Versione
14 gennaio 1979
14 gennaio 1979
Art. 6. (Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico)
La disponibilita' delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, e' trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma e' trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.
La disponibilita' delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, e' trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma e' trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.
Giurisprudenza • 1
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