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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 7448/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024,
da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. TELESI ALESSIA
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
con l'avv. TELESI ALESSIA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, delle
1 modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza dell'11/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c.,
depositate in data 10/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7448/2024 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I figli minori , sono affidati in modo condiviso Persona_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) La casa familiare sita in via XXIV Maggio n. 17 a Gorgo Al Monticano di proprietà del sig. Pt_3
, padre di , viene a lei assegnata con tutti gli arredi e corredi, affinchè vi
[...] Parte_1
continui ad abitare con i figli minori , ; Persona_1 Persona_2 Persona_3
3) Il sig. si impegna a rilasciare entro il 13.01.2025 la casa familiare;
Parte_2
4) L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei figli, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità competerà invece, separatamente, al genitore presso il quale i figli si troveranno in quel periodo;
5) Il padre potrà vedere e stare con i figli: un week end ogni quindi giorni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera.
I periodi di vacanza saranno stabiliti in relazione alle esigenze di ciascun genitore e nel rispetto delle necessità dei figli e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Di regola i minori trascorreranno il tempo con i genitori secondo le seguenti modalità:
2 Durante le vacanze natalizie la Vigilia ed il giorno di Natale saranno alternati di anno in anno fra i genitori;
inoltre i figli staranno dal 26 dicembre al 1 gennaio col genitore con cui hanno trascorso la
Vigilia e dal 1 al 6 gennaio col genitore con cui hanno trascorso il giorno di Natale;
Durante il periodo pasquale i figli staranno con ciascun genitore 3 giorni, da concordare di anno in anno;
Le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi (25 aprile 1 maggio 2 giugno 1 novembre 8 dicembre); Le vacanze estive saranno trascorse con ciascun genitore per due settimane -o tre previo accordo tra i genitori - anche non consecutive, le cui date verranno concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Il giorno di compleanno dei figli sarà regolato di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che i figli possano eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte con la madre;
Il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari
(anniversari, cerimonie, ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata.
Nel rispetto di quanto convenuto i genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno i figli ed a consentire contatti telefonici con l'altro genitore.
Il padre potrà inoltre vedere i figli quando lo desidererà previo consenso della madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Per quanto concerne il figlio minore si prevede che il pernotto di Persona_4
quest'ultimo con il padre inizi a decorrere dal 48^ mese di età del minore;
6) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo nel Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli e la somma Persona_5 Persona_3
complessiva di €. 2.550,00 (€. 850,00 per ciascun figlio) alle coordinate bancarie già conosciute;
tale somma, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, sarà aggiornata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) saranno, per quanto possibile, concordate in anticipo tra i genitori, anche tenendo conto del relativo importo, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo e-mail o
3 whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate.
8) L'assegno unico universale che oggi è pari ad €. 1.140,00 mensili sarà percepito per l'intero dalla sig.ra , quale genitore collocatario;
Parte_1
9) Gli assegni familiari pari a €. 690,00 mensili erogati dal datore di lavoro svizzero continueranno ad essere percepiti dal sig. ; Parte_2
10) I genitori si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti intestati ai figli minori e Persona_5 Persona_3
[...]
11)I genitori prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di ratifica delle condizioni di affido così come ut supra disciplinate “
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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