Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione attiva di Ricorrente_1

    Il signor Ricorrente_1, in veste di persona fisica che ha rivestito in passato l'incarico di amministratore, è un soggetto privo di legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto (29.10.2024) per proporre ricorso è scaduto il 28.12.2024. Il ricorso è stato presentato il 28.03.2025, risultando quindi intempestivo. L'istanza di accertamento con adesione non ha sospeso il termine per l'impugnazione in quanto presentata da soggetto non legittimato.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione attiva di Ricorrente_1

    Il signor Ricorrente_1, in veste di persona fisica che ha rivestito in passato l'incarico di amministratore, è un soggetto privo di legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto (29.10.2024) per proporre ricorso è scaduto il 28.12.2024. Il ricorso è stato presentato il 28.03.2025, risultando quindi intempestivo. L'istanza di accertamento con adesione non ha sospeso il termine per l'impugnazione in quanto presentata da soggetto non legittimato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
    Numero : 27
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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