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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2024, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro, dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19 settembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1085 R.G. delle controversie di lavoro e previdenza dell'anno 2023
TRA
, nata il giorno 19.12.1954 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA e residente in [...], C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti Michele
CASCONE e Salvatore GIANNATTASIO che la rappresentano e difendono giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
Controparte_1
, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , Controparte_2 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo ROMANO
RESISTENTI
1 OGGETTO: risarcimento del danno “eurounitario” da illegittima sequela di contratti a termine su posto di insegnamento della Religione Cattolica.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 22/02/2023 la sig.ra , Parte_1 docente precaria della Scuola secondaria di primo grado quale insegnante di
Religione Cattolica sulla base di plurimi contratti a termine, dall'a.s. 2015/2016 succedutisi su posto vacante in organico di diritto, e quindi fino al 31 agosto dell'anno solare successivo a quello della stipula, si rivolgeva al Giudice del
Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato siglati dal 2018 al 2022 e il diritto di essa istante al risarcimento del danno eurounitario con conseguente condanna del alla liquidazione dello stesso secondo i criteri indicati CP_1 dall'art. 28, 2° comma, D.L.vo n.81/2015.
Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta che, eccepite la mancata vocatio dell'articolazione scolastica territoriale responsabile della ricostruzione di carriera e la parziale prescrizione del credito da differenze retributive, denunciava nel merito la infondatezza della pretesa ex adverso azionata di cui chiedeva il rigetto.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione dopo un primo differimento disposto per consentire un effettivo contraddittorio argomentativo a seguito della tardiva costituzione del CP_3
, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in
[...] trattazione finale al 19 settembre 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle note sostitutive trasmesse dalla ricorrente, assegnava il contenzioso a sentenza.
2 § § §
(2)
La domanda è fondata e deve, quindi, essere accolta.
Va, prioritariamente, segnalata l'incoerenza sostanziale dei rilievi di parte resistente, tutti basati sulla errata premessa dell'origine dell'iniziativa attorea, individuata nella ricostruzione di carriera della sig.ra . Parte_1
In realtà, la pretesa azionata si dirige verso ben altro scenario, l'istante dolendosi della illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica a decorrere da quello successivo all'a.s. 2017-
2018, individuato come il terzo rapporto di supplenza e quindi indicato quale limite massimo per il corretto ricorso al contratto a tempo determinato.
Evidente si palesa, pertanto, la eccentricità dell'obiezione a tenore della quale il contraddittorio si sarebbe dovuto integrare con la chiamata in causa dell' da cui promana la ricostruzione di carriera. Nel caso di specie del CP_4 tutto inconferente rispetto al tema di causa.
(3)
Nel merito.
Allega e documenta, in via di estrema sintesi, la ricorrente, insegnante di
Religione Cattolica della scuola secondaria di primo grado:
-- di avere acquisito il titolo di “Magistero in Scienze Religiose” il 9 febbraio
1998;
-- di essere stata destinataria del decreto di “idoneità” all'insegnamento della
Religione Cattolica il 12 giugno 1999;
-- di avere concluso una serie di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica a decorrere dal 2001;
-- che a decorrere dall'a.s. 2015/2016 la stipula di detti contratti, succedutisi senza soluzione di continuità, ha avuto ad oggetto supplenze per “incarichi annuali”, protrattisi cioè fino al 31 agosto dell'anno solare successivo;
-- che anche alla scadenza del triennio previsto come limite massimo per il fisiologico ricorso al contratto a termine, aveva siglato contratti a tempo determinato per “incarichi annuali”, sempre in maniera ininterrotta, fino all'a.s.
2022-2023;
3 -- che, pertanto, i rapporti di supplenza inerenti il periodo settembre 2018- agosto 2023 si originavano da contratti a termine illegittimi.
Sulla base di detta premessa in fatto l'istante rivendica(va) il risarcimento del c.d. “danno eurounitario” da liquidarsi secondo le coordinate dettate sub art. 28, 2° comma, D.L.vo n.81/2015.
In corso di causa la ricorrente allegava e documentava la stipula di un ultimo contratto a termine su “incarico annuale”, riferito all'a.s. 2023-2024, e il sopravvenuto stato di quiescenza con decorrenza 1 settembre 2024.
A fondamento della pretesa azionata la ricorrente evoca il tracciato ermeneutico delineato dalla Corte Regolatrice da cui si origina -in tesi attorea-
l'unica lettura dell'impianto normativo di riferimento consentita all'indomani dell'intervento della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, nella causa “C-
282/19”.
Nella buona sostanza, la sig.ra perimetra la sua iniziativa giudiziale Pt_1 intorno ad una causa petendi individuata nella ripetuta assunzione a tempo determinato, con contratti su “posto vacante in organico di diritto” succedutisi senza soluzione di continuità anche dopo i trentasei mesi consentiti, a fronte della sistematica vacanza del posto di volta in volta assegnatole e in un contesto segnato dalla mancata indizione, a cadenza triennale, di concorsi per la immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica.
Per quanto già segnalato, è evidente che le obiezioni “sostanziali” mosse dal resistente non colgono nel segno, le stesse dirigendosi verso la CP_1 diversa tematica della ricostruzione di carriera della docente. E ciò nonostante una serie di riferimenti normativi coerenti con l'effettivo oggetto del contendere.
(4)
La questione posta dalla ricorrente va risolta sulla base di un indirizzo giurisprudenziale che, per quanto recente, si è ben presto tramutato in vero e proprio arresto ermeneutico.
Ben sintetizzato dalla sentenza della Suprema Corte n.18698/2022.
Di cui è opportuno riportare i passaggi di maggiore pregnanza.
<<
4 2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.
…
3.1 …
…
3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Cost. 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
… l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi>> -ruoli- <<che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del
5 riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole Eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di
Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.
6 6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
…
6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica
"attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett.
a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70%
(ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di
7 lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale …", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima …", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116);
d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso
"non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di
Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
8 In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della quota di fabbisogno
(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die,
9 trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi
10 o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il
, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
…
11 10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del , come da principi consolidati in ambito di termine di durata CP_1 di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto …
11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che
"la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
12 pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione"
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE
(ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, e;
Corte di CP_5 CP_6
Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con riferimento al settore Per_1 scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_2
Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico …
11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla
"prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di
13 "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
…
12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . L'inadempimento datoriale è CP_7 interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
…
Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D.Lgs.
n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al
"comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n.
183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma
14 e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
13. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.
Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
…
14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non
15 può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
->
16 In termini analoghi, e con particolare riferimento all'abuso ultratriennale, si cfr. anche Cass. n.38101/2022.
(5)
Il percorso ermeneutico seguito dai Giudici di legittimità non necessita di digressioni di sorta.
Nella fattispecie de qua resta dimostrata per tabulas la ininterrotta sequela dei contratti a termine succedutisi dall'a.s. 2015-2016 fino al pensionamento della ricorrente, intervenuto con decorrenza 2 settembre 2024.
Resta parimenti documentato che tali supplenze avevano ad oggetto
“posto vacante su organico di diritto” e che, quindi, si protraevano fino al 31 agosto dell'anno solare successivo a quello della stipula del contratto a tempo determinato.
Infine, è processualmente certo che la sequela denunciata di illegittimità si
è protratta ben oltre i consentiti trentasei mesi, le supplenze “annuali” essendo state negoziate fino all'a.s. 2023-2024, come da produzione attorea in corso di causa.
Assurge a fatto notorio la circostanza, dedotta dall'istante e non contestata dal convenuto, della mancata indizione di concorsi per la immissione CP_1 nei ruoli organici dell'Amministrazione dal lontano 2004.
Consegue che va dichiarata illegittima la sequela dei contratti a tempo determinato a decorrere dall'accordo negoziale inerente l'a.s. 2018-2019, null'altro dovendo allegare e dimostrare la ricorrente a sostegno del rivendicato
“danno comunitario”. Consistito in una situazione di precarietà protrattasi oltre i consentiti trentasei mesi senza l'attivazione del meccanismo di contemperamento individuato nella possibilità offerta all'insegnate “supplente” di partecipare ai concorsi a cadenza trimestrale per la stabilizzazione, id est per la immissione “in ruolo”.
(6)
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, osserva il Giudice che le coordinate normative di riferimento impongono di valorizzare prioritariamente il numero dei contratti a termine “illegittimi”, pari nel caso di specie a sei,
17 dovendosi nel novero ricomprendere anche quello successivo alla iscrizione al
R.G. del presente contenzioso.
Va, poi, adeguatamente soppesata la circostanza che detti rapporti di supplenza si sono protratti fino al pensionamento della sig.ra , alla Pt_1 quale, pertanto, è stato di fatto impedito di partecipare ai concorsi per l'eventuale immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica, nonostante fosse in possesso dell'idoneità all'insegnamento fin dal giugno
1999.
Infine, le “dimensioni” e la natura dell'impresa datrice di lavoro inducono ad una ulteriore valutazione “negativa” del comportamento e delle condizioni delle parti.
Stimasi, pertanto, conforme a giustizia indicare in otto mensilità parametrate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (= agosto 2024) la quantificazione del dovuto risarcitorio.
Seguono gli accessori di Legge dalla notifica del ricorso introduttivo (= 30 agosto 2023) al soddisfo.
(7)
E' appena il caso di segnalare, infine, l'incoerenza della questione prescrizionale sollevata dal convenuto in riferimento ad un CP_1 differenziale retributivo mai rivendicato dall'istante, erroneamente agganciato, nella memoria di costituzione, alla diversa tematica della ricostruzione di carriera.
A venire in emersione, nel presente contesto, è la prescrizione collegata ad una iniziativa risarcitoria che vuolsi originata dalla illegittima sequela di contratti a termine iniziata con l'accordo negoziale per l'a.s. 2018-2019, 31 Parte_2 agosto 2018.
A fronte della rituale notifica del ricorso giudiziale intervenuta il 30 agosto
2023 è evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
18
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor
Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti del e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 reietta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara la illegittimità della sequela di contratti a termine siglati dall'a.s. 2018-2019 e fino al pensionamento della ricorrente;
3) condanna la resistente Amministrazione al risarcimento del danno
“eurounitario” e quindi alla erogazione, in favore dell'istante, della somma equivalente a otto mensilità parametrate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (agosto
2024), oltre accessori di Legge a decorrere dal 30 agosto 2023 e fino al soddisfo;
4) condanna l'Amministrazione resistente alle spese di lite che si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro
1.700,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
Torre Annunziata, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro, dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19 settembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1085 R.G. delle controversie di lavoro e previdenza dell'anno 2023
TRA
, nata il giorno 19.12.1954 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA e residente in [...], C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti Michele
CASCONE e Salvatore GIANNATTASIO che la rappresentano e difendono giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
Controparte_1
, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , Controparte_2 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo ROMANO
RESISTENTI
1 OGGETTO: risarcimento del danno “eurounitario” da illegittima sequela di contratti a termine su posto di insegnamento della Religione Cattolica.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 22/02/2023 la sig.ra , Parte_1 docente precaria della Scuola secondaria di primo grado quale insegnante di
Religione Cattolica sulla base di plurimi contratti a termine, dall'a.s. 2015/2016 succedutisi su posto vacante in organico di diritto, e quindi fino al 31 agosto dell'anno solare successivo a quello della stipula, si rivolgeva al Giudice del
Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato siglati dal 2018 al 2022 e il diritto di essa istante al risarcimento del danno eurounitario con conseguente condanna del alla liquidazione dello stesso secondo i criteri indicati CP_1 dall'art. 28, 2° comma, D.L.vo n.81/2015.
Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta che, eccepite la mancata vocatio dell'articolazione scolastica territoriale responsabile della ricostruzione di carriera e la parziale prescrizione del credito da differenze retributive, denunciava nel merito la infondatezza della pretesa ex adverso azionata di cui chiedeva il rigetto.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione dopo un primo differimento disposto per consentire un effettivo contraddittorio argomentativo a seguito della tardiva costituzione del CP_3
, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in
[...] trattazione finale al 19 settembre 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle note sostitutive trasmesse dalla ricorrente, assegnava il contenzioso a sentenza.
2 § § §
(2)
La domanda è fondata e deve, quindi, essere accolta.
Va, prioritariamente, segnalata l'incoerenza sostanziale dei rilievi di parte resistente, tutti basati sulla errata premessa dell'origine dell'iniziativa attorea, individuata nella ricostruzione di carriera della sig.ra . Parte_1
In realtà, la pretesa azionata si dirige verso ben altro scenario, l'istante dolendosi della illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica a decorrere da quello successivo all'a.s. 2017-
2018, individuato come il terzo rapporto di supplenza e quindi indicato quale limite massimo per il corretto ricorso al contratto a tempo determinato.
Evidente si palesa, pertanto, la eccentricità dell'obiezione a tenore della quale il contraddittorio si sarebbe dovuto integrare con la chiamata in causa dell' da cui promana la ricostruzione di carriera. Nel caso di specie del CP_4 tutto inconferente rispetto al tema di causa.
(3)
Nel merito.
Allega e documenta, in via di estrema sintesi, la ricorrente, insegnante di
Religione Cattolica della scuola secondaria di primo grado:
-- di avere acquisito il titolo di “Magistero in Scienze Religiose” il 9 febbraio
1998;
-- di essere stata destinataria del decreto di “idoneità” all'insegnamento della
Religione Cattolica il 12 giugno 1999;
-- di avere concluso una serie di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica a decorrere dal 2001;
-- che a decorrere dall'a.s. 2015/2016 la stipula di detti contratti, succedutisi senza soluzione di continuità, ha avuto ad oggetto supplenze per “incarichi annuali”, protrattisi cioè fino al 31 agosto dell'anno solare successivo;
-- che anche alla scadenza del triennio previsto come limite massimo per il fisiologico ricorso al contratto a termine, aveva siglato contratti a tempo determinato per “incarichi annuali”, sempre in maniera ininterrotta, fino all'a.s.
2022-2023;
3 -- che, pertanto, i rapporti di supplenza inerenti il periodo settembre 2018- agosto 2023 si originavano da contratti a termine illegittimi.
Sulla base di detta premessa in fatto l'istante rivendica(va) il risarcimento del c.d. “danno eurounitario” da liquidarsi secondo le coordinate dettate sub art. 28, 2° comma, D.L.vo n.81/2015.
In corso di causa la ricorrente allegava e documentava la stipula di un ultimo contratto a termine su “incarico annuale”, riferito all'a.s. 2023-2024, e il sopravvenuto stato di quiescenza con decorrenza 1 settembre 2024.
A fondamento della pretesa azionata la ricorrente evoca il tracciato ermeneutico delineato dalla Corte Regolatrice da cui si origina -in tesi attorea-
l'unica lettura dell'impianto normativo di riferimento consentita all'indomani dell'intervento della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, nella causa “C-
282/19”.
Nella buona sostanza, la sig.ra perimetra la sua iniziativa giudiziale Pt_1 intorno ad una causa petendi individuata nella ripetuta assunzione a tempo determinato, con contratti su “posto vacante in organico di diritto” succedutisi senza soluzione di continuità anche dopo i trentasei mesi consentiti, a fronte della sistematica vacanza del posto di volta in volta assegnatole e in un contesto segnato dalla mancata indizione, a cadenza triennale, di concorsi per la immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica.
Per quanto già segnalato, è evidente che le obiezioni “sostanziali” mosse dal resistente non colgono nel segno, le stesse dirigendosi verso la CP_1 diversa tematica della ricostruzione di carriera della docente. E ciò nonostante una serie di riferimenti normativi coerenti con l'effettivo oggetto del contendere.
(4)
La questione posta dalla ricorrente va risolta sulla base di un indirizzo giurisprudenziale che, per quanto recente, si è ben presto tramutato in vero e proprio arresto ermeneutico.
Ben sintetizzato dalla sentenza della Suprema Corte n.18698/2022.
Di cui è opportuno riportare i passaggi di maggiore pregnanza.
<<
4 2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.
…
3.1 …
…
3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Cost. 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
… l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi>> -ruoli- <<che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del
5 riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole Eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di
Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.
6 6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
…
6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica
"attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett.
a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70%
(ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di
7 lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale …", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima …", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116);
d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso
"non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di
Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
8 In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della quota di fabbisogno
(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die,
9 trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi
10 o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il
, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
…
11 10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del , come da principi consolidati in ambito di termine di durata CP_1 di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto …
11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che
"la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
12 pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione"
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE
(ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, e;
Corte di CP_5 CP_6
Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con riferimento al settore Per_1 scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_2
Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico …
11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla
"prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di
13 "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
…
12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . L'inadempimento datoriale è CP_7 interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
…
Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D.Lgs.
n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al
"comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n.
183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma
14 e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
13. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.
Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
…
14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non
15 può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
->
16 In termini analoghi, e con particolare riferimento all'abuso ultratriennale, si cfr. anche Cass. n.38101/2022.
(5)
Il percorso ermeneutico seguito dai Giudici di legittimità non necessita di digressioni di sorta.
Nella fattispecie de qua resta dimostrata per tabulas la ininterrotta sequela dei contratti a termine succedutisi dall'a.s. 2015-2016 fino al pensionamento della ricorrente, intervenuto con decorrenza 2 settembre 2024.
Resta parimenti documentato che tali supplenze avevano ad oggetto
“posto vacante su organico di diritto” e che, quindi, si protraevano fino al 31 agosto dell'anno solare successivo a quello della stipula del contratto a tempo determinato.
Infine, è processualmente certo che la sequela denunciata di illegittimità si
è protratta ben oltre i consentiti trentasei mesi, le supplenze “annuali” essendo state negoziate fino all'a.s. 2023-2024, come da produzione attorea in corso di causa.
Assurge a fatto notorio la circostanza, dedotta dall'istante e non contestata dal convenuto, della mancata indizione di concorsi per la immissione CP_1 nei ruoli organici dell'Amministrazione dal lontano 2004.
Consegue che va dichiarata illegittima la sequela dei contratti a tempo determinato a decorrere dall'accordo negoziale inerente l'a.s. 2018-2019, null'altro dovendo allegare e dimostrare la ricorrente a sostegno del rivendicato
“danno comunitario”. Consistito in una situazione di precarietà protrattasi oltre i consentiti trentasei mesi senza l'attivazione del meccanismo di contemperamento individuato nella possibilità offerta all'insegnate “supplente” di partecipare ai concorsi a cadenza trimestrale per la stabilizzazione, id est per la immissione “in ruolo”.
(6)
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, osserva il Giudice che le coordinate normative di riferimento impongono di valorizzare prioritariamente il numero dei contratti a termine “illegittimi”, pari nel caso di specie a sei,
17 dovendosi nel novero ricomprendere anche quello successivo alla iscrizione al
R.G. del presente contenzioso.
Va, poi, adeguatamente soppesata la circostanza che detti rapporti di supplenza si sono protratti fino al pensionamento della sig.ra , alla Pt_1 quale, pertanto, è stato di fatto impedito di partecipare ai concorsi per l'eventuale immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica, nonostante fosse in possesso dell'idoneità all'insegnamento fin dal giugno
1999.
Infine, le “dimensioni” e la natura dell'impresa datrice di lavoro inducono ad una ulteriore valutazione “negativa” del comportamento e delle condizioni delle parti.
Stimasi, pertanto, conforme a giustizia indicare in otto mensilità parametrate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (= agosto 2024) la quantificazione del dovuto risarcitorio.
Seguono gli accessori di Legge dalla notifica del ricorso introduttivo (= 30 agosto 2023) al soddisfo.
(7)
E' appena il caso di segnalare, infine, l'incoerenza della questione prescrizionale sollevata dal convenuto in riferimento ad un CP_1 differenziale retributivo mai rivendicato dall'istante, erroneamente agganciato, nella memoria di costituzione, alla diversa tematica della ricostruzione di carriera.
A venire in emersione, nel presente contesto, è la prescrizione collegata ad una iniziativa risarcitoria che vuolsi originata dalla illegittima sequela di contratti a termine iniziata con l'accordo negoziale per l'a.s. 2018-2019, 31 Parte_2 agosto 2018.
A fronte della rituale notifica del ricorso giudiziale intervenuta il 30 agosto
2023 è evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
18
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor
Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti del e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 reietta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara la illegittimità della sequela di contratti a termine siglati dall'a.s. 2018-2019 e fino al pensionamento della ricorrente;
3) condanna la resistente Amministrazione al risarcimento del danno
“eurounitario” e quindi alla erogazione, in favore dell'istante, della somma equivalente a otto mensilità parametrate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (agosto
2024), oltre accessori di Legge a decorrere dal 30 agosto 2023 e fino al soddisfo;
4) condanna l'Amministrazione resistente alle spese di lite che si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro
1.700,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
Torre Annunziata, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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