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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente
PSAILA VINCENZO, RE
CARLISI MATTEO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TI9CR0700070-2024 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. TI9CR0700070-2024 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 SRL in liquidazione giudiziale, con sede in Gonars (UD), in persona del legale rappresentate signor Nominativo_1 in carica fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale avvenuta con provvedimento n. 33/2024 del 02.09.2024 ed il signor Ricorrente_1, in qualità ex amministratore della società Ricorrente_2 SRL, ricorrono avverso l'Atto di recupero di credito di imposta da agevolazioni n. TI9CR07000702024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, per le annualità
2018 e 2019, notificato in data 28/10/2024, per € 118.471,00, oltre ad interessi per € 23.600,16 e sanzioni per € 118.471,00.
In data 23/12/2024 i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento con adesione alla quale, l'Ufficio non ha dato seguito in quanto “priva di effetti giuridici”.
La società, con sentenza n. 57/2024, è stata dichiarata in liquidazione giudiziale.
Con il provvedimento emesso l'Ufficio ha disconosciuto, per le annualità 2018 e 2019, il credito di imposta per ricerca e sviluppo vantato dalla ricorrente avendo riscontrato l'assenza di inerenza con l'attività di impresa svolta e l'inesistenza dei progetti asseritamente realizzati.
I ricorrenti hanno introdotto ricorso a seguito delle intenzioni manifestate dalla curatela, con pec del
21/11/2024, di non volere costituirsi in giudizio.
Nel 2018 la società ha avviato due progetti.
Il primo con lo scopo di realizzare una piattaforma online, denominata Nominativo 4, dedicata alla comunicazione tra professionisti e clienti, attraverso la quale i professionisti possono offrire servizi di consulenza e servizi digitali anche a pagamento ai propri clienti.
Il secondo progetto riguarda la messa a punto di una stampante 3D innovativa, sviluppata con il supporto e la verifica tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo principale era creare un ecosistema integrato per la stampa 3D, valorizzando soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili.
Ritenuta la perfetta aderenza dei progetti e l'ammissibilità degli stessi per la fruizione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013 la ricorrente ha introdotto reclamo.
Motivi del ricorso.
1. Illegittimità per eccesso di potere e carenza di motivazione per assenza di richiesta di parere al Mise in presenza di valutazioni tecniche di elevata complessità.
2. Illegittimità per violazione del principio di legalità ex art. 23 Costituzione e del principio di affidamento ex art. 10 L. 212/2000, per inapplicabilità (retroattiva) del manuale di Frascati ai fini dell'individuazione delle attività di R&S agevolabili.
3. Illegittimità per carenza di motivazione e violazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013, del DM 27 maggio
2015 e della circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.
4. Illegittimità dell'atto impugnato in relazione all'irrogazione di sanzioni nella misura di cui all'art. 13, c. 5 del d.Lgs 471/1997.
Chiede, in via pregiudiziale e principale, l'annullamento dell'Atto di recupero;
in via subordinata la disapplicazione della sanzione o l'applicazione della sanzione più lieve art. 13, comma 4, D.lgs. 471/1997.
Spese rifuse.
L'Agenzia delle Entrate nella costituzione in giudizio, in via pregiudiziale, sostiene l'inammissibilità del ricorso ex artt. 18 e 21 d. Lgs 546/92; carenza di legittimazione attiva in capo al signor Ricorrente_1. Chiede ancora l'inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto in data 28/03/2025, oltre il termine previsto dall'art. 21 d.Lgs. 546/97 rispetto all'atto notificato in data 29/10/2024.
Rileva ancora che le criticità emerse in sede di verifica ed esposte ai punti da 1 a 9 della parte in “fatto” poiché non specificamente contestate, devono essere valutate come “NON CONTESTATE” ex art. 115 c.p.
c.
Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso oltre al rimborso delle spese di giudizio.
Con memoria di data 19.06.2025 i ricorrenti insistono per l'ammissibilità del ricorso e per la legittimità del signor Ricorrente_1 di poter proporre ricorso.
Si conferma quindi la richiesta di accoglimento del ricorso.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 23.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli esiti della verifica fiscale condotta in capo alla Ricorrente_2 SRL l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine – ha notificato, in data 28/06/2024, il P.V.C. contenente rilievi in materia di IRES, IVA
e IRAP, per gli anni di imposta 2018 e 2019, rilevando, nello specifico, la illegittima fruizione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 3 del d.L. n. 145/2013.
In data 28.10.2024, l'Ufficio ha notificato l'Atto di recupero n. TI9CR0700070 2024 avanzando una pretesa fiscale per € 118.471,00, oltre ad interessi per € 23.600,16 e sanzioni per € 118.471,00.
La ricorrente che svolge l'attività di produzione di avanzate tecnologie software e hardware si è impegnata nello sviluppo di due progetti volti ad implementare rispettivamente una piattaforma online, denominata
Nominativo 4, ed una stampante 3D per consentire le stampe ad alta temperatura.
A seguito del pronunciamento del Tribunale di Udine, con sentenza n. 57/2024 di data 02.09.2024, la società
è stata posta in liquidazione giudiziale. La curatela, in persona della dott.ssa Nominativo_2, con pec del 21.11.2024, ha comunicato ai signori Nominativo_1 e Ricorrente_1, rispettivamente legale rappresentate della società fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale ed al signor Ricorrente_1, ex amministratore della società Ricorrente_2 SRL, la propria intenzione di non voler coltivare il ricorso avverso il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
In data 23/12/2024 la società e il sig. Ricorrente_1 hanno presentato, istanza di accertamento con adesione.
Preliminarmente la Corte osserva che la ricorrente non ha opposto alcuna motivazione di merito riguardo alle osservazioni mosse dall'Ufficio inerenti:
1. la mancata esposizione nel quadro RU “crediti d'imposta” “Ricerca & Sviluppo L. 190/2014” per i periodi d'imposta 2018 e 2019, successivamente riportate nelle dichiarazioni integrative, presentate in data
17.05.2021, senza il versamento della corrispondente sanzione;
2. la mancata esposizione nella dichiarazione IRAP dei calcoli per gli anni dal 2012 al 2014 “Personale addetto alla ricerca e sviluppo”, in riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2019 (omessa presentazione di dichiarazione integrativa IRAP);
3. le differenti quantificazioni del credito d'imposta per R&S maturato nel periodo d'imposta 2018;
4. la mancanza di informazioni richieste dall'Ufficio in ordine all'attività esercitata e fatturata dal signor
Nominativo_3;
5. la sovrapposizione tra le attività svolte dagli amministratori ed il lavoro di Ricerca & Sviluppo svolto dagli stessi;
6. l'assenza di delibera assembleare in ordine ai compensi assegnati agli amministratori per l'anno d'imposta
2019
7. le attestazioni rese in ordine agli obblighi di certificazione contabile;
8. le discordanze emerse riguardo all'attività gestionale degli amministratori Ricerca & Sviluppo;
9. le discordanza emerse riguardo al lavoro svolto dai dipendenti per Ricerca & Sviluppo che non sono state specificatamente contestate.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. le richiamate osservazioni sono, pertanto, da ritenersi non contestate.
L'Ufficio, in via pregiudiziale, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ex artt. 18 e 21 d.Lgs 546/92 per carenza di legittimazione attiva dell' ex amministratore della società signor Ricorrente_1.
Il motivo è fondato.
Il signor Ricorrente_1 in veste di persona fisica che ha rivestito, in passato, l'incarico di amministratore e legale rappresentante della società Ricorrente_2 SRL è un soggetto privo di legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società.
L'art. 81 cod. proc. civ. dispone, infatti, che «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui».
Da ciò ne discende la carenza di legittimazione del ricorrente e quindi l'inammissibilità del ricorso volto ad impugnare l'atto di recupero di credito di imposta da agevolazioni. Per le medesime ragioni non poteva proporre alcuna istanza di accertamento con adesione.
Parimenti è da considerare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 21 d. Lgs. 546/97, proposto dal signor Nominativo_1 nella veste di ex legale rappresentate della società (carica mantenuta fino al 02.09.2024 data di apertura della liquidazione giudiziale).
Successivamente alla notifica di data 28.10.2024 dell'Atto di recupero n. TI9CR0700070 2024 con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del d.L. n. 145/2013, il signor Nominativo_1, in data 23.12.2024, ha presentato unitamente all'ex amministratore signor Ricorrente_1, istanza di accertamento con adesione considerata dall'Ufficio priva di effetti giuridici.
L'accertamento con adesione disciplinato dagli artt. 5, 6, 12 del d.Lgs n. 218/1997 è un istituto deflattivo del contenzioso che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di adesione, sarebbe stato il curatore fallimentare che non ha inteso coltivare l'azione di resistenza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Facoltà che invece avrebbe potuto esercitare l'ex amministratore della società se avesse manifestato il proprio proposito entro i termini previsti dall' art. 21 d. Lgs. 546/97 onde poter tutelare il proprio diritto di difesa.
Di fatto tale termine non è stato rispettato nella convinzione che la presentazione dell'istanza di accertamento gli avrebbe consentito la possibilità di poter godere della sospensione del termine per l'impugnazione dell'atto di recupero.
Al rifiuto opposto dall'Amministrazione per non aver riconosciuto la legittimità dell'istanza, il ricorrente ha precisato che l'adesione non avrebbe comportato l'utilizzo di risorse facenti parte della massa fallimentare, che non ci sarebbe stata alcuna lesione della par condicio creditorum, che il pagamento di quanto dovuto sarebbe stato garantito dall'utilizzo di risorse estranee al patrimonio oggetto della procedura fallimentare.
Ai sensi degli artt.8 e 9 d. Lgs.n.218/97, la definizione per adesione si perfeziona con il versamento della prima rata. Il contribuente, oramai estromesso dalla gestione della società per essere stata posta in liquidazione giudiziale, non è legittimato a corrispondere alcunché indipendentemente dalle proprie intenzioni e, pertanto, non può presentare istanza di accertamento con adesione, conseguentemente non può avvalersi della sospensione del termine di novanta giorni per proporre ricorso tributario da consierarsi, inesorabilmente, intempestivo perché presentato il 28.03.2025 oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'atto avvenuto il 29.10.2024.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così decide: rigetta il ricorso , condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore della convenuta Agenzia, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Il Presidente. G. Pellizzoni
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente
PSAILA VINCENZO, RE
CARLISI MATTEO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TI9CR0700070-2024 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. TI9CR0700070-2024 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 SRL in liquidazione giudiziale, con sede in Gonars (UD), in persona del legale rappresentate signor Nominativo_1 in carica fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale avvenuta con provvedimento n. 33/2024 del 02.09.2024 ed il signor Ricorrente_1, in qualità ex amministratore della società Ricorrente_2 SRL, ricorrono avverso l'Atto di recupero di credito di imposta da agevolazioni n. TI9CR07000702024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, per le annualità
2018 e 2019, notificato in data 28/10/2024, per € 118.471,00, oltre ad interessi per € 23.600,16 e sanzioni per € 118.471,00.
In data 23/12/2024 i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento con adesione alla quale, l'Ufficio non ha dato seguito in quanto “priva di effetti giuridici”.
La società, con sentenza n. 57/2024, è stata dichiarata in liquidazione giudiziale.
Con il provvedimento emesso l'Ufficio ha disconosciuto, per le annualità 2018 e 2019, il credito di imposta per ricerca e sviluppo vantato dalla ricorrente avendo riscontrato l'assenza di inerenza con l'attività di impresa svolta e l'inesistenza dei progetti asseritamente realizzati.
I ricorrenti hanno introdotto ricorso a seguito delle intenzioni manifestate dalla curatela, con pec del
21/11/2024, di non volere costituirsi in giudizio.
Nel 2018 la società ha avviato due progetti.
Il primo con lo scopo di realizzare una piattaforma online, denominata Nominativo 4, dedicata alla comunicazione tra professionisti e clienti, attraverso la quale i professionisti possono offrire servizi di consulenza e servizi digitali anche a pagamento ai propri clienti.
Il secondo progetto riguarda la messa a punto di una stampante 3D innovativa, sviluppata con il supporto e la verifica tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo principale era creare un ecosistema integrato per la stampa 3D, valorizzando soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili.
Ritenuta la perfetta aderenza dei progetti e l'ammissibilità degli stessi per la fruizione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013 la ricorrente ha introdotto reclamo.
Motivi del ricorso.
1. Illegittimità per eccesso di potere e carenza di motivazione per assenza di richiesta di parere al Mise in presenza di valutazioni tecniche di elevata complessità.
2. Illegittimità per violazione del principio di legalità ex art. 23 Costituzione e del principio di affidamento ex art. 10 L. 212/2000, per inapplicabilità (retroattiva) del manuale di Frascati ai fini dell'individuazione delle attività di R&S agevolabili.
3. Illegittimità per carenza di motivazione e violazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013, del DM 27 maggio
2015 e della circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.
4. Illegittimità dell'atto impugnato in relazione all'irrogazione di sanzioni nella misura di cui all'art. 13, c. 5 del d.Lgs 471/1997.
Chiede, in via pregiudiziale e principale, l'annullamento dell'Atto di recupero;
in via subordinata la disapplicazione della sanzione o l'applicazione della sanzione più lieve art. 13, comma 4, D.lgs. 471/1997.
Spese rifuse.
L'Agenzia delle Entrate nella costituzione in giudizio, in via pregiudiziale, sostiene l'inammissibilità del ricorso ex artt. 18 e 21 d. Lgs 546/92; carenza di legittimazione attiva in capo al signor Ricorrente_1. Chiede ancora l'inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto in data 28/03/2025, oltre il termine previsto dall'art. 21 d.Lgs. 546/97 rispetto all'atto notificato in data 29/10/2024.
Rileva ancora che le criticità emerse in sede di verifica ed esposte ai punti da 1 a 9 della parte in “fatto” poiché non specificamente contestate, devono essere valutate come “NON CONTESTATE” ex art. 115 c.p.
c.
Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso oltre al rimborso delle spese di giudizio.
Con memoria di data 19.06.2025 i ricorrenti insistono per l'ammissibilità del ricorso e per la legittimità del signor Ricorrente_1 di poter proporre ricorso.
Si conferma quindi la richiesta di accoglimento del ricorso.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 23.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli esiti della verifica fiscale condotta in capo alla Ricorrente_2 SRL l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine – ha notificato, in data 28/06/2024, il P.V.C. contenente rilievi in materia di IRES, IVA
e IRAP, per gli anni di imposta 2018 e 2019, rilevando, nello specifico, la illegittima fruizione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 3 del d.L. n. 145/2013.
In data 28.10.2024, l'Ufficio ha notificato l'Atto di recupero n. TI9CR0700070 2024 avanzando una pretesa fiscale per € 118.471,00, oltre ad interessi per € 23.600,16 e sanzioni per € 118.471,00.
La ricorrente che svolge l'attività di produzione di avanzate tecnologie software e hardware si è impegnata nello sviluppo di due progetti volti ad implementare rispettivamente una piattaforma online, denominata
Nominativo 4, ed una stampante 3D per consentire le stampe ad alta temperatura.
A seguito del pronunciamento del Tribunale di Udine, con sentenza n. 57/2024 di data 02.09.2024, la società
è stata posta in liquidazione giudiziale. La curatela, in persona della dott.ssa Nominativo_2, con pec del 21.11.2024, ha comunicato ai signori Nominativo_1 e Ricorrente_1, rispettivamente legale rappresentate della società fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale ed al signor Ricorrente_1, ex amministratore della società Ricorrente_2 SRL, la propria intenzione di non voler coltivare il ricorso avverso il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
In data 23/12/2024 la società e il sig. Ricorrente_1 hanno presentato, istanza di accertamento con adesione.
Preliminarmente la Corte osserva che la ricorrente non ha opposto alcuna motivazione di merito riguardo alle osservazioni mosse dall'Ufficio inerenti:
1. la mancata esposizione nel quadro RU “crediti d'imposta” “Ricerca & Sviluppo L. 190/2014” per i periodi d'imposta 2018 e 2019, successivamente riportate nelle dichiarazioni integrative, presentate in data
17.05.2021, senza il versamento della corrispondente sanzione;
2. la mancata esposizione nella dichiarazione IRAP dei calcoli per gli anni dal 2012 al 2014 “Personale addetto alla ricerca e sviluppo”, in riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2019 (omessa presentazione di dichiarazione integrativa IRAP);
3. le differenti quantificazioni del credito d'imposta per R&S maturato nel periodo d'imposta 2018;
4. la mancanza di informazioni richieste dall'Ufficio in ordine all'attività esercitata e fatturata dal signor
Nominativo_3;
5. la sovrapposizione tra le attività svolte dagli amministratori ed il lavoro di Ricerca & Sviluppo svolto dagli stessi;
6. l'assenza di delibera assembleare in ordine ai compensi assegnati agli amministratori per l'anno d'imposta
2019
7. le attestazioni rese in ordine agli obblighi di certificazione contabile;
8. le discordanze emerse riguardo all'attività gestionale degli amministratori Ricerca & Sviluppo;
9. le discordanza emerse riguardo al lavoro svolto dai dipendenti per Ricerca & Sviluppo che non sono state specificatamente contestate.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. le richiamate osservazioni sono, pertanto, da ritenersi non contestate.
L'Ufficio, in via pregiudiziale, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ex artt. 18 e 21 d.Lgs 546/92 per carenza di legittimazione attiva dell' ex amministratore della società signor Ricorrente_1.
Il motivo è fondato.
Il signor Ricorrente_1 in veste di persona fisica che ha rivestito, in passato, l'incarico di amministratore e legale rappresentante della società Ricorrente_2 SRL è un soggetto privo di legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società.
L'art. 81 cod. proc. civ. dispone, infatti, che «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui».
Da ciò ne discende la carenza di legittimazione del ricorrente e quindi l'inammissibilità del ricorso volto ad impugnare l'atto di recupero di credito di imposta da agevolazioni. Per le medesime ragioni non poteva proporre alcuna istanza di accertamento con adesione.
Parimenti è da considerare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 21 d. Lgs. 546/97, proposto dal signor Nominativo_1 nella veste di ex legale rappresentate della società (carica mantenuta fino al 02.09.2024 data di apertura della liquidazione giudiziale).
Successivamente alla notifica di data 28.10.2024 dell'Atto di recupero n. TI9CR0700070 2024 con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del d.L. n. 145/2013, il signor Nominativo_1, in data 23.12.2024, ha presentato unitamente all'ex amministratore signor Ricorrente_1, istanza di accertamento con adesione considerata dall'Ufficio priva di effetti giuridici.
L'accertamento con adesione disciplinato dagli artt. 5, 6, 12 del d.Lgs n. 218/1997 è un istituto deflattivo del contenzioso che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di adesione, sarebbe stato il curatore fallimentare che non ha inteso coltivare l'azione di resistenza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Facoltà che invece avrebbe potuto esercitare l'ex amministratore della società se avesse manifestato il proprio proposito entro i termini previsti dall' art. 21 d. Lgs. 546/97 onde poter tutelare il proprio diritto di difesa.
Di fatto tale termine non è stato rispettato nella convinzione che la presentazione dell'istanza di accertamento gli avrebbe consentito la possibilità di poter godere della sospensione del termine per l'impugnazione dell'atto di recupero.
Al rifiuto opposto dall'Amministrazione per non aver riconosciuto la legittimità dell'istanza, il ricorrente ha precisato che l'adesione non avrebbe comportato l'utilizzo di risorse facenti parte della massa fallimentare, che non ci sarebbe stata alcuna lesione della par condicio creditorum, che il pagamento di quanto dovuto sarebbe stato garantito dall'utilizzo di risorse estranee al patrimonio oggetto della procedura fallimentare.
Ai sensi degli artt.8 e 9 d. Lgs.n.218/97, la definizione per adesione si perfeziona con il versamento della prima rata. Il contribuente, oramai estromesso dalla gestione della società per essere stata posta in liquidazione giudiziale, non è legittimato a corrispondere alcunché indipendentemente dalle proprie intenzioni e, pertanto, non può presentare istanza di accertamento con adesione, conseguentemente non può avvalersi della sospensione del termine di novanta giorni per proporre ricorso tributario da consierarsi, inesorabilmente, intempestivo perché presentato il 28.03.2025 oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'atto avvenuto il 29.10.2024.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così decide: rigetta il ricorso , condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore della convenuta Agenzia, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Il Presidente. G. Pellizzoni