Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2016
Ordinanza collegiale 10 aprile 2020
Decreto decisorio 15 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 15/03/2021, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00608/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2005, proposto da
Fallimento Energo Impianti s.r.l., già Energo Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ruffo e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;
contro
A.G.E.C. - Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Barzazi in Venezia-Mestre, Via Torino 186;
nei confronti
Isir s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovico Marco Benvenuti e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso lo Studio Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205;
per l'annullamento
della nota 13 gennaio 2005, prot. 527, con cui è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto riguardante la manutenzione straordinaria dell’impianto termico di dieci fabbricati del complesso ERP di Porta Palio;
- di ogni atto comunque annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, lett. a) e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 10 aprile 2020, con ordinanza collegiale n. 347 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO