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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2511/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2511/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Salerno, alla via presso lo studio dell'avv. Giovanna Collina che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 3 novembre 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion li esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Sant'Agnello (NA) in data 24 giugno 2007 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (23.08.2008) e (15.05.2010). Per_1 Per_2
Pert scorsi oltre sei la data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 234/2024 pubblicata il 15.05.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- in relazione al regime di affidamento e collocamento dei figli minori, affidare figli,
e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, il tutto come innanzi meglio precisato;
- prevedersi in capo al SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario dei figli nella misur 00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto come meglio indicato in ricorso;
- assegnare la casa coniugale, sita in Salerno alla Via Onofrio Galdieri n. 17, alla SI.ra , insieme ai mobili e agli arredi che la compongono affinché Parte_1 la stes n la prole;
- disciplinare il diritto di visita come meglio indicato in ricorso;
-i coniugi prestano, sin d'ora, consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 24 giugno 2007 nel Comune di Sant'Agnello (NA) tra , nata a [...] Parte_1 il 04.05.1982, C. F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
05.04.1980, C.F.: a Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S 2007, Atto n. 57, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2511/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Salerno, alla via presso lo studio dell'avv. Giovanna Collina che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 3 novembre 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion li esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Sant'Agnello (NA) in data 24 giugno 2007 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (23.08.2008) e (15.05.2010). Per_1 Per_2
Pert scorsi oltre sei la data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 234/2024 pubblicata il 15.05.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- in relazione al regime di affidamento e collocamento dei figli minori, affidare figli,
e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, il tutto come innanzi meglio precisato;
- prevedersi in capo al SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario dei figli nella misur 00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto come meglio indicato in ricorso;
- assegnare la casa coniugale, sita in Salerno alla Via Onofrio Galdieri n. 17, alla SI.ra , insieme ai mobili e agli arredi che la compongono affinché Parte_1 la stes n la prole;
- disciplinare il diritto di visita come meglio indicato in ricorso;
-i coniugi prestano, sin d'ora, consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 24 giugno 2007 nel Comune di Sant'Agnello (NA) tra , nata a [...] Parte_1 il 04.05.1982, C. F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
05.04.1980, C.F.: a Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S 2007, Atto n. 57, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi