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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., A. Genovese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3347 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, vertente
TRA
e , el.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Parte_1 CP_1
Emilia De Simone, che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Ricorrenti
E
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Controparte_2
dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio
[...]
di Milano in data 9 aprile 2020, i quali eleggono domicilio, ai Per_1
fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avvocato Benedetto
Accarino in Benevento, Via S. Gaetano n. 10
Resistente
pagina 1 di 8 Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 gennaio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo e esponevano di avere stipulato, in data Parte_1 CP_1
15 febbraio 2002, un contratto di mutuo a tasso fisso, con il quale veniva loro concesso un prestito di € 67.100,00, e di averlo estinto anticipatamente in data 23 luglio 2013.
I ricorrenti sostenevano l'illegittima applicazione, da parte della CP_3
di un regime di interesse composto mai concordato, che avrebbe comportato il superamento del tasso soglia usura;
deducevano altresì la nullità delle clausole relative al tasso di interesse per indeterminatezza delle stesse.
Convenivano quindi in giudizio per sentire dichiarare Controparte_2
l'usurarietà del TEG del contratto di mutuo e per sentire condannare la alla restituzione delle maggiori somme corrisposte, pari ad € CP_3
35.732,49.
In via subordinata chiedevano la restituzione della somma di €
23.801,74, pari alla differenza tra € 35.222,49, somma corrisposta a titolo di interessi, ed €11.420,75, somma che avrebbe dovuto corrispondere sulla base del piano di ammortamento alla francese
“regime semplice” -capitale residuo;
in via ulteriormente subordinata, per effetto della indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale chiedevano la restituzione della somma € 20.919,32, pari alla differenza tra €35.222,49, ed € 14.303,17, somma che avrebbe dovuto corrispondere o ancora, (sul presupposto che il piano di ammortamento era stato ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice, con applicazione del tasso contrattualmente previsto) la restituzione di pagina 2 di 8 €15.216,47 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte, oltre al risarcimento dei danni derivati da determinarsi anche in via equitativa.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi sostenuti dai due mutuatari.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione è fondata;
non vi
è dubbio che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo o dalla estinzione del rapporto, se antecedente.
Nella specie, risulta incontestato (e documentato) che il rapporto di mutuo oggetto di causa veniva estinto anticipatamente in data 23 luglio
2013, laddove il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 25 ottobre 2023, per cui sono decorsi oltre dieci anni dalla data di estinzione del rapporto di mutuo.
Quanto alla eccepita interruzione della prescrizione per effetto dell'istanza di mediazione, deve rilevarsi che la stessa (come da conforme giurisprudenza di merito), anticipa gli effetti della domanda giudiziale.
Nella specie, tuttavia, l'istanza di mediazione invocata da parte ricorrente non risulta allegata, per cui la causa interruttiva non risulta dimostrata, anche in ordine alla sua idoneità a determinare l'interruzione.
Ad abundiantiam, appare opportuno addurre alcune argomentazioni di merito (anche a prescindere dalla legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio, facente capo all'impresa pagina 3 di 8 assicuratrice, soggetto che ricevuto indebitamente le somme, ex art. 2033 c.c.).
Invero, prive di pregio appaiono le argomentazioni relative alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al rapporto e alla indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse, nonché alla legittimità del sistema di ammortamento alla francese e alla paventata applicazione di interesse composto.
In proposito, deve premettersi non esservi dubbio che il contratto di mutuo contiene tutte le condizioni economiche applicate per disciplinare il rapporto.
Fatta questa premessa, va evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese, applicato al finanziamento (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che la doglianza è priva di pregio, atteso che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.
Invero, il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di pagina 4 di 8 tutte le rate previste dal piano di ammortamento”. Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa.
Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più. Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse pagina 5 di 8 fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale, e degli interessi. Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.
In ordine alla indeterminatezza, la S.C. ha ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese in regime c.d. composto (cfr.
SS.UU.,15340/2024), evidenziando che non è ravvisabile alcuna illegittimità ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioe la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicita del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass.SS.UU. n. 15340/2024).
Nel contratto oggetto di causa, come si è detto, sono indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicita del rimborso e il tasso di interesse predeterminato.
Va infine rilevato, quanto alla pretesa divergenza tra Taeg e Isc, che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la pagina 6 di 8 giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità. A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in pagina 7 di 8 caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario.
Nella specie, essendo i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della sopra indicata disciplina consumeristica, la stessa non può trovare applicazione. La domanda va dunque rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da, con ricorso notificato nei confronti di, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per la fase di studio;
€ 600 per la fase introduttiva;
€
1000,00 per la fase istruttoria;
€ 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 18 marzo2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., A. Genovese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3347 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, vertente
TRA
e , el.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Parte_1 CP_1
Emilia De Simone, che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Ricorrenti
E
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Controparte_2
dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio
[...]
di Milano in data 9 aprile 2020, i quali eleggono domicilio, ai Per_1
fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avvocato Benedetto
Accarino in Benevento, Via S. Gaetano n. 10
Resistente
pagina 1 di 8 Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 gennaio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo e esponevano di avere stipulato, in data Parte_1 CP_1
15 febbraio 2002, un contratto di mutuo a tasso fisso, con il quale veniva loro concesso un prestito di € 67.100,00, e di averlo estinto anticipatamente in data 23 luglio 2013.
I ricorrenti sostenevano l'illegittima applicazione, da parte della CP_3
di un regime di interesse composto mai concordato, che avrebbe comportato il superamento del tasso soglia usura;
deducevano altresì la nullità delle clausole relative al tasso di interesse per indeterminatezza delle stesse.
Convenivano quindi in giudizio per sentire dichiarare Controparte_2
l'usurarietà del TEG del contratto di mutuo e per sentire condannare la alla restituzione delle maggiori somme corrisposte, pari ad € CP_3
35.732,49.
In via subordinata chiedevano la restituzione della somma di €
23.801,74, pari alla differenza tra € 35.222,49, somma corrisposta a titolo di interessi, ed €11.420,75, somma che avrebbe dovuto corrispondere sulla base del piano di ammortamento alla francese
“regime semplice” -capitale residuo;
in via ulteriormente subordinata, per effetto della indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale chiedevano la restituzione della somma € 20.919,32, pari alla differenza tra €35.222,49, ed € 14.303,17, somma che avrebbe dovuto corrispondere o ancora, (sul presupposto che il piano di ammortamento era stato ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice, con applicazione del tasso contrattualmente previsto) la restituzione di pagina 2 di 8 €15.216,47 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte, oltre al risarcimento dei danni derivati da determinarsi anche in via equitativa.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi sostenuti dai due mutuatari.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione è fondata;
non vi
è dubbio che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo o dalla estinzione del rapporto, se antecedente.
Nella specie, risulta incontestato (e documentato) che il rapporto di mutuo oggetto di causa veniva estinto anticipatamente in data 23 luglio
2013, laddove il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 25 ottobre 2023, per cui sono decorsi oltre dieci anni dalla data di estinzione del rapporto di mutuo.
Quanto alla eccepita interruzione della prescrizione per effetto dell'istanza di mediazione, deve rilevarsi che la stessa (come da conforme giurisprudenza di merito), anticipa gli effetti della domanda giudiziale.
Nella specie, tuttavia, l'istanza di mediazione invocata da parte ricorrente non risulta allegata, per cui la causa interruttiva non risulta dimostrata, anche in ordine alla sua idoneità a determinare l'interruzione.
Ad abundiantiam, appare opportuno addurre alcune argomentazioni di merito (anche a prescindere dalla legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio, facente capo all'impresa pagina 3 di 8 assicuratrice, soggetto che ricevuto indebitamente le somme, ex art. 2033 c.c.).
Invero, prive di pregio appaiono le argomentazioni relative alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al rapporto e alla indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse, nonché alla legittimità del sistema di ammortamento alla francese e alla paventata applicazione di interesse composto.
In proposito, deve premettersi non esservi dubbio che il contratto di mutuo contiene tutte le condizioni economiche applicate per disciplinare il rapporto.
Fatta questa premessa, va evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese, applicato al finanziamento (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che la doglianza è priva di pregio, atteso che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.
Invero, il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di pagina 4 di 8 tutte le rate previste dal piano di ammortamento”. Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa.
Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più. Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse pagina 5 di 8 fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale, e degli interessi. Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.
In ordine alla indeterminatezza, la S.C. ha ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese in regime c.d. composto (cfr.
SS.UU.,15340/2024), evidenziando che non è ravvisabile alcuna illegittimità ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioe la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicita del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass.SS.UU. n. 15340/2024).
Nel contratto oggetto di causa, come si è detto, sono indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicita del rimborso e il tasso di interesse predeterminato.
Va infine rilevato, quanto alla pretesa divergenza tra Taeg e Isc, che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la pagina 6 di 8 giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità. A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in pagina 7 di 8 caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario.
Nella specie, essendo i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della sopra indicata disciplina consumeristica, la stessa non può trovare applicazione. La domanda va dunque rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da, con ricorso notificato nei confronti di, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per la fase di studio;
€ 600 per la fase introduttiva;
€
1000,00 per la fase istruttoria;
€ 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 18 marzo2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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