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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7606/2019,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Tanza, per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Maria (detta Luisa) Baldassarre, per procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025, i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 23.7.2019 la Parte_1 conveniva in giudizio la deducendo di aver Controparte_1 instaurato il rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 100/00 00-37288/0-64 presso la poi indicato come Controparte_2
n. 372880-64 presso la poi divenuto n. 601250.80 presso la Controparte_3 [...] poi confluito nel n. 71.87, nonché i conti collegati n. 102/5 Controparte_1
00-37288/1-42 (successivamente n. 372881-42), n. 88220-88, n. 372883-00, n. 372882-21,
n. 233.20, n. 234.13, n. 601223.75, n. 601252.66, evidenziando l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi per carenza di idonea pattuizione scritta; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo; l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto; l'illegittima applicazione di valute e spese non previste in contratto;
l'applicazione di interessi superiori al limite usurario. La società attrice, dunque, domandava che fosse dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali non legittimamente pattuiti e superiori al tasso usurario, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e valute non pattuite, e che, per l'effetto, previo accertamento dell'esatto dare avere tra le parti da effettuarsi in sede di C.T.U. tecnico-contabile, la banca convenuta fosse condannata al pagamento delle somme indebitamente percepite, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, la prescrizione della pretesa attorea per il periodo antecedente il decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed evidenziando, nel merito, la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite per iscritto e in concreto applicate, concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Espletata una CTU di tipo contabile la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.4.2025 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si deve osservare come sia infondata l'eccezione inerente la presunta nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza nell'esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della domanda, nonché del suo oggetto, atteso che tali elementi sono stati descritti in modo sufficientemente chiaro nell'atto di citazione e la loro asserita genericità può rilevare soltanto ai fini di un eventuale rigetto della domanda, senza che però si possa ritenere in alcun modo leso, nel caso di specie, il diritto di difesa di parte convenuta.
Ancora in via preliminare, poi, si deve rilevare che per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la giurisprudenza di merito ha affermato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie concernente l'anatocismo trimestrale) è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., mentre invece quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Per la decorrenza del termine prescrizionale, il dies a quo va individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni
2 bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti. Peraltro la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez. Un., sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418).
Peraltro, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio
(Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 16 marzo 2023, n. 7721; Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 15 febbraio 2021,
n. 3858; Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). Pertanto, avendo la banca sollevato l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria, il CTU correttamente ha ricalcolato dapprima il saldo dei conti dedotti in giudizio sulla base dei criteri statuiti dal Giudice, e ha poi quantificato i versamenti aventi carattere solutorio, poiché eseguiti su conto passivo, dovendosi, in particolare, preferire l'ipotesi di conteggio in cui si è escluso che sia stata provata l'esistenza di un affidamento, atteso che in assenza di una prova scritta dell'affidamento, pur in presenza di indici significativi che consentono di presumere che il conto fosse affidato, come evidenziato anche dal CTU nella presente fattispecie, comunque non risultano indici certi per quantificare l'ammontare dell'affidamento concesso dalla banca. A tale proposito occorre rilevare, in particolare, come ai fini della decisione non si possano prendere in considerazione le visure della centrale rischi prodotte da
3 parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183, co 6 n. 2 c.p.c. atteso che la stessa è stata depositata tardivamente in data 3.3.2020, nonostante il termine per il deposito scadesse in data
2.3.2020.
Passando, quindi, al merito dell'opposizione, alla luce delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti appaiono complessivamente condivisibili le valutazioni del CTU che ha potuto esaminare la documentazione relativa al conto corrente ordinario n. 71.87, nonché al conto anticipi n. 372881-42, al conto anticipi SBF n. 233.20 e al conto anticipi SBF n. 234.13 e, in particolare: il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 37288/0-64, sottoscritto in data 16/01/1989 ed intrattenuto presso la dipendenza di Lecce Piazza Mazzini della Banca del Salento S.p.A.; copia degli estratti del conto corrente di corrispondenza n. 71.87 (già n. 37288/0-64
[...]
e n. 601250.80 dal 16/01/1989 al Controparte_4 CP_1 Controparte_1
31/10/2016, salvo i periodi da Gennaio ad Aprile 2006, da Gennaio ad Aprile 2009, dal 12 al 30
Novembre 2010, da Febbraio a Marzo 2012, da Giugno a Luglio 2012, Settembre 2012, Luglio
2013 e Ottobre 2013; copia degli estratti del conto scalare del suddetto conto corrente n. 71.87 (già
n. 37288/0-64 e n. 601250.80 Controparte_4 Controparte_1
dal 16/01/1989 al 31/10/2016, con esclusione di quelli relativi agli stessi periodi non
[...] versati in atti per gli estratti conto di cui al punto precedente;
copia degli estratti del conto anticipi n. 372881-42 dal 03/04/1989 al 30/11/2000; copia degli estratti del conto scalare del suddetto conto anticipi n. 372881-42, esclusi quelli relativi al secondo e terzo trimestre 1989, secondo e terzo trimestre 1998, dal primo al terzo trimestre del 1999, primo e quarto trimestre 2000; copia degli estratti del conto anticipi n. 233.20 dal 14/09/2001 al 07/10/2016; copia degli estratti del conto scalare del suddetto conto anticipi n. 233.20, dal 14/09/2001 al 07/10/2016; copia degli estratti del conto anticipi n. 234.13 dal 01/01/2011 al 07/10/2016; copia degli estratti del conto scalare del suddetto conto anticipi n. 234.13, dal 01/01/2011 al 07/10/2016.
A tale proposito occorre rilevare che condivisibilmente il CTU ha rilevato la sostanziale continuità tra il c/c n. 601250.80 (già e acceso presso la filiale di Controparte_4 Controparte_4
Lecce, agenzia 2, della e quello n. 71.87, aperto in data Controparte_1
11/07/2001 presso la stessa filiale di Lecce, agenzia 2, della Controparte_5
già in data 27/08/2001 è stato effettuato un giroconto del saldo creditore di Lire 226.149.979
[...] dal c/c n. 601250.80 al c/c n. 71.87, successivamente, in data 03/09/2001 il saldo negativo del c/c n. 601250.80 è stato azzerato con un giroconto di Lire 4.209.690 dal c/c n. 71.87, così come è stato azzerato ancora una volta, in data 07/09/2001, il saldo negativo di Lire 39.734.593 del c/c n. 601250.80 con un giroconto dal c/c n. 71.87. Poi, in data 24/09/2001, il saldo creditore del c/c
4 n. 601250.80 pari a Lire 18.723.926 è stato girocontato sul c/c n. 71.87 e, in data 12/10/2001 sempre sul c/c n. 71.87 è stato accreditato il saldo di Lire 14.584.209 (Euro 7.532,12) del c/c n. 601250.80, che infine è stato chiuso il 24/10/2001 mediante una operazione di “giroconto” del saldo creditore di Euro 2.287,90 (Lire 4.430.000) sul nuovo c/c n. 71.87, che, pertanto, all'esito di questi meri tre mesi di transizione, ne ha rappresentato la naturale prosecuzione, senza che fra i due conti sia ravvisabile una soluzione di continuità, non risultando a tal fine rilevante il mero dato formale di una diversa numerazione di conto corrente.
Sotto altro profilo, altrettanto correttamente il CTU adeguandosi alle indicazioni ricevute dal
Giudice per il conto corrente ha effettuato il ricalcolo a partire dal primo estratto conto di quelli continui del 16.1.1989, computando un saldo di raccordo per i brevi periodi di discontinuità degli estratti conto -in cui non è stato possibile neppure avvalersi degli estratti scalari- inerenti i soli periodi da Gennaio ad Aprile 2006, da Gennaio ad Aprile 2009, dal 12 al 30 Novembre 2010, da
Febbraio a Marzo 2012, da Giugno a Luglio 2012, Settembre 2012, Luglio 2013 e Ottobre 2013, considerando che il periodo di vuoto documentale più lungo è di appena 61 giorni con riferimento ad un rapporto bancario di oltre venticinque anni.
Con riferimento specifico, dunque, alla contestazione attorea inerente la legittimità delle valute applicate dall'istituto di credito si può rilevare che correttamente il CTU ha considerato le operazioni riportate in conto corrente ordinandole per data contabile, atteso che nella documentazione in atti non è rinvenibile alcuna pattuizione delle date valuta in concreto applicate dalla banca.
Per quanto concerne il tasso di interesse praticato sono altresì condivisibili le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio che, in assenza di pattuizioni scritte, ha applicato il tasso legale tempo per tempo vigente e poi il tasso sostitutivo BOT a partire dall'8.7.1992, sia per gli interessi passivi che per quelli attiv.
Per quel che riguarda, poi, la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità delle clausole che prevedevano la determinazione ed applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, si può ritenere che la stessa meriti accoglimento, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata sul punto. Le Sezioni Unite della Corte della
Cassazione, infatti, in data 4 novembre 2004, con sentenza n. 21095 hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile
2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla. Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate.
La clausola che consentiva l'anatocismo, come prevista dall'art.7 del contratto di conto corrente, è certamente nulla laddove è pacifico che: "La clausola di un contratto bancario, che preveda la
5 capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, poiché a tali CP_6 norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi (Cass.
Civ., Sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507). In conclusione deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione di tale clausola oggi non appare più convincente la soluzione interpretativa mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.
Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010, hanno chiarito che
"l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole;
con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".
Le Sezioni Unite della Cassazione nella richiamata sentenza del 2010 non spendono una parola sulla questione dell'uso della capitalizzazione a favore del cliente, ma si limitano ad ammettere la formazione di usi normativi successivi al 1942, ma contrari alla norma imperativa dell'art. 1283
c.c., ma non chiariscono per quale motivo il cliente avverte la clausola come non imposta, solo nel caso di capitalizzazione annuale creditoria, e non nel caso di trimestrale debitoria. Ciò consentirebbe di affermare che la Corte ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza un uso
6 (normativo) legittimo per la capitalizzazione annuale favorevole al cliente. Va però detto che nell'ultima parte della motivazione la Corte ribadisce che non esiste alcun uso che legittimi la capitalizzazione, neppure annuale, degli interessi passivi.
Pertanto, considerando che per il conteggio degli interessi a favore dell'istituto di credito va eliminata ogni capitalizzazione degli interessi e delle spese sino al 30/6/2000, mentre a partire dal
1/7/2000 in poi, solo se la banca ha pattuito, pubblicato e comunicato ex art. 7, co 2 della delibera
C.I.C.R. 9/2/2000 ed applicato in concreto in e/c la stessa periodicità, sia a debito che a credito, si può ammettere la capitalizzazione con tale periodicità, si deve ritenere che correttamente il CTU, non essendo stata prodotta in atti alcuna pattuizione scritta di tali condizioni contrattuali, ha provveduto ad escludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi, e ad applicare invece la capitalizzazione annuale per gli interessi attivi, e, infine, coerentemente al quesito posto da questo
Giudice a decorrere dal 1.1.2014 (sulla base della nuova formulazione dell'art. 120 T.U.B. così come modificata con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, considerando anche che per il periodo successivo al 15.4.2016 non risulta che lo stesso correntista abbia rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 120, co 2 lett. b) T.U.B.
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, anche alla luce della più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, si deve invece escludere la loro illegittimità per carenza di valida causa negoziale, atteso che tale tipologia di clausola rientra a pieno nella libertà negoziale delle parti e pertanto ove tale pattuizione sia voluta ed approvata non c'è motivo per ritenere che in astratto la stessa sia priva di causa. Peraltro, secondo l'interpretazione della Suprema Corte cui questo giudice ritiene di aderire, la commissione di massimo scoperto può essere letta come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 22 giugno
2016, n. 12965; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 18 gennaio 2006, n. 870).
Pertanto, si deve ritenere che correttamente il CTU abbia provveduto ad eliminare del tutto le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, per carenza di prova in ordine ad una valida pattuizione scritta.
Sotto altro profilo condivisibilmente il CTU, escluso le spese addebitate in assenza della prova di specifiche pattuizioni.
Per quel che riguarda, infine, la contestazione inerente l'applicazione di interessi superiori al limite usurario, appare sufficiente rilevare come tale profilo risulti superato dalla circostanza che il
CTU nel riconteggio dei conti abbia applicato i tassi legali.
7 Alla luce di queste considerazioni, dunque, la domanda di accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate al conto corrente n. 71.87 (già n. 37288/0-64
[...]
e n. 601250.80 può essere accolta Controparte_4 Controparte_1 soltanto nei limiti suindicati e per l'effetto va accertato per il conto corrente n. 71.87 il saldo a credito della società correntista di € 653.429,65 al 31.10.2016 e, alla luce della espressa domanda di ripetizione di indebito, va condannata la banca convenuta al pagamento di tale somma in favore della società attrice, con computo degli interessi legali dalla domanda (notifica dell'atto di citazione
2.8.2019) al saldo.
Alla luce dell'accoglimento delle domande attoree si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della banca convenuta, nell'importo liquidato in dispositivo. Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della convenuta. CP_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità degli interessi passivi determinati in misura ultralegale in assenza di valide pattuizioni;
2) dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla banca in assenza di apposite pattuizioni conformi alla delibera CICR 9.2.2000;
3) dichiara l'illegittimità delle spese, valute e commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, senza apposita pattuizione;
4) per l'effetto, accerta per il conto corrente n. 71.87 il saldo a credito della società correntista di € 653.429,65 al 31.10.2016 e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della i tale somma in favore della società attrice, Parte_1 oltre interessi legali dal giorno 2.8.2019;
5) condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 difensore antistatario della delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
€ 545,00 per spese ed € 16.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
6) pone, definitivamente, in capo alla le spese Controparte_1 della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Lecce, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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