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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.RO AR in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1677/2024 R.G. Affari Civili
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Agnese Vergari e dall' Avv. Nicolò Lamanna, elettivamente domiciliato nel loro studio di
Terni, Vico Tempio del Sole, 20.
-ricorrente
E
, cf , elettivamente domiciliata in Terni, Via D'Annunzio Controparte_1 C.F._2
n.2, presso lo Studio legale , nella persona dell'Avv. Controparte_2
RO AL, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
-resistente
Oggetto: indebito soggettivo- indebito oggettivo.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 16.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE: - accertare il diritto del Signor alla piena ripetizione di quanto da egli Parte_1 versato alla coniuge a titolo di mantenimento, e per l'effetto: - condannare la Signora Controparte_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore del Signor di quanto indebitamente percepito, Parte_1
e precisamente € 13.300,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della revoca dell'assegno di mantenimento, alla data della domanda, ed ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA - condannare ex art. 2041 c.c. la Signora alla Controparte_1 restituzione di quanto indebitamente percepito e precisamente € 13.300,00, oltre interessi ex art. 1284
c. 1 dalla data della revoca dell'assegno di mantenimento, alla data della domanda, ed ex art. 1284 c.
4 dalla data della domanda fino al soddisfo “; il ricorrente riferiva che il medesimo e Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 30 ottobre del 1977, in Arrone (TR), e dopo anni di vita coniugale dovevano prendere atto della sopraggiunta intollerabilità della convivenza tanto da introdurre innanzi a questo Tribunale domanda di separazione giudiziale terminato con sentenza 441/2022 del 18/05/2022, passata in giudicato;
che, a seguito di provvedimento giudiziale, il ricorrente puntualmente versava il corrispondente assegno di mantenimento alla coniuge, per 38 mensilità e complessivi € 13.300,00 fino alla revoca del provvedimento giunta con la sentenza n. 441/2022; che le informazioni rese dalla resistente, di natura patrimoniale, si erano rivelate non veritiere tanto che in corso di causa per la medesima emergeva:
1.che percepiva dal mese di settembre 2018 l'importo mensile di € 282,55 a titolo di pensione minima di invalidità civile da parte di;
2. che era titolare di Libretto Poste Italiane – CP_3
Banco Posta: n. 92113/000014638341 cointestato con con saldo al 31/12/2018 di € CP_4
2.068,51, somma prelevata e libretto estinto il 31/12/2019; 3. che era titolare di Libretto Poste Italiane
– Banco Posta: n. 92113/000014638045 intestato su cui risultano transitare consistenti Controparte_1 importi tra il 14/07/2018 e il 31/12/2018 per € 63.524,99 – tra il 12/01/2019 e il 28/02/2019 versamento in unica soluzione di € 10.897,89 e € 29.880,00, € 91.672,39, € 5.366,56, € 20.177,65 e € 19.920,00; 4. che era titolare di c/c Postale 001043272291 (filiale di via Bramante dal 07/09/2018 poi trasmigrato a filiale di Montefranco) con saldo al 31/12/2018 € 34.820,58 da cui risultano prelevati il 12/01/2019 €
30.000,00; 5. che era titolare di Buoni Fruttiferi Postali al 2018 per complessivi € 85.000,00; 6. che era titolare di Fondi - controvalore al 31/12/2018 € 3.567,15; 7. Premi versati al 2018 € 78.930,00; che la aveva un patrimonio totale di sola liquidità e liquidità gestita per circa € 210.866,53 CP_1 nell'anno 2018, ridotto inspiegabilmente ad € 85.771,77 nell'anno 2019; che il Tribunale di Terni aveva pagina 2 di 6 accertato la non sussistenza del diritto al mantenimento della , mancando ab origine i CP_1 presupposti dell'assegno concesso all'esito della fase presidenziale;
che era diritto del ottenere la Pt_1 restituzione di quanto da egli ingiustamente versato.
si costituiva in giudizio contestando che l'azione del ricorrente era improcedibile per Controparte_1 vizio di forma, soggetta alle forme e procedure stabile dagli artt. 473 bis e ss c.p.c., eccependo la nullità della domanda in relazione alla forma dell'atto introduttivo;
che era intervenuta la prescrizione rispetto alla implicita domanda di revoca del mantenimento svolta dall'opponente; che l'azione avversaria presupponeva la dichiarazione di revoca con effetto retroattivo del mantenimento disposto con i provvedimenti presidenziali in sede di separazione e che si contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, ivi compresi i documenti di natura reddituale e patrimoniale, atteso che risultavano mancanti quelli reddituali e patrimoniali del ricorrente e che quelli della resistente erano incompleti e insufficienti, applicandosi al caso le disposizioni in materia di procedimento di revisione delle condizioni di separazione, di cui al nuovo rito Cartabia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali. All'udienza del 27.11.2025, lo scrivente
Giudice Monocratico, subentrato al precedente sin dall'udienza del 15.7.2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Condividendo le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte ricorrente (cfr.
Cassazione nn. 642/15 e 22562/16), questo giudice ritiene fondata la sua domanda.
A tutta prima vanno esaminate le eccezioni introdotte dalla parte resistente.
La D'PO rileva, infondatamente, che il fosse tenuto a proporre la domanda di ripetizione Pt_1 nell'ambito del giudizio di separazione personale, pena la decadenza dal relativo diritto e l'inammissibilità della relativa azione in un distinto procedimento autonomo. Al fine di evitare l'erronea identificazione dell'ambito del “dedotto” e del “deducibile” nella sentenza n. 441/2022 del 18 maggio 2022, si ritiene che la domanda di ripetizione di indebito oggettivo non possa configurarsi come antecedente logico-necessario della pronuncia concernente l'an debeatur dell'assegno di mantenimento pronunciata nel giudizio di separazione. Infatti, l'azione fondata sull'art. 2033 c.c. richiede un accertamento sopravvenuto di carenza del titolo giustificativo della prestazione, e si configura, pertanto, come un diverso ed autonomo diritto rispetto a quello oggetto della decisione sul contributo di mantenimento;
ne consegue la necessaria valutazione in un autonomo giudizio presupponente l'accertamento giurisdizionale di caducazione del titolo giustificativo del pagamento, con efficacia retroattiva qualora venga accertata l'insussistenza iniziale dei presupposti dell'obbligazione, come avvenuto nel caso di specie. pagina 3 di 6 Infondata è anche l'eccezione di prescrizione (“Alla materia degli assegni per alimenti occorre far riferimento è all'art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale “v. pag.8 della comparsa di costituzione e risposta) atteso che il relativo termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza n.441 del 18.5.2022, con cui è stato revocato il titolo di mantenimento previsto nella fase presidenziale.
Nel merito.
Dalla documentazione in atti (sub doc.9, 9 bis, 9 ter e 9 quater del fascicolo del ricorrente), si evince che il in ossequio all'ordinanza del Presidente del Tribunale, ha corrisposto alla , a Pt_1 CP_1 titolo di mantenimento, n. 38 bonifici dell'importo ciascuno di € 350 mensili per un complessivo importo di € 13.300,00, importo in ogni caso incontestato, di cui ne richiede la restituzione. A fondamento di detta richiesta viene posta la sentenza 441/2022 del 18/05/2022 con la quale è stata respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento della moglie, e conseguente revoca del mantenimento previsto nella fase presidenziale, atteso che nel corso del giudizio era emerso un patrimonio mobiliare di consistente valore, inizialmente pretermesso dalla resistente: “Risulta, pertanto, evidente che l'istruttoria svolta ha, in primo luogo, evidenziato una situazione diversa da quella esaminata nella fase presidenziale, essendo emerso che la signora percepisce una CP_1 pensione di invalidità pari ad euro 285,00 mensili, oltre alla tredicesima mensilità (ossia un importo sostanzialmente equivalente, circa 300,00 euro, a quello riconosciuto dal Presidente in misura pari ad euro 350,00 mensili) ed è titolare di notevoli accantonamenti (al 31/12/2018 pari ad oltre 200.000,00 euro, con la precisazione che l'utilizzo della somma di circa 91.000,00 prelevata dal libretto personale in data 12/01/2019 - ossia in prossimità dell'udienza presidenziale tenutasi nel mese di marzo 2019 - non rinviene esaustiva giustificazione nella documentazione prodotta in giudizio dalla ntrodurre elementi non valutati nella fase presidenziale in quanto non rappresentati Controparte_5 dalla resistente, inequivocabilmente denota, in primo luogo, la titolarità di un'entrata mensile a titolo di pensione di invalidità sostanzialmente equivalente all'assegno attribuitole nella fase presidenziale e, soprattutto, importanti accantonamenti nel corso degli anni che appaiono incompatibili con la totale assenza di mezzi invocata” (cfr. sub doc. 5 pagg. 8 e 9). A riprova è intervenuta la sentenza del
Tribunale di Terni n.393/2025, datata 14/05/2025, pubblicata il 20/05/2025, di rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla nei confronti del ricorrente, motivata dal fatto che “Nel CP_1 presente giudizio le discrepanze accertate nella sentenza di separazione non sono state superate, quanto alla effettiva destinazione delle rilevanti consistenze patrimoniali nella disponibilità della
prima della separazione. Inoltre, un altro dato emerge dall'esame dei conti correnti della CP_1
. Nel conto corrente alla stessa intestato, acceso presso Poste Italiane, emergono accrediti CP_1 ulteriori rispetto a quello mensile per la pensione di invalidità. In particolare, emergono accrediti pagina 4 di 6 periodici con causale “Da gestore dei servizi energetici “… Accrediti con tale causale sono presenti anche negli estratti di conto corrente degli anni precedenti (2021 e 2022) evidenziando pertanto la periodicità dei versamenti, rispetto ai quali la non ha fornito alcuna indicazione, pur CP_1 essendo presente tale posta attiva del suo patrimonio. Si rilevano, inoltre, alcuni versamenti in contanti di non precisata natura… Analizzando gli estratti di conto corrente prodotti in atti si rileva inoltre che il saldo del conto tende ad aumentare essendo pari ad € 2.364,99 al 31.12.2022 e pari ad € 5.854,69 al
30.12.2023 pur non risultando in tale conto corrente alcuna “dismissione” di patrimonio mobiliare. In un anno, pertanto, la ricorrente è riuscita ad accumulare € 3.489,7.” e poi “che la ricorrente oltre a percepire la pensione di invalidità, e le rendite ricavate dalle disponibilità mobiliari, può contare su ulteriori entrate (prima tra tutti l'accredito periodico “da gestore servizi energetici”), non meglio precisate che rendono i suoi redditi superiori a quelli dichiarati, tali da consentirle di effettuare risparmi annui”.
In conclusione, si ricava, de plano, che la è tenuta a restituire quanto ha ingiustamente CP_1 ottenuto in precedenza dal al riguardo si condivide la giurisprudenza citata dal ricorrente Pt_1
(sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 32914 del 08/11/2022): “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente
i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”.
Il principio si attaglia al caso di specie, in quanto con la sentenza definitiva di primo grado, avallata dalla seconda sentenza succitata, è intervenuta la modifica delle suddette condizioni economiche, con riferimento alla revoca di quanto statuito nella fase presidenziale, essendo stata accertata l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento del contributo, relativi a patrimoni mai dichiarati, il cui effetto è stato che da sempre nessun mantenimento spettava alla moglie. Per completezza si rileva che non sono emersi i requisiti di deroga messi in rilievo dal superiore decisum.
pagina 5 di 6 Pertanto, viene accertato il diritto di alla ripetizione di quanto da egli versato alla Parte_1 coniuge a titolo di mantenimento ex art. 2033 c.c. pari ad € 13.300,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 1
c.c. dalla data della revoca dell'assegno di mantenimento alla data della domanda, ed ex art. 1284 c. 4
c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda del ricorrente.
2) accerta il diritto di alla ripetizione di quanto da egli versato a a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento ex art. 2033 c.c.
3) condanna a restituire ad la somma di ad € 13.300,00 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come indicato in motivazione.
4) condanna a rifondere le spese di lite che ammontano a complessive € 5.077,00, Controparte_1 oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 28 novembre 2025
Il Gop
RO AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.RO AR in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1677/2024 R.G. Affari Civili
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Agnese Vergari e dall' Avv. Nicolò Lamanna, elettivamente domiciliato nel loro studio di
Terni, Vico Tempio del Sole, 20.
-ricorrente
E
, cf , elettivamente domiciliata in Terni, Via D'Annunzio Controparte_1 C.F._2
n.2, presso lo Studio legale , nella persona dell'Avv. Controparte_2
RO AL, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
-resistente
Oggetto: indebito soggettivo- indebito oggettivo.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 16.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE: - accertare il diritto del Signor alla piena ripetizione di quanto da egli Parte_1 versato alla coniuge a titolo di mantenimento, e per l'effetto: - condannare la Signora Controparte_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore del Signor di quanto indebitamente percepito, Parte_1
e precisamente € 13.300,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della revoca dell'assegno di mantenimento, alla data della domanda, ed ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA - condannare ex art. 2041 c.c. la Signora alla Controparte_1 restituzione di quanto indebitamente percepito e precisamente € 13.300,00, oltre interessi ex art. 1284
c. 1 dalla data della revoca dell'assegno di mantenimento, alla data della domanda, ed ex art. 1284 c.
4 dalla data della domanda fino al soddisfo “; il ricorrente riferiva che il medesimo e Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 30 ottobre del 1977, in Arrone (TR), e dopo anni di vita coniugale dovevano prendere atto della sopraggiunta intollerabilità della convivenza tanto da introdurre innanzi a questo Tribunale domanda di separazione giudiziale terminato con sentenza 441/2022 del 18/05/2022, passata in giudicato;
che, a seguito di provvedimento giudiziale, il ricorrente puntualmente versava il corrispondente assegno di mantenimento alla coniuge, per 38 mensilità e complessivi € 13.300,00 fino alla revoca del provvedimento giunta con la sentenza n. 441/2022; che le informazioni rese dalla resistente, di natura patrimoniale, si erano rivelate non veritiere tanto che in corso di causa per la medesima emergeva:
1.che percepiva dal mese di settembre 2018 l'importo mensile di € 282,55 a titolo di pensione minima di invalidità civile da parte di;
2. che era titolare di Libretto Poste Italiane – CP_3
Banco Posta: n. 92113/000014638341 cointestato con con saldo al 31/12/2018 di € CP_4
2.068,51, somma prelevata e libretto estinto il 31/12/2019; 3. che era titolare di Libretto Poste Italiane
– Banco Posta: n. 92113/000014638045 intestato su cui risultano transitare consistenti Controparte_1 importi tra il 14/07/2018 e il 31/12/2018 per € 63.524,99 – tra il 12/01/2019 e il 28/02/2019 versamento in unica soluzione di € 10.897,89 e € 29.880,00, € 91.672,39, € 5.366,56, € 20.177,65 e € 19.920,00; 4. che era titolare di c/c Postale 001043272291 (filiale di via Bramante dal 07/09/2018 poi trasmigrato a filiale di Montefranco) con saldo al 31/12/2018 € 34.820,58 da cui risultano prelevati il 12/01/2019 €
30.000,00; 5. che era titolare di Buoni Fruttiferi Postali al 2018 per complessivi € 85.000,00; 6. che era titolare di Fondi - controvalore al 31/12/2018 € 3.567,15; 7. Premi versati al 2018 € 78.930,00; che la aveva un patrimonio totale di sola liquidità e liquidità gestita per circa € 210.866,53 CP_1 nell'anno 2018, ridotto inspiegabilmente ad € 85.771,77 nell'anno 2019; che il Tribunale di Terni aveva pagina 2 di 6 accertato la non sussistenza del diritto al mantenimento della , mancando ab origine i CP_1 presupposti dell'assegno concesso all'esito della fase presidenziale;
che era diritto del ottenere la Pt_1 restituzione di quanto da egli ingiustamente versato.
si costituiva in giudizio contestando che l'azione del ricorrente era improcedibile per Controparte_1 vizio di forma, soggetta alle forme e procedure stabile dagli artt. 473 bis e ss c.p.c., eccependo la nullità della domanda in relazione alla forma dell'atto introduttivo;
che era intervenuta la prescrizione rispetto alla implicita domanda di revoca del mantenimento svolta dall'opponente; che l'azione avversaria presupponeva la dichiarazione di revoca con effetto retroattivo del mantenimento disposto con i provvedimenti presidenziali in sede di separazione e che si contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, ivi compresi i documenti di natura reddituale e patrimoniale, atteso che risultavano mancanti quelli reddituali e patrimoniali del ricorrente e che quelli della resistente erano incompleti e insufficienti, applicandosi al caso le disposizioni in materia di procedimento di revisione delle condizioni di separazione, di cui al nuovo rito Cartabia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali. All'udienza del 27.11.2025, lo scrivente
Giudice Monocratico, subentrato al precedente sin dall'udienza del 15.7.2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Condividendo le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte ricorrente (cfr.
Cassazione nn. 642/15 e 22562/16), questo giudice ritiene fondata la sua domanda.
A tutta prima vanno esaminate le eccezioni introdotte dalla parte resistente.
La D'PO rileva, infondatamente, che il fosse tenuto a proporre la domanda di ripetizione Pt_1 nell'ambito del giudizio di separazione personale, pena la decadenza dal relativo diritto e l'inammissibilità della relativa azione in un distinto procedimento autonomo. Al fine di evitare l'erronea identificazione dell'ambito del “dedotto” e del “deducibile” nella sentenza n. 441/2022 del 18 maggio 2022, si ritiene che la domanda di ripetizione di indebito oggettivo non possa configurarsi come antecedente logico-necessario della pronuncia concernente l'an debeatur dell'assegno di mantenimento pronunciata nel giudizio di separazione. Infatti, l'azione fondata sull'art. 2033 c.c. richiede un accertamento sopravvenuto di carenza del titolo giustificativo della prestazione, e si configura, pertanto, come un diverso ed autonomo diritto rispetto a quello oggetto della decisione sul contributo di mantenimento;
ne consegue la necessaria valutazione in un autonomo giudizio presupponente l'accertamento giurisdizionale di caducazione del titolo giustificativo del pagamento, con efficacia retroattiva qualora venga accertata l'insussistenza iniziale dei presupposti dell'obbligazione, come avvenuto nel caso di specie. pagina 3 di 6 Infondata è anche l'eccezione di prescrizione (“Alla materia degli assegni per alimenti occorre far riferimento è all'art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale “v. pag.8 della comparsa di costituzione e risposta) atteso che il relativo termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza n.441 del 18.5.2022, con cui è stato revocato il titolo di mantenimento previsto nella fase presidenziale.
Nel merito.
Dalla documentazione in atti (sub doc.9, 9 bis, 9 ter e 9 quater del fascicolo del ricorrente), si evince che il in ossequio all'ordinanza del Presidente del Tribunale, ha corrisposto alla , a Pt_1 CP_1 titolo di mantenimento, n. 38 bonifici dell'importo ciascuno di € 350 mensili per un complessivo importo di € 13.300,00, importo in ogni caso incontestato, di cui ne richiede la restituzione. A fondamento di detta richiesta viene posta la sentenza 441/2022 del 18/05/2022 con la quale è stata respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento della moglie, e conseguente revoca del mantenimento previsto nella fase presidenziale, atteso che nel corso del giudizio era emerso un patrimonio mobiliare di consistente valore, inizialmente pretermesso dalla resistente: “Risulta, pertanto, evidente che l'istruttoria svolta ha, in primo luogo, evidenziato una situazione diversa da quella esaminata nella fase presidenziale, essendo emerso che la signora percepisce una CP_1 pensione di invalidità pari ad euro 285,00 mensili, oltre alla tredicesima mensilità (ossia un importo sostanzialmente equivalente, circa 300,00 euro, a quello riconosciuto dal Presidente in misura pari ad euro 350,00 mensili) ed è titolare di notevoli accantonamenti (al 31/12/2018 pari ad oltre 200.000,00 euro, con la precisazione che l'utilizzo della somma di circa 91.000,00 prelevata dal libretto personale in data 12/01/2019 - ossia in prossimità dell'udienza presidenziale tenutasi nel mese di marzo 2019 - non rinviene esaustiva giustificazione nella documentazione prodotta in giudizio dalla ntrodurre elementi non valutati nella fase presidenziale in quanto non rappresentati Controparte_5 dalla resistente, inequivocabilmente denota, in primo luogo, la titolarità di un'entrata mensile a titolo di pensione di invalidità sostanzialmente equivalente all'assegno attribuitole nella fase presidenziale e, soprattutto, importanti accantonamenti nel corso degli anni che appaiono incompatibili con la totale assenza di mezzi invocata” (cfr. sub doc. 5 pagg. 8 e 9). A riprova è intervenuta la sentenza del
Tribunale di Terni n.393/2025, datata 14/05/2025, pubblicata il 20/05/2025, di rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla nei confronti del ricorrente, motivata dal fatto che “Nel CP_1 presente giudizio le discrepanze accertate nella sentenza di separazione non sono state superate, quanto alla effettiva destinazione delle rilevanti consistenze patrimoniali nella disponibilità della
prima della separazione. Inoltre, un altro dato emerge dall'esame dei conti correnti della CP_1
. Nel conto corrente alla stessa intestato, acceso presso Poste Italiane, emergono accrediti CP_1 ulteriori rispetto a quello mensile per la pensione di invalidità. In particolare, emergono accrediti pagina 4 di 6 periodici con causale “Da gestore dei servizi energetici “… Accrediti con tale causale sono presenti anche negli estratti di conto corrente degli anni precedenti (2021 e 2022) evidenziando pertanto la periodicità dei versamenti, rispetto ai quali la non ha fornito alcuna indicazione, pur CP_1 essendo presente tale posta attiva del suo patrimonio. Si rilevano, inoltre, alcuni versamenti in contanti di non precisata natura… Analizzando gli estratti di conto corrente prodotti in atti si rileva inoltre che il saldo del conto tende ad aumentare essendo pari ad € 2.364,99 al 31.12.2022 e pari ad € 5.854,69 al
30.12.2023 pur non risultando in tale conto corrente alcuna “dismissione” di patrimonio mobiliare. In un anno, pertanto, la ricorrente è riuscita ad accumulare € 3.489,7.” e poi “che la ricorrente oltre a percepire la pensione di invalidità, e le rendite ricavate dalle disponibilità mobiliari, può contare su ulteriori entrate (prima tra tutti l'accredito periodico “da gestore servizi energetici”), non meglio precisate che rendono i suoi redditi superiori a quelli dichiarati, tali da consentirle di effettuare risparmi annui”.
In conclusione, si ricava, de plano, che la è tenuta a restituire quanto ha ingiustamente CP_1 ottenuto in precedenza dal al riguardo si condivide la giurisprudenza citata dal ricorrente Pt_1
(sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 32914 del 08/11/2022): “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente
i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”.
Il principio si attaglia al caso di specie, in quanto con la sentenza definitiva di primo grado, avallata dalla seconda sentenza succitata, è intervenuta la modifica delle suddette condizioni economiche, con riferimento alla revoca di quanto statuito nella fase presidenziale, essendo stata accertata l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento del contributo, relativi a patrimoni mai dichiarati, il cui effetto è stato che da sempre nessun mantenimento spettava alla moglie. Per completezza si rileva che non sono emersi i requisiti di deroga messi in rilievo dal superiore decisum.
pagina 5 di 6 Pertanto, viene accertato il diritto di alla ripetizione di quanto da egli versato alla Parte_1 coniuge a titolo di mantenimento ex art. 2033 c.c. pari ad € 13.300,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 1
c.c. dalla data della revoca dell'assegno di mantenimento alla data della domanda, ed ex art. 1284 c. 4
c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda del ricorrente.
2) accerta il diritto di alla ripetizione di quanto da egli versato a a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento ex art. 2033 c.c.
3) condanna a restituire ad la somma di ad € 13.300,00 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come indicato in motivazione.
4) condanna a rifondere le spese di lite che ammontano a complessive € 5.077,00, Controparte_1 oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 28 novembre 2025
Il Gop
RO AR
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