha dato piena prova dei danni subiti, tranne per le voci relative all'insinuazione al passivo da parte dell' fornendo Controparte_2 documentazione completa da parte dei creditori nonché l'estratto conto da cui si evincono le operazioni effettuate dal in difetto di autorizzazione. CP_1
9 Avendo riguardo all'insinuazione al passivo spiegata dall' si deve Controparte_2 osservare che il debito sussiste solo per i contributi consortili, nonché le spese e l'aggio di riscossione relativi all'IVA per un totale di €. 1141,15.
Ciò, deve essere quantificato in € 104.545,41 in ragione del fatto che non sussiste prova sulla misura degli interessi dovuti derivanti dal mutuo ipotecario, posto che il prospetto di calcolo allegato dall'attrice si presenta meramente generico, riproduttivo anonimamente, dell'originario, ma non prodotto, prospetto di calcolo (v. doc. 20 all. atto di citazione).
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dovranno essere computati gli interessi a tasso legale dalla domanda al saldo.
Quanto alla domanda riconvenzionale, spiegata in ragione del mancato pagamento del compenso, occorre brevemente chiarire che l'art. 119, co. 3, l.f. a proposito del commissario liquidatore richiama soltanto gli artt. 32, 37 e 38, co. 1 della l. f. e non predica l'applicabilità tout court delle norme previste per il curatore al commissario liquidatore. Inoltre, chiarisce che devono intendersi “sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione”.
L'art. 39, co.1 l. f. prevede che “Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.”
Per ciò che concerne il compenso del commissario liquidatore, l'art. 213 l. f. stabilisce che l'organo deputato alla liquidazione del compenso del commissario liquidatore è l'autorità di vigilanza.
Inoltre, la normazione secondaria già citata (Decreto interministeriale del 26/08/2020 del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, art. 3) ha meglio chiarito le modalità di calcolo del compenso, stabilendo, altresì, che deve essere stata avanzata istanza proprio dal commissario liquidatore.
Ebbene, in relazione al caso di specie, occorre osservare, che difetta l'istanza dell'ex commissario liquidatore all'autorità di vigilanza, non vertendosi in ipotesi di contestazioni del quantum dovuto.
10 Nessun credito può affermarsi spettante al allora, in difetto di prova CP_1 dall'avvenuta trasmissione dell'istanza di liquidazione. Di conseguenza, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda condizionata di compensazione giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda risarcitoria condannando al pagamento in Controparte_1
favore di in liquidazione coatta Parte_1 amministrativa, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 104.545,41oltre interessi come specificato in parte motiva;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
attrice, liquidate complessivamente in € 1.518,00 per contributo unificato Parte_1 ed €. 14.103,00 per compensi oltre accessori e oneri di legge.
Catanzaro, lì 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Mario Rocco Vincenzo, Magistrato Ordinario in
Tirocinio mirato, nominato con d.m. 22/10/2024.
11