Sentenza 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/11/2023, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 00873/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2021, proposto da
Radio Bruno Nord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fontana e Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fontana in CI, via Armando Diaz n. 28;
contro
Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza n. 198/2021 in data 4 ottobre 2021, firmata digitalmente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini del Comune di Mantova Arch. Stefania Galli, notificata alla Radio Bruno Nord srl mezzo pec in data 5 ottobre 2021, con la quale si ordina alla stessa di provvedere alla immediata disattivazione dell'impianto di radiodiffusione sonora installato sul traliccio ubicato a Mantova in Viale Veneto 27-29 ed operante sulla frequenza di 94,9 MHz;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 198 del 4 ottobre 2021, il Comune di Mantova ha ordinato alla società Radio Bruno Nord s.r.l. di provvedere alla immediata disattivazione dell’impianto di radiodiffusione sonora installato sul traliccio ubicato in Mantova in Viale Veneto 27-29 ed operante sulla frequenza di 94,9 MHz, in quanto installato ed esercito in assenza dell’autorizzazione comunale prescritta dalla legge regionale n. 11 del 11 maggio 2001 e dal decreto legislativo n. 259 del 2003 e s.m.i.
2. Radio Bruno Nord s.r.l. ha impugnato tale provvedimento con ricorso ritualmente proposto, esponendo in punto di fatto di trovarsi nell’impossibilità materiale e giuridica di ottemperare all’ordinanza impugnata, avendo ceduto ad altra società la proprietà e il possesso dell’impianto in questione circa tre anni prima del provvedimento impugnato, in forza di scrittura privata del 19 aprile 2018, e quindi lamentando, in punto di diritto, l’illegittimità del provvedimento impugnato per erronea individuazione del destinatario dell’atto e carenza di istruttoria.
3. Il Comune di Mantova si è costituito in giudizio depositando documentazione e atto di costituzione formale, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. In prossimità dell’udienza di merito, peraltro, il Comune di Mantova ha provveduto in autotutela, con provvedimento del 28 settembre 2023, ad annullare l’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90, alla luce di quanto dedotto e documentato in giudizio dalla parte ricorrente, peraltro evidenziando in motivazione come l’avvenuta cessione a terzi dell’impianto non fosse stata mai allegata dalla ricorrente in seno al procedimento amministrativo, neppure nella memoria depositata dall’interessata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, così inducendo colpevolmente in errore gli uffici comunali.
5. Nelle proprie memorie conclusive, depositate nel termine di rito, entrambe le parti hanno dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, alla luce del nuovo provvedimento di autotutela adottato dall’amministrazione comunale. Peraltro, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, mentre l’amministrazione ne ha chiesto la compensazione alla luce del comportamento procedimentale tenuto dalla ricorrente, colpevolmente omissivo della circostanza dell’avvenuta cessione a terzi dell’impianto in questione.
6. All’udienza pubblica del 23 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e documentato da entrambe le parti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che il provvedimento di autotutela adottato dall’amministrazione resistente in corso di causa ha soddisfatto integralmente l’interesse azionato in giudizio dalla ricorrente.
8. Peraltro, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del comportamento procedimentale della ricorrente, che, come giustamente eccepito dalla difesa comunale, ha indotto colpevolmente in errore l’amministrazione comunale, omettendo di riferire in seno al procedimento amministrativo circostanze decisive ai fini dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all’ordine di disattivazione dell’impianto de quo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO