TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 29946/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ) - (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) - (C.F. ), con gli C.F._1 Parte_3 C.F._2
Avv.ti CAPPUCCIO ETTORE e LAMURO MONICA,
PARTI ATTRICI-OPPONENTI
E
(C.F. ), e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, con l'Avv. FILESI MARCO,
[...]
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing
CONCLUSIONI
Per parte opponente: «NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE che la mancata restituzione dell'IMBARCAZIONE DA
CP_ DIPORTO A MOTORE “ ” MOD. MANO' –COD. SCAFO (C.I.N.): IT- CP_3
MMR38M016E808 – LUNGHEZZA MT. 12,05 – LARGHEZZA MT 3,92 – ALTEZZA DI
COSTRUZIONE MT 2,09 – DISLOCAMENTO T. 9,38 MOTORIZZATA CON N. 2 MOTORI
ENTROFUORIBORDO A LI “AB VOLVO PENTA” MOD. D4-300 DP DA KW. 221
CAD. N. 2004017329-2004017321 – TG NA9609/D, oggetto del contratto di CP_5
Pagina 1 di 15 leasing n. ND 1025337 del 18.07.2008 è dipesa da causa non imputabile alla società utilizzatrice, in quanto il bene suddetto è stato acquisito alla massa attiva del
[...]
n. 276/2012, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del Controparte_6
24.10.2012 e venduto all'asta;
- ACCERTARE E DICHIARARE che la mancata restituzione dell'imbarcazione è invece imputabile alla proprietaria-concedente (già ) e/o per essa Controparte_1 CP_7
alla mandataria in persona del l.r.p.t., avendo, la stessa, con colpa grave, CP_2
in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui al combinato disposto degli artt.
1175, 1227 c.c. e degli artt. 52, 93 e 103 l.f., omesso di agire contro il Controparte_6
a tutela della proprietà dell'imbarcazione e, in ogni caso, per la restituzione del bene
[...]
o del suo controvalore, con conseguente ingiusto grave danno per gli opponenti, per tutti motivi di cui in premessa;
- ACCERTARE E DICHIARARE, quindi, anche ai sensi dell'art. 1218 c.c., che nulla è dovuto dagli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo per tutti i motivi di cui in premessa;
IN OGNI CASO IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DOMANDA
RICONVENZIONALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE che la già , in Controparte_1 CP_7
persona del legale rappresentante p.t. e/o per essa la mandataria in CP_2
persona del l.r.p.t., con la sua negligente condotta, quale descritta in premessa, ha gravemente e ingiustamente leso il diritto degli opponenti di ottenere, attraverso la restituzione del bene o del suo controvalore, la liberazione da tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. ND 1025337 e dalle rilasciate fideiussioni;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, che la segnalazione di sofferenza operata da
a carico degli opponenti presso Centrale Rischi di Banca d'Italia in Controparte_1
relazione al contratto di leasing n. ND 1025337 è illegittima in quanto eseguita in conseguenza della mancata restituzione dell'imbarcazione imputabile esclusivamente alla società concedente per tutti i motivi di cui in premessa;
conseguentemente
- CONDANNARE la (già , e/o per essa la Controparte_1 CP_7
mandataria in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in CP_2
favore degli opponenti, per quanto di ragione, dei danni patrimoniali e non patrimoniali,
Pagina 2 di 15 compresi quelli alla immagine ed alla professionalità degli opponenti, in misura non inferiore al valore del bene come accertato in perizia estimativa e conseguente ordinanza di vendita del 13.6.2013 del G.D. del per euro 156.800,00 o in quella Controparte_6
diversa misura che risulterà in corso di causa, anche all'esito di disponenda ctu e/o secondo equità;
- Ordinare alla la cancellazione da tutti i propri archivi e dalla Controparte_1
Centrale Rischi di Banca d'Italia della segnalazione di sofferenza degli opponenti o qualsiasi altra forma di giudizio che possa comprimere il diritto dei medesimi di ricorrere al credito;
- Il tutto con piena vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge».
Per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, richiamata nelle note di trattazione del 18.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
-agendo tramite la mandataria con rappresentanza Controparte_1 CP_2
ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di quale debitrice
[...] Parte_1
principale, e dei sig.ri e quali garanti, l'emissione Parte_2 Parte_3 di un decreto ingiuntivo per la somma di complessivi € 108.627,77, a titolo di canoni scaduti e non pagati (€ 13.449,91, comprensivi di interessi) e di penale contrattuale (€ 95.177,86), per la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto, concluso originariamente con la e, poi, da quest'ultima ceduto alla Controparte_8
odierna opponente Parte_1
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione tutti gli ingiunti, i quali hanno contestato la debenza delle somme intimate, sostenendo, in particolare, che il mancato recupero del bene locato era imputabile esclusivamente ad inerzia o negligenza della , la quale, Controparte_1
pur consapevole dell'acquisizione dell'imbarcazione al fallimento della - Controparte_6
presso un cui deposito si trovava custodita- non agiva nelle opportune sedi per la restituzione del bene e chiedendo, pertanto, che il valore residuo dell'imbarcazione all'epoca della risoluzione -stimato nella procedura fallimentare in oltre 156.000 euro- venisse decurtato da quanto richiesto dalla ricorrente, dichiarando, di conseguenza, che nulla era dovuto dagli opponenti e chiedendo, anzi, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati,
Pagina 3 di 15 anche a seguito della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Allarme
Interbancaria.
Si è costituita l'opposta -in persona della mandataria Controparte_1 CP_2
contestando l'avversa opposizione e le domande riconvenzionali e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Respinta l'istanza preliminare di chiamata in causa di terzo da parte degli opponenti, la causa
è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti, con il rigetto delle altre istanze istruttorie;
all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi per trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., il GU ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.11.2024.
Diritto.
Fatti di causa non contestati o documentati.
In primo luogo, occorre rilevare come non sia, ovviamente, contestata, oltre ad essere ampiamente documentata, l'esistenza, validità ed esecuzione del contratto di locazione finanziaria, stipulato dalla allora quale proprietaria/concedente, con la CP_7 [...]
quale conduttrice/utilizzatrice (doc. 1 allegato al ricorso monitorio, nonché doc. CP_8
1 di parte opponente;
doc. 3 monitorio, attestante la consegna del bene all'utilizzatore), nonché la successiva cessione del contratto alla (doc. 2 monitorio;
doc. 1 Parte_1
citazione).
Del pari non contestato ed anch'esso idoneamente documentato, è il mancato pagamento dei canoni di leasing, da parte della utilizzatrice, e l'ammontare dei canoni scaduti e non versati, come allegato nel ricorso monitorio (doc. 9, estratto conto aggiornato al 2020); infatti, non si rinviene alcuna contestazione in proposito nell'atto di opposizione, avendo gli opponenti soltanto contrapposto, in compensazione, il proprio credito, derivante dall'asserito inadempimento della nel recuperare l'imbarcazione, consentendo, così, di Controparte_1
decurtare da quanto dovuto il valore residuo del bene. Del resto, che sul punto non vi sia mai stata contestazione, lo si rileva anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, prima e dopo la lettera di messa in mora ed intimazione della risoluzione, ove la (ma anche i Parte_1
garanti), non ha mai negato l'omesso pagamento dei canoni -ammettendolo anzi e dichiarando di non potervi più far fronte, per difficoltà finanziarie- ha chiesto, dapprima, di rinegoziare il contratto, poi, di concordare un piano di rientro o una dilazione e si è dichiarata disponibile
Pagina 4 di 15 alla restituzione dell'imbarcazione, fornendo le relative indicazioni di dove si trovasse (cfr. lettere ed email, del 29.10.2012, doc. 3 atto di opposizione;
del 15.02.2013 e 25.03.2013, docc. 6 e 7 atto di opposizione).
Da ciò deriva una prima, rilevante, conseguenza nella ricostruzione e qualificazione della fattispecie in esame, ovvero la conclusione per cui, comunque, sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto di leasing, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, punto I, lett. a) e 21, punto I;
queste clausole, infatti, configurano una vera e propria ipotesi di clausola risolutiva espressa, legata al mancato pagamento dei canoni;
sicché, la lettera datata
14.01.2013 (doc. 6 fascicolo monitorio), con la quale la , oltre a contestare il Controparte_1
mancato versamento dei canoni e a chiedere il pagamento di quanto dovuto (anche a titolo di penale), intimava la risoluzione del contratto, costituisce una manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con le conseguenze giuridiche di cui all'art. 1456 comma 2 c.c. (risoluzione di diritto del contratto, che in questa sede deve solo essere verificata, con sentenza di mero accertamento, e non già dichiarata, con pronuncia costitutiva).
Un'altra circostanza che può ritenersi provata in giudizio, anche per mancanza di contestazione, è che l'imbarcazione oggetto del contratto di leasing fosse quella poi acquisita al fallimento e, in seno a tale procedura concorsuale, anche venduta ad un Controparte_6
terzo (doc. 10 atto di citazione;
doc. 27 memoria 183 n. 2 c.p.c. parte opponente e documenti, allegati alla PEC inviata dal , doc. 32 memoria 183 n. 3 c.p.c. di parte opponente). CP_6
L'identità tra le due imbarcazioni -pur negata dagli organi del fallimento- risulta comprovata da tutta la documentazione versata in atti dagli opponenti e, in particolare, non solo dal raffronto tra la descrizione ed i dati del natante contenuti nel contratto di locazione finanziaria e riportati negli atti della procedura fallimentare (si veda l'elenco di cui all'ordinanza di vendita, doc. 10 citazione;
pag. 7, seconda riga, n. 1120bis), dai quali emerge assoluta coincidenza di marca e modello dell'imbarcazione, delle dimensioni e del colore, nonché della targa, ma, soprattutto, risulta dall'estratto del registro delle imbarcazioni da diporto, tenuto presso la Capitaneria di Porto di Napoli (doc. 18 atto di citazione), ove sono registrati, nell'estratto cronologico, dapprima la proprietà in capo alla e la concessione alla CP_7 [...]
e poi alla e, successivamente, la vendita, ad opera della procedura CP_8 Parte_1
fallimentare, alla ad ulteriore conferma, sempre nell'estratto cronologico, alla Parte_4
data del 18.06.2019 (dopo l'acquisto da parte della , è registrato lo “sbarco motori Pt_4
Pagina 5 di 15 installati al momento dell'iscrizione”, ovvero due motori AB VOLVO PENTA, con numeri di matricole (2004017321 e 2004017329) esattamente coincidenti con quelli riportati nel contratto di leasing, nonché nella licenza di navigazione (doc. 23 citazione).
L'unico dato non completamente coincidente, e sulla base del quale gli organi del CP_6
hanno fondato il loro rifiuto di riconoscere i diritti della sul
[...] Controparte_1
bene, è costituito dal CIN (craft identification number, noto anche come HIN, hull identification number o WIN, watercraft identification number), che, mentre nella licenza e nel contratto di leasing è riportato come ITMMR38M016E808, in tutti gli atti del fallimento è, invece, riportato come con la sola differenza, quindi, dello zero, posto C.F._3
tra la terza lettera M ed il numero 1. Orbene, già solo il fatto che tutti gli altri dati coincidano e che il CIN diverga soltanto per una cifra, dovrebbe subito far pensare ad un refuso nella trascrizione di uno dei due codici;
dalla lettura della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, si ricava che il CIN deve essere formato da un codice alfanumerico di 14 caratteri, così composto: le prime due lettere identificano il paese di produzione, le successive tre il fabbricante, seguite da cinque caratteri, che riportano il numero seriale univoco della singola imbarcazione, e, infine, gli ultimi quattro caratteri indicano il mese e l'anno di produzione e l'anno del modello (oltre alle normative europee e nazionali che hanno imposto la marcatura e l'identificazione delle barche, quali la Dir. CE 94/25, recepita in Italia con il D.L.vo
436/1996, la successiva Dir. CE 2003/44 ed il D.L.vo 171/2005, per le specifiche di composizione del codice si veda, da ultimo, la normativa EN-ISO 10087:2022); dall'esame dei due codici, emerge che, mentre quello indicato nella procedura concorsuale è, in effetti, composto da 14 caratteri, quello del contratto di leasing è lungo 15, il che consente facilmente di desumere che il numero “zero” (unica differenza tra i due CIN) è verosimilmente frutto di un refuso, quasi certamente commesso nel riportare il codice sul libretto di navigazione (doc.
28 citato;
si noti, infatti, che il libretto è compilato a mano), errore che poi è stato riprodotto sia nel contratto di locazione finanziaria, sia, anche, nell'estratto del registro presso la
Capitaneria di Porto. Ed infatti, analizzando il codice in questione, IT indica il paese di produzione, MMR il costruttore (la , la lettera E il mese di maggio e le cifre CP_6
808 l'anno di produzione della barca e del modello (2008), sicché restano i cinque caratteri che indicano il numero seriale della singola imbarcazione, ovvero 38M16 e non 38M016, che
è un codice di sei caratteri.
Inoltre, come accennato, la circostanza non è, a ben vedere, nemmeno contestata dalla
Pagina 6 di 15 convenuta-opposta.
Sebbene, infatti, la , nel ricorso monitorio abbia dichiarato di non conoscere Controparte_1
le sorti del bene locato, richiamando la risposta degli organi concorsuali alla sua richiesta di restituzione, nella quale, appunto, si dava atto della non coincidenza dei dati delle due imbarcazioni, nel presente giudizio di opposizione non ha, in realtà, confutato le allegazioni e le prove fornite dagli opponenti a dimostrazione della identità dei due natanti, né, tanto meno, ha a sua volta offerto elementi o prove in senso contrario.
Responsabilità per il mancato recupero del bene oggetto di leasing.
Una volta accertata l'identità del bene oggetto di leasing, con quello acquisito (erroneamente, possiamo a questo punto affermare) e poi venduto dal fallimento discende CP_6
l'affermazione di una responsabilità, per inerzia o negligenza, in capo alla , Controparte_1
per il mancato recupero del bene.
La concedente, infatti, si è limitata ad inoltrare una richiesta ai sensi dell'art. 87bis L.Fall.
(R.D. 267 del 1942) e, una volta ricevuta la risposta negativa del , non ha CP_6
intrapreso ulteriori iniziative, che pure sarebbero state facilmente ed utilmente esperibili.
L'art. 87bis L.Fall. regola le ipotesi di beni mobili in possesso della procedura concorsuale i cui diritti di terzi siano “chiaramente riconoscibili”, il che ne consente la restituzione con decreto del GD, previo parere del Curatore e del comitato dei creditori, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103”; si tratta, in pratica, di una procedura estremamente semplificata e deformalizzata, da applicarsi nei casi in cui risulta manifestamente che il bene sia di proprietà di terzi e non del fallito.
Tuttavia, proprio la premessa che si tratta di una deroga alle norme generali sulle forme e modalità di riconoscimento e rivendica di diritti altrui in seno alla procedura concorsuale, rende chiaro che, ove la richiesta ex art. 87bis non vada a buon fine, il suo esito negativo non
è vincolante (proprio perché il provvedimento, anche di diniego, non è emesso a definizione di un giudizio contenzioso) e non è certo precluso al terzo di avvalersi delle modalità ordinarie, cioè di svolgere azione di rivendica nei confronti del fallimento (art. 52, comma 2,
L.Fall. che rinvia alla procedura di cui al capo V, artt. 92 e ss.), ovvero di insinuarsi al passivo per il controvalore del bene (art. 103).
Ed è facile prevedere che un'azione ordinaria di rivendica nel caso di specie avrebbe avuto quasi certamente successo;
se, infatti, in sede di richiesta ex art. 87bis, un esame meramente superficiale e formale ha impedito il riconoscimento del diritto della a causa della CP_1
Pagina 7 di 15 non coincidenza del CIN (oltre che di quella, asserita, dei numeri di matricola dei motori, che, però, come risulta dalla corrispondenza proveniente dagli organi della Curatela, appare frutto di una erronea lettura dei dati da parte loro), nell'ambito di un'ordinaria azione di accertamento, si sarebbe potuta svolgere una istruttoria più approfondita, che avrebbe consentito di rilevare l'identità delle imbarcazioni;
considerato che
, in questa sede, soltanto in base all'esame della documentazione, si è rinvenuto ed individuato l'errore di trascrizione del
CIN che ha dato luogo all'equivoco in favore della procedura fallimentare, è chiaro che, nell'ambito di un giudizio ordinario avente ad oggetto la rivendica, con la possibilità anche di esaminare direttamente l'imbarcazione (ove deve essere apposta, secondo la normativa sopra citata, la targhetta recante il CIN) ed i motori su di essa montati, con i relativi numeri di matricola, si sarebbe giunti senza dubbio alla conclusione di riconoscere la proprietà del bene in capo alla;
senza contare che, essendo un bene mobile registrato, sarebbe Controparte_1
stato anche facile riscontrare l'assenza di un titolo e di una trascrizione in favore della società fallita.
A fronte delle considerazioni che precedono, si ritengono prive di pregio le argomentazioni difensive della , fondate sulle disposizioni degli artt. 14 e 17 delle Controparte_1
condizioni generali di contratto.
La prima disposizione stabilisce che: «l'Utilizzatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile […] della perdita o del perimento (a qualsiasi causa dovuti, ivi compresi la revocatoria ordinaria o fallimentare, l'esproprio per pubblica utilità e comunque qualsiasi provvedimento d'autorità concernente anche il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio) dell'unità medesima» (art. 14, punto II, cdc); la seconda clausola citata, prevede che: «il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dell'unità» (art. 17, punto I, cdc).
Ebbene, è evidente come la fattispecie in esame non rientri nell'ambito applicativo delle citate clausole. Dal momento che si tratta di pattuizioni che escludono del tutto la responsabilità di uno dei contraenti, devono essere interpretate restrittivamente, anche in applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1366 c.c. (interpretazione del contratto secondo buona fede) e dell'art. 1370 c.c. (secondo cui il contratto o una singola clausola contenuti in condizioni generali predisposte da una sola parte, si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altra).
Nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna “perdita” del bene (nemmeno nell'ampia
Pagina 8 di 15 accezione contenuta nell'art. 14), perché l'imbarcazione era ancora esistente ed integra e soltanto custodita presso i cantieri della costruttrice come tempestivamente Controparte_6
comunicato dalla alla concedente, a seguito della risoluzione e della richiesta Parte_1
di restituzione;
né può dirsi che vi sia stato un provvedimento autoritativo ablativo, che ha disposto l'acquisizione del bene, poiché, come visto, il natante è stato semplicemente incluso nell'inventario dell'attivo fallimentare, senza alcun previo accertamento sulla sua effettiva appartenenza alla e senza che tale appropriazione sia ascrivibile a colpa degli CP_6
odierni opponenti.
Del resto, che questa non fosse l'ipotesi ricorrente nella specie, lo dimostra la stessa condotta della la quale ha intimato la risoluzione, non già in forza del citato art. 17 cdc, CP_1
bensì in base al diverso art. 20.
Né può fondatamente sostenersi che doveva essere l'utilizzatrice ad attivarsi Parte_1
presso gli organi concorsuali per recuperare il bene, in adempimento dell'obbligo di restituzione su di essa gravante. È vero che, in linea di massima, l'utilizzatore, fino a che è nella detenzione del bene, consegnatogli dalla concedente, ne ha l'obbligo di custodia e di conservazione (obbligo che costituisce il fondamento delle clausole citate sulla responsabilità per perdita, distruzione o smarrimento), proprio perché si tratta di bene altrui, così come ha l'obbligo di restituirlo (salvo l'esercizio dell'opzione di acquisto), una volta cessato il rapporto contrattuale, per qualunque causa. Tuttavia, in applicazione del principio di buona fede, che vige non soltanto nell'interpretazione del contratto, ma, soprattutto, nella sua esecuzione (art. 1375 c.c.; si veda anche l'art. 1175 c.c. sull'obbligo di correttezza che devono osservare le due parti di un'obbligazione), si deve verificare se il mancato assolvimento dell'obbligo di restituzione o di custodia derivi da colpa del debitore e se la prestazione sia da esso esigibile.
In questo specifico caso risulta che l'utilizzatrice abbia perso la disponibilità materiale del bene, ma per fatto ad essa non imputabile;
infatti, come già accennato, la inclusione del bene nell'attivo della procedura concorsuale è stata fatta senza alcun provvedimento formale degli organi competenti, e senza un previo accertamento sulla effettiva proprietà del bene in capo alla (accertamento che sarebbe stato agevole e rapido, su un bene mobile CP_6
registrato), ma semplicemente inserendo (erroneamente) il natante nell'inventario della massa, approfittando della circostanza che si trovasse presso un cantiere della società fallita.
Quanto all'obbligo di attivarsi presso la procedura fallimentare, è evidente come il soggetto
Pagina 9 di 15 legittimato in via principale a far valere i propri diritti sull'imbarcazione era la
[...]
quale proprietaria del bene, che avrebbe potuto svolgere tutte le azioni di CP_1
rivendica e restituzione nei confronti della procedura fallimentare, laddove la Parte_1
che era la mera utilizzatrice, peraltro in forza di un contratto già risolto, avrebbe potuto vedersi opporre dal fallimento il difetto di legittimazione o di titolarità del bene;
comunque, si deve anche segnalare la condotta corretta della e dei suoi rappresentanti, che - Parte_1
pur se, ovviamente, agivano in ultima analisi anche nel proprio interesse- hanno prestato la loro collaborazione nella vicenda in esame, segnalando tempestivamente al lessor la situazione e la collocazione della barca, mettendole a disposizione la necessaria documentazione ed interloquendo, per quanto possibile, con gli organi della procedura fallimentare, per tentare di risolvere la situazione (si veda la corrispondenza in atti).
Di contro, come detto, la non ha operato in maniera corretta e diligente, Controparte_1
poiché, dopo il rifiuto dagli organi della procedura di riconoscere il diritto di proprietà sull'imbarcazione, fondato, lo si ripete, su una lettura meramente formale di un dato e, addirittura, sulla valorizzazione di elementi errati (le matricole dei motori, che non si capisce da dove sono state ricavate), è rimasta totalmente inerte, senza nemmeno rispondere alle inesatte indicazioni del Curatore e senza attivare le ordinarie procedure e rivendicare il bene, come avrebbe ben potuto fare, con pressoché certo successo.
Le fallaci argomentazioni della curatela fallimentare potevano essere infatti facilmente confutate e smentite;
basti leggere, a mero titolo esemplificativo, la email in data 11.11.2018 dell'Avv. Nicola Rascio (riportata in quella del 15.02.2020, doc. 8 fascicolo monitorio), nella quale i due CIN sono così riportati: ITMMR38M16E808 (barca in possesso del fallimento) e
ITMR38M016E808 (barca rivendicata dalla , con un evidente errore nel trascrivere CP_1
il codice dell'imbarcazione della concedente, dal quale è stata eliminata una lettera M, nella parte relativa al codice del costruttore, in tal modo elidendo il fatto che quest'ultimo codice fosse composto da 15 caratteri anziché 14 e non fosse conforme alle disposizioni normative ed ingenerando l'equivoco che si trattasse di due codici (entrambi validi), molto simili, ma non uguali. Ebbene, sarebbe bastato che la con una lettura più attenta, avesse CP_1
evidenziato questo errore ed anche il refuso contenuto nel CIN riportato nel contratto di leasing, per far insorgere, quanto meno il dubbio, negli organi della procedura, sulla correttezza delle loro posizioni ed invitarli a svolgere accertamenti più approfonditi;
a fronte di un ennesimo diniego, poi, la proprietaria avrebbe potuto e dovuto proporre una domanda di
Pagina 10 di 15 reintegra o di accertamento del proprio credito ex artt. 92 e ss. e 103 L.Fall.
L'odierna convenuta-opposta, invece, è rimasta passiva rispetto all'atteggiamento di chiusura degli organi fallimentari ed inerte nel far valere i propri diritti, preferendo scaricare sugli odierni opponenti il maggior onere economico derivante dal mancato recupero del bene.
Deve quindi concludersi che il mancato riottenimento del bene locato e/o del suo valore, sia imputabile a colpa della società proprietaria/concedente, e le sue conseguenze pregiudizievoli, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., non possano, pertanto, essere addossate all'utilizzatore ed ai suoi garanti.
Rideterminazione del credito ingiunto.
In base a quanto sin qui affermato, il valore del bene locato deve essere decurtato dalla penale di risoluzione;
e ciò in ossequio all'art. 21 delle condizioni contrattuali (non essendo invece applicabile, alla vicenda in esame, ratione temporis, l'art. 1, comma 138 della Legge n. 124 del 2017, trattandosi di contratto stipulato nel 2008 e risolto nel 2013; cfr. Cass. SU n. 2061 del 28.01.2021).
La clausola, al punto IV, così dispone: «una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente […] l'Utilizzatore avrà diritto di ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita […]» e, al successivo punto V, che: «per
l'ipotesi in cui la vendita dell'unità intervenisse prima della integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del Concedente […] vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dell'unità dovrà essere imputato, con valuta del giorno del relativo incasso da parte del Concedente, a deconto delle ragioni di credito di cui sopra;
qualora il prezzo imponibile ricavato dalla vendita fosse maggiore della somma di tutte le ragioni di credito del
Concedente quali sopra elencate, a richiesta dell'Utilizzatore il Concedente dovrà corrispondere a quest'ultimo, a titolo di risarcimento, l'importo relativo all'eccedenza».
Nella determinazione del valore dell'imbarcazione da decurtare, occorre fare necessario riferimento ai dati rinvenibili dagli atti della procedura fallimentare, non essendo stato possibile, ovviamente, svolgere alcun accertamento in questa sede.
Nell'ordinanza di vendita, si indica un valore di stima dell'imbarcazione (al giugno 2013), di
€ 156.800,00, e si fissa un prezzo base d'asta, applicando una decurtazione del 25%, di €
117.600,00; il prezzo di aggiudicazione (a luglio del 2017) è stato di € 65.765,10, IVA inclusa.
Pagina 11 di 15 È evidente come non possa essere preso a parametro quest'ultimo valore, in primo luogo, perché è notorio che il ricavo di una vendita fatta ad un'asta fallimentare è sempre sensibilmente inferiore rispetto al valore di mercato;
in secondo luogo, perché la vendita è avvenuta oltre quattro anni dopo la risoluzione contrattuale, con inevitabile deterioramento e perdita di valore del bene e non potendo farsi gravare sui debitori le conseguenze negative della già stigmatizzata colpevole inerzia del creditore.
Appare allora più corretto prendere a parametro il prezzo base d'asta fissato nell'ordinanza di vendita, ma, considerato che il contratto prevede la decurtazione del solo “imponibile”, scorporando l'IVA al 22% da quel prezzo, si giunge ad una somma di poco più di 96 mila euro, che, anche in base ad una valutazione equitativa, corrispondente in pratica alla penale addebitata (per € 95.177,86), il cui importo deve quindi essere completamente eliso.
Ne consegue che il credito della corrisponde alla sola somma dovuta per Controparte_1
canoni scaduti e non versati, ovvero € 13.449,91.
Posizione dei garanti.
Si ritiene che -ove anche le fideiussioni rilasciate dai sig.ri e siano Pt_2 Parte_3
qualificabili come contratti autonomi di garanzia- i garanti possano opporre alla CP_1
la riconosciuta riduzione del credito vantato nei confronti del debitore principale.
[...]
Si ricorda, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: «dalla ricostruzione dello schema della garanzia autonoma operato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
Sent. n. 3947 del 18/02/2010), emerge che lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento
(ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza - originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa
(astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto
- sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad
Pagina 12 di 15 ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della “exceptio doli”) una attribuzione patrimoniale “sine causa” (cfr. Cass.
Sez. 3, Sent. n. 10652 del 24/04/2008; Cass. Sez. 3, Sent. n. 8342 del 31/03/2017)» (Cass. n.
24295 del 16/10/2017).
In altre parole, anche le garanzie “autonome” sono comunque caratterizzate da un nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia alla esistenza del rapporto garantito (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 8342 del 31/03/2017).
Tale indirizzo appare pienamente condivisibile, in quanto non costituisce altro che l'applicazione dei principi generali in materia contrattuale vigenti nel nostro ordinamento, quali quello della causa come elemento essenziale del contratto (la cui mancanza ne determina la nullità), della meritevolezza dell'interesse perseguito da un contratto atipico (art. 1322 c.c.)
e, da ultimo, anche della generale clausola di buona fede, applicabile in tutte le fasi negoziali, della formazione, conclusione ed esecuzione del contratto.
È infatti evidente che -come chiaramente statuito dalla Suprema Corte- l'autonomia della garanzia può consentire di pattuire l'inopponibilità di eccezioni derivanti dal rapporto principale, sinanche dall'invalidità di quest'ultimo, ma non può spingersi sino a rendere la stessa completamente slegata dal debito originario, poiché in tal caso la stessa assumerebbe i connotati di una obbligazione unilaterale astratta ed autonoma, ma priva di una causa concreta, che non potrebbe più denominarsi “garanzia”, sebbene autonoma.
In base a questo principio, dunque, l'accertamento del minor importo del debito, ovvero la sua parziale inesistenza, non possono che giovare anche ai garanti, i quali non possono essere chiamati a versare una somma maggiore di quella dovuta dal debitore principale.
In ogni caso, si ritiene che nella fattispecie in esame sia ravvisabile anche una condotta del creditore che può rientrare nell'ambito di operatività dell'exceptio doli generalis (sui cui elementi costitutivi si vedano, ex multis, Cass. sez. 5, n. 7320 dell'11/05/2012 e n. 15216 del
12/09/2012; sez. 1, n. 16213 del 31/07/2015 e n. 16345 del 21/06/2018; sez. 3, n. 30509 del
22/11/2019).
Il fatto che la , pienamente consapevole dei propri diritti sull'imbarcazione Controparte_1
de qua e delle possibilità di farli valere, abbia scientemente deciso di non coltivare alcuna azione a sua tutela, confidando sul fatto che avrebbe potuto rivalersi dell'intero onere economico conseguente alla sua inerzia, sia sull'utilizzatrice, sia sui garanti, forte, nei confronti di questi ultimi, della pattuizione della clausola “a prima richiesta”, configura infatti
Pagina 13 di 15 un'ipotesi di doloso approfittamento della posizione deteriore dei garanti “autonomi”, per sgravarsi di una situazione negativa, derivante da una propria colpa.
Domande riconvenzionali di illegittima segnalazione alla CAI e di risarcimento danni.
Tali domande non sono fondate.
Infatti, pur essendosi riconosciuto che il credito vantato dalla sia inferiore Controparte_1
rispetto a quello azionato in sede monitoria, tuttavia, è pur sempre stato confermato che gli opponenti erano debitori e, inoltre, come già detto sopra, sussisteva l'inadempimento della utilizzatrice al pagamento dei canoni e, quindi, i presupposti per la risoluzione del contratto intimata in base alla clausola risolutiva espressa pattuita;
con la conseguenza che non può ritenersi illegittima la segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria, né può essere riconosciuto un diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizione nell'archivio.
Quanto al risarcimento ex art. 21 CdC, poi, non vi è stata eccedenza in favore dei debitori, tra il valore del bene e le somme da loro dovute.
Revoca del decreto opposto e condanna al pagamento di quanto dovuto.
A fronte dell'accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione e del conseguente accertamento della minore entità del credito ingiunto, il decreto opposto deve essere revocato, in quanto emesso per un importo che, anche solo in parte, non è stato riconosciuto come dovuto, costituendo titolo unico che non può essere modificato;
infatti, a seguito dell'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, bensì la sussistenza del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, qualora il credito sia riconosciuto solo in parte, il decreto opposto, in base al disposto dell'art. 653, 2° comma, c.p.c., dovrà essere sostituito dalla sentenza di condanna per la minor somma riconosciuta (Cass. sez. III, n. 15026 del
15/07/2005; sez. II, n. 10229 del 15/07/2002; sez. I, n. 4103 del 21/02/2007 e n. 6514 del
19/03/2007; sez. III, n. 21840 del 24/09/2013).
Conclusivamente, deve essere emessa sentenza di condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.449,91 (a titolo di canoni di locazione scaduti e non versati, di cui euro 8.116,81 per capitale ed Euro 5.333,10 per interessi di mora maturati alla data del ricorso), oltre agli ulteriori interessi, sulla somma capitale, nella misura contrattualmente pattuita (art. 1224 c.c.) dalla data della domanda
(deposito del ricorso monitorio, 8.02.2021).
Pagina 14 di 15 Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, quindi, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, della misura della decurtazione del credito ingiunto, nonché del rigetto delle domande riconvenzionali, devono essere compensate nella misura dei due terzi (2/3) del totale, ponendo il restante terzo (1/3) a carico degli opponenti, in solido tra loro.
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 11.100,00 (di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 3.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 29946/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo n. 3965/2021, emesso nel procedimento monitorio NRG 9872/2021;
- rideterminato il credito della in € 13.449,91 (di cui € 8.116,81 per Controparte_1
capitale ed € 5.333,10 per interessi di mora alla data della domanda), condanna gli opponenti e , in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 Parte_2 Parte_3
predetta somma in favore della convenuta-opposta , oltre ulteriori Controparte_1
interessi al tasso convenzionale ex art. 1224 c.c., maturati dalla data della domanda
(8.02.2021) al saldo effettivo;
- rigetta le domande riconvenzionali degli opponenti;
- condanna le parti opponenti, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, alla refusione, in favore della parte opposta , di un terzo Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre accessori di legge (spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovuti), compensando tra le parti i restanti due terzi (2/3).
Così deciso in Roma, in data 3/06/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 29946/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ) - (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) - (C.F. ), con gli C.F._1 Parte_3 C.F._2
Avv.ti CAPPUCCIO ETTORE e LAMURO MONICA,
PARTI ATTRICI-OPPONENTI
E
(C.F. ), e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, con l'Avv. FILESI MARCO,
[...]
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing
CONCLUSIONI
Per parte opponente: «NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE che la mancata restituzione dell'IMBARCAZIONE DA
CP_ DIPORTO A MOTORE “ ” MOD. MANO' –COD. SCAFO (C.I.N.): IT- CP_3
MMR38M016E808 – LUNGHEZZA MT. 12,05 – LARGHEZZA MT 3,92 – ALTEZZA DI
COSTRUZIONE MT 2,09 – DISLOCAMENTO T. 9,38 MOTORIZZATA CON N. 2 MOTORI
ENTROFUORIBORDO A LI “AB VOLVO PENTA” MOD. D4-300 DP DA KW. 221
CAD. N. 2004017329-2004017321 – TG NA9609/D, oggetto del contratto di CP_5
Pagina 1 di 15 leasing n. ND 1025337 del 18.07.2008 è dipesa da causa non imputabile alla società utilizzatrice, in quanto il bene suddetto è stato acquisito alla massa attiva del
[...]
n. 276/2012, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del Controparte_6
24.10.2012 e venduto all'asta;
- ACCERTARE E DICHIARARE che la mancata restituzione dell'imbarcazione è invece imputabile alla proprietaria-concedente (già ) e/o per essa Controparte_1 CP_7
alla mandataria in persona del l.r.p.t., avendo, la stessa, con colpa grave, CP_2
in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui al combinato disposto degli artt.
1175, 1227 c.c. e degli artt. 52, 93 e 103 l.f., omesso di agire contro il Controparte_6
a tutela della proprietà dell'imbarcazione e, in ogni caso, per la restituzione del bene
[...]
o del suo controvalore, con conseguente ingiusto grave danno per gli opponenti, per tutti motivi di cui in premessa;
- ACCERTARE E DICHIARARE, quindi, anche ai sensi dell'art. 1218 c.c., che nulla è dovuto dagli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo per tutti i motivi di cui in premessa;
IN OGNI CASO IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DOMANDA
RICONVENZIONALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE che la già , in Controparte_1 CP_7
persona del legale rappresentante p.t. e/o per essa la mandataria in CP_2
persona del l.r.p.t., con la sua negligente condotta, quale descritta in premessa, ha gravemente e ingiustamente leso il diritto degli opponenti di ottenere, attraverso la restituzione del bene o del suo controvalore, la liberazione da tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. ND 1025337 e dalle rilasciate fideiussioni;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, che la segnalazione di sofferenza operata da
a carico degli opponenti presso Centrale Rischi di Banca d'Italia in Controparte_1
relazione al contratto di leasing n. ND 1025337 è illegittima in quanto eseguita in conseguenza della mancata restituzione dell'imbarcazione imputabile esclusivamente alla società concedente per tutti i motivi di cui in premessa;
conseguentemente
- CONDANNARE la (già , e/o per essa la Controparte_1 CP_7
mandataria in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in CP_2
favore degli opponenti, per quanto di ragione, dei danni patrimoniali e non patrimoniali,
Pagina 2 di 15 compresi quelli alla immagine ed alla professionalità degli opponenti, in misura non inferiore al valore del bene come accertato in perizia estimativa e conseguente ordinanza di vendita del 13.6.2013 del G.D. del per euro 156.800,00 o in quella Controparte_6
diversa misura che risulterà in corso di causa, anche all'esito di disponenda ctu e/o secondo equità;
- Ordinare alla la cancellazione da tutti i propri archivi e dalla Controparte_1
Centrale Rischi di Banca d'Italia della segnalazione di sofferenza degli opponenti o qualsiasi altra forma di giudizio che possa comprimere il diritto dei medesimi di ricorrere al credito;
- Il tutto con piena vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge».
Per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, richiamata nelle note di trattazione del 18.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
-agendo tramite la mandataria con rappresentanza Controparte_1 CP_2
ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di quale debitrice
[...] Parte_1
principale, e dei sig.ri e quali garanti, l'emissione Parte_2 Parte_3 di un decreto ingiuntivo per la somma di complessivi € 108.627,77, a titolo di canoni scaduti e non pagati (€ 13.449,91, comprensivi di interessi) e di penale contrattuale (€ 95.177,86), per la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto, concluso originariamente con la e, poi, da quest'ultima ceduto alla Controparte_8
odierna opponente Parte_1
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione tutti gli ingiunti, i quali hanno contestato la debenza delle somme intimate, sostenendo, in particolare, che il mancato recupero del bene locato era imputabile esclusivamente ad inerzia o negligenza della , la quale, Controparte_1
pur consapevole dell'acquisizione dell'imbarcazione al fallimento della - Controparte_6
presso un cui deposito si trovava custodita- non agiva nelle opportune sedi per la restituzione del bene e chiedendo, pertanto, che il valore residuo dell'imbarcazione all'epoca della risoluzione -stimato nella procedura fallimentare in oltre 156.000 euro- venisse decurtato da quanto richiesto dalla ricorrente, dichiarando, di conseguenza, che nulla era dovuto dagli opponenti e chiedendo, anzi, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati,
Pagina 3 di 15 anche a seguito della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Allarme
Interbancaria.
Si è costituita l'opposta -in persona della mandataria Controparte_1 CP_2
contestando l'avversa opposizione e le domande riconvenzionali e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Respinta l'istanza preliminare di chiamata in causa di terzo da parte degli opponenti, la causa
è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti, con il rigetto delle altre istanze istruttorie;
all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi per trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., il GU ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.11.2024.
Diritto.
Fatti di causa non contestati o documentati.
In primo luogo, occorre rilevare come non sia, ovviamente, contestata, oltre ad essere ampiamente documentata, l'esistenza, validità ed esecuzione del contratto di locazione finanziaria, stipulato dalla allora quale proprietaria/concedente, con la CP_7 [...]
quale conduttrice/utilizzatrice (doc. 1 allegato al ricorso monitorio, nonché doc. CP_8
1 di parte opponente;
doc. 3 monitorio, attestante la consegna del bene all'utilizzatore), nonché la successiva cessione del contratto alla (doc. 2 monitorio;
doc. 1 Parte_1
citazione).
Del pari non contestato ed anch'esso idoneamente documentato, è il mancato pagamento dei canoni di leasing, da parte della utilizzatrice, e l'ammontare dei canoni scaduti e non versati, come allegato nel ricorso monitorio (doc. 9, estratto conto aggiornato al 2020); infatti, non si rinviene alcuna contestazione in proposito nell'atto di opposizione, avendo gli opponenti soltanto contrapposto, in compensazione, il proprio credito, derivante dall'asserito inadempimento della nel recuperare l'imbarcazione, consentendo, così, di Controparte_1
decurtare da quanto dovuto il valore residuo del bene. Del resto, che sul punto non vi sia mai stata contestazione, lo si rileva anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, prima e dopo la lettera di messa in mora ed intimazione della risoluzione, ove la (ma anche i Parte_1
garanti), non ha mai negato l'omesso pagamento dei canoni -ammettendolo anzi e dichiarando di non potervi più far fronte, per difficoltà finanziarie- ha chiesto, dapprima, di rinegoziare il contratto, poi, di concordare un piano di rientro o una dilazione e si è dichiarata disponibile
Pagina 4 di 15 alla restituzione dell'imbarcazione, fornendo le relative indicazioni di dove si trovasse (cfr. lettere ed email, del 29.10.2012, doc. 3 atto di opposizione;
del 15.02.2013 e 25.03.2013, docc. 6 e 7 atto di opposizione).
Da ciò deriva una prima, rilevante, conseguenza nella ricostruzione e qualificazione della fattispecie in esame, ovvero la conclusione per cui, comunque, sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto di leasing, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, punto I, lett. a) e 21, punto I;
queste clausole, infatti, configurano una vera e propria ipotesi di clausola risolutiva espressa, legata al mancato pagamento dei canoni;
sicché, la lettera datata
14.01.2013 (doc. 6 fascicolo monitorio), con la quale la , oltre a contestare il Controparte_1
mancato versamento dei canoni e a chiedere il pagamento di quanto dovuto (anche a titolo di penale), intimava la risoluzione del contratto, costituisce una manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con le conseguenze giuridiche di cui all'art. 1456 comma 2 c.c. (risoluzione di diritto del contratto, che in questa sede deve solo essere verificata, con sentenza di mero accertamento, e non già dichiarata, con pronuncia costitutiva).
Un'altra circostanza che può ritenersi provata in giudizio, anche per mancanza di contestazione, è che l'imbarcazione oggetto del contratto di leasing fosse quella poi acquisita al fallimento e, in seno a tale procedura concorsuale, anche venduta ad un Controparte_6
terzo (doc. 10 atto di citazione;
doc. 27 memoria 183 n. 2 c.p.c. parte opponente e documenti, allegati alla PEC inviata dal , doc. 32 memoria 183 n. 3 c.p.c. di parte opponente). CP_6
L'identità tra le due imbarcazioni -pur negata dagli organi del fallimento- risulta comprovata da tutta la documentazione versata in atti dagli opponenti e, in particolare, non solo dal raffronto tra la descrizione ed i dati del natante contenuti nel contratto di locazione finanziaria e riportati negli atti della procedura fallimentare (si veda l'elenco di cui all'ordinanza di vendita, doc. 10 citazione;
pag. 7, seconda riga, n. 1120bis), dai quali emerge assoluta coincidenza di marca e modello dell'imbarcazione, delle dimensioni e del colore, nonché della targa, ma, soprattutto, risulta dall'estratto del registro delle imbarcazioni da diporto, tenuto presso la Capitaneria di Porto di Napoli (doc. 18 atto di citazione), ove sono registrati, nell'estratto cronologico, dapprima la proprietà in capo alla e la concessione alla CP_7 [...]
e poi alla e, successivamente, la vendita, ad opera della procedura CP_8 Parte_1
fallimentare, alla ad ulteriore conferma, sempre nell'estratto cronologico, alla Parte_4
data del 18.06.2019 (dopo l'acquisto da parte della , è registrato lo “sbarco motori Pt_4
Pagina 5 di 15 installati al momento dell'iscrizione”, ovvero due motori AB VOLVO PENTA, con numeri di matricole (2004017321 e 2004017329) esattamente coincidenti con quelli riportati nel contratto di leasing, nonché nella licenza di navigazione (doc. 23 citazione).
L'unico dato non completamente coincidente, e sulla base del quale gli organi del CP_6
hanno fondato il loro rifiuto di riconoscere i diritti della sul
[...] Controparte_1
bene, è costituito dal CIN (craft identification number, noto anche come HIN, hull identification number o WIN, watercraft identification number), che, mentre nella licenza e nel contratto di leasing è riportato come ITMMR38M016E808, in tutti gli atti del fallimento è, invece, riportato come con la sola differenza, quindi, dello zero, posto C.F._3
tra la terza lettera M ed il numero 1. Orbene, già solo il fatto che tutti gli altri dati coincidano e che il CIN diverga soltanto per una cifra, dovrebbe subito far pensare ad un refuso nella trascrizione di uno dei due codici;
dalla lettura della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, si ricava che il CIN deve essere formato da un codice alfanumerico di 14 caratteri, così composto: le prime due lettere identificano il paese di produzione, le successive tre il fabbricante, seguite da cinque caratteri, che riportano il numero seriale univoco della singola imbarcazione, e, infine, gli ultimi quattro caratteri indicano il mese e l'anno di produzione e l'anno del modello (oltre alle normative europee e nazionali che hanno imposto la marcatura e l'identificazione delle barche, quali la Dir. CE 94/25, recepita in Italia con il D.L.vo
436/1996, la successiva Dir. CE 2003/44 ed il D.L.vo 171/2005, per le specifiche di composizione del codice si veda, da ultimo, la normativa EN-ISO 10087:2022); dall'esame dei due codici, emerge che, mentre quello indicato nella procedura concorsuale è, in effetti, composto da 14 caratteri, quello del contratto di leasing è lungo 15, il che consente facilmente di desumere che il numero “zero” (unica differenza tra i due CIN) è verosimilmente frutto di un refuso, quasi certamente commesso nel riportare il codice sul libretto di navigazione (doc.
28 citato;
si noti, infatti, che il libretto è compilato a mano), errore che poi è stato riprodotto sia nel contratto di locazione finanziaria, sia, anche, nell'estratto del registro presso la
Capitaneria di Porto. Ed infatti, analizzando il codice in questione, IT indica il paese di produzione, MMR il costruttore (la , la lettera E il mese di maggio e le cifre CP_6
808 l'anno di produzione della barca e del modello (2008), sicché restano i cinque caratteri che indicano il numero seriale della singola imbarcazione, ovvero 38M16 e non 38M016, che
è un codice di sei caratteri.
Inoltre, come accennato, la circostanza non è, a ben vedere, nemmeno contestata dalla
Pagina 6 di 15 convenuta-opposta.
Sebbene, infatti, la , nel ricorso monitorio abbia dichiarato di non conoscere Controparte_1
le sorti del bene locato, richiamando la risposta degli organi concorsuali alla sua richiesta di restituzione, nella quale, appunto, si dava atto della non coincidenza dei dati delle due imbarcazioni, nel presente giudizio di opposizione non ha, in realtà, confutato le allegazioni e le prove fornite dagli opponenti a dimostrazione della identità dei due natanti, né, tanto meno, ha a sua volta offerto elementi o prove in senso contrario.
Responsabilità per il mancato recupero del bene oggetto di leasing.
Una volta accertata l'identità del bene oggetto di leasing, con quello acquisito (erroneamente, possiamo a questo punto affermare) e poi venduto dal fallimento discende CP_6
l'affermazione di una responsabilità, per inerzia o negligenza, in capo alla , Controparte_1
per il mancato recupero del bene.
La concedente, infatti, si è limitata ad inoltrare una richiesta ai sensi dell'art. 87bis L.Fall.
(R.D. 267 del 1942) e, una volta ricevuta la risposta negativa del , non ha CP_6
intrapreso ulteriori iniziative, che pure sarebbero state facilmente ed utilmente esperibili.
L'art. 87bis L.Fall. regola le ipotesi di beni mobili in possesso della procedura concorsuale i cui diritti di terzi siano “chiaramente riconoscibili”, il che ne consente la restituzione con decreto del GD, previo parere del Curatore e del comitato dei creditori, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103”; si tratta, in pratica, di una procedura estremamente semplificata e deformalizzata, da applicarsi nei casi in cui risulta manifestamente che il bene sia di proprietà di terzi e non del fallito.
Tuttavia, proprio la premessa che si tratta di una deroga alle norme generali sulle forme e modalità di riconoscimento e rivendica di diritti altrui in seno alla procedura concorsuale, rende chiaro che, ove la richiesta ex art. 87bis non vada a buon fine, il suo esito negativo non
è vincolante (proprio perché il provvedimento, anche di diniego, non è emesso a definizione di un giudizio contenzioso) e non è certo precluso al terzo di avvalersi delle modalità ordinarie, cioè di svolgere azione di rivendica nei confronti del fallimento (art. 52, comma 2,
L.Fall. che rinvia alla procedura di cui al capo V, artt. 92 e ss.), ovvero di insinuarsi al passivo per il controvalore del bene (art. 103).
Ed è facile prevedere che un'azione ordinaria di rivendica nel caso di specie avrebbe avuto quasi certamente successo;
se, infatti, in sede di richiesta ex art. 87bis, un esame meramente superficiale e formale ha impedito il riconoscimento del diritto della a causa della CP_1
Pagina 7 di 15 non coincidenza del CIN (oltre che di quella, asserita, dei numeri di matricola dei motori, che, però, come risulta dalla corrispondenza proveniente dagli organi della Curatela, appare frutto di una erronea lettura dei dati da parte loro), nell'ambito di un'ordinaria azione di accertamento, si sarebbe potuta svolgere una istruttoria più approfondita, che avrebbe consentito di rilevare l'identità delle imbarcazioni;
considerato che
, in questa sede, soltanto in base all'esame della documentazione, si è rinvenuto ed individuato l'errore di trascrizione del
CIN che ha dato luogo all'equivoco in favore della procedura fallimentare, è chiaro che, nell'ambito di un giudizio ordinario avente ad oggetto la rivendica, con la possibilità anche di esaminare direttamente l'imbarcazione (ove deve essere apposta, secondo la normativa sopra citata, la targhetta recante il CIN) ed i motori su di essa montati, con i relativi numeri di matricola, si sarebbe giunti senza dubbio alla conclusione di riconoscere la proprietà del bene in capo alla;
senza contare che, essendo un bene mobile registrato, sarebbe Controparte_1
stato anche facile riscontrare l'assenza di un titolo e di una trascrizione in favore della società fallita.
A fronte delle considerazioni che precedono, si ritengono prive di pregio le argomentazioni difensive della , fondate sulle disposizioni degli artt. 14 e 17 delle Controparte_1
condizioni generali di contratto.
La prima disposizione stabilisce che: «l'Utilizzatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile […] della perdita o del perimento (a qualsiasi causa dovuti, ivi compresi la revocatoria ordinaria o fallimentare, l'esproprio per pubblica utilità e comunque qualsiasi provvedimento d'autorità concernente anche il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio) dell'unità medesima» (art. 14, punto II, cdc); la seconda clausola citata, prevede che: «il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dell'unità» (art. 17, punto I, cdc).
Ebbene, è evidente come la fattispecie in esame non rientri nell'ambito applicativo delle citate clausole. Dal momento che si tratta di pattuizioni che escludono del tutto la responsabilità di uno dei contraenti, devono essere interpretate restrittivamente, anche in applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1366 c.c. (interpretazione del contratto secondo buona fede) e dell'art. 1370 c.c. (secondo cui il contratto o una singola clausola contenuti in condizioni generali predisposte da una sola parte, si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altra).
Nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna “perdita” del bene (nemmeno nell'ampia
Pagina 8 di 15 accezione contenuta nell'art. 14), perché l'imbarcazione era ancora esistente ed integra e soltanto custodita presso i cantieri della costruttrice come tempestivamente Controparte_6
comunicato dalla alla concedente, a seguito della risoluzione e della richiesta Parte_1
di restituzione;
né può dirsi che vi sia stato un provvedimento autoritativo ablativo, che ha disposto l'acquisizione del bene, poiché, come visto, il natante è stato semplicemente incluso nell'inventario dell'attivo fallimentare, senza alcun previo accertamento sulla sua effettiva appartenenza alla e senza che tale appropriazione sia ascrivibile a colpa degli CP_6
odierni opponenti.
Del resto, che questa non fosse l'ipotesi ricorrente nella specie, lo dimostra la stessa condotta della la quale ha intimato la risoluzione, non già in forza del citato art. 17 cdc, CP_1
bensì in base al diverso art. 20.
Né può fondatamente sostenersi che doveva essere l'utilizzatrice ad attivarsi Parte_1
presso gli organi concorsuali per recuperare il bene, in adempimento dell'obbligo di restituzione su di essa gravante. È vero che, in linea di massima, l'utilizzatore, fino a che è nella detenzione del bene, consegnatogli dalla concedente, ne ha l'obbligo di custodia e di conservazione (obbligo che costituisce il fondamento delle clausole citate sulla responsabilità per perdita, distruzione o smarrimento), proprio perché si tratta di bene altrui, così come ha l'obbligo di restituirlo (salvo l'esercizio dell'opzione di acquisto), una volta cessato il rapporto contrattuale, per qualunque causa. Tuttavia, in applicazione del principio di buona fede, che vige non soltanto nell'interpretazione del contratto, ma, soprattutto, nella sua esecuzione (art. 1375 c.c.; si veda anche l'art. 1175 c.c. sull'obbligo di correttezza che devono osservare le due parti di un'obbligazione), si deve verificare se il mancato assolvimento dell'obbligo di restituzione o di custodia derivi da colpa del debitore e se la prestazione sia da esso esigibile.
In questo specifico caso risulta che l'utilizzatrice abbia perso la disponibilità materiale del bene, ma per fatto ad essa non imputabile;
infatti, come già accennato, la inclusione del bene nell'attivo della procedura concorsuale è stata fatta senza alcun provvedimento formale degli organi competenti, e senza un previo accertamento sulla effettiva proprietà del bene in capo alla (accertamento che sarebbe stato agevole e rapido, su un bene mobile CP_6
registrato), ma semplicemente inserendo (erroneamente) il natante nell'inventario della massa, approfittando della circostanza che si trovasse presso un cantiere della società fallita.
Quanto all'obbligo di attivarsi presso la procedura fallimentare, è evidente come il soggetto
Pagina 9 di 15 legittimato in via principale a far valere i propri diritti sull'imbarcazione era la
[...]
quale proprietaria del bene, che avrebbe potuto svolgere tutte le azioni di CP_1
rivendica e restituzione nei confronti della procedura fallimentare, laddove la Parte_1
che era la mera utilizzatrice, peraltro in forza di un contratto già risolto, avrebbe potuto vedersi opporre dal fallimento il difetto di legittimazione o di titolarità del bene;
comunque, si deve anche segnalare la condotta corretta della e dei suoi rappresentanti, che - Parte_1
pur se, ovviamente, agivano in ultima analisi anche nel proprio interesse- hanno prestato la loro collaborazione nella vicenda in esame, segnalando tempestivamente al lessor la situazione e la collocazione della barca, mettendole a disposizione la necessaria documentazione ed interloquendo, per quanto possibile, con gli organi della procedura fallimentare, per tentare di risolvere la situazione (si veda la corrispondenza in atti).
Di contro, come detto, la non ha operato in maniera corretta e diligente, Controparte_1
poiché, dopo il rifiuto dagli organi della procedura di riconoscere il diritto di proprietà sull'imbarcazione, fondato, lo si ripete, su una lettura meramente formale di un dato e, addirittura, sulla valorizzazione di elementi errati (le matricole dei motori, che non si capisce da dove sono state ricavate), è rimasta totalmente inerte, senza nemmeno rispondere alle inesatte indicazioni del Curatore e senza attivare le ordinarie procedure e rivendicare il bene, come avrebbe ben potuto fare, con pressoché certo successo.
Le fallaci argomentazioni della curatela fallimentare potevano essere infatti facilmente confutate e smentite;
basti leggere, a mero titolo esemplificativo, la email in data 11.11.2018 dell'Avv. Nicola Rascio (riportata in quella del 15.02.2020, doc. 8 fascicolo monitorio), nella quale i due CIN sono così riportati: ITMMR38M16E808 (barca in possesso del fallimento) e
ITMR38M016E808 (barca rivendicata dalla , con un evidente errore nel trascrivere CP_1
il codice dell'imbarcazione della concedente, dal quale è stata eliminata una lettera M, nella parte relativa al codice del costruttore, in tal modo elidendo il fatto che quest'ultimo codice fosse composto da 15 caratteri anziché 14 e non fosse conforme alle disposizioni normative ed ingenerando l'equivoco che si trattasse di due codici (entrambi validi), molto simili, ma non uguali. Ebbene, sarebbe bastato che la con una lettura più attenta, avesse CP_1
evidenziato questo errore ed anche il refuso contenuto nel CIN riportato nel contratto di leasing, per far insorgere, quanto meno il dubbio, negli organi della procedura, sulla correttezza delle loro posizioni ed invitarli a svolgere accertamenti più approfonditi;
a fronte di un ennesimo diniego, poi, la proprietaria avrebbe potuto e dovuto proporre una domanda di
Pagina 10 di 15 reintegra o di accertamento del proprio credito ex artt. 92 e ss. e 103 L.Fall.
L'odierna convenuta-opposta, invece, è rimasta passiva rispetto all'atteggiamento di chiusura degli organi fallimentari ed inerte nel far valere i propri diritti, preferendo scaricare sugli odierni opponenti il maggior onere economico derivante dal mancato recupero del bene.
Deve quindi concludersi che il mancato riottenimento del bene locato e/o del suo valore, sia imputabile a colpa della società proprietaria/concedente, e le sue conseguenze pregiudizievoli, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., non possano, pertanto, essere addossate all'utilizzatore ed ai suoi garanti.
Rideterminazione del credito ingiunto.
In base a quanto sin qui affermato, il valore del bene locato deve essere decurtato dalla penale di risoluzione;
e ciò in ossequio all'art. 21 delle condizioni contrattuali (non essendo invece applicabile, alla vicenda in esame, ratione temporis, l'art. 1, comma 138 della Legge n. 124 del 2017, trattandosi di contratto stipulato nel 2008 e risolto nel 2013; cfr. Cass. SU n. 2061 del 28.01.2021).
La clausola, al punto IV, così dispone: «una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente […] l'Utilizzatore avrà diritto di ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita […]» e, al successivo punto V, che: «per
l'ipotesi in cui la vendita dell'unità intervenisse prima della integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del Concedente […] vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dell'unità dovrà essere imputato, con valuta del giorno del relativo incasso da parte del Concedente, a deconto delle ragioni di credito di cui sopra;
qualora il prezzo imponibile ricavato dalla vendita fosse maggiore della somma di tutte le ragioni di credito del
Concedente quali sopra elencate, a richiesta dell'Utilizzatore il Concedente dovrà corrispondere a quest'ultimo, a titolo di risarcimento, l'importo relativo all'eccedenza».
Nella determinazione del valore dell'imbarcazione da decurtare, occorre fare necessario riferimento ai dati rinvenibili dagli atti della procedura fallimentare, non essendo stato possibile, ovviamente, svolgere alcun accertamento in questa sede.
Nell'ordinanza di vendita, si indica un valore di stima dell'imbarcazione (al giugno 2013), di
€ 156.800,00, e si fissa un prezzo base d'asta, applicando una decurtazione del 25%, di €
117.600,00; il prezzo di aggiudicazione (a luglio del 2017) è stato di € 65.765,10, IVA inclusa.
Pagina 11 di 15 È evidente come non possa essere preso a parametro quest'ultimo valore, in primo luogo, perché è notorio che il ricavo di una vendita fatta ad un'asta fallimentare è sempre sensibilmente inferiore rispetto al valore di mercato;
in secondo luogo, perché la vendita è avvenuta oltre quattro anni dopo la risoluzione contrattuale, con inevitabile deterioramento e perdita di valore del bene e non potendo farsi gravare sui debitori le conseguenze negative della già stigmatizzata colpevole inerzia del creditore.
Appare allora più corretto prendere a parametro il prezzo base d'asta fissato nell'ordinanza di vendita, ma, considerato che il contratto prevede la decurtazione del solo “imponibile”, scorporando l'IVA al 22% da quel prezzo, si giunge ad una somma di poco più di 96 mila euro, che, anche in base ad una valutazione equitativa, corrispondente in pratica alla penale addebitata (per € 95.177,86), il cui importo deve quindi essere completamente eliso.
Ne consegue che il credito della corrisponde alla sola somma dovuta per Controparte_1
canoni scaduti e non versati, ovvero € 13.449,91.
Posizione dei garanti.
Si ritiene che -ove anche le fideiussioni rilasciate dai sig.ri e siano Pt_2 Parte_3
qualificabili come contratti autonomi di garanzia- i garanti possano opporre alla CP_1
la riconosciuta riduzione del credito vantato nei confronti del debitore principale.
[...]
Si ricorda, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: «dalla ricostruzione dello schema della garanzia autonoma operato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
Sent. n. 3947 del 18/02/2010), emerge che lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento
(ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza - originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa
(astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto
- sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad
Pagina 12 di 15 ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della “exceptio doli”) una attribuzione patrimoniale “sine causa” (cfr. Cass.
Sez. 3, Sent. n. 10652 del 24/04/2008; Cass. Sez. 3, Sent. n. 8342 del 31/03/2017)» (Cass. n.
24295 del 16/10/2017).
In altre parole, anche le garanzie “autonome” sono comunque caratterizzate da un nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia alla esistenza del rapporto garantito (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 8342 del 31/03/2017).
Tale indirizzo appare pienamente condivisibile, in quanto non costituisce altro che l'applicazione dei principi generali in materia contrattuale vigenti nel nostro ordinamento, quali quello della causa come elemento essenziale del contratto (la cui mancanza ne determina la nullità), della meritevolezza dell'interesse perseguito da un contratto atipico (art. 1322 c.c.)
e, da ultimo, anche della generale clausola di buona fede, applicabile in tutte le fasi negoziali, della formazione, conclusione ed esecuzione del contratto.
È infatti evidente che -come chiaramente statuito dalla Suprema Corte- l'autonomia della garanzia può consentire di pattuire l'inopponibilità di eccezioni derivanti dal rapporto principale, sinanche dall'invalidità di quest'ultimo, ma non può spingersi sino a rendere la stessa completamente slegata dal debito originario, poiché in tal caso la stessa assumerebbe i connotati di una obbligazione unilaterale astratta ed autonoma, ma priva di una causa concreta, che non potrebbe più denominarsi “garanzia”, sebbene autonoma.
In base a questo principio, dunque, l'accertamento del minor importo del debito, ovvero la sua parziale inesistenza, non possono che giovare anche ai garanti, i quali non possono essere chiamati a versare una somma maggiore di quella dovuta dal debitore principale.
In ogni caso, si ritiene che nella fattispecie in esame sia ravvisabile anche una condotta del creditore che può rientrare nell'ambito di operatività dell'exceptio doli generalis (sui cui elementi costitutivi si vedano, ex multis, Cass. sez. 5, n. 7320 dell'11/05/2012 e n. 15216 del
12/09/2012; sez. 1, n. 16213 del 31/07/2015 e n. 16345 del 21/06/2018; sez. 3, n. 30509 del
22/11/2019).
Il fatto che la , pienamente consapevole dei propri diritti sull'imbarcazione Controparte_1
de qua e delle possibilità di farli valere, abbia scientemente deciso di non coltivare alcuna azione a sua tutela, confidando sul fatto che avrebbe potuto rivalersi dell'intero onere economico conseguente alla sua inerzia, sia sull'utilizzatrice, sia sui garanti, forte, nei confronti di questi ultimi, della pattuizione della clausola “a prima richiesta”, configura infatti
Pagina 13 di 15 un'ipotesi di doloso approfittamento della posizione deteriore dei garanti “autonomi”, per sgravarsi di una situazione negativa, derivante da una propria colpa.
Domande riconvenzionali di illegittima segnalazione alla CAI e di risarcimento danni.
Tali domande non sono fondate.
Infatti, pur essendosi riconosciuto che il credito vantato dalla sia inferiore Controparte_1
rispetto a quello azionato in sede monitoria, tuttavia, è pur sempre stato confermato che gli opponenti erano debitori e, inoltre, come già detto sopra, sussisteva l'inadempimento della utilizzatrice al pagamento dei canoni e, quindi, i presupposti per la risoluzione del contratto intimata in base alla clausola risolutiva espressa pattuita;
con la conseguenza che non può ritenersi illegittima la segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria, né può essere riconosciuto un diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizione nell'archivio.
Quanto al risarcimento ex art. 21 CdC, poi, non vi è stata eccedenza in favore dei debitori, tra il valore del bene e le somme da loro dovute.
Revoca del decreto opposto e condanna al pagamento di quanto dovuto.
A fronte dell'accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione e del conseguente accertamento della minore entità del credito ingiunto, il decreto opposto deve essere revocato, in quanto emesso per un importo che, anche solo in parte, non è stato riconosciuto come dovuto, costituendo titolo unico che non può essere modificato;
infatti, a seguito dell'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, bensì la sussistenza del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, qualora il credito sia riconosciuto solo in parte, il decreto opposto, in base al disposto dell'art. 653, 2° comma, c.p.c., dovrà essere sostituito dalla sentenza di condanna per la minor somma riconosciuta (Cass. sez. III, n. 15026 del
15/07/2005; sez. II, n. 10229 del 15/07/2002; sez. I, n. 4103 del 21/02/2007 e n. 6514 del
19/03/2007; sez. III, n. 21840 del 24/09/2013).
Conclusivamente, deve essere emessa sentenza di condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.449,91 (a titolo di canoni di locazione scaduti e non versati, di cui euro 8.116,81 per capitale ed Euro 5.333,10 per interessi di mora maturati alla data del ricorso), oltre agli ulteriori interessi, sulla somma capitale, nella misura contrattualmente pattuita (art. 1224 c.c.) dalla data della domanda
(deposito del ricorso monitorio, 8.02.2021).
Pagina 14 di 15 Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, quindi, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, della misura della decurtazione del credito ingiunto, nonché del rigetto delle domande riconvenzionali, devono essere compensate nella misura dei due terzi (2/3) del totale, ponendo il restante terzo (1/3) a carico degli opponenti, in solido tra loro.
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 11.100,00 (di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 3.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 29946/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo n. 3965/2021, emesso nel procedimento monitorio NRG 9872/2021;
- rideterminato il credito della in € 13.449,91 (di cui € 8.116,81 per Controparte_1
capitale ed € 5.333,10 per interessi di mora alla data della domanda), condanna gli opponenti e , in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 Parte_2 Parte_3
predetta somma in favore della convenuta-opposta , oltre ulteriori Controparte_1
interessi al tasso convenzionale ex art. 1224 c.c., maturati dalla data della domanda
(8.02.2021) al saldo effettivo;
- rigetta le domande riconvenzionali degli opponenti;
- condanna le parti opponenti, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, alla refusione, in favore della parte opposta , di un terzo Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre accessori di legge (spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovuti), compensando tra le parti i restanti due terzi (2/3).
Così deciso in Roma, in data 3/06/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 15 di 15