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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2694/2025 V.G. R.G.
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cancelli, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mario Polimeno, come da mandato Parte_2 in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 19.05.1990;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 28.10.2000 (maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente) e in data 25.01.2004 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente);
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime, sicché non v'è ragione di discostarsene:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Maglie, via Unità d'Italia nr. 140 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con esclusione dei beni ed effetti personali del signor , che sono stati già tutti asportati dallo stesso alla data di Parte_1 sottoscrizione del presente atto, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della figlia ivi Parte_2 Per_1 convivente ed in ogni caso rimarrà alla sig.ra che ne è già proprietaria esclusiva anche quando la figlia Parte_2
avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_2
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, verserà alla figlia tramite Parte_1 Per_1 accredito in c/e entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad €. 400,00
(quattrocento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Lecce, e cosi fin tanto che non avrà reperito una stabile occupazione Per_1 lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
4. si impegna altresì a versare alla sig.ra tramite accredito in c/e entro il giorno cinque Parte_1 Parte_2 di ogni mese l'importo di €.1000,00 (mille/00) quale contributo al suo mantenimento;
tale contributo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. Il sig. si obbliga a sostenere tutte le spese, tributi, tasse, bollette energetiche (luce, gas, internet, acqua, ecc.) Parte_1 relative alla casa coniugale dietro presentazione da parte di della documentazione attestante le somme Parte_2 da versare entro le varie scadenze. Il sig. sosterrà anche il costo relativo alla pulizia domestica della casa Parte_1 coniugale che, sin d'ora si stabilisce essere di €.200,00 mensili.
6. le spese relative all'IMU, Tari e alle varie tasse e tributi, nonché tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa coniugale e delle relative parti comuni, unitamente alle spese delle utenze (luce, gas, internet, acqua etc) sono poste esclusivamente a carico di . Per evitare eventuali contrasti ed incomprensioni circa le opere di manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria della casa coniugale, le parti concordemente pattuiscono che, per. la loro individuazione ed esecuzione, si rivolgeranno esclusivamente al sig. cognato di entrambe le parti, persona che gode della loro Controparte_1 fiducia, il quale comunicherà al sig. l'elenco delle eventuali opere da eseguire, il preventivo del loro costo ed i Parte_1 tempi di esecuzione ed il sig. provvederà di conseguenza al pagamento in favore degli incaricati dell'esecuzione Parte_1 dei lavori come individuati dal sig. Ove per qualunque motivo lui non potesse più occuparsi della Controparte_1 manutenzione degli immobili, le parti individueranno di comune accordo un tecnico terzo che subentri a con Controparte_1 gli stessi compiti.
7. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'immobile (identificato al catasto del Comune di Maglie al foglio 24, p.lle 5 e 6) denominato Masseria Francavilla Grande di cui la sig.ra è proprietaria Parte_2 nella misura di 1/5, spese che saranno preventivamente concordate tra le parti e con gli altri comproprietari, nonché le relative IMU, TARI e costo delle utenze, tutto nella misura di un quinto, sono poste a carico di . Parte_1
8. Quale condizione indispensabile al raggiungimento del presente accordo, il sig. si impegna altresì a trasferire Parte_1 entro il termine di gg. 30 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso ed a favore della sig.ra la Parte_2 quota di multiproprietà di due (2) settimane estive presso il complesso Messapia, in S. Maria di Leuca, con eventuali diritti di scambio con altre proprietà e/o strutture ricettive di livello pari o superiore a 4 stelle, esentando la sig.ra Parte_2 da ogni relativa spesa condominiale che rimarranno a carico del sig. .
[...] Parte_1
9. Il sig. si impegna a continuare a versare, sino alla sua estinzione, la quota parte del 50% della rata di Parte_1 mutuo ancora in essere per l'acquisto da parte di e dell'immobile in Maglie via Unità Parte_2 Parte_3
d'Italia, in Catasto Fabbricati di Maglie al foglio 17, p.lla 623, sub. 10, sub 3 e sub 5 sul quale è costituito diritto di usufrutto in favore della madre della sig.ra rinunciando ad agire in regresso nei confronti della sig.ra Parte_2
Parte_2
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 19.05.1990 in Otranto (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 23 parte II Serie A anno
1990, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 23.9.25
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)