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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
Dott. Dario Bronzi Consigliere onorario
Dott.ssa Fania Beatriz Lucci Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 222/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo BELISARIO del C.F._2 foro di Chieti ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
RECLAMANTI
E
➢ Avv. , curatore speciale dei minori CP_1 Persona_1
e OAKHEREN DN;
RECLAMATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza dell'8 maggio 2025 del Tribunale per i minorenni in tema di revoca dello stato di adottabilità e della decadenza della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta ai sensi dell'art. 21 L. 184/83, con cui e hanno chiesto la revoca dello stato di Parte_3 Parte_2
1 adottabilità dei loro figli minori (nato il [...]) e Oakheren Persona_1
DN (nata il [...]) dichiarato con sentenza (dello stesso ufficio giudiziario) n. 7/15.
1.2. Le ragioni poste a fondamento della suddetta richiesta possono essere di seguito essere così sintetizzate:
- successivamente alla pronunzia che ha dichiarato lo stato di abbandono, i genitori, a partire dal mese di febbraio 2025, hanno ripreso a vivere insieme ed hanno a tal fine sottoscritto un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Torre dè Passeri;
- svolge un'attività lavorativa che lo vede occupato per tre giorni alla settimana per un Pt_3 numero giornaliero di quattro ore e con stipendio mensile di circa € 1.060,00;
- laddove non fossero ritenute decisive tali circostanze, è stata aggiunta la presenza di una prozia della madre che potrebbe prendersi cura dei minori così supportando anche i genitori;
1.3. A fronte di tali argomentazioni, il Tribunale per i minorenni ha evidenziato come non fosse stata fornita la dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 7/15 che ha dichiarato la adottabilità dei minori.
Sempre in punto di rito, è stato aggiunto che le argomentazioni svolte non soddisfano l'indispensabile dei nuovi elementi in grado di operare una rivisitazione dello stato di abbandono.
Certamente, è stato escluso che tale requisito possa desumersi dalla ripresa e stabile convivenza tra i genitori.
Allo stesso tempo, quanto alla disponibilità della prozia, è stato ritenuto che, nell'ottica di un equo contemperamento dei contrapposti interessi, la prevalenza delle esigenze dei minori deve indurre a non allungare oltremodo la loro istituzionalizzazione.
1.4. La pronunzia del tribunale minorile è stata impugnata dai genitori dei due minori.
L'atto di gravame ha inizialmente preso posizione sulla questione in rito del passaggio in giudicato della sentenza di adottabilità, mentre per quanto afferisce alla sussistenza degli altri presupposti per la revoca vi è stata una sostanziale riproposizione delle questioni già sottoposte al vaglio del primo giudice sull'assunto che le stesse non siano state adeguatamente valutate.
Il curatore speciale dei minori ed anche il Procuratore Generale (a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi) hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
2 All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno discusso la causa che pertanto può essere decisa.
2. Risulta essenziale procedere all'inquadramento giuridico del giudizio finalizzato alla revoca della dichiarazione di adottabilità e quindi dell'accertamento dello stato di abbandono dei minori.
Come noto, in simili casi, il parametro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 21 L. 183/84.
In estrema sintesi, prevede che lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8, mentre l'ultimo comma della norma precisa inoltre che «nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».
La giurisprudenza di legittimità (in uno invero dei rari casi è stata chiamata a pronunziarsi sulle esatte coordinate giuridiche della suddetta disposizione, ha chiarito che dalla lettera della stessa emerge con chiarezza che due sono le condizioni perchè possa farsi luogo alla revoca dello stato di adottabilità: il venir meno dello stato di abbandono del minore, quale regolato dalla legge 184/83, art. 8, e la sussistenza dell'interesse del minore alla revoca. Tant'è che il legislatore vieta la revoca quando sia in atto l'affidamento preadottivo, presumendo in via assoluta che in tale situazione di fatto la revoca dello stato di adottabilità non sia nell'interesse del minore.
Muovendo allora da queste premesse, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto “La L. n.
184 del 1983, art. 21, va interpretato nel senso che esso prevede per la revoca dello stato di adottabilità due requisiti concorrenti: l'interesse del minore e il venir meno della situazione di abbandono. L'interesse del minore va valutato in senso oggettivo, avuto riguardo al possibile pregiudizio che dal reinserimento nella famiglia naturale possa derivare alle condizioni psico - fisiche del minore. Tale indagine comporta una valutazione caso per caso, che va condotta dal giudice con riferimento alle caratteristiche proprie della fattispecie sottoposta al suo esame, tenendo anche conto delle aspirazioni del minore.” (cfr Cass. Civ, Sez I, 21.8.2008 n. 4199).
Ad onor del vero, ed a completamento di quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile aggiungere che:
- La revoca va intesa alla stregua di uno strumento non di impugnazione nel senso che non può tradursi in un riesame postumo del quadro probatorio emerso nel corso della procedura di adottabilità;
- Eventuali censure in tal senso possono e devono trovare accesso soltanto in sede di appello della sentenza che ha dichiarato lo stato di abbandono dei minori;
- A tal fine (e come correttamente evidenziato anche dal Tribunale per i minorenni) è assolutamente indispensabile che quella decisione sia passata in giudicato;
3 - Nel merito, gli unici elementi che possono trovare ingresso nel giudizio di revoca sono sostanzialmente i fattori sopravvenuti idonei a consentire una rivisitazione del quadro precedente;
3. Tanto premesso, nella fattispecie (diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale per i minorenni) deve ritenersi raggiunta egualmente la prova del passaggio in giudicato della sentenza n 7/25 che ha dichiarato lo stato di abbandono dei minori e DN. Per_2
Secondo quanto stabilito dall'art. 17 L. 183/84, tale risultato può essere conseguito in due modi: un primo, deriva dalla decorrenza del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza;
un secondo, invece, dopo sei mesi dalla pubblicazione della decisione.
Orbene, gli odierni appellanti hanno prodotto una nota inviata alla cancelleria del Tribunale per i minorenni in data 13 maggio 2025 con cui si è sollecitata l'attestazione di passaggio in giudicato.
Con successiva documentazione prodotta in allegato alle note di trattazione scritta del 30 giugno 2025
(e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione) gli appellanti hanno comprovato che in effetti la sentenza del Tribunale per i minorenni è stata ritualmente notificata, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, ai procuratori delle parti ed inoltre vi è stata la comunicazione, da parte della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato.
4.1. Ciò nondimeno, però, l'istanza di revoca deve ritenersi (così condividendo il percorso argomentativo del primo giudice) inammissibile anche per altra via.
Allo stato, infatti, è certo (non essendo emersi nel corso del giudizio elementi di segno contrario) che i minori si trovano ancora collocati presso una struttura di Giulianova e pertanto non sono stati dati in affidamento preadottivo ad alcun nucleo familiare.
Tuttavia, però, i fattori indicati nell'istanza non possono ritenersi idonei a comportare una rivisitazione dello stato di abbandono di e di DN per le ragioni di seguito meglio Per_2 illustrate.
In punto di diritto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “In tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque,
4 verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità” (cfr Cass Civ, Sez I,
29.8.2024 n. 23320).
La sentenza che ha dichiarato lo stato di abbandono dei minori è giunta a conclusione di un iter processuale assai articolato.
Ed infatti, è stata espletata una CTU che ha evidenziato l'esistenza di un “……un quadro assai critico dal punto di vista di personalità e competenze genitoriali della signora e del sig. . Si Pt_2 Pt_1 evidenziavano numerose fragilità personali e familiari e in presenza di un orientamento per entrambi rigido ma soprattutto povero e ristretto per quanto riguarda la consapevolezza dei ruoli genitoriali
e le esigenze dei figli minori. Le modalità di pensiero rigido non consentono un ampliamento nè una maggiore riflessività, era presente una scarsa autorcritica e una assente consapevolezza de parte della coppia della malattia di “Le carenze, l'ambiente socio educativo povero e deprivato la Pt_2 provenienza da culture diverse, l'assenza di esperienze relazionali funzionali e soddisfacenti hanno fatto sì che nessuno dei due genitori potesse sviluppare capacità di consapevolezza e responsabilità verso i figli, nella possibilità di fornire cure, educazione, relazioni ed affetto adeguati alle loro esigenze”. (cfr pag 2 della sentenza n. 7/15).
In particolare, quanto alla madre è stato diagnosticato un disturbo mentale tale da rendere indispensabile il monitoraggio da parte del centro salute mentale.
Ciò nondimeno, il Tribunale per i Minorenni, prima di dichiarare lo stato di abbandono, ha tenuto in debito conto quanto riportato nella relazione della dott.ssa medico curante di presso il Per_3 Pt_2
Cont
, dal seguente tenore “paziente si mostra vigile, adeguata, collaborante, orientata nei tre parametri, non sono emersi disturbi di pensiero e della senso percezione, il tono dell'umore è apparso normolivellato con buon controllo degli impulsi e una buona capacità critica e giudizio di realtà.
Non ha riferito alcun disturbo psichico, né alimentare, né umorale né relativo al sonno. La paziente mostra una normale partecipazione emotiva alla questione dei figli appare addolorata in relazione al quadro attuale di allontanamento”.
E così è stato disposto l'inserimento della madre con i figli in una struttura psicoeducativa con la presenza di un mediatore familiare.
Tuttavia il tentativo non ha sortito alcun apprezzabile risultato in quanto “con relazione in data
15.10.24 il servizio sociale aggiornava sulla situazione e sull'osservazione proveniente direttamente dalla struttura ospitante madre e minori. Nello specifico, la struttura relazionava che il ricongiungimento della madre con i figli era stato graduale, erano stati collocati prima la signora con la figlia DN e solo successivamente anche questo soprattutto per consentire Pt_2 Per_1 alla donna l'acquisizione di una graduale familiarità nella gestione dei figli.
5 Erano però emerse nei mesi significative criticità. La signora risultava infatti mancare degli Pt_2 strumenti necessari a profilare un buon maternage. Infatti, nonostante la donna seguisse il trattamento farmacologico, mancava completamente ogni consapevolezza rispetto alla sua patologia
( come per altro emerso fin dall'inizio del procedimento) ed anzi negava di soffrire di patologie psichiatriche” (cfr pag 3 della sentenza citata).
Anche nella relazione aggiornata della dott.ssa del 27 febbraio 2025 (prodotta dagli Per_3 appellanti quale doc. 7 delle produzioni) è stato evidenziato che è affetta da un disturbo Pt_2 schizoaffettivo e di conseguenza persiste ancora (ed è anzi attuale) l'esigenza che la stessa venga assunta in carico dal CSM territorialmente competente.
Quanto al padre invece è stato evidenziato che “sebbene più lucido nella gestione dei figli, è comunque figura marginale nella quotidianità familiare in quanto impegnato nell'attività lavorativa.
L'incapacità acclarata ella signora non può essere supplita dal padre che fin dall'inizio Pt_2 rimetteva le cure di alla madre sebbene affetta da disturbi psichici tali da farla recare in Per_1 ospedale lamentando l'avvelenamento del figlio. È impensabile che l'uomo possa gestire entrambi figli correttamente da solo o in supporto alla compagna - con la quale per altro non risulta essere per niente in sintonia come osservato negli incontri protetti – stante l'accertata carenza nelle capacità genitoriali e la contestuale rigidità di pensiero che rende improbabile il recupero delle stesse.” (cfr pagg 4-5).
In definitiva, le ragioni della dichiarazione di abbandono sono state puntualmente e rigorosamente ancorate ad una valutazione attenta ed approfondita del nucleo familiare da cui è emersa, ancorchè per ragioni differenti, l'inidoneità dei genitori a rappresentare un valido supporto nel loro percorso di crescita.
4.2. Gli ipotizzati fattori sopravvenuti (alcuni certamente tali peraltro non sono) non possono ritenersi idonei ai fini di un diverso inquadramento dei fatti.
La ripresa della convivenza (anche volendola ammettere senza in effetti elementi di riscontro ulteriori) dei genitori dei minori nell'immobile condotto in locazione a Torre dè Passeri è una circostanza del tutto irrilevante in quanto non vale a superare le numerose carenze emerse soprattutto con riguardo alla figura materna che certamente ha palesato ( anche per le proprie condizioni di salute) una chiara difficoltà nella gestione soprattutto di mentre per quanto concerne la Per_2 secondogenita deve rilevarsi che la sua tenerissima età non consente allo stato di esprimere una valutazione completa sull'atteggiamento della madre nei suoi confronti.
Lo svolgimento da parte del padre di un'attività lavorativa è circostanza pacificamente emersa anche nel corso del giudizio per la dichiarazione di adottabilità.
6 Deve ritenersi inverosimile che lo stesso, che di fatto rappresenta l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, possa pensare di restare più tempo a casa per coadiuvare la compagna con il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione.
Tali considerazioni non possono ritenersi superate dalla perizia di parte prodotta in questa sede ma comunque redatta nel 2024 e quindi nella pendenza della dichiarazione di abbandono.
Inoltre, alcuni tratti del suo carattere (pur prescindendo dall'esito degli esami al SERD), peraltro già ben rimarcati nella sentenza n. 7/25, evidenziano una sua inidoneità che non può ritenersi superabile unicamente evocando la presenza di un retaggio culturale di base difficile da scardinare.
Sul possibile coinvolgimento della prozia merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
Agli atti di causa è stato prodotto unicamente un documento di identità di una donna, , Persona_4 residente in [...]di Vicenza, senza però alcun ulteriore elemento in grado di consentire di verificare l'esistenza del rapporto di parentela e soprattutto della disponibilità della persona nonché anche delle sue effettive condizioni di vita.
Inoltre, e trattasi a ben vedere di un fattore oltremodo decisivo, nulla è stato allegato (e conseguentemente neppure dimostrato) circa l'esistenza di un pregresso legame tra la congiunta, la madre dei minori ed i minori stessi.
Da tanto consegue il serio rischio che i bambini siano collocati in una dimensione per loro completamente nuova con ulteriore aggravamento della situazione.
A ciò deve comunque aggiungersi che la circostanza dell'esistenza della prozia non può ritenersi sopravvenuta perché non è stato dimostrato che la donna è arrivata in Italia successivamente al giudizio sullo stato di abbandono dei minori.
A corroborare tale assunto vi è che il documento di identità prodotto reca la data del 12 ottobre 2023
e pertanto deve ragionevolmente ritenersi che la presenza del congiunto poteva essere ampiamente dedotta nel corso di quel giudizio.
Anzi, non è superfluo rilevare che proprio in quella sede il padre dei minori ha fatto riferimento alla disponibilità di una connazionale ad occuparsi dei bambini così coadiuvando la madre,
5. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello non può che essere rigettato.
6. Quanto alle spese di lite del presente grado, le motivazioni (legate alla volontà dei genitori di recuperare il rapporto con i figli) poste a fondamento dell'istanza di revoca giustificano la loro integrale compensazione.
7
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza dell'8 maggio 2025 del Tribunale per i minorenni così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'appello inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
c) in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lvo 196 del 2003, art 52.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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