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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24471/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. La Rocca Liliana, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 GARZIGLIANA il 02/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GARZIGLIANA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01.11.2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GARZIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che, attese le condizioni economiche affermate dai coniugi e valutato che essi hanno dichiarato di possedere mezzi adeguati a garantirne l'indipendenza patrimoniale (comunque rinunciando, per quanto possa occorrere, ad ogni pretesa a questo titolo nei reciproci confronti), nessun assegno divorzile – ex art. 5, commi sesto e ottavo, della L. n. 898/1970 – è dovuto dal sig. alla sig.ra , né viceversa;
Parte_2 Parte_1
DISPONE che il minore sia affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni future del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. Sarà loro onere tenersi reciprocamente e tempestivamente informati circa tutte le questioni relative al minore.
DISPONE, fatti salvi diversi accordi, che il minore stia con i genitori osservando il seguente calendario:
- 1 settimana: in ragione del primo turno lavorativo del padre, il minore starà con il predetto il pagina 2 di 5 Lunedì e il Mercoledì, dalle ore 16:00, quando il padre lo preleverà dalla scuola dell'infanzia, sino alle ore 21:00, quando avrà cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna. Il Martedì e il Giovedì il minore starà con il padre dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, quando il padre lo accompagnerà presso la casa della madre.
Qualora il padre sia a riposo dal lavoro il Sabato, e lavori la Domenica pomeriggio, il minore starà con il padre dal Venerdì dall'uscita dall'asilo sino alla domenica ore 10:00, mentre nel caso in cui il padre sia a riposo il Sabato e lavori la Domenica mattina, avrà cura di andare a prelevare il figlio alla scuola dell'infanzia il Venerdì pomeriggio e lo terrà con sé sino alle ore 22.00 del Sabato, quando lo accompagnerà presso la casa materna;
- 2 settimana: in ragione del secondo turno lavorativo del padre, il figlio starà con la madre dal Lunedì sino alle ore 16:00 del Sabato, quando lo accompagnerà dal padre che lo terrà con sé sino alla Domenica ore 21:00.
Nel caso si verificasse un giorno in cui, nonostante il turno pomeridiano, il padre lavori al mattino, quest'ultimo avrà cura di andare a prelevare il figlio a scuola e lo terrà con sé sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà all'asilo.
Qualora abbia taluni problemi di salute permarrà presso l'abitazione del genitore che lo Per_1 avrà con sé in quel frangente. In tali circostanze l'altro genitore potrà far visita al figlio recandosi presso la relativa abitazione, almeno un'ora al giorno, previo accordo sugli orari.
Tali modalità di permanenza del minore con i rispettivi genitori dovranno essere osservate Per_1 a settimane alterne.
- Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascuno Per_1 dei genitori in periodi da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno ed i coniugi dovranno previamente comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno.
In caso di disaccordo si stabilisce che il minore starà ad anni alterni dal giorno 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore. (Salvo diverso accordo tra i coniugi, il primo periodo di vacanza andrà dal pomeriggio del 8 Agosto al pomeriggio del 17 Agosto ed il secondo periodo dal 18 Agosto al 29 Agosto).
Qualora entro Maggio i coniugi non potessero comunicare il loro periodo di vacanza e/o detti periodi dovessero coincidere, i coniugi reciprocamente si obbligano e si rendono disponibili a far sì che il minore possa trascorrere un eguale periodo di vacanza con entrambi i genitori. Al termine di ogni periodo di vacanza i genitori si obbligano a riaccompagnare il minore presso i loro rispettivi domicili. Il tempo rimanente del periodo di sospensione dell'attività scolastica sarà suddiviso nella misura del 50% fino alla ripresa della scuola.
- Ad anni alterni trascorrerà la vigilia di Natale con la madre fino alle ore 10.00 del giorno Per_1 di Natale, quando verrà accompagnato presso l'abitazione del padre, il quale lo terrà con sé fino alle ore 10.00 del giorno di Santo Stefano, quando avrà cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna.
- Ad anni alterni i genitori potranno trascorrere con il figlio le vacanze natalizie nelle settimane dal 26 Dicembre ore 10.00 al 31 Dicembre ore 10.00 e dal 31 Dicembre ore 10.00 al 7 Gennaio ore 10:00, con previsione di accompagnamento a scuola se tale data risulti coincidente con quella di inizio delle lezioni scolastiche;
- Ad anni alterni il padre potrà trascorrere con il minore il giorno della Domenica di Pasqua, mentre la madre lo terrà con sé il giorno del Lunedì dell'Angelo.
pagina 3 di 5 - Il giorno del compleanno, essendo una festività, trascorrerà il pranzo con un genitore e la Per_1 cena con l'altro, ad anni alterni.
- Le festività infrascolastiche verranno pianificate dai genitori entro fine Settembre secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori potranno vedere anche in altre occasioni e con diverse modalità, purché oggetto di Per_1 concertazione ed accordo tra le parti.
Ciascun genitore, quando terrà con sé il figlio, consentirà all'altro genitore un colloquio telefonico al giorno, anche per il tramite della videochiamata, rendendosi reperibile al proprio telefono cellulare.
Quando avrà il cellulare, la telefonata e/o videochiamata dovrà preferibilmente avvenire sulla sua Per_1 utenza.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento, alla cura ed alla educazione di Per_1 nel periodo del rispettivo collocamento presso di sè, impegnandosi, durante il detto periodo, a seguirlo nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarlo agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovrà sottoporsi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, stante la suddivisione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, non viene previsto, a carico dell'uno ed in favore dell'altro, alcun contributo al mantenimento per il minore e ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto di nei periodi Per_1 in cui lo avrà con sé.
DISPONE che le spese relative al minore, da individuarsi sulla base delle linee guida del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e i benefici equipollenti maturandi nell'interesse del minore, saranno divisi al 50% tra i genitori.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a garantire il diritto di a conservare rapporti significativi Per_1 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
DÀ ATTO che gli esponenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano, altresì, con la presente, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio del minore;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano che, in relazione alla casa ex coniugale, così come previsto alla condizione n. 9 del verbale di separazione omologato in data 19.04.2023 (doc. 02), il giorno 03.05.2023 la signora ha venduto la propria quota di spettanza pari ad 1/2 di piena proprietà al signor Pt_1 Pt_2 a fronte della somma di € 17.700,00 (diciasettemilasettecento/00). A seguito di tale compravendita il signor è divenuto il proprietario esclusivo dell'ex casa familiare. Pt_2
DÀ ATTO che gli istanti dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente pagina 4 di 5 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24471/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. La Rocca Liliana, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 GARZIGLIANA il 02/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GARZIGLIANA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01.11.2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GARZIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che, attese le condizioni economiche affermate dai coniugi e valutato che essi hanno dichiarato di possedere mezzi adeguati a garantirne l'indipendenza patrimoniale (comunque rinunciando, per quanto possa occorrere, ad ogni pretesa a questo titolo nei reciproci confronti), nessun assegno divorzile – ex art. 5, commi sesto e ottavo, della L. n. 898/1970 – è dovuto dal sig. alla sig.ra , né viceversa;
Parte_2 Parte_1
DISPONE che il minore sia affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni future del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. Sarà loro onere tenersi reciprocamente e tempestivamente informati circa tutte le questioni relative al minore.
DISPONE, fatti salvi diversi accordi, che il minore stia con i genitori osservando il seguente calendario:
- 1 settimana: in ragione del primo turno lavorativo del padre, il minore starà con il predetto il pagina 2 di 5 Lunedì e il Mercoledì, dalle ore 16:00, quando il padre lo preleverà dalla scuola dell'infanzia, sino alle ore 21:00, quando avrà cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna. Il Martedì e il Giovedì il minore starà con il padre dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, quando il padre lo accompagnerà presso la casa della madre.
Qualora il padre sia a riposo dal lavoro il Sabato, e lavori la Domenica pomeriggio, il minore starà con il padre dal Venerdì dall'uscita dall'asilo sino alla domenica ore 10:00, mentre nel caso in cui il padre sia a riposo il Sabato e lavori la Domenica mattina, avrà cura di andare a prelevare il figlio alla scuola dell'infanzia il Venerdì pomeriggio e lo terrà con sé sino alle ore 22.00 del Sabato, quando lo accompagnerà presso la casa materna;
- 2 settimana: in ragione del secondo turno lavorativo del padre, il figlio starà con la madre dal Lunedì sino alle ore 16:00 del Sabato, quando lo accompagnerà dal padre che lo terrà con sé sino alla Domenica ore 21:00.
Nel caso si verificasse un giorno in cui, nonostante il turno pomeridiano, il padre lavori al mattino, quest'ultimo avrà cura di andare a prelevare il figlio a scuola e lo terrà con sé sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà all'asilo.
Qualora abbia taluni problemi di salute permarrà presso l'abitazione del genitore che lo Per_1 avrà con sé in quel frangente. In tali circostanze l'altro genitore potrà far visita al figlio recandosi presso la relativa abitazione, almeno un'ora al giorno, previo accordo sugli orari.
Tali modalità di permanenza del minore con i rispettivi genitori dovranno essere osservate Per_1 a settimane alterne.
- Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascuno Per_1 dei genitori in periodi da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno ed i coniugi dovranno previamente comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno.
In caso di disaccordo si stabilisce che il minore starà ad anni alterni dal giorno 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore. (Salvo diverso accordo tra i coniugi, il primo periodo di vacanza andrà dal pomeriggio del 8 Agosto al pomeriggio del 17 Agosto ed il secondo periodo dal 18 Agosto al 29 Agosto).
Qualora entro Maggio i coniugi non potessero comunicare il loro periodo di vacanza e/o detti periodi dovessero coincidere, i coniugi reciprocamente si obbligano e si rendono disponibili a far sì che il minore possa trascorrere un eguale periodo di vacanza con entrambi i genitori. Al termine di ogni periodo di vacanza i genitori si obbligano a riaccompagnare il minore presso i loro rispettivi domicili. Il tempo rimanente del periodo di sospensione dell'attività scolastica sarà suddiviso nella misura del 50% fino alla ripresa della scuola.
- Ad anni alterni trascorrerà la vigilia di Natale con la madre fino alle ore 10.00 del giorno Per_1 di Natale, quando verrà accompagnato presso l'abitazione del padre, il quale lo terrà con sé fino alle ore 10.00 del giorno di Santo Stefano, quando avrà cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna.
- Ad anni alterni i genitori potranno trascorrere con il figlio le vacanze natalizie nelle settimane dal 26 Dicembre ore 10.00 al 31 Dicembre ore 10.00 e dal 31 Dicembre ore 10.00 al 7 Gennaio ore 10:00, con previsione di accompagnamento a scuola se tale data risulti coincidente con quella di inizio delle lezioni scolastiche;
- Ad anni alterni il padre potrà trascorrere con il minore il giorno della Domenica di Pasqua, mentre la madre lo terrà con sé il giorno del Lunedì dell'Angelo.
pagina 3 di 5 - Il giorno del compleanno, essendo una festività, trascorrerà il pranzo con un genitore e la Per_1 cena con l'altro, ad anni alterni.
- Le festività infrascolastiche verranno pianificate dai genitori entro fine Settembre secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori potranno vedere anche in altre occasioni e con diverse modalità, purché oggetto di Per_1 concertazione ed accordo tra le parti.
Ciascun genitore, quando terrà con sé il figlio, consentirà all'altro genitore un colloquio telefonico al giorno, anche per il tramite della videochiamata, rendendosi reperibile al proprio telefono cellulare.
Quando avrà il cellulare, la telefonata e/o videochiamata dovrà preferibilmente avvenire sulla sua Per_1 utenza.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento, alla cura ed alla educazione di Per_1 nel periodo del rispettivo collocamento presso di sè, impegnandosi, durante il detto periodo, a seguirlo nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarlo agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovrà sottoporsi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, stante la suddivisione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, non viene previsto, a carico dell'uno ed in favore dell'altro, alcun contributo al mantenimento per il minore e ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto di nei periodi Per_1 in cui lo avrà con sé.
DISPONE che le spese relative al minore, da individuarsi sulla base delle linee guida del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e i benefici equipollenti maturandi nell'interesse del minore, saranno divisi al 50% tra i genitori.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a garantire il diritto di a conservare rapporti significativi Per_1 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
DÀ ATTO che gli esponenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano, altresì, con la presente, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio del minore;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano che, in relazione alla casa ex coniugale, così come previsto alla condizione n. 9 del verbale di separazione omologato in data 19.04.2023 (doc. 02), il giorno 03.05.2023 la signora ha venduto la propria quota di spettanza pari ad 1/2 di piena proprietà al signor Pt_1 Pt_2 a fronte della somma di € 17.700,00 (diciasettemilasettecento/00). A seguito di tale compravendita il signor è divenuto il proprietario esclusivo dell'ex casa familiare. Pt_2
DÀ ATTO che gli istanti dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente pagina 4 di 5 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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