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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5115/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5115/2021, riservata in decisione all'udienza del 2.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Altri rapporti condominiali
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t. avv. (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in alla via Stazio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pt_1
Maione (C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. e (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 elett.te dom.ti in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Pastore, ( ) dal quale sono rappr.ti e difesi C.F._6
Pec: Email_2 APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per gli appellati: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art 702 bis, emessa in data 14.11.2021 e comunicata in data
15.11.2021, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. recante
R.G. n. 3785/2021, ha così provveduto: a) ha condannato il resistente al Parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di Euro 19.353,00 ciascuno, detratta per ognuno di essi la relativa quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.; b) ha condannato il al Parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali della fase di attuazione che sono state liquidate in Euro 2.945,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
c) ha condannato il al pagamento in favore dei Parte_1 ricorrenti delle spese del procedimento, spese che qui si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Patrizia Pastore, procuratore antistatario dei ricorrenti.
2. Avverso tale ordinanza, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2021, il
, ha proposto appello deducendo a sostegno i seguenti Parte_1 motivi.
2.1 ERRONEITA' DELL'ORDINANZA - IMPROCEDIBILITA' DELLA
DOMANDA. Secondo il appellante, ha errato il giudice di prime cure nella Parte_1 parte dell'ordinanza impugnata in cui ha affermato che il non si era Parte_1 presentato al tentativo di mediazione obbligatoria. Ed invero, secondo l'appellante, in realtà era la parte istante, odierna appellata, ad essere assente;
ha evidenziato, inoltre, che quest'ultima aveva dapprima non introdotto la mediazione obbligatoria e solo dopo essere stata invitata dal giudice, su istanza del condominio, aveva azionato il procedimento di mediazione, per poi non prendervi parte.
2..2 INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI PROVE.
pag. 2 di 11 Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che non è stata fornita una prova attendibile del pagamento all'impresa esecutrice dei lavori da parte dei ricorrenti in primo grado, essendo stati forniti documenti inidonei a fondare la pretesa restitutoria avanzata da parte ricorrente.
2.3 SULLA FALSITA' DELLE PROVA DEPOSITATA IN GIUDIZIO –
RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C.
Ha poi aggiunto di essere venuto a conoscenza, dopo aver interloquito con il difensore dell' della circostanza che alcun pagamento è stato in Parte_2 realtà disposto dai ricorrenti/appellati nei confronti della stessa e che addirittura alcuna quietanza sarebbe stata mai rilasciata dall'impresa stessa, rilevandosi, in quella depositata in giudizio, un falso. A riprova del mancato pagamento di tali importi, vi è che l'impresa edile ha notificato un decreto ingiuntivo nei confronti degli appellati, che non hanno contestato il diritto di credito ma eccepito questioni inerenti all'improcedibilità dell'ingiunzione.
Le somme di cui al procedimento azionato da parte appellata, quindi, non sono mai state versate in favore della ditta e pertanto non sussiste alcun diritto restitutorio nei confronti dell'odierna parte appellata.
2.4 SUL GOVERNO DELLE SPESE DI LITE
Il non ha mai avuto l'intento di eludere il pagamento delle opere di Parte_1 rimessione in pristino dei luoghi, non essendo stato richiesto, semmai, prima d'ora, alcun pagamento da parte dei ricorrenti e non essendo mai stata eccepita al alcuna Parte_1 inadempienza. Gli appellati, invece, nonostante i solleciti, non hanno mai fornito i documenti giustificativi dei crediti vantati. Per tali motivi le spese devono essere poste a carico degli appellati
3. Gli Appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza è stata comunicata dalla cancelleria in data 15.11.2021; l'atto di appello è stato notificato il 14 dicembre 2021. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c. è stato osservato.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
pag. 3 di 11 L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della ordinanza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, pertanto, affermarsi che sia passata in giudicato la statuizione contenuta nella ordinanza impugnata in virtù della quale il appellante è stato condannato a Parte_1 rimborsare in favore degli appellati la somma di € 5.255,08 a titolo di rimborso dell'importo versato in favore del CTU, ing. sulla scorta delle fatture nn. 49 e 50 del Per_1
2018, detratta per ognuno di essi la relativa quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque ai sensi dell'art. 1124 c.c.
Ed invero, nel proprio atto di appello, il ha contestato “la ricostruzione operata Parte_1 dal Giudice di prime cure laddove in ordinanza deduce: “I ricorrenti hanno fornito la prova di aver pagato
Euro 52.806,60 alla ed Euro 5.255,08 al CTU”. E però, ha poi precisato Parte_2 che, contrariamente a quanto disposto in ordinanza, non v'è prova dell'avvenuto pagamento di quanto sarebbe stato preteso dall'impresa esecutrice dei lavori, senza nulla argomentare in ordine al pagamento effettuato dagli appellati in favore del CTU.
Consegue da quanto innanzi che deve ritenersi che la ordinanza impugnata sia passata in giudicato in tale parte con esonero della Corte da ogni determinazione al riguardo.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal
[...]
è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Parte_1
pag. 4 di 11 8. Con la prima doglianza, il ha osservato che erra il Parte_1 giudicante allorquando, nell'impugnata ordinanza, riferisce: “Su ordine del giudice è stata espletata invano la mediazione, che deve ritenersi conclusa ai fini della condizione di procedibilità con la seduta del 16.11.2020 in cui il mediatore ha attestato l'esito negativo dell'incontro per l'assenza del condominio, ed, acquisita ulteriore documentazione, la causa è stata riservata in decisione”. Al riguardo,
l'appellante ha precisato che il era presente in mediazione e l'assenza rilevata Parte_1 era, semmai, quella di parte istante (odierna appellata), la quale, con atteggiamento grave ha dapprima ritenuto di non introdurre la mediazione obbligatoria, e solo dopo essere stata invitata dal giudice, su istanza di parte resistente ( ), ha azionato il Parte_1 procedimento di mediazione, per poi non prendervi parte. Non potrà, dunque, a parere dell'appellante, che rilevarsi l'evidente errore del Giudice di prime cure, che avrebbe potuto accorgersi che nella documentazione versata in atti vi era anche il verbale di mediazione negativo in cui era esplicitato il motivo per cui si era concluso negativamente, ovvero l'assenza dell'istante (cfr. “Verbale negativo per assenza della parte istante in mediazione”).
Tanto premesso, ha chiesto riformarsi l'ordinanza impugnata attesa la nullità da cui era affetto il ricorso di controparte con conseguente improcedibilità della domanda che il
Giudice avrebbe dovuto rilevare sin da subito.
Orbene, si rileva che, su eccezione sollevata dal , con ordinanza del Parte_1
14.10.2019, il giudice ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per intraprendere il procedimento di mediazione, rinviando per la verifica all'udienza del 3.3.2020, rinviata al
10.7.2020 stante la proclamata astensione degli avvocati. A tale ultima udienza, la causa veniva rinviata al 12.3.2021, per consentire al ricorrente di dar adeguata prova documentale di aver intrapreso il procedimento, peraltro ancora pendente, come dallo stesso asserito.
All'udienza del 12.3.2021, veniva prodotto verbale negativo di mediazione da parte del ricorrente del 16.11.2020 per assenza del ed altro verbale negativo del Parte_1
17.12.2020 da parte del per assenza del ricorrente, a fronte del quale Parte_1
l'appellante ha insistito per il rigetto del ricorso siccome improcedibile, non Parte_1 essendo stato esperito il procedimento di mediazione sul presupposto che la parte ricorrente, che aveva interesse alla prosecuzione del giudizio, non è comparsa alla mediazione.
pag. 5 di 11 Con ordinanza del 12.3.2021, il giudice, rilevato che il procedimento di mediazione risultava espletato con esito negativo sulla scorta del verbale del 17.12.2020 prodotto dal
, ha fissato l'udienza per la discussione e decisione. Parte_1
Nel provvedimento impugnato, a fronte la reiterata eccezione di improcedibilità da parte del , il giudice di prime cure ha però invocato il verbale del 16.11.2020 Parte_1 prodotto dai ricorrenti, così statuendo: “Su ordine del giudice è stata espletata invano la mediazione, che deve ritenersi conclusa ai fini della condizione di procedibilità con la seduta del
16.11.2020 in cui il mediatore ha attestato l'esito negativo dell'incontro per l'assenza del condominio, ed, acquisita ulteriore documentazione, la causa è stata riservata in decisione”.
Ritiene la Corte che tale decisione sia corretta e debba essere confermata atteso che il procedimento di mediazione introdotto dagli attuali appellati deve ritenersi concluso in data 16.11.2020 per assenza del , a nulla rilevando il successivo verbale del Parte_1
17.12.2020, redatto allorquando le operazioni dovevano ritenersi già completate. Né la parte appellante ha chiarito il motivo per il quale in data 17.12.200, ossia successivamente alla chiusura del procedimento di mediazione del 16.11.2020, è stato redatto un nuovo verbale negativo.
Consegue da quanto, innanzi, che dovendosi ritenere che la mediazione sia stata correttamente espletata dalle parti interessate, l'appello proposto non può trovare accoglimento in tale parte.
9. Con il secondo motivo di appello, il ha contestato la ricostruzione operata Parte_1 dal Giudice di prime cure laddove in ordinanza è scritto: “I ricorrenti hanno fornito la prova di aver pagato Euro 52.806,60 alla ed Euro 5.255,08 al CTU”. Ebbene Parte_2 contrariamente a quanto disposto in ordinanza, secondo gli appellanti non v'è prova dell'avvenuto pagamento di quanto sarebbe stato preteso dall'impresa esecutrice dei lavori. In particolare, l'appellante ha evidenziato che i ricorrenti, nel corso del giudizio di prime cure hanno prodotto, unicamente, una fattura di pagamento, contestata siccome priva di elementi di certezza (mancante della sottoscrizione del soggetto emittente e di data certa) e solo a seguito di ferma contestazione (dopo oltre due anni di causa), fotocopie di assegni di conto corrente privi di ogni elemento attestante l'effettiva consegna e l'avvenuta negoziazione degli stessi, privi quindi di ogni valenza probatoria, nonché una fotocopia, mal scansionata, che avrebbe dovuto rappresentare una quietanza di pagamento emessa da parte della ditta esecutrice dei lavori disposti nell'ordinanza pag. 6 di 11 cautelare. Ha poi precisato che tale quietanza è risultata essere per giunta falsa, sulla base di prova documentale di cui l'appellante ha avuto conoscenza solo successivamente al provvedimento impugnato.
9.1 Con il terzo motivo, parte appellante ha sottolineato che solo di recente, a seguito di una fortuita interlocuzione con il difensore dell' è venuta a Parte_2 conoscenza della circostanza che alcun pagamento è stato in realtà disposto dai ricorrenti/appellati nei confronti della stessa e che addirittura alcuna quietanza sarebbe stata mai rilasciata dall'impresa stessa, rilevandosi, in quella depositata in giudizio, un falso
(cfr. comunicazione Pec del 10.12.2021 inoltrate dall'avv. Fabrizio Ferrigno - all. nella produzione di parte appellante).
Invero, il Condominio ha evidenziato che l'avv. Ferrigno in tale carteggio ha precisato che gli assegni depositati da controparte non sono mai stati consegnati alla ditta appaltatrice e quindi mai incassati i relativi importi;
pertanto, la quietanza è un falso, avendone il r.l. dell'impresa disconosciuto la firma e, in ogni caso, non essendo la formattazione del file riconducibile all'impresa stessa.
Ha aggiunto che, a riprova del mancato pagamento di tali importi vi è che l'impresa edile, in data 12/12/2019, ha notificato il decreto ingiuntivo n. 8975/2019, emesso dal
Tribunale di Napoli, avverso i condomini e , per un importo pari ad CP_2 CP_4 CP_3
€ 52.806,60. Contro il detto decreto ingiuntivo si sono opposti gli odierni appellati, non contestando il diritto di credito dell'impresa a percepire la somma o opponendo alcun pagamento, ma eccependo la circostanza che nel contratto d'appalto, stipulato tra le parti
(impresa edile e committenti) il pagamento delle fatture fosse stato sottoposto alla condizione sospensiva di cui all'art. 12, secondo cui l'impresa si sarebbe impegnata a non promuovere azioni giudiziarie nell'attesa del recupero del credito che i condomini committenti avrebbero azionato nei confronti del . In altri termini, il decreto Parte_1 ingiuntivo che l'impresa edile ha azionato nei confronti degli appellati non è stato impugnato per avvenuto pagamento, giusta quietanza del 28.10.2018 (tesi difensiva adottata dagli stessi e posta a fondamento delle ragioni di fatto del ricorso ex art. 702 bis), ma per eccezioni attinenti alla improcedibilità dell'ingiunzione ed altre questioni giuridiche. Il Condominio appellante ha precisato, infine, che tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4736/2021, nella quale si legge:
“L'opposizione è infondata e va rigettata. Gli opponenti non contestano il credito vantato dall'opposta ma
pag. 7 di 11 affermano che questo non sarebbe esigibile in virtù della citata clausola contrattuale n. 12. Orbene tale clausola costituisce una condizione sospensiva impossibile in quanto subordina il pagamento della prestazione effettuata (che, ricordiamolo, costituisce l'esecuzione coattiva di un obbligo di fare) al recupero delle somme in questione “secondo le modalità previste e disciplinate dal codice di procedura civile nei confronti dell'esecutato”.
In ragione di tanto la parte appellante ha chiesto accogliersi l'appello.
9.2. Tali motivi di appello vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi.
Gli stessi sono infondati e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
9.3 Ed invero, la Corte, anzitutto, rileva che gli stessi condomini e , CP_2 CP_3 CP_4 dopo aver dichiarato, sin dalle note a trattazione scritta relative all'udienza del 25/1/2023, producendo idonea documentazione a riprova dei loro assunti, che, a seguito di un lungo percorso giudiziario, la ha deciso di procedere esecutivamente nei loro Parte_2 confronti, ottenendo due ordinanze di assegnazione in data 13/6/2022 e 9/11/2022, hanno argomentato che si sarebbe ulteriormente perfezionata nel presente grado anche la prova dell'avvenuto pagamento dei lavori (cfr. ordinanze di assegnazione allegate alle note di udienza nella produzione telematica).
In comparsa conclusionale, gli appellati hanno poi aggiunto che la ha Pt_2 Parte_2 incassato molto di più di quanto dovuto, atteso che sono state emesse ben tre ordinanze di assegnazione, una per la , una per la e una per , riportanti tutte lo CP_4 CP_2 CP_3 stesso importo complessivo ovvero 57.000,00 ciascuno, con la diretta conseguenza che la incassando 57.000,00 dalla , 57.000,00 dalla e 57.000,00 da , ha Pt_2 CP_4 CP_2 CP_3 incassato la somma di 171.000,00, invece che il solo importo dovuto di Euro 57.000,00.
Alla luce della documentazione prodotta dagli appellati, dunque, non vi è alcun dubbio che la somma per cui è causa non è stata versata in favore della nel 2018 Parte_2
a mezzo assegni, come sostenuto dagli appellati nel giudizio di primo grado, ma è stata corrisposta nel corso del presente grado di appello, solo a seguito di procedura esecutiva intrapresa dalla ed in virtù di due ordinanze di assegnazione del Parte_2
13/6/2022 e del 9/11/2022 (cfr. documentazione prodotta dalla parte appellata).
Del resto, sin dalla costituzione nel presente gravame, gli stessi condomini e CP_2 CP_3
hanno affermato che gli assegni, a loro dire consegnati alla per il CP_4 Parte_2 pagamento dei lavori svolti, non sono mai stati incassati da quest'ultima. A tal proposito, gli appellati hanno, difatti, testualmente affermato in comparsa: “Le istanti hanno provveduto
pag. 8 di 11 alla corresponsione degli assegni in favore della e per ignoti motivi alle stesse del perché la società in Pt_2 questione non abbia poi provveduto ad incassarli non è ancora dato saperlo”.
Inoltre, si rileva che e , nel presente grado, non hanno fatto alcun CP_2 CP_3 CP_4 riferimento, a riprova della domanda proposta, alla quietanza datata 23 ottobre 2018, posta a fondamento della decisione gravata e, impugnata per falsità dall'appellante nel presente procedimento di appello, fondando la loro difesa Parte_1 essenzialmente sulla dedotta consegna degli assegni (pacificamente non incassati) in favore della ditta esecutrice dei lavori, sicché la stessa deve intendersi rinunciata nel presente giudizio di gravame. Peraltro, non va sottaciuto che, tenuto conto di quanto è emerso dalla documentazione relativa al contenzioso tra la e gli appellati Parte_2 prodotta da parte appellante nel corso del presente grado, appare verosimile la prospettazione del Condominio secondo cui la detta quietanza non sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della atteso che appare poco Parte_2 credibile che il predetto abbia rilasciato in data 23.10.2018 una quietanza liberatoria in favore degli appellati in assenza di pagamento, avvenuto pacificamente in virtù di due ordinanze di assegnazione del 13/6/2022 e del 9/11/2022.
Orbene, deve allora affermarsi che, nel presente grado, è pacificamente emerso che, alla data della domanda formulata in primo grado, gli appellati non avevano ancora corrisposto l'importo in favore della impresa per cui è causa.
Tuttavia, deve rilevarsi altresì che, nel corso del presente grado, sono emersi fatti sopravvenuti, tempestivamente allegati dagli appellati e rilevanti ai fini del giudizio, che hanno comportato la attuale fondatezza della domanda proposta.
Ed invero, in virtù della natura di merito a cognizione piena del giudizio di appello e della necessità di decidere con riguardo alla situazione attuale del rapporto controverso,
l'appello proposto dal non può trovare Parte_1 Pt_1 accoglimento, essendo comunque emerso che gli appellati e hanno CP_2 CP_3 CP_4 versato i detti importi in favore della sia pure nel corso del presente Parte_2 grado.
La preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado non impedisce l'allegazione e la produzione di prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo, rilevanti ai fini della decisione quanto meno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pag. 9 di 11 Fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 del Cpc, infatti, nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove prove documentali non opera nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che la insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. Più precisamente, il novellato articolo 345, comma 3, del Cpc ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012 (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/01/2025, n. 34).
Stante quanto precede, essendo emersa nel corso del presente grado la prova del pagamento della somma per cui è causa, l'appello proposto dal non può Parte_1 trovare accoglimento sicchè la sentenza impugnata deve essere confermata.
9. In considerazione del fatto che il pagamento per cui è causa è stato effettuato nel corso del gravame, va, tuttavia, disposto che gli interessi compensativi sulla somma liquidata dal giudice di prime cure decorrano dalla data della presente sentenza.
10. La sopravvenuta fondatezza in appello della domanda formulata in primo grado da e comporta la integrale compensazione delle spese di lite del CP_2 CP_5 CP_4 doppio grado tra le parti.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 14/11/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 10 di 11 2) dispone che gli interessi compensativi sulla somma liquidata dal giudice di prime cure decorrano dalla data della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado;
4) dà atto che il in è tenuto a pagare un Parte_1 Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5115/2021, riservata in decisione all'udienza del 2.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Altri rapporti condominiali
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t. avv. (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in alla via Stazio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pt_1
Maione (C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. e (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 elett.te dom.ti in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Pastore, ( ) dal quale sono rappr.ti e difesi C.F._6
Pec: Email_2 APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per gli appellati: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art 702 bis, emessa in data 14.11.2021 e comunicata in data
15.11.2021, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. recante
R.G. n. 3785/2021, ha così provveduto: a) ha condannato il resistente al Parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di Euro 19.353,00 ciascuno, detratta per ognuno di essi la relativa quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.; b) ha condannato il al Parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali della fase di attuazione che sono state liquidate in Euro 2.945,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
c) ha condannato il al pagamento in favore dei Parte_1 ricorrenti delle spese del procedimento, spese che qui si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Patrizia Pastore, procuratore antistatario dei ricorrenti.
2. Avverso tale ordinanza, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2021, il
, ha proposto appello deducendo a sostegno i seguenti Parte_1 motivi.
2.1 ERRONEITA' DELL'ORDINANZA - IMPROCEDIBILITA' DELLA
DOMANDA. Secondo il appellante, ha errato il giudice di prime cure nella Parte_1 parte dell'ordinanza impugnata in cui ha affermato che il non si era Parte_1 presentato al tentativo di mediazione obbligatoria. Ed invero, secondo l'appellante, in realtà era la parte istante, odierna appellata, ad essere assente;
ha evidenziato, inoltre, che quest'ultima aveva dapprima non introdotto la mediazione obbligatoria e solo dopo essere stata invitata dal giudice, su istanza del condominio, aveva azionato il procedimento di mediazione, per poi non prendervi parte.
2..2 INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI PROVE.
pag. 2 di 11 Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che non è stata fornita una prova attendibile del pagamento all'impresa esecutrice dei lavori da parte dei ricorrenti in primo grado, essendo stati forniti documenti inidonei a fondare la pretesa restitutoria avanzata da parte ricorrente.
2.3 SULLA FALSITA' DELLE PROVA DEPOSITATA IN GIUDIZIO –
RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C.
Ha poi aggiunto di essere venuto a conoscenza, dopo aver interloquito con il difensore dell' della circostanza che alcun pagamento è stato in Parte_2 realtà disposto dai ricorrenti/appellati nei confronti della stessa e che addirittura alcuna quietanza sarebbe stata mai rilasciata dall'impresa stessa, rilevandosi, in quella depositata in giudizio, un falso. A riprova del mancato pagamento di tali importi, vi è che l'impresa edile ha notificato un decreto ingiuntivo nei confronti degli appellati, che non hanno contestato il diritto di credito ma eccepito questioni inerenti all'improcedibilità dell'ingiunzione.
Le somme di cui al procedimento azionato da parte appellata, quindi, non sono mai state versate in favore della ditta e pertanto non sussiste alcun diritto restitutorio nei confronti dell'odierna parte appellata.
2.4 SUL GOVERNO DELLE SPESE DI LITE
Il non ha mai avuto l'intento di eludere il pagamento delle opere di Parte_1 rimessione in pristino dei luoghi, non essendo stato richiesto, semmai, prima d'ora, alcun pagamento da parte dei ricorrenti e non essendo mai stata eccepita al alcuna Parte_1 inadempienza. Gli appellati, invece, nonostante i solleciti, non hanno mai fornito i documenti giustificativi dei crediti vantati. Per tali motivi le spese devono essere poste a carico degli appellati
3. Gli Appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza è stata comunicata dalla cancelleria in data 15.11.2021; l'atto di appello è stato notificato il 14 dicembre 2021. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c. è stato osservato.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
pag. 3 di 11 L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della ordinanza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, pertanto, affermarsi che sia passata in giudicato la statuizione contenuta nella ordinanza impugnata in virtù della quale il appellante è stato condannato a Parte_1 rimborsare in favore degli appellati la somma di € 5.255,08 a titolo di rimborso dell'importo versato in favore del CTU, ing. sulla scorta delle fatture nn. 49 e 50 del Per_1
2018, detratta per ognuno di essi la relativa quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque ai sensi dell'art. 1124 c.c.
Ed invero, nel proprio atto di appello, il ha contestato “la ricostruzione operata Parte_1 dal Giudice di prime cure laddove in ordinanza deduce: “I ricorrenti hanno fornito la prova di aver pagato
Euro 52.806,60 alla ed Euro 5.255,08 al CTU”. E però, ha poi precisato Parte_2 che, contrariamente a quanto disposto in ordinanza, non v'è prova dell'avvenuto pagamento di quanto sarebbe stato preteso dall'impresa esecutrice dei lavori, senza nulla argomentare in ordine al pagamento effettuato dagli appellati in favore del CTU.
Consegue da quanto innanzi che deve ritenersi che la ordinanza impugnata sia passata in giudicato in tale parte con esonero della Corte da ogni determinazione al riguardo.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal
[...]
è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Parte_1
pag. 4 di 11 8. Con la prima doglianza, il ha osservato che erra il Parte_1 giudicante allorquando, nell'impugnata ordinanza, riferisce: “Su ordine del giudice è stata espletata invano la mediazione, che deve ritenersi conclusa ai fini della condizione di procedibilità con la seduta del 16.11.2020 in cui il mediatore ha attestato l'esito negativo dell'incontro per l'assenza del condominio, ed, acquisita ulteriore documentazione, la causa è stata riservata in decisione”. Al riguardo,
l'appellante ha precisato che il era presente in mediazione e l'assenza rilevata Parte_1 era, semmai, quella di parte istante (odierna appellata), la quale, con atteggiamento grave ha dapprima ritenuto di non introdurre la mediazione obbligatoria, e solo dopo essere stata invitata dal giudice, su istanza di parte resistente ( ), ha azionato il Parte_1 procedimento di mediazione, per poi non prendervi parte. Non potrà, dunque, a parere dell'appellante, che rilevarsi l'evidente errore del Giudice di prime cure, che avrebbe potuto accorgersi che nella documentazione versata in atti vi era anche il verbale di mediazione negativo in cui era esplicitato il motivo per cui si era concluso negativamente, ovvero l'assenza dell'istante (cfr. “Verbale negativo per assenza della parte istante in mediazione”).
Tanto premesso, ha chiesto riformarsi l'ordinanza impugnata attesa la nullità da cui era affetto il ricorso di controparte con conseguente improcedibilità della domanda che il
Giudice avrebbe dovuto rilevare sin da subito.
Orbene, si rileva che, su eccezione sollevata dal , con ordinanza del Parte_1
14.10.2019, il giudice ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per intraprendere il procedimento di mediazione, rinviando per la verifica all'udienza del 3.3.2020, rinviata al
10.7.2020 stante la proclamata astensione degli avvocati. A tale ultima udienza, la causa veniva rinviata al 12.3.2021, per consentire al ricorrente di dar adeguata prova documentale di aver intrapreso il procedimento, peraltro ancora pendente, come dallo stesso asserito.
All'udienza del 12.3.2021, veniva prodotto verbale negativo di mediazione da parte del ricorrente del 16.11.2020 per assenza del ed altro verbale negativo del Parte_1
17.12.2020 da parte del per assenza del ricorrente, a fronte del quale Parte_1
l'appellante ha insistito per il rigetto del ricorso siccome improcedibile, non Parte_1 essendo stato esperito il procedimento di mediazione sul presupposto che la parte ricorrente, che aveva interesse alla prosecuzione del giudizio, non è comparsa alla mediazione.
pag. 5 di 11 Con ordinanza del 12.3.2021, il giudice, rilevato che il procedimento di mediazione risultava espletato con esito negativo sulla scorta del verbale del 17.12.2020 prodotto dal
, ha fissato l'udienza per la discussione e decisione. Parte_1
Nel provvedimento impugnato, a fronte la reiterata eccezione di improcedibilità da parte del , il giudice di prime cure ha però invocato il verbale del 16.11.2020 Parte_1 prodotto dai ricorrenti, così statuendo: “Su ordine del giudice è stata espletata invano la mediazione, che deve ritenersi conclusa ai fini della condizione di procedibilità con la seduta del
16.11.2020 in cui il mediatore ha attestato l'esito negativo dell'incontro per l'assenza del condominio, ed, acquisita ulteriore documentazione, la causa è stata riservata in decisione”.
Ritiene la Corte che tale decisione sia corretta e debba essere confermata atteso che il procedimento di mediazione introdotto dagli attuali appellati deve ritenersi concluso in data 16.11.2020 per assenza del , a nulla rilevando il successivo verbale del Parte_1
17.12.2020, redatto allorquando le operazioni dovevano ritenersi già completate. Né la parte appellante ha chiarito il motivo per il quale in data 17.12.200, ossia successivamente alla chiusura del procedimento di mediazione del 16.11.2020, è stato redatto un nuovo verbale negativo.
Consegue da quanto, innanzi, che dovendosi ritenere che la mediazione sia stata correttamente espletata dalle parti interessate, l'appello proposto non può trovare accoglimento in tale parte.
9. Con il secondo motivo di appello, il ha contestato la ricostruzione operata Parte_1 dal Giudice di prime cure laddove in ordinanza è scritto: “I ricorrenti hanno fornito la prova di aver pagato Euro 52.806,60 alla ed Euro 5.255,08 al CTU”. Ebbene Parte_2 contrariamente a quanto disposto in ordinanza, secondo gli appellanti non v'è prova dell'avvenuto pagamento di quanto sarebbe stato preteso dall'impresa esecutrice dei lavori. In particolare, l'appellante ha evidenziato che i ricorrenti, nel corso del giudizio di prime cure hanno prodotto, unicamente, una fattura di pagamento, contestata siccome priva di elementi di certezza (mancante della sottoscrizione del soggetto emittente e di data certa) e solo a seguito di ferma contestazione (dopo oltre due anni di causa), fotocopie di assegni di conto corrente privi di ogni elemento attestante l'effettiva consegna e l'avvenuta negoziazione degli stessi, privi quindi di ogni valenza probatoria, nonché una fotocopia, mal scansionata, che avrebbe dovuto rappresentare una quietanza di pagamento emessa da parte della ditta esecutrice dei lavori disposti nell'ordinanza pag. 6 di 11 cautelare. Ha poi precisato che tale quietanza è risultata essere per giunta falsa, sulla base di prova documentale di cui l'appellante ha avuto conoscenza solo successivamente al provvedimento impugnato.
9.1 Con il terzo motivo, parte appellante ha sottolineato che solo di recente, a seguito di una fortuita interlocuzione con il difensore dell' è venuta a Parte_2 conoscenza della circostanza che alcun pagamento è stato in realtà disposto dai ricorrenti/appellati nei confronti della stessa e che addirittura alcuna quietanza sarebbe stata mai rilasciata dall'impresa stessa, rilevandosi, in quella depositata in giudizio, un falso
(cfr. comunicazione Pec del 10.12.2021 inoltrate dall'avv. Fabrizio Ferrigno - all. nella produzione di parte appellante).
Invero, il Condominio ha evidenziato che l'avv. Ferrigno in tale carteggio ha precisato che gli assegni depositati da controparte non sono mai stati consegnati alla ditta appaltatrice e quindi mai incassati i relativi importi;
pertanto, la quietanza è un falso, avendone il r.l. dell'impresa disconosciuto la firma e, in ogni caso, non essendo la formattazione del file riconducibile all'impresa stessa.
Ha aggiunto che, a riprova del mancato pagamento di tali importi vi è che l'impresa edile, in data 12/12/2019, ha notificato il decreto ingiuntivo n. 8975/2019, emesso dal
Tribunale di Napoli, avverso i condomini e , per un importo pari ad CP_2 CP_4 CP_3
€ 52.806,60. Contro il detto decreto ingiuntivo si sono opposti gli odierni appellati, non contestando il diritto di credito dell'impresa a percepire la somma o opponendo alcun pagamento, ma eccependo la circostanza che nel contratto d'appalto, stipulato tra le parti
(impresa edile e committenti) il pagamento delle fatture fosse stato sottoposto alla condizione sospensiva di cui all'art. 12, secondo cui l'impresa si sarebbe impegnata a non promuovere azioni giudiziarie nell'attesa del recupero del credito che i condomini committenti avrebbero azionato nei confronti del . In altri termini, il decreto Parte_1 ingiuntivo che l'impresa edile ha azionato nei confronti degli appellati non è stato impugnato per avvenuto pagamento, giusta quietanza del 28.10.2018 (tesi difensiva adottata dagli stessi e posta a fondamento delle ragioni di fatto del ricorso ex art. 702 bis), ma per eccezioni attinenti alla improcedibilità dell'ingiunzione ed altre questioni giuridiche. Il Condominio appellante ha precisato, infine, che tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4736/2021, nella quale si legge:
“L'opposizione è infondata e va rigettata. Gli opponenti non contestano il credito vantato dall'opposta ma
pag. 7 di 11 affermano che questo non sarebbe esigibile in virtù della citata clausola contrattuale n. 12. Orbene tale clausola costituisce una condizione sospensiva impossibile in quanto subordina il pagamento della prestazione effettuata (che, ricordiamolo, costituisce l'esecuzione coattiva di un obbligo di fare) al recupero delle somme in questione “secondo le modalità previste e disciplinate dal codice di procedura civile nei confronti dell'esecutato”.
In ragione di tanto la parte appellante ha chiesto accogliersi l'appello.
9.2. Tali motivi di appello vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi.
Gli stessi sono infondati e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
9.3 Ed invero, la Corte, anzitutto, rileva che gli stessi condomini e , CP_2 CP_3 CP_4 dopo aver dichiarato, sin dalle note a trattazione scritta relative all'udienza del 25/1/2023, producendo idonea documentazione a riprova dei loro assunti, che, a seguito di un lungo percorso giudiziario, la ha deciso di procedere esecutivamente nei loro Parte_2 confronti, ottenendo due ordinanze di assegnazione in data 13/6/2022 e 9/11/2022, hanno argomentato che si sarebbe ulteriormente perfezionata nel presente grado anche la prova dell'avvenuto pagamento dei lavori (cfr. ordinanze di assegnazione allegate alle note di udienza nella produzione telematica).
In comparsa conclusionale, gli appellati hanno poi aggiunto che la ha Pt_2 Parte_2 incassato molto di più di quanto dovuto, atteso che sono state emesse ben tre ordinanze di assegnazione, una per la , una per la e una per , riportanti tutte lo CP_4 CP_2 CP_3 stesso importo complessivo ovvero 57.000,00 ciascuno, con la diretta conseguenza che la incassando 57.000,00 dalla , 57.000,00 dalla e 57.000,00 da , ha Pt_2 CP_4 CP_2 CP_3 incassato la somma di 171.000,00, invece che il solo importo dovuto di Euro 57.000,00.
Alla luce della documentazione prodotta dagli appellati, dunque, non vi è alcun dubbio che la somma per cui è causa non è stata versata in favore della nel 2018 Parte_2
a mezzo assegni, come sostenuto dagli appellati nel giudizio di primo grado, ma è stata corrisposta nel corso del presente grado di appello, solo a seguito di procedura esecutiva intrapresa dalla ed in virtù di due ordinanze di assegnazione del Parte_2
13/6/2022 e del 9/11/2022 (cfr. documentazione prodotta dalla parte appellata).
Del resto, sin dalla costituzione nel presente gravame, gli stessi condomini e CP_2 CP_3
hanno affermato che gli assegni, a loro dire consegnati alla per il CP_4 Parte_2 pagamento dei lavori svolti, non sono mai stati incassati da quest'ultima. A tal proposito, gli appellati hanno, difatti, testualmente affermato in comparsa: “Le istanti hanno provveduto
pag. 8 di 11 alla corresponsione degli assegni in favore della e per ignoti motivi alle stesse del perché la società in Pt_2 questione non abbia poi provveduto ad incassarli non è ancora dato saperlo”.
Inoltre, si rileva che e , nel presente grado, non hanno fatto alcun CP_2 CP_3 CP_4 riferimento, a riprova della domanda proposta, alla quietanza datata 23 ottobre 2018, posta a fondamento della decisione gravata e, impugnata per falsità dall'appellante nel presente procedimento di appello, fondando la loro difesa Parte_1 essenzialmente sulla dedotta consegna degli assegni (pacificamente non incassati) in favore della ditta esecutrice dei lavori, sicché la stessa deve intendersi rinunciata nel presente giudizio di gravame. Peraltro, non va sottaciuto che, tenuto conto di quanto è emerso dalla documentazione relativa al contenzioso tra la e gli appellati Parte_2 prodotta da parte appellante nel corso del presente grado, appare verosimile la prospettazione del Condominio secondo cui la detta quietanza non sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della atteso che appare poco Parte_2 credibile che il predetto abbia rilasciato in data 23.10.2018 una quietanza liberatoria in favore degli appellati in assenza di pagamento, avvenuto pacificamente in virtù di due ordinanze di assegnazione del 13/6/2022 e del 9/11/2022.
Orbene, deve allora affermarsi che, nel presente grado, è pacificamente emerso che, alla data della domanda formulata in primo grado, gli appellati non avevano ancora corrisposto l'importo in favore della impresa per cui è causa.
Tuttavia, deve rilevarsi altresì che, nel corso del presente grado, sono emersi fatti sopravvenuti, tempestivamente allegati dagli appellati e rilevanti ai fini del giudizio, che hanno comportato la attuale fondatezza della domanda proposta.
Ed invero, in virtù della natura di merito a cognizione piena del giudizio di appello e della necessità di decidere con riguardo alla situazione attuale del rapporto controverso,
l'appello proposto dal non può trovare Parte_1 Pt_1 accoglimento, essendo comunque emerso che gli appellati e hanno CP_2 CP_3 CP_4 versato i detti importi in favore della sia pure nel corso del presente Parte_2 grado.
La preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado non impedisce l'allegazione e la produzione di prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo, rilevanti ai fini della decisione quanto meno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pag. 9 di 11 Fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 del Cpc, infatti, nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove prove documentali non opera nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che la insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. Più precisamente, il novellato articolo 345, comma 3, del Cpc ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012 (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/01/2025, n. 34).
Stante quanto precede, essendo emersa nel corso del presente grado la prova del pagamento della somma per cui è causa, l'appello proposto dal non può Parte_1 trovare accoglimento sicchè la sentenza impugnata deve essere confermata.
9. In considerazione del fatto che il pagamento per cui è causa è stato effettuato nel corso del gravame, va, tuttavia, disposto che gli interessi compensativi sulla somma liquidata dal giudice di prime cure decorrano dalla data della presente sentenza.
10. La sopravvenuta fondatezza in appello della domanda formulata in primo grado da e comporta la integrale compensazione delle spese di lite del CP_2 CP_5 CP_4 doppio grado tra le parti.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 14/11/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 10 di 11 2) dispone che gli interessi compensativi sulla somma liquidata dal giudice di prime cure decorrano dalla data della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado;
4) dà atto che il in è tenuto a pagare un Parte_1 Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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