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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/08/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 973 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 973 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07/03/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Annalisa Piermartire, elettivamente C.F._2 domiciliati in Monte Urano (FM), via Vespucci, nn. 22-24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Monte Urano (FM), in data 19.10.2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2003, Atto n. 27, Parte II, Serie A,
Ufficio 1).
Hanno rappresentato, altresì, che dall'unione coniugale sono nati due figli: Persona_1 in data 06.12.2005 e in data 14.08.2011. Persona_2
1 Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e potranno portare la residenza ove vorranno, concedendosi, reciprocamente, il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti per ciascuno di loro e per il rilascio/rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio.
2. I coniugi si concedendo reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e il rinnovo della carta Per_ di identità valida anche per l'espatrio per il figlio
3. I coniugi stabiliscono sin d'ora che laddove decidano, per motivi di lavoro o altre motivazioni, di trasferire altrove la propria residenza e\o domicilio e\o dimora, non opporranno alcun ostacolo e\o resistenza a Per_ tale trasferimento lasciando la più ampia libertà al minore di scegliere il genitore presso il quale collocarsi in maniera prevalente.
4. La casa coniugale sita in Monte Urano (FM), Contrada Monte n.41, di proprietà esclusiva della
SI.ra rimarrà assegnata alla stessa -incluso il mobilio in essa contenuto-, nella quale continuerà a Parte_2
Per_ vivere unitamente al figlio minore alla figlia -quando di ritorno dall'Università- in qualità di Per_2 genitore collocatario prevalente. Per_ 5. Il figlio minore verrà, quindi, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in ottemperanza delle disposizioni di legge, con collocazione prevalente presso la madre SI.ra . Parte_2
Per_ 6. In considerazione dell'età del figlio minore -quasi 14 anni-, i genitori stabiliscono che verrà comunque rispettata la volontà di quest' ultimo circa i momenti di frequentazione del padre.
7. I coniugi, consapevoli della importanza della bi-genitorialità, stabiliscono, comunque, di predisporre delle regole che verranno valutate come linee guida per disciplinare i tempi di accudimento e il diritto di visita padre-figlio: Per_
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week-end alternati, dalle ore 17.30 del venerdì fino alle 19 della domenica;
- il padre andrà a riprendere il figlio a scuola a Fermo alle ore 14,00 fino a quando il lavoro gli consentirà;
- il padre starà a cena con i figli per almeno 2-3 volte a settimana.
8. I coniugi stabiliscono che cercheranno di trascorrere insieme ai figli i giorni di festa di ogni anno
(Natale, Pasqua, compleanni, primo Novembre, 8 Dicembre, ecc.) come peraltro stanno cercando di fare anche ora. Laddove questo non sarà possibile, i genitori dovranno cercare di rispettare l'alternanza delle festività.
9. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 3 settimane, anche non consecutive, con obbligo di comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti entro il 31 giugno di ogni anno;
è fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti che dovrà essere scambiato per iscritto in ogni forma.
2 10. Il conto corrente cointestato dei coniugi, aperto presso il Banco Poste Italiane, verrà intestato unicamente al SI. Parte_1
11. Il conto corrente cointestato dei coniugi, in essere presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Monte
Urano, resterà intestato unicamente alla SI.ra . Parte_2
12. I SIg.ri e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, Pt_1 Parte_2 potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'una nei confronti dell'altro, e viceversa.
13. Il SI. a partire dal mese di Marzo 2025, corrisponderà alla SI.ra a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo ordinario al mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00) che verrà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra presso la Banca Intesa San Paolo, Parte_2 filiale di Monte Urano, entro il giorno cinque di ogni mese;
importo che verrà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT come per legge. Le parti stabiliscono di dividere l'assegno in euro 400,00 (quattrocento/00) Per_ Per_ per il figlio ed euro 100,00 (cento/00) per la figlia in maniera tale da prevedere poi, la rideterminazione automatica dell'assegno allorché la figlia maggiorenne diventerà economicamente indipendente.
14. Le parti stabiliscono altresì che laddove il SI. venga assunto con contratto che Parte_1 preveda uno stipendio di oltre euro 1.700,00 (millesettecento/00) verrà disposto un automatico aumento dell'assegno ordinario di mantenimento dei figli di euro 100,00 (cento/00); nello specifico il SI. in Pt_1 questo caso, corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli Parte_2
l'importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00) -da considerare in euro 400,00 (quattrocento/00) per il Per_ Per_ figlio ed euro 200,00 (duecento/00) per la figlia .
15. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli continui ad essere versato integralmente a favore della SI.ra , collocataria prevalente. Il SI. si obbliga a collaborare con la SI.ra Parte_2 Pt_1 affinché le richieste annuali dell'assegno unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche Parte_2 diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente documenti/ dati necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall'Inps per l'erogazione del contributo. Per_
16. Nell'ipotesi in cui il figlio minore decidesse di andare a vivere con il padre, le parti concordano che sia la SI.ra a versare al SI. identico assegno di mantenimento di cui Parte_2 Parte_1 ai punti precedenti.
17. Le Spese Straordinarie saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 3.11.2021 che i coniugi dichiarano di aver già ricevuto (o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo, eventualmente integrato dalle
Linee Guida approvate dal ConSIlio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 ed inviato ai Presidenti
3 dei ConSIli degli Ordini degli Avvocati). Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il predetto Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, secondo quanto previsto dalle richiamate fonti, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
18. L'automobile Mercedes di proprietà del SI. resterà a quest'ultimo così come la Opel Corsa Pt_1 di comproprietà della SI.ra resterà alla stessa. Parte_2
Per_
19. La moto HONDA 125 di proprietà del SI. rimarrà alla figlia che già ne fa Pt_1 utilizzo e il padre continuerà a pagare il bollo, l'assicurazione e le eventuali spese di manutenzione e/o riparazione fino a che la figlia non deciderà di venderla e/o diventerà economicamente indipendente. Per_
20. Il motorino di proprietà del SI. verrà assegnato al figlio non appena compirà i 14 Pt_1 anni di età e prenderà il patentino di guida. I coniugi stabiliscono che il bollo, l'assicurazione e le eventuali spese di manutenzione e/o riparazione verranno sostenute per metà da entrambi i genitori.
21. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, di cui uno minore e l'altro maggiorenne economicamente non autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, comma 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
1. dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Monte Urano (FM), in data 19.10.2003;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese di lite;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Urano, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, in data 17.07.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 973 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07/03/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Annalisa Piermartire, elettivamente C.F._2 domiciliati in Monte Urano (FM), via Vespucci, nn. 22-24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Monte Urano (FM), in data 19.10.2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2003, Atto n. 27, Parte II, Serie A,
Ufficio 1).
Hanno rappresentato, altresì, che dall'unione coniugale sono nati due figli: Persona_1 in data 06.12.2005 e in data 14.08.2011. Persona_2
1 Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e potranno portare la residenza ove vorranno, concedendosi, reciprocamente, il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti per ciascuno di loro e per il rilascio/rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio.
2. I coniugi si concedendo reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e il rinnovo della carta Per_ di identità valida anche per l'espatrio per il figlio
3. I coniugi stabiliscono sin d'ora che laddove decidano, per motivi di lavoro o altre motivazioni, di trasferire altrove la propria residenza e\o domicilio e\o dimora, non opporranno alcun ostacolo e\o resistenza a Per_ tale trasferimento lasciando la più ampia libertà al minore di scegliere il genitore presso il quale collocarsi in maniera prevalente.
4. La casa coniugale sita in Monte Urano (FM), Contrada Monte n.41, di proprietà esclusiva della
SI.ra rimarrà assegnata alla stessa -incluso il mobilio in essa contenuto-, nella quale continuerà a Parte_2
Per_ vivere unitamente al figlio minore alla figlia -quando di ritorno dall'Università- in qualità di Per_2 genitore collocatario prevalente. Per_ 5. Il figlio minore verrà, quindi, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in ottemperanza delle disposizioni di legge, con collocazione prevalente presso la madre SI.ra . Parte_2
Per_ 6. In considerazione dell'età del figlio minore -quasi 14 anni-, i genitori stabiliscono che verrà comunque rispettata la volontà di quest' ultimo circa i momenti di frequentazione del padre.
7. I coniugi, consapevoli della importanza della bi-genitorialità, stabiliscono, comunque, di predisporre delle regole che verranno valutate come linee guida per disciplinare i tempi di accudimento e il diritto di visita padre-figlio: Per_
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week-end alternati, dalle ore 17.30 del venerdì fino alle 19 della domenica;
- il padre andrà a riprendere il figlio a scuola a Fermo alle ore 14,00 fino a quando il lavoro gli consentirà;
- il padre starà a cena con i figli per almeno 2-3 volte a settimana.
8. I coniugi stabiliscono che cercheranno di trascorrere insieme ai figli i giorni di festa di ogni anno
(Natale, Pasqua, compleanni, primo Novembre, 8 Dicembre, ecc.) come peraltro stanno cercando di fare anche ora. Laddove questo non sarà possibile, i genitori dovranno cercare di rispettare l'alternanza delle festività.
9. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 3 settimane, anche non consecutive, con obbligo di comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti entro il 31 giugno di ogni anno;
è fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti che dovrà essere scambiato per iscritto in ogni forma.
2 10. Il conto corrente cointestato dei coniugi, aperto presso il Banco Poste Italiane, verrà intestato unicamente al SI. Parte_1
11. Il conto corrente cointestato dei coniugi, in essere presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Monte
Urano, resterà intestato unicamente alla SI.ra . Parte_2
12. I SIg.ri e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, Pt_1 Parte_2 potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'una nei confronti dell'altro, e viceversa.
13. Il SI. a partire dal mese di Marzo 2025, corrisponderà alla SI.ra a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo ordinario al mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00) che verrà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra presso la Banca Intesa San Paolo, Parte_2 filiale di Monte Urano, entro il giorno cinque di ogni mese;
importo che verrà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT come per legge. Le parti stabiliscono di dividere l'assegno in euro 400,00 (quattrocento/00) Per_ Per_ per il figlio ed euro 100,00 (cento/00) per la figlia in maniera tale da prevedere poi, la rideterminazione automatica dell'assegno allorché la figlia maggiorenne diventerà economicamente indipendente.
14. Le parti stabiliscono altresì che laddove il SI. venga assunto con contratto che Parte_1 preveda uno stipendio di oltre euro 1.700,00 (millesettecento/00) verrà disposto un automatico aumento dell'assegno ordinario di mantenimento dei figli di euro 100,00 (cento/00); nello specifico il SI. in Pt_1 questo caso, corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli Parte_2
l'importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00) -da considerare in euro 400,00 (quattrocento/00) per il Per_ Per_ figlio ed euro 200,00 (duecento/00) per la figlia .
15. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli continui ad essere versato integralmente a favore della SI.ra , collocataria prevalente. Il SI. si obbliga a collaborare con la SI.ra Parte_2 Pt_1 affinché le richieste annuali dell'assegno unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche Parte_2 diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente documenti/ dati necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall'Inps per l'erogazione del contributo. Per_
16. Nell'ipotesi in cui il figlio minore decidesse di andare a vivere con il padre, le parti concordano che sia la SI.ra a versare al SI. identico assegno di mantenimento di cui Parte_2 Parte_1 ai punti precedenti.
17. Le Spese Straordinarie saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 3.11.2021 che i coniugi dichiarano di aver già ricevuto (o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo, eventualmente integrato dalle
Linee Guida approvate dal ConSIlio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 ed inviato ai Presidenti
3 dei ConSIli degli Ordini degli Avvocati). Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il predetto Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, secondo quanto previsto dalle richiamate fonti, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
18. L'automobile Mercedes di proprietà del SI. resterà a quest'ultimo così come la Opel Corsa Pt_1 di comproprietà della SI.ra resterà alla stessa. Parte_2
Per_
19. La moto HONDA 125 di proprietà del SI. rimarrà alla figlia che già ne fa Pt_1 utilizzo e il padre continuerà a pagare il bollo, l'assicurazione e le eventuali spese di manutenzione e/o riparazione fino a che la figlia non deciderà di venderla e/o diventerà economicamente indipendente. Per_
20. Il motorino di proprietà del SI. verrà assegnato al figlio non appena compirà i 14 Pt_1 anni di età e prenderà il patentino di guida. I coniugi stabiliscono che il bollo, l'assicurazione e le eventuali spese di manutenzione e/o riparazione verranno sostenute per metà da entrambi i genitori.
21. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, di cui uno minore e l'altro maggiorenne economicamente non autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, comma 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
1. dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Monte Urano (FM), in data 19.10.2003;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese di lite;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Urano, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, in data 17.07.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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