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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/12/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 76/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 5/7/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°76 R.G. Lav.- anno 2023 -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-retribuzioni
1 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. A. Ciocca ed elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti appellante
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Renzo ed elettivamente domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso del 25/9/2019, depositato innanzi al Tribunale di Campobasso, l'
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
provvisoriamente esecutivo n. 857/2019, emesso in data 10/8/2019 dal Tribunale di Campobasso
– sez. Lavoro, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazioni per la corresponsione delle differenze retributive relative alle prestazioni di cui agli artt. 12,18,19,20,25,27,28 e 29 dell'Accordo Decentrato Regionale del 2007.
Deduceva al riguardo che il presunto credito si fondava su calcoli effettuati dall'opposto senza tenere conto del Decreto n. 28/2012 del Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad Acta della per fronteggiare la situazione emergenziale creatasi nelle annualità 2012 e Parte_2
2013, perdurata, tuttavia anche negli anni successivi, contestando siffatti conteggi, siccome effettuati, in quanto frutto di un arbitrario ed errato ricalcolo.
Affermava, in particolare, al riguardo che la pretesa azionata in via monitoria dal doveva Pt_1 considerarsi del tutto infondata sia in fatto che in diritto, atteso che l'importo richiesto non teneva conto del fatto che il provvedimento in questione si inseriva in un complesso ed articolato iter
2 procedimentale volto alla riorganizzazione dell'attuale assetto del Sistema Sanitario Regionale, adottato in attuazione di un'attività istruttoria preordinata all'esecuzione dell'Accordo sottoscritto tra la il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per Parte_2
l'approvazione del Piano Operativo di Rientro, pubblicata sul Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R.M. del
30/4/2007, n.10. Precisava che in osservanza delle prescrizioni imposte dal P.O. di Rientro
l'Amministrazione regionale aveva, quindi, doverosamente ottemperato in merito attraverso l'adozione di tutta una serie di atti provvedimentali dal carattere autoritativo e vincolante in tema di limiti delle spese sanitarie, finalizzati al riparto del deficit sanitario, sicchè la riduzione degli emolumenti trovava la sua piena legittimazione giuridica nella necessità di adempiere agli obiettivi fissati dal P.O. di Rientro e rappresentava l'attuazione di indirizzi imposti a livello centrale.
Al predetto piano operativo -continuava l'appellante - si erano poi susseguiti i vari Programmi
Operativi (2011-2012, 2013-2015) nonché il Programma Operativo Straordinario 2015-2018 al fine di raggiungere, entro il 2018 il riequilibrio economico della gestione garantendo e migliorando al contempo l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Allegava la sussistenza all'attualità della necessità per l'Amministrazione di porre in essere interventi di riduzione della spesa finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, legittimante la riduzione degli emolumenti imposta con DCA n. 28/2012, la cui applicazione non risultava assoggettata ad alcun termine finale.
Precisava altresì che le ragioni che avevano portato alla decurtazione dei suddetti emolumenti non avevano carattere temporaneo poiché si inserivano in un complessivo disegno dettato a livello nazionale di generale e progressiva compressione del finanziamento per il SSN, ragion per cui l'unica interpretazione del DCA n. 28/2012, coerente anche con il trend di progressivi tagli alla spesa sanitaria, era quella della definitività e non temporaneità delle riduzioni alle indennità anche in virtù dell'espresso richiamo, nel DCA 28/12, al verbale dl tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato LEA del 3/4/2012, intesa in termini di risparmio durevole nel tempo con l'obiettivo di raggiungere il risanamento.
Al riguardo evidenziava che il rapporto di lavoro del medico ricorrente era assoggettato ai vincoli di bilancio e di spesa sanitaria, inclusi quelli derivanti dal Piano di Rientro, aggiungendo che il
[...]
peraltro, non aveva neppure indicato le prestazioni cui si riferiva la pretesa azionata, non Pt_1
3 fornendo alcuna prova dell'espletamento delle allegate prestazioni alla luce della documentazione prodotta in giudizio.
Deduceva, altresì, l'inidoneità dei conteggi ex adverso allegati a provare il diritto alla percezione della somma richiesta, non risultando gli stessi, peraltro, sottoscritti da un consulente tecnico di parte ed essendo privi delle buste paga di riferimento.
Inoltre, con riferimento agli artt. 28 e 29 dell'ADR, asseriva che la detrazione da effettuare era pari al 10% e non al 30%, in virtù del decreto n. 68 del 23/5/2019.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze retributive relative al periodo gennaio 2014 – maggio 2014.
Spiegava le seguenti conclusioni :
“- In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 857/19 emesso in data 10.08.2019, sussistendo i gravi motivi;
- nel merito, annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo emesso nei confronti della , CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., previa declaratoria di insussistenza del diritto da parte del dott.
a chiedere le somme così ingiunte;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.”
1.2.Ritualmente instauratasi la lite, si costituiva in giudizio avversando la Parte_1
proposta opposizione, evidenziando, in particolare, che dallo stesso tenore letterale del decreto n.
28/2012, era dato evincere che la riduzione degli emolumenti in questione era limitata alle sole annualità luglio 2012/dicembre 2013 e gennaio 2014/dicembre 2014 e non “a decorrere dal” come erroneamente sostenuto dall'azienda sanitaria nel proprio atto di opposizione, non figurando siffatta locuzione nel provvedimento citato, sicchè il carattere temporaneo e non definitivo delle riduzioni emergeva inequivocabilmente proprio dal provvedimento citato e supportato dal verbale del Comitato Permanente nel quale si legge: è stata delegata “…la Struttura ad effettuare, a carico dei Medici di Medicina Generale, un taglio lineare del 20% per l'anno in corso e ad un taglio del
10% per l'anno prossimo”.
Pertanto, ad avviso dell'opposto, tale verbale aveva approvato, indubbiamente, una revisione temporanea, limitatamente alle indicate annualità, degli emolumenti previsti dall'Accordo
4 Decentrato Regionale del Molise del 2007 (che ha funzione attuativa delle strategie e finalità del
Servizio Sanitario Regionale e, specificamente, di integrare la remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati), così come approvati dalla Giunta Regionale con la delibera n. 173 del 27/2/2007.
In ogni caso, continuava il alcun provvedimento unilaterale come il citato decreto può Pt_1 modificare quanto previsto dall'ADR 2007, fonte contrattuale dotata di copertura legislativa da parte di una fonte primaria che la rende insuscettibile di deroga da meri atti amministrativi. Per quanto riguarda la regolarità dei conteggi l'opposto osservava che le buste paga dei medici vengono elaborate dal datore di lavoro, , in base alle prestazioni che i medici effettuano, per cui CP_1 quest'ultima era perfettamente a conoscenza del numero di prestazioni effettuate. Precisava che per la continuità assistenziale soggetti a decurtazione come indicato nel Decreto n. 28 del 03/07/2012 erano solo gli emolumenti di cui agli artt. 25-27-28- e 29 mentre quelli di cui agli artt. 12 -
Particolari necessità assistenziali-, 18 -collaborazione informatica-, 19 - prestazioni ed attività aggiuntiva - e 20 – teleprenotazioni - riguardavano solo la Medicina Generale.
1.3. Con sentenza in data 22/12/2022, il giudice adito accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che il medico non aveva chiarito né replicato alle specifiche contestazioni ai conteggi, avanzate dalla sia nel ricorso in opposizione e sia CP_1 nella CTP allegata, specificando le carenze allegatorie non colmate dalla difesa dell'opposto: “la quantificazione di cui ai conteggi allegati ai monitori considera l'anno 2014 senza alcuna specificazione, mentre la pretesa (già accolta in tante altre cause dal sottoscritto GL) può riguardare solo il periodo successivo al giugno 2014, a fronte della specifica contestazione della la CP_1
difesa avversaria nulla ha chiarito o precisato, senza né esplicitare i conteggi allegati al monitorio né allegando i cedolini paga per le annualità pretese;
altro aspetto generico che non è stato chiarito
è quello relativo al numero degli assistiti, così come in assenza dei cedolini non è dato comprendere come sono state calcolate le singole voci pretese.”
2. L'appello e le difese dell'appellata.
2.1.Avverso siffatta sentenza proponeva appello il per i seguenti motivi: Pt_1
-“Erronea e limitata riassunzione dei fatti nonché sommaria motivazione della sentenza.”
5 Al riguardo deduceva, in particolare, l'appellante che il primo giudice era incorso in una palese violazione degli artt. 112 c.p.c. e seguenti, non avendo valutato che la difesa dell' aveva CP_1
riguardato contestazioni generali e generiche ritenendo che le tabelle allegate erano derivate da un conteggio effettuato senza le buste paga, in realtà tutte allegate al fascicolo monitorio poi inserito nel fascicolo di opposizione in atti, con evidente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Osservava, altresì, che il numero degli assistiti era palesemente e chiaramente visibile, oltre che in ogni busta paga, nei conteggi allegati, e specificato mese per mese, poiché il numero degli assistiti varia da mese a mese. Peraltro, continuava l'appellante, quanto alla continuità assistenziale, ai fini del calcolo per le prestazioni aggiuntive, non viene in considerazione il numero degli assistiti bensì il numero di ore e turni di reperibilità allegati in atti.
-“ILLEGITTIMITA' DCA N. 28 DEL 2012.”
Con il secondo motivo di gravame l'appellante evidenziava che il fulcro della questione giuridica oggetto del giudizio era relativo alla durata della efficacia del decreto n. 28/2012, dovendosi evincere dal parere del Comitato Permanente Regionale che le decurtazioni avrebbero dovuto riguardare solo due anni a far data dall'1/7/2012.
Precisava di aver richiesto esclusivamente le differenze (secondo le percentuali decurtate) a decorrere dall'anno 2014 sostenendo che l' aveva illegittimamente operato le predette CP_1
decurtazioni in modo permanente e non solo fino al 31/12/2013 come previsto nel verbale del
Comitato permanente del 2/7/2012 ( dove si legge che la decurtazione del 20% varrà per l'anno in corso (fino al 31/12/2012) e per il successivo (prossimo) la decurtazione salirà al 30%) e che il decreto commissariale, in quanto atto amministrativo, non poteva incidere, in assenza di accordo tra le parti contrattuali sulle previsioni dell'ADR e dell'ACN.
Peraltro, continuava il la legittimità della propria pretesa era stata confermata dalla Pt_1 stessa con l'adozione del DCA n. 2/2021 con cui sono stati revocati i DCA n. 28 e n. 29 CP_1
del 2012.
-“REGOLARITA' DEI CONTEGGI.”
6 Osservava al riguardo l'appellante che dalla lettura della sentenza impugnata si evinceva che non erano state valutate, addirittura non prodotte come sostenuto dal giudice di primo grado, le buste paga ed i documenti attestanti le prestazioni aggiuntive effettuate da esso appellante.
Tale affermazione, evidenziava il risultava assolutamente non veritiera dal momento Pt_1
che esso ricorrente-appellante, a sostegno della domanda, aveva prodotto le buste paga ed i documenti attestanti le prestazioni aggiuntive effettuate, depositati cartacei all'udienza del
12/11/2019, specificando i parametri normativi in base ai quali erano stati quantificati gli importi, mentre le contestazioni addotte dall' , in ordine alla quantificazione degli emolumenti CP_1
oggetto di riduzione, erano state nella specie del tutto generiche, essendo mancata una effettiva, specifica e concreta contestazione in ordine alle spettanze delle singole voci poste a base della pretesa.
-“PRESCRIZIONE”.
Deduceva in particolare al riguardo che gli emolumenti derivanti dalle prestazioni aggiuntive effettuate da esso appellante sono prestazioni che, per la loro natura, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, e quindi ad un rapporto di lavoro subordinato, nonchè che nel caso di specie si applica la prescrizione decennale in quanto egli non svolgeva sempre le stesse prestazioni, che possono anche non essere effettuate per cui il carattere è residuale. Deduceva, in ogni caso, di aver interrotto la prescrizione quinquennale con messa in mora in data 4/7/2019.
Invocava, inoltre, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2940 c.c. circa l'irripetibilità di quanto pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“1. In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Campobasso sez. Lavoro n. 182/2022, accogliere integralmente lo spiegato appello per gli illustrati motivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 857/2019 Rg n. 1256/2019 emesso dal Tribunale Civile di Campobasso sez. Lavoro, opposto dall' e revocato in CP_1
sentenza n. 182/2022;
2. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
7 2.2.L'appellata si costituiva in giudizio avversando il proposto appello e, reiterando le CP_1
difese spiegate in primo grado, chiedeva il rigetto del gravame.
2.3.Disposta ed espletata CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute al ricorrente- odierno appellante, acquisite le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dalla Corte, riunita in camera di consiglio in data 5/7/2024, con il dispositivo in atti.
*************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato, e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione e limitatamente alla pretesa relativa ai compensi per le prestazioni aggiuntive espletate dal dr.
[...]
dal luglio 2014 al maggio 2019, quanto alla medicina di base, e sino al dicembre Parte_1
2018, quanto alla continuità assistenziale, come in appresso precisato.
3.1.Si rileva, innanzitutto, che va considerato quale atto interruttivo della prescrizione la lettera di messa in mora del 4/7/2019, inviata a mezzo pec e consegnata all' in data 5/7/2019 (v. doc CP_1
n. 6 fascicolo di parte odierna appellante – depositato in cartaceo all'udienza del 12/11/2019 in cui lo stesso si è costituito nel giudizio di opposizione). Si precisa al riguardo che si applica il termine quinquennale di prescrizione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Come è noto, infatti, tutto ciò che viene corrisposto dal datore di lavoro con una periodicità annuale o infra- annuale si prescrive entro cinque anni: ci si riferisce, alle retribuzioni, alle differenze retributive, alle competenze correlate alla cessazione del rapporto di lavoro, al compenso per lavoro straordinario, alle festività coincidenti con la domenica. La prescrizione decennale opera, invece,
E' altrettanto noto che il codice civile prevede, tra gli atti interruttivi della prescrizione, anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore” (cfr. art. 2943, comma 4, c.c.). Tale norma, letta in combinato disposto con l'art. 1219 c.c. (“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”) permette di considerare la comunicazione prodotta agli atti del monitorio, atto interruttivo della prescrizione.
La missiva suddetta, inviata via pec da all' (propria datrice di lavoro), Parte_1 CP_1
avente ad oggetto di pagamento delle indennità oggetto di decurtazione - artt.12, 13, 18, 19, 20, 25,
27, 28 e 29 AIR- per il periodo 2014-2018, contiene espressa indicazione dell'importo richiesto -
€26.048,55- nonché formale diffida ad adempiere e contestuale costituzione in mora.
8 Al riguardo, si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione che, in una recente pronuncia (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.15140 del 31/5/2021) ha affermato che “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)”.
3.2.Quanto alle doglianze riferite al decreto n.28/2012, la Corte ritiene che le stesse siano fondate.
Si richiamano, in proposito, i propri numerosi precedenti in analoghe controversie – cfr ad es. la sentenza del 28/2/2020 nella causa N°208/2019, le sentenze del 15/5/2020 nelle cause N°180 e
184/19, la sentenza del 18/9/2020 nella causa N°212/2019, la sentenza del 12/2/2021 nella causa
N°128/2020, la sentenza n.125/2023, la sentenza resa nella causa R.G. 108/2023, la sentenza n.
68/2023 resa nella causa n. RGL 154/2022, rel. Mastronardi-, in cui si è stabilito che “a prescindere dalla questione, invero non dedotta nel presente giudizio, della illegittimità del modus operandi della P.A., la quale, con il Decreto N°28 del 3/7/2012 del Presidente della Parte_2
Commissario ad acta per il Piano Sanitario di Rientro -che ha disposto le decurtazioni de quibus-
, ha unilateralmente inciso sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico di cui all'Accordo Collettivo Nazionale ed all'Accordo
Decentrato Regionale in data 27/2/2007, in assenza di una formale contrattazione ad hoc con le rappresentanze sindacali di categoria –cfr. i documenti in atti nel fascicolo di parte appellante-, è nel giusto il giudice di prime cure allorchè interpreta il citato decreto nel senso che esso prevede siffatte decurtazioni per i soli due anni ivi contemplati.
9 Depone in favore di siffatta interpretazione il chiaro dato testuale del provvedimento in argomento, il quale sancisce la riduzione delle indennità de quibus nella misura del 20% per il primo anno, e di un ulteriore 10% per il secondo anno, e ciò a far data dal 1° luglio 2012.
Va osservato in particolare al riguardo che la lettera di siffatto atto non lascia residuare ragionevoli dubbi in proposito laddove dispone, approvando la proposta del Comitato Permanente
Regionale della Medicina Generale, che la riduzione degli emolumenti di cui trattasi abbia effetto
a far data dal 1°/7/2012, indicando specificatamente gli anni cui si riferisce: “Primo anno”,
“Secondo anno” e la relativa misura per ognuno di tali anni, sicchè irrilevante è la mancata indicazione del termine finale di efficacia.
In aggiunta a quanto sopra rilevato circa l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione ad hoc con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico, va pure evidenziato che non sarebbe certamente legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione ad hoc e, peraltro, vistosamente contrastante con le stesse indicazioni del Comitato Permanente Regionale del quale il decreto de quo formalmente dichiara di approvare la proposta – cfr i documenti di cui al fascicolo di parte appellata relativo al giudizio di primo grado-.
Quanto alle allegazioni dell' concernenti le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, CP_1 sottese al decreto, rileva il Collegio che le stesse non sono ostacolate dall'efficacia limitata nel tempo delle riduzioni degli emolumenti in questione, restando evidentemente salva la possibilità per la PA di nuove verifiche al riguardo e di conseguente eventuale adozione di misure ulteriori, rispettose delle disposizioni che disciplinano siffatti rapporti di lavoro.
Osserva inoltre la Corte che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
10 Va peraltro rilevato che la pretesa dell'appellato concerne il solo periodo luglio 2014-aprile 2019
e dunque il periodo anteriore al DCA 64/19 (che ha stabilito la sospensione del pagamento delle indennità dal mese di maggio 2019), donde, in ogni caso, l'infondatezza del relativo motivo di doglianza.
Inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n.
29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell'AIR Abruzzo per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel caso, infatti, l'accordo regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità.
Ritiene la Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art.
28 ADR 2007), di escludere che la stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell'ACN dell'obbligo della di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il CP_1
pericolo di danni al mezzo privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la CP_1
CP_2
Va evidenziato al riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, dell'ACN, prevedendo, analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni ora di attività : nell'ACN l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto
l'obbligo della di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni al CP_1 veicolo del medico, qualora l' stessa non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio CP_1
al medico che utilizza un proprio automezzo.
Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l' datrice di lavoro tenuta a CP_1 corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità -verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità.
Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla CP_3
[... anche nel periodo che qui rileva, seppure decurtata del 30% in ossequio alle previsioni del DCA
n. 28/2012.
Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29
ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi -: frequenza di un corso di formazione predisposto dalla e superamento del colloquio finale o, in alternativa, presentazione di CP_1 un'istanza di aggiornamento da parte del medico-.
Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per illegittima riduzione del 30% degli emolumenti de quibus così come CP_1 richiesti in monitorio…” .
Pertanto, illegittime sono le decurtazioni operate dalla alla scadenza dei due anni in CP_1
questione, ovvero, successivamente al 30 giugno 2014.
Va pertanto limitata temporalmente la pretesa del a far data dal luglio 2014 al maggio CP_4
2019, quanto alla medicina di base, e sino al dicembre 2018, quanto alla continuità assistenziale, mentre invece questi, nel ricorso per decreto ingiuntivo l'aveva fatta decorrere dal gennaio 2014, pretesa, peraltro, non prescritta per quanto in apertura precisato.
Va inoltre aggiunto che la stessa , corrispondendo, come risulta dai cedolini paga CP_1
considerati dal CTU ai fini della elaborazione dei suoi calcoli, le indennità de quibus, sia pure decurtate per il periodo successivo a giugno 2014, ha riconosciuto la debenza delle stesse.
3.3.Con riferimento al quantum debeatur, determinanti sono le risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio, che la Corte reputa di condividere appieno, essendo la consulenza medesima immune da vizi logici e tecnici, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie e non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione acquisito al giudizio. In particolare, il consulente, dott. esaminata la Persona_1
documentazione depositata agli atti di causa, ha quantificato la detta pretesa in complessivi
€17.212,26, di cui €10.832,40 per l'attività di medico di guardia, ed €6.379,86 per quella di medico di base : cfr. i relativi prospetti di cui, rispettivamente, alle pagg. 5 e 6 della CTU a firma del dott. depositata in atti il 4/4/2024, che in parte qua si richiama e deve intendersi Persona_1
12 come qui riportata e trascritta, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole partite di credito al soddisfo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
5.Vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti, in ragione di ½ per ognuna, le spese della
C.T.U. espletata nel presente grado, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 22/11/2022 e con ricorso qui depositato il 16/5/2023 da Parte_1
nei confronti di , CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante CP_1 della complessiva somma di €17.212,26 - di cui €10.832,40 per l'attività di medico di guardia, ed
Euro 6.379,86 per quella di medico di base come determinate, rispettivamente, a pagg. 5 e 6 della
CTU a firma del dott. depositata in atti il 4/4/2024, che in parte qua si Persona_1
richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole partite di credito al soddisfo.
-condanna l' alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi €3.800,00, con pagamento in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
-liquida in favore del C.T.U. nominato nel presente grado €550,00 per onorario, oltre accessori di legge, ponendo il relativo importo a carico di entrambe le parti in ragione di ½ per ognuna.
Campobasso, 5/7/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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