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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dd. 11.12.25, nella causa di cui al n. 528/25 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
IA GL, è comparso l'avv. Paolo Toffoli in sostituzione dell'avv. Paolo Dal Zilio per parte ricorrente.
Nessuno compare per le parti resistenti che, attesa la regolarità delle notifiche, vengono dichiarate contumaci.
L'avv. Paolo Toffoli si richiama al ricorso ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte ricorrente che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presente la parte predetta, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa IA GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA
GL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 528/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Paolo Dal Zilio
-ricorrente- contro
(P.IVA in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore (n. a Buenos Aires - Controparte_2
Argentina – il 10.09.1955 c.f. res. in Via Dante n.131/4 Tarcento), C.F._2
-resistente, contumace-
e contro
(P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore,
-resistente, contumace-
Avente ad oggetto: versamento TFR destinato a previdenza complementare sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: 1) accertare l'omesso versamento da parte della società Controparte_1 dei contributi dovuti al nella misura di €9.295,30 ovvero
[...] Controparte_4 nella diversa anche maggiore somma ritenuta di giustizia;
2) condannare la società
[...] al pagamento in favore del Fondo pensione complementare Controparte_1
SECONDAPENSIONE di della somma di € 9.295,30 ovvero della diversa Controparte_5 anche maggiore somma ritenuta di giustizia in relazione alla posizione contributiva individuale della sig.ra ovvero in subordine in via alternativa condannare la Parte_1 Controparte_1 al pagamento della medesima somma, in via diretta o in subordine a titolo di
[...] risarcimento del danno, in favore della sig.ra in entrambi i casi con gli interessi e la Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni posta creditoria al saldo 4) condannare le resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.25 deduceva di aver prestato servizio in favore Parte_1 della società (d'ora in poi per brevità solo , con contratto Controparte_1 CP_1
a tempo indeterminato in qualità di impiegata di 4° livello, dall'1.04.98 al 31.10.21, quando il rapporto di lavoro cessava.
La ricorrente allegava di aver indicato, a partire dall'1.04.08, quale Fondo di Previdenza
Complementare per la destinazione del proprio TFR, “Pioneer Futuro” di Pioneer Investment
Management SGRpa, poi confluito nel Fondo “SECONDAPENSIONE Fondo Pensione Aperto” di
(per brevità solo . CP_3 Controparte_3 Controparte_5
La ricorrente evidenziava che, alla data della cessazione del rapporto, aveva maturato € 10.128,73 a titolo di TFR da versare al Fondo a partire da gennaio 2011, mentre risultava versato al Fondo dalla solo l'importo di € 833,43, con una differenza di € 9.295,30. CP_1
La difesa attorea esponeva di aver già adito l'intestato Tribunale per ottenere in via monitoria la condanna della al pagamento dell'importo di € 16.581,41 a titolo di TFR rimasto in azienda CP_1
e concludeva, quindi, come in epigrafe.
Le resistenti e Controparte_1 Controparte_3 pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
La causa era istruita solo documentalmente.
La parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedeva alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.2025.
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Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il versamento dei contributi omessi da parte del datore di lavoro in favore del Fondo di previdenza complementare a cui la stessa aveva aderito.
Giova premettere, al fine di individuare la cornice normativa di riferimento, che la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui trattasi, collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della “funzionalizzazione della previdenza complementare”: cfr. Corte cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova il suo attuale referente normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, emanato in attuazione della legge-delega n. 243 del
2004, che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandola al principio di autonomia (ancorché
“funzionalizzata”), tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 252/05 “l'adesione alle forme pensionistiche complementari … è libera e volontaria” e che, ai sensi del successivo art. 3, comma
1, “le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, “stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto rileva in questa sede, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/05); si tratta delle risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art. 11. (v. Cass. civ. - Sez. 6-1,
Ordinanza n. 17704 del 2022).
Tanto premesso, deve, allora ed innanzitutto, essere confermata, sotto il profilo processuale, la correttezza dell'iniziativa assunta dalla ricorrente, la quale ha qui opportunamente convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro e la società di gestione del fondo di previdenza complementare a cui la ricorrente medesima ha aderito, per chiedere l'accertamento del mancato versamento delle quote di TFR trattenute da nonché, appunto, la sua condanna Controparte_1
a versare gli importi in questione a favore del Fondo “SecondaPensione”.
L'omissione di cui trattasi, infatti, così come, di riflesso, l'omesso accantonamento delle stesse quote da parte del Fondo pensionistico, si ripercuote negativamente ed in via diretta proprio sul lavoratore, unico destinatario della prestazione previdenziale.
Si deve, poi, aggiungere che legittimato passivo, accanto al datore di lavoro, deve essere altresì il
Fondo. Invero, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal suo datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire;
di conseguenza, “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato (…); ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo” (v., così, Cass. Civ. – Sez. U, sentenza n. 4784 del 09/03/2015). Il lavoratore, quindi, “… ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che (semmai) non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti” (v., così, Cass civ. - Sez. L, Sentenza n. 2406 del 27/01/2022).
Tutto ciò premesso, si osserva che nel caso di specie risultano documentalmente provati, da un lato,
l'adesione da parte della ricorrente al Fondo Pensione Aperto “ ” di Pioneer Controparte_6
Investment Management SGRpA, poi confluito, a seguito di fusione per incorporazione dall'1.10.08, nel Fondo “SecondaPensione” di v. doc.ti 23 e 24 allegati al ricorso) e, dall'altro, Controparte_5 le trattenute delle quote di TFR che la ha provveduto, tempo per tempo, ad effettuare sulla CP_1 retribuzione della lavoratrice (v. buste paga e C.U. 2022, in atti sub doc. ti 11-22).
Risulta, altresì, documentalmente provata, con la produzione della certificazione unica 2022, dei versamenti effettuati dalla società e del prospetto riepilogativo effettuato dal sindacato (v. doc. ti 11-
8 e 6-7-26), una differenza tra quanto la società avrebbe dovuto versare e quando effettivamente risulta versato al CP_4
In particolare, parte ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito per il mancato versamento del TFR al Fondo di previdenza complementare cui ha aderito a partire da gennaio 2011 e fino a ottobre 2021, data di cessazione del rapporto lavorativo con la CP_1
Risulta, infatti, che quest'ultima ha effettuato il versamento delle quote dovute per gli anni 2008-2010 per un totale di € 3.518,82 (v. doc. 26), provvedendo, poi ed invece, ad effettuare solamente due pagamenti a titolo di acconto per le quote relative all'anno 2011 (v. doc.ti 6-7) per un totale di €
833,43, mentre nella C.U. 2022 emessa dalla società datoriale la quota di TFR da versare al Fondo risultava pari ad € 13.647,61, con una differenza di € 9.295,30 a danno della ricorrente.
Dunque, in conclusione, andrà condannata a pagare al Fondo Controparte_1
“SecondaPensione” di la contribuzione residua nella posizione individuale Controparte_5 della ricorrente, pari, appunto, alla differenza tra quanto complessivamente dovuto dalla succitata società a partire da gennaio 2011 (€ 10.128,73 – v., per il totale del TFR da versare al Fondo maturato da gennaio 2011 ad ottobre 2021, i conteggi riepilogativi di cui al doc. 8) e quanto sino ad ora versato
(€ 833,43 – doc.ti 6-7), per un importo di € 9.295,30, oltre alla rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato, dal dovuto sino al saldo.
Da ultimo, attesa la soccombenza della società quest'ultima Controparte_1 deve essere condannata a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria che non si è sostanzialmente tenuta. Trovano, invece, integrale compensazione tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra la ricorrente ed essendo quest'ultima stata evocata in Controparte_5 giudizio solo in quanto destinataria dei versamenti omessi dal datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
IA GL, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al versamento del TFR maturato e Parte_1 non corrisposto al Fondo di previdenza complementare “SecondaPensione” e, per l'effetto,
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 9.295,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, al Fondo di previdenza complementare
“SecondaPensione”, con ordine ad di ricevere il pagamento e di Controparte_5 imputarlo alla posizione della ricorrente;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente
, spese che liquida in €. 118,50 per contributo unificato ed in € 2.109,00 per Parte_1 compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
4. compensa le spese di lite nel rapporto tra la ricorrente e Controparte_5
Così deciso in Udine, 11.12.25
Il Giudice
dott.ssa IA GL