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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 475/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
28 aprile 2022
d a
Par
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_3
corrente in Rezzato (BS), via S. Pellico n. 6, rappresentata e difesa dall'avv.
NE OM del Foro di Milano (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino n. 20/C presso lo studio dell'avv.
Francesco Pistoia del Foro di Brescia (C.F. C.F._2
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. – P.I. , con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 57 sede in Vestone (BS), Via Molino n. 4, in persona del Presidente pro-tempore del
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. TIRALE PIERLUIGI
(C.F. ), procuratore domiciliatario. C.F._3
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 11 giugno 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 28
maggio 2022 con il n. 746/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
- Ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
A. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai seguenti rapporti e, in particolare:
a) QUANTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 631299 (ex. 448-
6203), si chiede l'ammissione di CTU con il seguente quesito ovvero con altro ritenuto rilevante ai fini della decisione:
“a) Determinare l'illegittimo addebito della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, provvedendo a determinare l'importo illegittimamente corrisposto a
tale titolo dalla appellante;
b) Determinare l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di pagina 2 di 57 tenuta conto addebitate alla correntista durante la pendenza del rapporto di conto
corrente, atteso che le stesse non sono dovute in mancanza di specifica pattuizione ed
in presenza di indeterminatezza contrattuale, provvedendo a determinare l'importo
illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
c) Determinare l'ammontare delle commissioni ex. art. 117 bis TUB addebitate alla
correntista durante la pendenza del rapporto di conto corrente per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
d) Determinare l'ammontare degli interessi sulle commissioni, sulle commissioni ex.
art. 117 bis TUB e sulle spese attesa la non debenza di tali causali per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
e) Determinare, in assenza di forma scritta ex. art. 117 TUB, in presenza di
indeterminatezza contrattuale ed in assenza di indicazione del TAEG, gli interessi
dovuti dal correntista nella misura legale, ovverosia nella misura prevista
dall'articolo 117 TUB, determinare l'importo illegittimamente corrisposto a tale
titolo dalla appellante;
f) Determinare, in assenza di forma scritta, l'ammontare complessivo degli interessi
debitori, delle cms, delle commissioni di cui all'art. 117 bis TUB e delle spese
sostenuti dalla appellante in corso di rapporto;
g) Accertare se sono stati pattuiti tra le parti e/o applicati da parte della appellata
interessi nella misura oltre i “tassi soglia” di cui alla Legge 108/1996, determinando
il relativo TAEG applicato dalla Banca nel rapporto e/o in subordine con
pagina 3 di 57 l'applicazione dei dettami della Banca d'Italia di cui alle istruzioni per la rilevazione
dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura e, dunque, determinare
gli interessi illegittimamente addebitati sui c/c dell'appellante;
h) Nella ipotesi in cui, alla luce delle superiori operazioni, il saldo del rapporto di
c/c dovesse essere positivo, determinare per ciascun rapporto l'ammontare degli
interessi creditori che la avrebbe dovuto riconoscere alla appellante;
CP_1
j) in ragione di tutto quanto sopra esposto, determinare la misura complessiva degli
illegittimi addebiti perpetrati all'appellante e che devono essere restituiti alla
stessa”.
b) CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI MUTUO N. 77435 DEL 02.02.2006 E
N. 78934 DEL 09.05.2006 (il quesito riguarda ciascun dei due mutui):
1) “Dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal mutuatario sia
espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di
determinazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e identificabili, e
precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della
quotazione, lo spread, l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata
ad esempio, la quotazione specifica del momento.
1) Dica il C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi,
commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o 365, corrisponda e sia in linea
con la base della quotazione del parametro di indicizzazione.
2) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento,
determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla
ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con
pagina 4 di 57 modalità più favorevole al mutuatario.
3) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del mutuo di cui al contratto dedotto
in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. “alla
francese”, ovvero se la rata, la quota capitale e la quota interessi, siano state
determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un
regime di capitalizzazione a tasso composto, che possa comprendere un meccanismo
implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 Codice
civile.
4) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della
quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento
sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di
ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla
quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso
semplice, anziché composto.
5) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e
se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto.
6) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento
applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità
più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in
assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
7) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l' , provvedendo alla sua Pt_4
verifica e ricostruzione in base alle singole voci di spesa contrattuali collegate al
finanziamento al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per
pagina 5 di 57 imposte e tasse. In caso di divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG
applicato, proceda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui
all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario.
8) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi
moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, esclude solo quelle per
imposte e tasse, collegate al finanziamento di cui al contratto di mutuo, che
sarebbero state poste a carico del mutuatario nell'ipotesi di morosità fin dalla
scadenza della prima rata con riferimento all'intera durata del finanziamento;
9) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del
rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione
del contratto”.
10) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superi il tasso-
soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad
applicare art. 1815 c.c.
11) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente
all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un
nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale”.
- sebbene si tratti di circostanze non contestate da parte appellata ex. art. 115 c.p.c.,
è interesse di questa difesa confermare tramite prova testimoniale sia la erogazione
di un mutuo da parte della appellata alla acquirente C.O.P.E. S.R.L. (che sarebbe
confermata anche dal doc. 25 – ALL. B) sia la minaccia di far saltare la vendita del
noto capannone nel caso in cui la appellante non avesse accettato la proposta della
Banca, ragion per cui si chiede che venga ammessa prova per testi sui seguenti
pagina 6 di 57 capitoli di prova:
1) Vero è che nel mese di luglio 2017 la erogava un Controparte_1
mutuo in favore della società Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15 finalizzato
[...]
all'acquisto del capannone di proprietà della società venditrice ed odierna
appellante Parte_1
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 1 il sig. domiciliato Tes_1
presso la Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15.
[...]
2) Vero è che, dopo la invocata risoluzione dell'accordo del 18.04.2017 tra le parti
odierne contendenti lo stesso giorno del pagamento dell'importo di € 200.000,00
dalla appellante alla appellata Parte_1 Parte_1 Controparte_1
la appellata proponeva quale unica condizione per Controparte_1
acconsentire la cancellazione della ipoteca dalla stessa iscritta su un capannone di
proprietà della appellante da vendere alla Parte_1 [...]
l'immediata pagamento di € Parte_5
240.000,00, dietro la minaccia di far saltare la vendita di detto capannone?
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 2 la signora presso la Tes_2
società e, sita in Rezzato (BS), vi Silvio Pellico n. 16. Parte_1
B. IN VIA PRELIMINARE
- in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
pagina 7 di 57 28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022, accertare e dichiarare la risoluzione di
diritto dell'accordo del 18.04.2017 e che con l'accordo del 26.07.2017 alcuna
rinuncia all'azione è stata svolta dalla appellante e, per l'effetto, dichiarare che
l'appellante ha diritto ha promuovere la azione e le domande svolte nel presente
giudizio;
- qualora i superiori accordi dovessero essere ritenuti validi ed efficaci ed esplicanti
una rinuncia alla azione, dichiarare nulli e/o annullare i predetti accordi per le
ragioni esposte in atti.
C. NE ER
I) CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 335-7
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole del contratto di conto
corrente n. 335-7 nonché delle aperture di credito per le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante
dell'importo di € 306.519,75, di cui € 191.209,04 a titolo di anatocismo, € 94.819,42
a titolo di delta interessi, € 20.278,63 a titolo di commissioni (€ 14.318,63 a titolo di
cms ed € 5.960,00 a titolo di commissioni ex. art. 117 bis TUB) ed € 212,66 a titolo di
spese, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi
dal dovuto sino al saldo.
pagina 8 di 57 II). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77435 DEL
02.02.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 02.02.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 78.061,36 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per leragioni
esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 78.599,38, pari alla differenza tra gli interessi
pagina 9 di 57 corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
III). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77934 DEL
09.05.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 09.05.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
pagina 10 di 57 comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 47.615,00 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per le ragioni
esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 47.921,44, pari alla differenza tra gli interessi
corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
D. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di
prime cure, con condanna della appellata alla restituzione delle somme versate
dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Dell'appellato
pagina 11 di 57 “in via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello
e, in ogni caso, rigettarli, confermando la sentenza del Tribunale di Brescia n.
746/2022 pubblicata il 28.03.2022 pronunciata nella causa iscritta al n. 5096/2020
di R.G.; o in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche
parziale, della sentenza appellata, si insiste per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: «in via preliminare, dichiarare
improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dal
tanto in via preliminare che di merito, sia riferite al Parte_1 Parte_1
contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, per la rinuncia ad ogni azione
e/o pretesa da parte della società attrice nei confronti della Controparte_1
contenuta nell'accordo del 26.07.2017, con conseguente condanna del Parte_1
ex art. 96 c.p.c.; in via principale nel merito, respingere tutte le domande
[...]
proposte dal tanto in via preliminare che di merito, sia Parte_1
riferite al contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, in quanto infondate in
fatto e in diritto, indeterminate e comunque prescritte quanto agli addebiti
ultradecennali; in via subordinata, per il denegato caso di anche solo parziale
accoglimento delle domande proposte dal dichiarata la Parte_1
prescrizione degli addebiti ultradecennali, operata la compensazione delle rispettive
partite di dare e avere ed applicati gli interessi nella misura e con le modalità
stabilite dal contratto o dalla legge, determinarsi le somme a debito e/o a credito
della società attrice e dichiararsi tenuta la banca convenuta al riaccredito delle sole
somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto a quelle dovute, al netto degli
interessi legali, di oneri e spese sostenute, da determinarsi anche in via equitativa;
in
pagina 12 di 57 via istruttoria, pur precisandosi che ogni onere probatorio incombe su parte attrice,
ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società Parte_1
e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la pagina 3
[...]
Co depositata come doc. n. 5 della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice e
che mi viene rammostrata è stata materialmente unita alle pag. 1 e 2, formando un
unico documento, ed è stata sottoscritta dai sig.ri e Parte_6 Parte_3
in data 11.07.1996; 2) vero che nel periodo dal 1992 al 2000, ai fini del rispetto della
normativa sulla trasparenza, ai contratti di conto corrente che riportavano il
richiamo all'applicazione delle condizioni c.d. “uso piazza” era allegata la lettera
integrativa che precisava le condizioni applicate al rapporto, sottoscritta dai clienti;
3) vero che le condizioni contrattuali risultanti dal primo estratto scalare emesso
dalla dopo l'apertura del rapporto di conto corrente e depositato Controparte_1
come doc. n. 15 che mi viene rammostrato corrispondono a quelle riportate nella
lettera integrativa del contratto di conto corrente (pag. 3) depositata come doc. n. 5
Co della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice;
4) vero che alla società
sono state inviate le comunicazioni che mi si rammostrano, depositate Parte_1
come docc. nn. 6, 12 , 14 e 15 dalla . Si indicano come testi il dott. Controparte_1
e tutti c/o ; sempre in Persona_1 Tes_3 Tes_4 Controparte_1
via istruttoria, non ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per le
ragioni indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; in ogni caso, con
vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di rimborso forfettario, i.v.a. e
c.p.a.»; o in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di
rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..”
pagina 13 di 57 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società agiva in giudizio premettendo di avere Parte_1
intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 335-7 Controparte_1
(acceso in data 11/07/1996 ed estinto con saldo zero in data 22/08/2017, affidato sin dall'origine, con aperture di credito formalizzate a partire dal 2008) e di avere stipulato con la banca due mutui (n. rep. 77435 del 02/02/2006 e n. rep. 78934 del
09/05/2006).
Parte attrice affermava di aver sottoscritto con la convenuta, in data 18/04/2017, un primo accordo transattivo, risolto da quest'ultima in data 14/07/2017, nonostante il corretto adempimento delle prestazioni da parte dell'attrice, e di avere formulato alla in data 24/07/2017, una nuova proposta transattiva accettata dalla e CP_1 CP_1
adempiuta dalla società attrice.
Parte attrice deduceva che, in conformità a quanto riportato nella perizia di parte svolta, nel corso dei rapporti erano incorsi addebiti illegittimi, cui conseguiva il diritto alla restituzione degli stessi.
Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva preliminarmente la rinuncia da parte dell'attrice a ogni azione e/o pretesa nei confronti della contenuta Controparte_1
nell'accordo del 26/07/2017, la prescrizione delle domande di ripetizione ex adverso
azionate, ed in ogni caso chiedeva respingersi tutte le domande proposte dal
Parte_1 Parte_1
Nel merito il tribunale riteneva che le domande dovessero essere respinte, essendo state oggetto di precedente rinuncia contenuta nella transazione stragiudiziale,
pagina 14 di 57 documentata e adempiuta dalle parti.
Infatti, il tribunale osservava che a fronte dell'instaurazione da parte dell'attrice del giudizio iscritto dinanzi a questo Tribunale al n. r.g. 12699/2016, volto ad ottenere l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente e di mutuo oggetto della presente controversia, in ragione delle medesime doglianze sollevate nel presente giudizio (anatocismo, indeterminatezza di tassi e commissioni, unilaterale variazione dei tassi, usura, etc.), in data 18/04/2017 era intercorso fra le parti un primo accordo transattivo, risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva CP_1
espressa pattuita all'art. 7 dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017, era intervenuta la proposta della società attrice
“di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a tacitazione delle
somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017 nonché di qualsivoglia
diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra e Parte_1 Pt_5
condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche gravanti sui noti immobili
oggetto di compravendita”.
A tale missiva, aveva fatto seguito in data 26/07/2017 la nota con cui la convenuta aveva comunicato l'“adesione a proposta transattiva”, rendendosi disponibile a
“definire la Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva
di euro 240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti
della società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
pagina 15 di 57 un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
Inoltre, la nota di “accettazione” della banca proseguiva con la previsione che “la
società rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore Parte_1
pretesa originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando
inteso che viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come evincibile dalla copia del documento negoziale prodotto dalla Banca,
l'accettazione/proposta di quest'ultima era stata sottoscritta “per accettazione e
ratifica” dal legale rappresentante del Parte_7 Pt_3
concludendosi così il testo dell'accordo contrattuale voluto da entrambe le
[...]
parti.
Inoltre, la transazione era stata correttamente adempiuta dalla Società entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla in data 28/07/2017, CP_1
circostanza pacifica in atti.
Pertanto, la transazione in esame si era perfezionata ex art. 1326, primo e ultimo comma, mediante scambio di proposta proveniente dal Parte_1
accettazione integrativa valevole come nuova proposta da parte della
[...]
e accettazione di quest'ultima proposta da parte della originaria CP_1
proponente, e l'accordo era stato, altresì, integralmente adempiuto, con conseguente definitiva estinzione delle rispettive ragioni di debito/credito, nonché di ogni pagina 16 di 57 possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciata.
Né poteva dubitarsi della validità ed efficacia della transazione.
Nel caso in esame, il programma perseguito dalle parti con i contratti di apertura di conto corrente e di mutuo ipotecario non contrastava nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, né tale contrasto era stato in qualche modo delineato nei suoi ipotetici elementi di fatto e di diritto dall'attrice, che si era limitata a invocare l'astratta fattispecie legale senza specificarne i presupposti concreti.
Quanto alle singole nullità dei contratti bancari dedotte dalla parte attrice, il tribunale rilevava che, al momento della stipulazione della transazione, la società era sicuramente consapevole di tutte le possibili ragioni di invalidità dei contratti oggetto di transazione avendo già promosso nei confronti della il giudizio, Controparte_1
poi abbandonato a seguito della sottoscrizione del primo accordo transattivo del
24/04/2017, volto ad accertare proprio tali invalidità.
Ulteriormente, l'integrale nullità dei titoli poiché “privi della sottoscrizione
dell'istituto di credito” veniva respinta in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di contratti bancari/finanziari c.d. monofirma, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dagli artt. 23 t.u.f. e 117 t.u.b., andava inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma,
sicché tale requisito doveva ritenersi rispettato ove il contratto fosse stato redatto per iscritto e ne fosse stata consegnata una copia al cliente, ed era sufficiente che vi fosse pagina 17 di 57 la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben poteva desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018, confermata dalla successiva giurisprudenza:
cfr. Cass. n. 9187/2021 e Cass. n. 1250/2022).
Il tribunale riteneva che fosse infondata anche la tesi sostenuta dall'attrice secondo cui l'accordo del 26/07/2017 sarebbe stato nullo per mancanza di reciproche concessioni: come risultava dal tenore della transazione, a fronte di un credito della di € 277.726,98 (€ 231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per Controparte_1
residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed € 23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n.
39222), le parti avevano convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00; quanto al precedente accordo le reciproche concessioni attenevano,
oltre all'importo della transazione, alla dilazione dei pagamenti.
Infine, rispetto alla prospettazione di annullabilità dell'accordo poiché “raggiunto con
minaccia di un danno ingiusto per l'attrice (far saltare la vendita del capannone in
favore di in assenza di inadempimento)”, il tribunale riteneva che la Pt_5
minaccia di far valere un diritto potesse assumere i caratteri della violenza morale,
invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si sarebbe verificata quando il fine ultimo perseguito fosse consistito nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, fosse iniquo ed esorbitante rispetto all'oggetto del diritto, e non invece quando il vantaggio perseguito fosse solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (cfr ex multis Cass. pagina 18 di 57 n. 20305/2015).
Nel caso in esame, pertanto, non poteva ravvisarsi la presenza dei presupposti per l'annullamento del contratto per violenza morale, poiché la banca si era limitata, a seguito della non impugnata risoluzione del primo accordo e del conseguentemente venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della Società dalla complessiva esposizione debitoria e a prospettare l'avvio delle azioni necessarie alla tutela delle sue ragioni di credito.
Preso atto di questa richiesta e della “corrispondenza pervenuta da parte di
, il si sarebbe infatti liberamente determinato a Pt_5 Parte_1
formulare la nuova proposta transattiva alla Banca e, ricevuta la proposta integrata da parte di quest'ultima, ad accettarla altrettanto liberamente.
Le ulteriori questioni ne restavano assorbite.
In conclusione, il Tribunale rigettava le domande proposte dal Parte_1
nei confronti della condannava la parte attrice a
[...] Controparte_1
rifondere a quella convenuta le spese di lite, che liquidava in € 18.894,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
E per i seguenti motivi:
[...]
I. In ordine alla erronea valutazione circa la formazione ed i contenuti della
transazione del 24/26.07.2017: parte appellante afferma che il tribunale non avrebbe pagina 19 di 57 correttamente ricostruito i fatti oggetto della vicenda, deducendo che:
i) l'accordo del 18/04/2017 era stato risolto di diritto avendo l'appellata dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ragion per cui erano caducate definitivamente le previsioni in esso contenute, salvo la valenza, ai fini della interruzione della prescrizione, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG.
12699/2016;
ii) l'accordo del 26/07/2017 era stato raggiunto solo al fine di rientrare dalla esposizione debitoria, senza alcuna rinuncia ad azioni nei confronti della Banca, non potendo rinvenirsi nella proposta della appellante una dichiarazione in tal senso. Ciò,
in quanto, non vi era alcun dubbio che proposta ed accettazione dovevano essere conformi.
Dunque, parte appellante sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una rinuncia all'azione da parte dell'appellante a fronte di una dichiarazione unilaterale dell'appellata non ratificata in alcun modo da
[...]
Controparte_3
Quindi, parte appellante chiede che la Corte accerti che con l'accordo del 26/07/2017
non era intervenuta alcuna rinuncia all'azione da parte dell'appellante, e conseguentemente chiede esaminarsi nel merito le domande il cui accoglimento era stato disatteso in ragione della erroneamente ritenuta rinuncia per transazione.
II. Sulla erronea valutazione della validità ed efficacia della transazione in quanto
asseritamente non riguardante contratti illeciti e di cui la appellante conosceva la
nullità: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo di pagina 20 di 57 gravame, l'appellante, col secondo motivo, sostiene che il tribunale sarebbe incorso in errore per non averne dichiarato la nullità in quanto avente ad oggetto rapporti illeciti perché svolti contrariamente a norme imperative.
Parte appellante afferma che secondo la giurisprudenza prevalente costituisce violazione di norma imperativa non solo la pattuizione di interessi usurari, ma anche l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori ed il riferimento alla clausola di interessi uso piazza.
Pertanto, parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017
avendo ad oggetto titoli affetti da nullità per contrasto con norme imperative, dal momento che è pacifica la presenza di un illegittimo effetto anatocistico in un contratto di conto corrente stipulato nel 1996 prima dell'entrata in vigore della nota delibera CICR 09/02/2000.
III. Sulla nullità dell'accordo del 26.7.2017 per mancanza di reciproche concessioni:
parte appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, sostiene che gli accordi del 18/04/2017 e del 26/07/2017 siano nulli per mancanza di reciproche concessioni, elemento fondamentale dell'accordo, dal momento che, a fronte di una presunta esposizione debitoria di € 450.000,00 circa,
peraltro derivante per circa € 413.000,00 da saldo di conto corrente acceso in data antecedente alla nota Delibera CICR 09/02/2000, l'appellante aveva corrisposto al sol fine del rientro da tale esposizione € 440.000,00, di cui € 200.000,00 il 18/04/2017
con il primo accordo ed € 240.000,00 il 26/07/2017 con l'ultimo accordo, e quindi pagina 21 di 57 non solo € 240.000,00m come sostenuto dalla appellata, con ciò facendo venire meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti, laddove viene corrisposto oltre il 95%
dell'importo asseritamente dovuto in relazione ad un rapporto di conto corrente acceso ante delibera CICR 09/02/2000 in cui sono stati corrisposti circa € 200.000,00
di interessi anatocistici ed in assenza di alcuna dilazione di pagamento posto che si è
proceduto in uniche soluzioni e non tramite versamenti rateali.
IV. Sulla annullabilità dell'accordo del 26.04.2017 perché raggiunto con minaccia di
un danno ingiusto: parte appellante ripropone la censura mossa alla condotta tenuta da parte appellata, che a suo dire le avrebbe minacciato un danno ingiusto, consistente nel far saltare la vendita del capannone in favore di nonostante l'assenza di Pt_5
pregresso adempimento di quest'ultima.
A fronte della minaccia ingiusta, la parte appellante assume di aver dovuto versare in favore della banca la somma di €. 240.000,00 “a fronte della corrispondenza
pervenuta da parte di e al sol fine di non compromettere l'accordo di Pt_5
compravendita con la medesima raggiunto”, come emergerebbe in maniera inequivocabile dalla documentazione versata agli atti.
Infatti, ritiene che sia “evidente il comportamento tenuto dalla che, il giorno CP_1
successivo all'atto di prontezza all'adempimento dell'accordo del 18.04.2017, ha
fatto caducare un accordo ben consapevole che l'appellante avrebbe corrisposto
qualsiasi somma pur di evitare di far saltare la vendita del noto capannone alla
C.O.P.E. S.R.L. ed ha richiesto il pagamento dell'ulteriore importo di € 240.000,00
che ha fatto venir meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti ed ha reso
pagina 22 di 57 ingiusta la minaccia della appellata”.
Quindi parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017 in quanto ottenuto con la minaccia di un danno ingiusto da parte della Banca e dunque dovrà valutare nel merito le doglianze attoree.
V. Sulle ulteriori doglianze dichiarate “assorbite” dal Tribunale che si reiterano in
questa sede: parte appellante reitera le doglianze di merito proposte in primo grado relative agli addebiti illegittimi effettuati dalla banca.
***
Costituendosi in giudizio chiede il rigetto Controparte_1
integrale dell'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei motivi di appello, la Corte ne reputa opportuna la trattazione congiunta.
Esaminata la documentazione acquisita agli atti, il Collegio, in conformità alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa effettuata dal giudice di prime cure, osserva che a seguito dell'instaurazione da parte della società
[...]
dinanzi al Tribunale di Brescia del giudizio n. r.g. Parte_8
12699/2016, è intercorso tra le parti un primo accordo transattivo, il quale è stato pagina 23 di 57 risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 7 CP_1
dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017 è intervenuta la proposta della società
appellante “di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a
tacitazione delle somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017
nonché di qualsivoglia diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca
medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra Parte_1
e condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche
[...] Pt_5
gravanti sui noti immobili oggetto di compravendita”.
A tale proposta ha fatto seguito in data 26/07/2017 la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca, nella quale si rendeva disponibile a “definire la
Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva di euro
240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti della
società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
In particolare il Collegio rileva che la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca del 26/07/2017 prevede esplicitamente che “la società
rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa Parte_1
originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando inteso che
viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
pagina 24 di 57 controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, tale documento è stato espressamente sottoscritto per accettazione e ratifica dal legale rappresentante della società pertanto si è regolarmente formato ex art.1236 c.c. Parte_1
il concorde contenuto dell'accordo negoziale, tramite la manifestazione espressa della comune volontà delle parti, che si è determinata in quanto la banca, dichiarando di accettare la proposta del vi ha introdotto una clausola Parte_1
integrativa, dando così vita ad una nuova proposta, che è stata quindi incondizionatamente accettata dall'originario proponente, divenuto accettante.
Il medesimo accordo è stato in seguito adempiuto entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla banca in data 28/07/2017, circostanza pacifica e non contestata.
In considerazione della ricostruzione dei fatti di causa, il Collegio accerta che l'accordo negoziale del 26/07/2017, recante transazione, si è perfezionato ex art. 1326
c.c., tramite lo scambio della proposta transattiva effettuata da parte appellante,
successiva accettazione integrativa, avente valore di nuova proposta, effettuata dalla banca, e conclusiva accettazione e sottoscrizione di parte appellante.
Inoltre, il Collegio rileva che in considerazione dell'integrale adempimento dell'accordo, risultano estinte tutte le ragioni di debito/credito, nonché di ogni possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciate.
pagina 25 di 57 Ulteriormente il Collegio reputa infondata la doglianza con la quale è stata contestata la validità e l'efficacia della transazione oggetto di causa, in quanto nel caso in esame non ricorre alcuna causa di nullità prevista dall'art. 1418 c.c., rilevato che il programma contrattuale perseguito con i contratti bancari stipulati fra le parti non contrasta nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, non sussistendo pertanto i presupposti per la declaratoria di nullità della transazione, ai sensi del primo comma dell'art.1972 c.c., non riferendosi la stessa a contratto illecito.
Neppure può ravvisarsi nella specie la presenza dei presupposti per l'annullabilità ex art.1972, secondo comma, c.c. dell'accordo transattivo, sia perché l'eventuale nullità
di singole pattuizioni non ne legittimerebbe l'invalidazione, in assenza di prova circa l'essenzialità di tali clausole sia, soprattutto, perché, come ben rilevato dal giudice di prime cure, è certamente da escludere nella specie l'ignoranza da parte dell'odierna appellante dell'eventuale invalidità di alcune singole clausole dei contratti regolati dall'accordo transattivo, posto che quest'ultimo faceva seguito alla risoluzione di altro analogo contratto precedente, non adempiuto..
Ritiene inoltre il collegio esser parimenti priva di fondatezza la doglianza relativa alla nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, in conformità a quanto affermato dal tribunale, si osserva che espressamente nella transazione, a fronte di un credito della banca di € 277.726,98, di cui €
231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed €
23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n. 39222, le parti hanno convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00.
pagina 26 di 57 Infine, il collegio dichiara infondata anche la doglianza concernente l'annullabilità
dell'accordo transattivo essendo stato concluso con minaccia di un danno ingiusto.
In considerazione dei fatti esposti da parte appellante si osserva che la banca si è
infatti limitata a far valere un proprio diritto, ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità “la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri
della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del
contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio
ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella
realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello
conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti
dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del
soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che
si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato
dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale -
compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella
comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle
azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex
art. 2392 c.c.).” (Cassazione civile, n. 20305/2015).
Nel caso in esame la violenza non ricorre in quanto la banca si è limitata, a seguito della risoluzione del primo accordo transattivo e del venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della società
dalla complessiva esposizione debitoria, anche tramite l'istaurazione di azioni a tutela pagina 27 di 57 del credito.
Dal rigetto integrale dei primi quattro motivi di appello, restano assorbite le ulteriori doglianze di merito riproposte.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (in conformità alla nota spese prodotta da parte appellata).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in
[...]
data 28 maggio 2022 con il n. 746/2022;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase introduttiva” ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR pagina 28 di 57 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
IU AG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 475/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
28 aprile 2022
d a
Par
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_3
corrente in Rezzato (BS), via S. Pellico n. 6, rappresentata e difesa dall'avv.
NE OM del Foro di Milano (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino n. 20/C presso lo studio dell'avv.
Francesco Pistoia del Foro di Brescia (C.F. C.F._2
APPELLANTE
pagina 29 di 57 c o n t r o
(C.F. – P.I. , con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Vestone (BS), Via Molino n. 4, in persona del Presidente pro-tempore del
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. TIRALE PIERLUIGI
(C.F. ), procuratore domiciliatario. C.F._3
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 11 giugno 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 28
maggio 2022 con il n. 746/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
- Ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
A. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai seguenti rapporti e, in particolare:
a) QUANTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 631299 (ex. 448-
6203), si chiede l'ammissione di CTU con il seguente quesito ovvero con altro ritenuto rilevante ai fini della decisione:
“a) Determinare l'illegittimo addebito della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, provvedendo a determinare l'importo illegittimamente corrisposto a pagina 30 di 57 tale titolo dalla appellante;
b) Determinare l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di
tenuta conto addebitate alla correntista durante la pendenza del rapporto di conto
corrente, atteso che le stesse non sono dovute in mancanza di specifica pattuizione ed
in presenza di indeterminatezza contrattuale, provvedendo a determinare l'importo
illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
c) Determinare l'ammontare delle commissioni ex. art. 117 bis TUB addebitate alla
correntista durante la pendenza del rapporto di conto corrente per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
d) Determinare l'ammontare degli interessi sulle commissioni, sulle commissioni ex.
art. 117 bis TUB e sulle spese attesa la non debenza di tali causali per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
e) Determinare, in assenza di forma scritta ex. art. 117 TUB, in presenza di
indeterminatezza contrattuale ed in assenza di indicazione del TAEG, gli interessi
dovuti dal correntista nella misura legale, ovverosia nella misura prevista
dall'articolo 117 TUB, determinare l'importo illegittimamente corrisposto a tale
titolo dalla appellante;
f) Determinare, in assenza di forma scritta, l'ammontare complessivo degli interessi
debitori, delle cms, delle commissioni di cui all'art. 117 bis TUB e delle spese
sostenuti dalla appellante in corso di rapporto;
g) Accertare se sono stati pattuiti tra le parti e/o applicati da parte della appellata
pagina 31 di 57 interessi nella misura oltre i “tassi soglia” di cui alla Legge 108/1996, determinando
il relativo TAEG applicato dalla Banca nel rapporto e/o in subordine con
l'applicazione dei dettami della Banca d'Italia di cui alle istruzioni per la rilevazione
dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura e, dunque, determinare
gli interessi illegittimamente addebitati sui c/c dell'appellante;
h) Nella ipotesi in cui, alla luce delle superiori operazioni, il saldo del rapporto di
c/c dovesse essere positivo, determinare per ciascun rapporto l'ammontare degli
interessi creditori che la avrebbe dovuto riconoscere alla appellante;
CP_1
j) in ragione di tutto quanto sopra esposto, determinare la misura complessiva degli
illegittimi addebiti perpetrati all'appellante e che devono essere restituiti alla
stessa”.
b) CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI MUTUO N. 77435 DEL 02.02.2006 E
N. 78934 DEL 09.05.2006 (il quesito riguarda ciascun dei due mutui):
1) “Dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal mutuatario sia
espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di
determinazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e identificabili, e
precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della
quotazione, lo spread, l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata
ad esempio, la quotazione specifica del momento.
1) Dica il C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi,
commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o 365, corrisponda e sia in linea
con la base della quotazione del parametro di indicizzazione.
2) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento,
pagina 32 di 57 determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla
ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con
modalità più favorevole al mutuatario.
3) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del mutuo di cui al contratto dedotto
in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. “alla
francese”, ovvero se la rata, la quota capitale e la quota interessi, siano state
determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un
regime di capitalizzazione a tasso composto, che possa comprendere un meccanismo
implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 Codice
civile.
4) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della
quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento
sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di
ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla
quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso
semplice, anziché composto.
5) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e
se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto.
6) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento
applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità
più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in
assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
7) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l' , provvedendo alla sua Pt_4
pagina 33 di 57 verifica e ricostruzione in base alle singole voci di spesa contrattuali collegate al
finanziamento al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per
imposte e tasse. In caso di divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG
applicato, proceda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui
all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario.
8) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi
moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, esclude solo quelle per
imposte e tasse, collegate al finanziamento di cui al contratto di mutuo, che
sarebbero state poste a carico del mutuatario nell'ipotesi di morosità fin dalla
scadenza della prima rata con riferimento all'intera durata del finanziamento;
9) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del
rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione
del contratto”.
10) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superi il tasso-
soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad
applicare art. 1815 c.c.
11) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente
all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un
nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale”.
- sebbene si tratti di circostanze non contestate da parte appellata ex. art. 115 c.p.c.,
è interesse di questa difesa confermare tramite prova testimoniale sia la erogazione
di un mutuo da parte della appellata alla acquirente C.O.P.E. S.R.L. (che sarebbe
confermata anche dal doc. 25 – ALL. B) sia la minaccia di far saltare la vendita del
pagina 34 di 57 noto capannone nel caso in cui la appellante non avesse accettato la proposta della
Banca, ragion per cui si chiede che venga ammessa prova per testi sui seguenti
capitoli di prova:
1) Vero è che nel mese di luglio 2017 la erogava un Controparte_1
mutuo in favore della società Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15 finalizzato
[...]
all'acquisto del capannone di proprietà della società venditrice ed odierna
appellante Parte_1
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 1 il sig. domiciliato Tes_1
presso la Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15.
[...]
2) Vero è che, dopo la invocata risoluzione dell'accordo del 18.04.2017 tra le parti
odierne contendenti lo stesso giorno del pagamento dell'importo di € 200.000,00
dalla appellante alla appellata Parte_1 Parte_1 Controparte_1
la appellata proponeva quale unica condizione per Controparte_1
acconsentire la cancellazione della ipoteca dalla stessa iscritta su un capannone di
proprietà della appellante da vendere alla Parte_1 [...]
l'immediata pagamento di € Parte_5
240.000,00, dietro la minaccia di far saltare la vendita di detto capannone?
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 2 la signora presso la Tes_2
società e, sita in Rezzato (BS), vi Silvio Pellico n. 16. Parte_1
B. IN VIA PRELIMINARE
- in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
pagina 35 di 57 Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022, accertare e dichiarare la risoluzione di
diritto dell'accordo del 18.04.2017 e che con l'accordo del 26.07.2017 alcuna
rinuncia all'azione è stata svolta dalla appellante e, per l'effetto, dichiarare che
l'appellante ha diritto ha promuovere la azione e le domande svolte nel presente
giudizio;
- qualora i superiori accordi dovessero essere ritenuti validi ed efficaci ed esplicanti
una rinuncia alla azione, dichiarare nulli e/o annullare i predetti accordi per le
ragioni esposte in atti.
C. NE ER
I) CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 335-7
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole del contratto di conto
corrente n. 335-7 nonché delle aperture di credito per le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante
dell'importo di € 306.519,75, di cui € 191.209,04 a titolo di anatocismo, € 94.819,42
a titolo di delta interessi, € 20.278,63 a titolo di commissioni (€ 14.318,63 a titolo di
cms ed € 5.960,00 a titolo di commissioni ex. art. 117 bis TUB) ed € 212,66 a titolo di
pagina 36 di 57 spese, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi
dal dovuto sino al saldo.
II). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77435 DEL
02.02.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 02.02.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 78.061,36 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per leragioni
pagina 37 di 57 esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 78.599,38, pari alla differenza tra gli interessi
corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
III). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77934 DEL
09.05.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 09.05.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
pagina 38 di 57 - per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 47.615,00 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per le ragioni
esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 47.921,44, pari alla differenza tra gli interessi
corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
D. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di
prime cure, con condanna della appellata alla restituzione delle somme versate
pagina 39 di 57 dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Dell'appellato
“in via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello
e, in ogni caso, rigettarli, confermando la sentenza del Tribunale di Brescia n.
746/2022 pubblicata il 28.03.2022 pronunciata nella causa iscritta al n. 5096/2020
di R.G.; o in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche
parziale, della sentenza appellata, si insiste per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: «in via preliminare, dichiarare
improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dal
tanto in via preliminare che di merito, sia riferite al Parte_1 Parte_1
contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, per la rinuncia ad ogni azione
e/o pretesa da parte della società attrice nei confronti della Controparte_1
contenuta nell'accordo del 26.07.2017, con conseguente condanna del Parte_1
ex art. 96 c.p.c.; in via principale nel merito, respingere tutte le domande
[...]
proposte dal tanto in via preliminare che di merito, sia Parte_1
riferite al contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, in quanto infondate in
fatto e in diritto, indeterminate e comunque prescritte quanto agli addebiti
ultradecennali; in via subordinata, per il denegato caso di anche solo parziale
accoglimento delle domande proposte dal dichiarata la Parte_1
prescrizione degli addebiti ultradecennali, operata la compensazione delle rispettive
partite di dare e avere ed applicati gli interessi nella misura e con le modalità
stabilite dal contratto o dalla legge, determinarsi le somme a debito e/o a credito
della società attrice e dichiararsi tenuta la banca convenuta al riaccredito delle sole pagina 40 di 57 somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto a quelle dovute, al netto degli
interessi legali, di oneri e spese sostenute, da determinarsi anche in via equitativa;
in
via istruttoria, pur precisandosi che ogni onere probatorio incombe su parte attrice,
ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società Parte_1
e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la pagina 3
[...]
Co depositata come doc. n. 5 della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice e
che mi viene rammostrata è stata materialmente unita alle pag. 1 e 2, formando un
unico documento, ed è stata sottoscritta dai sig.ri e Parte_6 Parte_3
in data 11.07.1996; 2) vero che nel periodo dal 1992 al 2000, ai fini del rispetto della
normativa sulla trasparenza, ai contratti di conto corrente che riportavano il
richiamo all'applicazione delle condizioni c.d. “uso piazza” era allegata la lettera
integrativa che precisava le condizioni applicate al rapporto, sottoscritta dai clienti;
3) vero che le condizioni contrattuali risultanti dal primo estratto scalare emesso
dalla dopo l'apertura del rapporto di conto corrente e depositato Controparte_1
come doc. n. 15 che mi viene rammostrato corrispondono a quelle riportate nella
lettera integrativa del contratto di conto corrente (pag. 3) depositata come doc. n. 5
Co della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice;
4) vero che alla società
sono state inviate le comunicazioni che mi si rammostrano, depositate Parte_1
come docc. nn. 6, 12 , 14 e 15 dalla . Si indicano come testi il dott. Controparte_1
e tutti c/o ; sempre in Persona_1 Tes_3 Tes_4 Controparte_1
via istruttoria, non ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per le
ragioni indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; in ogni caso, con
vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di rimborso forfettario, i.v.a. e
pagina 41 di 57 c.p.a.»; o in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di
rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società agiva in giudizio premettendo di avere Parte_1
intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 335-7 Controparte_1
(acceso in data 11/07/1996 ed estinto con saldo zero in data 22/08/2017, affidato sin dall'origine, con aperture di credito formalizzate a partire dal 2008) e di avere stipulato con la banca due mutui (n. rep. 77435 del 02/02/2006 e n. rep. 78934 del
09/05/2006).
Parte attrice affermava di aver sottoscritto con la convenuta, in data 18/04/2017, un primo accordo transattivo, risolto da quest'ultima in data 14/07/2017, nonostante il corretto adempimento delle prestazioni da parte dell'attrice, e di avere formulato alla in data 24/07/2017, una nuova proposta transattiva accettata dalla e CP_1 CP_1
adempiuta dalla società attrice.
Parte attrice deduceva che, in conformità a quanto riportato nella perizia di parte svolta, nel corso dei rapporti erano incorsi addebiti illegittimi, cui conseguiva il diritto alla restituzione degli stessi.
Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva preliminarmente la rinuncia da parte dell'attrice a ogni azione e/o pretesa nei confronti della contenuta Controparte_1
nell'accordo del 26/07/2017, la prescrizione delle domande di ripetizione ex adverso
azionate, ed in ogni caso chiedeva respingersi tutte le domande proposte dal
Parte_1
pagina 42 di 57 Nel merito il tribunale riteneva che le domande dovessero essere respinte, essendo state oggetto di precedente rinuncia contenuta nella transazione stragiudiziale,
documentata e adempiuta dalle parti.
Infatti, il tribunale osservava che a fronte dell'instaurazione da parte dell'attrice del giudizio iscritto dinanzi a questo Tribunale al n. r.g. 12699/2016, volto ad ottenere l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente e di mutuo oggetto della presente controversia, in ragione delle medesime doglianze sollevate nel presente giudizio (anatocismo, indeterminatezza di tassi e commissioni, unilaterale variazione dei tassi, usura, etc.), in data 18/04/2017 era intercorso fra le parti un primo accordo transattivo, risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva CP_1
espressa pattuita all'art. 7 dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017, era intervenuta la proposta della società attrice
“di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a tacitazione delle
somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017 nonché di qualsivoglia
diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra e Parte_1 Pt_5
condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche gravanti sui noti immobili
oggetto di compravendita”.
A tale missiva, aveva fatto seguito in data 26/07/2017 la nota con cui la convenuta aveva comunicato l'“adesione a proposta transattiva”, rendendosi disponibile a
“definire la Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva
pagina 43 di 57 di euro 240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti
della società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
Inoltre, la nota di “accettazione” della banca proseguiva con la previsione che “la
società rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore Parte_1
pretesa originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando
inteso che viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come evincibile dalla copia del documento negoziale prodotto dalla Banca,
l'accettazione/proposta di quest'ultima era stata sottoscritta “per accettazione e
ratifica” dal legale rappresentante del Parte_7 Pt_3
concludendosi così il testo dell'accordo contrattuale voluto da entrambe le
[...]
parti.
Inoltre, la transazione era stata correttamente adempiuta dalla Società entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla in data 28/07/2017, CP_1
circostanza pacifica in atti.
Pertanto, la transazione in esame si era perfezionata ex art. 1326, primo e ultimo comma, mediante scambio di proposta proveniente dal Parte_1
accettazione integrativa valevole come nuova proposta da parte della
[...]
e accettazione di quest'ultima proposta da parte della originaria CP_1
pagina 44 di 57 proponente, e l'accordo era stato, altresì, integralmente adempiuto, con conseguente definitiva estinzione delle rispettive ragioni di debito/credito, nonché di ogni possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciata.
Né poteva dubitarsi della validità ed efficacia della transazione.
Nel caso in esame, il programma perseguito dalle parti con i contratti di apertura di conto corrente e di mutuo ipotecario non contrastava nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, né tale contrasto era stato in qualche modo delineato nei suoi ipotetici elementi di fatto e di diritto dall'attrice, che si era limitata a invocare l'astratta fattispecie legale senza specificarne i presupposti concreti.
Quanto alle singole nullità dei contratti bancari dedotte dalla parte attrice, il tribunale rilevava che, al momento della stipulazione della transazione, la società era sicuramente consapevole di tutte le possibili ragioni di invalidità dei contratti oggetto di transazione avendo già promosso nei confronti della il giudizio, Controparte_1
poi abbandonato a seguito della sottoscrizione del primo accordo transattivo del
24/04/2017, volto ad accertare proprio tali invalidità.
Ulteriormente, l'integrale nullità dei titoli poiché “privi della sottoscrizione
dell'istituto di credito” veniva respinta in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di contratti bancari/finanziari c.d. monofirma, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dagli artt. 23 t.u.f. e 117 t.u.b., andava inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma,
pagina 45 di 57 sicché tale requisito doveva ritenersi rispettato ove il contratto fosse stato redatto per iscritto e ne fosse stata consegnata una copia al cliente, ed era sufficiente che vi fosse la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben poteva desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018, confermata dalla successiva giurisprudenza:
cfr. Cass. n. 9187/2021 e Cass. n. 1250/2022).
Il tribunale riteneva che fosse infondata anche la tesi sostenuta dall'attrice secondo cui l'accordo del 26/07/2017 sarebbe stato nullo per mancanza di reciproche concessioni: come risultava dal tenore della transazione, a fronte di un credito della di € 277.726,98 (€ 231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per Controparte_1
residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed € 23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n.
39222), le parti avevano convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00; quanto al precedente accordo le reciproche concessioni attenevano,
oltre all'importo della transazione, alla dilazione dei pagamenti.
Infine, rispetto alla prospettazione di annullabilità dell'accordo poiché “raggiunto con
minaccia di un danno ingiusto per l'attrice (far saltare la vendita del capannone in
favore di in assenza di inadempimento)”, il tribunale riteneva che la Pt_5
minaccia di far valere un diritto potesse assumere i caratteri della violenza morale,
invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si sarebbe verificata quando il fine ultimo perseguito fosse consistito nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, fosse iniquo ed esorbitante rispetto pagina 46 di 57 all'oggetto del diritto, e non invece quando il vantaggio perseguito fosse solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (cfr ex multis Cass.
n. 20305/2015).
Nel caso in esame, pertanto, non poteva ravvisarsi la presenza dei presupposti per l'annullamento del contratto per violenza morale, poiché la banca si era limitata, a seguito della non impugnata risoluzione del primo accordo e del conseguentemente venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della Società dalla complessiva esposizione debitoria e a prospettare l'avvio delle azioni necessarie alla tutela delle sue ragioni di credito.
Preso atto di questa richiesta e della “corrispondenza pervenuta da parte di
, il si sarebbe infatti liberamente determinato a Pt_5 Parte_1
formulare la nuova proposta transattiva alla Banca e, ricevuta la proposta integrata da parte di quest'ultima, ad accettarla altrettanto liberamente.
Le ulteriori questioni ne restavano assorbite.
In conclusione, il Tribunale rigettava le domande proposte dal Parte_1
nei confronti della condannava la parte attrice a
[...] Controparte_1
rifondere a quella convenuta le spese di lite, che liquidava in € 18.894,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
Par per i seguenti motivi:
[...]
pagina 47 di 57 I. In ordine alla erronea valutazione circa la formazione ed i contenuti della
transazione del 24/26.07.2017: parte appellante afferma che il tribunale non avrebbe correttamente ricostruito i fatti oggetto della vicenda, deducendo che:
i) l'accordo del 18/04/2017 era stato risolto di diritto avendo l'appellata dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ragion per cui erano caducate definitivamente le previsioni in esso contenute, salvo la valenza, ai fini della interruzione della prescrizione, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG.
12699/2016;
ii) l'accordo del 26/07/2017 era stato raggiunto solo al fine di rientrare dalla esposizione debitoria, senza alcuna rinuncia ad azioni nei confronti della Banca, non potendo rinvenirsi nella proposta della appellante una dichiarazione in tal senso. Ciò,
in quanto, non vi era alcun dubbio che proposta ed accettazione dovevano essere conformi.
Dunque, parte appellante sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una rinuncia all'azione da parte dell'appellante a fronte di una dichiarazione unilaterale dell'appellata non ratificata in alcun modo da
[...]
Controparte_3
Quindi, parte appellante chiede che la Corte accerti che con l'accordo del 26/07/2017
non era intervenuta alcuna rinuncia all'azione da parte dell'appellante, e conseguentemente chiede esaminarsi nel merito le domande il cui accoglimento era stato disatteso in ragione della erroneamente ritenuta rinuncia per transazione.
II. Sulla erronea valutazione della validità ed efficacia della transazione in quanto
pagina 48 di 57 asseritamente non riguardante contratti illeciti e di cui la appellante conosceva la
nullità: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo di gravame, l'appellante, col secondo motivo, sostiene che il tribunale sarebbe incorso in errore per non averne dichiarato la nullità in quanto avente ad oggetto rapporti illeciti perché svolti contrariamente a norme imperative.
Parte appellante afferma che secondo la giurisprudenza prevalente costituisce violazione di norma imperativa non solo la pattuizione di interessi usurari, ma anche l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori ed il riferimento alla clausola di interessi uso piazza.
Pertanto, parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017
avendo ad oggetto titoli affetti da nullità per contrasto con norme imperative, dal momento che è pacifica la presenza di un illegittimo effetto anatocistico in un contratto di conto corrente stipulato nel 1996 prima dell'entrata in vigore della nota delibera CICR 09/02/2000.
III. Sulla nullità dell'accordo del 26.7.2017 per mancanza di reciproche concessioni:
parte appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, sostiene che gli accordi del 18/04/2017 e del 26/07/2017 siano nulli per mancanza di reciproche concessioni, elemento fondamentale dell'accordo, dal momento che, a fronte di una presunta esposizione debitoria di € 450.000,00 circa,
peraltro derivante per circa € 413.000,00 da saldo di conto corrente acceso in data antecedente alla nota Delibera CICR 09/02/2000, l'appellante aveva corrisposto al sol pagina 49 di 57 fine del rientro da tale esposizione € 440.000,00, di cui € 200.000,00 il 18/04/2017
con il primo accordo ed € 240.000,00 il 26/07/2017 con l'ultimo accordo, e quindi non solo € 240.000,00m come sostenuto dalla appellata, con ciò facendo venire meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti, laddove viene corrisposto oltre il 95%
dell'importo asseritamente dovuto in relazione ad un rapporto di conto corrente acceso ante delibera CICR 09/02/2000 in cui sono stati corrisposti circa € 200.000,00
di interessi anatocistici ed in assenza di alcuna dilazione di pagamento posto che si è
proceduto in uniche soluzioni e non tramite versamenti rateali.
IV. Sulla annullabilità dell'accordo del 26.04.2017 perché raggiunto con minaccia di
un danno ingiusto: parte appellante ripropone la censura mossa alla condotta tenuta da parte appellata, che a suo dire le avrebbe minacciato un danno ingiusto, consistente nel far saltare la vendita del capannone in favore di nonostante l'assenza di Pt_5
pregresso adempimento di quest'ultima.
A fronte della minaccia ingiusta, la parte appellante assume di aver dovuto versare in favore della banca la somma di €. 240.000,00 “a fronte della corrispondenza
pervenuta da parte di e al sol fine di non compromettere l'accordo di Pt_5
compravendita con la medesima raggiunto”, come emergerebbe in maniera inequivocabile dalla documentazione versata agli atti.
Infatti, ritiene che sia “evidente il comportamento tenuto dalla che, il giorno CP_1
successivo all'atto di prontezza all'adempimento dell'accordo del 18.04.2017, ha
fatto caducare un accordo ben consapevole che l'appellante avrebbe corrisposto
qualsiasi somma pur di evitare di far saltare la vendita del noto capannone alla
pagina 50 di 57 C.O.P.E. S.R.L. ed ha richiesto il pagamento dell'ulteriore importo di € 240.000,00
che ha fatto venir meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti ed ha reso
ingiusta la minaccia della appellata”.
Quindi parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017 in quanto ottenuto con la minaccia di un danno ingiusto da parte della Banca e dunque dovrà valutare nel merito le doglianze attoree.
V. Sulle ulteriori doglianze dichiarate “assorbite” dal Tribunale che si reiterano in
questa sede: parte appellante reitera le doglianze di merito proposte in primo grado relative agli addebiti illegittimi effettuati dalla banca.
***
Costituendosi in giudizio chiede il rigetto Controparte_1
integrale dell'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei motivi di appello, la Corte ne reputa opportuna la trattazione congiunta.
Esaminata la documentazione acquisita agli atti, il Collegio, in conformità alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa effettuata dal giudice di prime cure, osserva che a seguito dell'instaurazione da parte della società Parte_1
pagina 51 di 57 dinanzi al Tribunale di Brescia del giudizio n. r.g. Parte_8
12699/2016, è intercorso tra le parti un primo accordo transattivo, il quale è stato risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 7 CP_1
dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017 è intervenuta la proposta della società
appellante “di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a
tacitazione delle somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017
nonché di qualsivoglia diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca
medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra Parte_1
e condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche
[...] Pt_5
gravanti sui noti immobili oggetto di compravendita”.
A tale proposta ha fatto seguito in data 26/07/2017 la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca, nella quale si rendeva disponibile a “definire la
Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva di euro
240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti della
società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
In particolare il Collegio rileva che la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca del 26/07/2017 prevede esplicitamente che “la società
rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa Parte_1
pagina 52 di 57 originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando inteso che
viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, tale documento è stato espressamente sottoscritto per accettazione e ratifica dal legale rappresentante della società pertanto si è regolarmente formato ex art.1236 c.c. Parte_1
il concorde contenuto dell'accordo negoziale, tramite la manifestazione espressa della comune volontà delle parti, che si è determinata in quanto la banca, dichiarando di accettare la proposta del vi ha introdotto una clausola Parte_1
integrativa, dando così vita ad una nuova proposta, che è stata quindi incondizionatamente accettata dall'originario proponente, divenuto accettante.
Il medesimo accordo è stato in seguito adempiuto entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla banca in data 28/07/2017, circostanza pacifica e non contestata.
In considerazione della ricostruzione dei fatti di causa, il Collegio accerta che l'accordo negoziale del 26/07/2017, recante transazione, si è perfezionato ex art. 1326
c.c., tramite lo scambio della proposta transattiva effettuata da parte appellante,
successiva accettazione integrativa, avente valore di nuova proposta, effettuata dalla banca, e conclusiva accettazione e sottoscrizione di parte appellante.
Inoltre, il Collegio rileva che in considerazione dell'integrale adempimento dell'accordo, risultano estinte tutte le ragioni di debito/credito, nonché di ogni pagina 53 di 57 possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciate.
Ulteriormente il Collegio reputa infondata la doglianza con la quale è stata contestata la validità e l'efficacia della transazione oggetto di causa, in quanto nel caso in esame non ricorre alcuna causa di nullità prevista dall'art. 1418 c.c., rilevato che il programma contrattuale perseguito con i contratti bancari stipulati fra le parti non contrasta nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, non sussistendo pertanto i presupposti per la declaratoria di nullità della transazione, ai sensi del primo comma dell'art.1972 c.c., non riferendosi la stessa a contratto illecito.
Neppure può ravvisarsi nella specie la presenza dei presupposti per l'annullabilità ex art.1972, secondo comma, c.c. dell'accordo transattivo, sia perché l'eventuale nullità
di singole pattuizioni non ne legittimerebbe l'invalidazione, in assenza di prova circa l'essenzialità di tali clausole sia, soprattutto, perché, come ben rilevato dal giudice di prime cure, è certamente da escludere nella specie l'ignoranza da parte dell'odierna appellante dell'eventuale invalidità di alcune singole clausole dei contratti regolati dall'accordo transattivo, posto che quest'ultimo faceva seguito alla risoluzione di altro analogo contratto precedente, non adempiuto..
Ritiene inoltre il collegio esser parimenti priva di fondatezza la doglianza relativa alla nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, in conformità a quanto affermato dal tribunale, si osserva che espressamente nella transazione, a fronte di un credito della banca di € 277.726,98, di cui €
231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed €
pagina 54 di 57 23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n. 39222, le parti hanno convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00.
Infine, il collegio dichiara infondata anche la doglianza concernente l'annullabilità
dell'accordo transattivo essendo stato concluso con minaccia di un danno ingiusto.
In considerazione dei fatti esposti da parte appellante si osserva che la banca si è
infatti limitata a far valere un proprio diritto, ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità “la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri
della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del
contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio
ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella
realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello
conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti
dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del
soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che
si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato
dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale -
compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella
comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle
azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex
art. 2392 c.c.).” (Cassazione civile, n. 20305/2015).
Nel caso in esame la violenza non ricorre in quanto la banca si è limitata, a seguito pagina 55 di 57 della risoluzione del primo accordo transattivo e del venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della società
dalla complessiva esposizione debitoria, anche tramite l'istaurazione di azioni a tutela del credito.
Dal rigetto integrale dei primi quattro motivi di appello, restano assorbite le ulteriori doglianze di merito riproposte.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (in conformità alla nota spese prodotta da parte appellata).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in
[...]
data 28 maggio 2022 con il n. 746/2022;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase pagina 56 di 57 introduttiva” ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
IU AG
pagina 57 di 57
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 475/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
28 aprile 2022
d a
Par
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_3
corrente in Rezzato (BS), via S. Pellico n. 6, rappresentata e difesa dall'avv.
NE OM del Foro di Milano (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino n. 20/C presso lo studio dell'avv.
Francesco Pistoia del Foro di Brescia (C.F. C.F._2
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. – P.I. , con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 57 sede in Vestone (BS), Via Molino n. 4, in persona del Presidente pro-tempore del
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. TIRALE PIERLUIGI
(C.F. ), procuratore domiciliatario. C.F._3
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 11 giugno 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 28
maggio 2022 con il n. 746/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
- Ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
A. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai seguenti rapporti e, in particolare:
a) QUANTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 631299 (ex. 448-
6203), si chiede l'ammissione di CTU con il seguente quesito ovvero con altro ritenuto rilevante ai fini della decisione:
“a) Determinare l'illegittimo addebito della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, provvedendo a determinare l'importo illegittimamente corrisposto a
tale titolo dalla appellante;
b) Determinare l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di pagina 2 di 57 tenuta conto addebitate alla correntista durante la pendenza del rapporto di conto
corrente, atteso che le stesse non sono dovute in mancanza di specifica pattuizione ed
in presenza di indeterminatezza contrattuale, provvedendo a determinare l'importo
illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
c) Determinare l'ammontare delle commissioni ex. art. 117 bis TUB addebitate alla
correntista durante la pendenza del rapporto di conto corrente per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
d) Determinare l'ammontare degli interessi sulle commissioni, sulle commissioni ex.
art. 117 bis TUB e sulle spese attesa la non debenza di tali causali per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
e) Determinare, in assenza di forma scritta ex. art. 117 TUB, in presenza di
indeterminatezza contrattuale ed in assenza di indicazione del TAEG, gli interessi
dovuti dal correntista nella misura legale, ovverosia nella misura prevista
dall'articolo 117 TUB, determinare l'importo illegittimamente corrisposto a tale
titolo dalla appellante;
f) Determinare, in assenza di forma scritta, l'ammontare complessivo degli interessi
debitori, delle cms, delle commissioni di cui all'art. 117 bis TUB e delle spese
sostenuti dalla appellante in corso di rapporto;
g) Accertare se sono stati pattuiti tra le parti e/o applicati da parte della appellata
interessi nella misura oltre i “tassi soglia” di cui alla Legge 108/1996, determinando
il relativo TAEG applicato dalla Banca nel rapporto e/o in subordine con
pagina 3 di 57 l'applicazione dei dettami della Banca d'Italia di cui alle istruzioni per la rilevazione
dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura e, dunque, determinare
gli interessi illegittimamente addebitati sui c/c dell'appellante;
h) Nella ipotesi in cui, alla luce delle superiori operazioni, il saldo del rapporto di
c/c dovesse essere positivo, determinare per ciascun rapporto l'ammontare degli
interessi creditori che la avrebbe dovuto riconoscere alla appellante;
CP_1
j) in ragione di tutto quanto sopra esposto, determinare la misura complessiva degli
illegittimi addebiti perpetrati all'appellante e che devono essere restituiti alla
stessa”.
b) CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI MUTUO N. 77435 DEL 02.02.2006 E
N. 78934 DEL 09.05.2006 (il quesito riguarda ciascun dei due mutui):
1) “Dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal mutuatario sia
espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di
determinazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e identificabili, e
precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della
quotazione, lo spread, l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata
ad esempio, la quotazione specifica del momento.
1) Dica il C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi,
commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o 365, corrisponda e sia in linea
con la base della quotazione del parametro di indicizzazione.
2) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento,
determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla
ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con
pagina 4 di 57 modalità più favorevole al mutuatario.
3) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del mutuo di cui al contratto dedotto
in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. “alla
francese”, ovvero se la rata, la quota capitale e la quota interessi, siano state
determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un
regime di capitalizzazione a tasso composto, che possa comprendere un meccanismo
implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 Codice
civile.
4) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della
quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento
sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di
ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla
quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso
semplice, anziché composto.
5) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e
se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto.
6) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento
applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità
più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in
assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
7) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l' , provvedendo alla sua Pt_4
verifica e ricostruzione in base alle singole voci di spesa contrattuali collegate al
finanziamento al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per
pagina 5 di 57 imposte e tasse. In caso di divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG
applicato, proceda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui
all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario.
8) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi
moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, esclude solo quelle per
imposte e tasse, collegate al finanziamento di cui al contratto di mutuo, che
sarebbero state poste a carico del mutuatario nell'ipotesi di morosità fin dalla
scadenza della prima rata con riferimento all'intera durata del finanziamento;
9) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del
rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione
del contratto”.
10) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superi il tasso-
soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad
applicare art. 1815 c.c.
11) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente
all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un
nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale”.
- sebbene si tratti di circostanze non contestate da parte appellata ex. art. 115 c.p.c.,
è interesse di questa difesa confermare tramite prova testimoniale sia la erogazione
di un mutuo da parte della appellata alla acquirente C.O.P.E. S.R.L. (che sarebbe
confermata anche dal doc. 25 – ALL. B) sia la minaccia di far saltare la vendita del
noto capannone nel caso in cui la appellante non avesse accettato la proposta della
Banca, ragion per cui si chiede che venga ammessa prova per testi sui seguenti
pagina 6 di 57 capitoli di prova:
1) Vero è che nel mese di luglio 2017 la erogava un Controparte_1
mutuo in favore della società Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15 finalizzato
[...]
all'acquisto del capannone di proprietà della società venditrice ed odierna
appellante Parte_1
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 1 il sig. domiciliato Tes_1
presso la Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15.
[...]
2) Vero è che, dopo la invocata risoluzione dell'accordo del 18.04.2017 tra le parti
odierne contendenti lo stesso giorno del pagamento dell'importo di € 200.000,00
dalla appellante alla appellata Parte_1 Parte_1 Controparte_1
la appellata proponeva quale unica condizione per Controparte_1
acconsentire la cancellazione della ipoteca dalla stessa iscritta su un capannone di
proprietà della appellante da vendere alla Parte_1 [...]
l'immediata pagamento di € Parte_5
240.000,00, dietro la minaccia di far saltare la vendita di detto capannone?
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 2 la signora presso la Tes_2
società e, sita in Rezzato (BS), vi Silvio Pellico n. 16. Parte_1
B. IN VIA PRELIMINARE
- in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
pagina 7 di 57 28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022, accertare e dichiarare la risoluzione di
diritto dell'accordo del 18.04.2017 e che con l'accordo del 26.07.2017 alcuna
rinuncia all'azione è stata svolta dalla appellante e, per l'effetto, dichiarare che
l'appellante ha diritto ha promuovere la azione e le domande svolte nel presente
giudizio;
- qualora i superiori accordi dovessero essere ritenuti validi ed efficaci ed esplicanti
una rinuncia alla azione, dichiarare nulli e/o annullare i predetti accordi per le
ragioni esposte in atti.
C. NE ER
I) CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 335-7
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole del contratto di conto
corrente n. 335-7 nonché delle aperture di credito per le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante
dell'importo di € 306.519,75, di cui € 191.209,04 a titolo di anatocismo, € 94.819,42
a titolo di delta interessi, € 20.278,63 a titolo di commissioni (€ 14.318,63 a titolo di
cms ed € 5.960,00 a titolo di commissioni ex. art. 117 bis TUB) ed € 212,66 a titolo di
spese, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi
dal dovuto sino al saldo.
pagina 8 di 57 II). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77435 DEL
02.02.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 02.02.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 78.061,36 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per leragioni
esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 78.599,38, pari alla differenza tra gli interessi
pagina 9 di 57 corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
III). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77934 DEL
09.05.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 09.05.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
pagina 10 di 57 comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 47.615,00 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per le ragioni
esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 47.921,44, pari alla differenza tra gli interessi
corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
D. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di
prime cure, con condanna della appellata alla restituzione delle somme versate
dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Dell'appellato
pagina 11 di 57 “in via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello
e, in ogni caso, rigettarli, confermando la sentenza del Tribunale di Brescia n.
746/2022 pubblicata il 28.03.2022 pronunciata nella causa iscritta al n. 5096/2020
di R.G.; o in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche
parziale, della sentenza appellata, si insiste per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: «in via preliminare, dichiarare
improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dal
tanto in via preliminare che di merito, sia riferite al Parte_1 Parte_1
contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, per la rinuncia ad ogni azione
e/o pretesa da parte della società attrice nei confronti della Controparte_1
contenuta nell'accordo del 26.07.2017, con conseguente condanna del Parte_1
ex art. 96 c.p.c.; in via principale nel merito, respingere tutte le domande
[...]
proposte dal tanto in via preliminare che di merito, sia Parte_1
riferite al contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, in quanto infondate in
fatto e in diritto, indeterminate e comunque prescritte quanto agli addebiti
ultradecennali; in via subordinata, per il denegato caso di anche solo parziale
accoglimento delle domande proposte dal dichiarata la Parte_1
prescrizione degli addebiti ultradecennali, operata la compensazione delle rispettive
partite di dare e avere ed applicati gli interessi nella misura e con le modalità
stabilite dal contratto o dalla legge, determinarsi le somme a debito e/o a credito
della società attrice e dichiararsi tenuta la banca convenuta al riaccredito delle sole
somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto a quelle dovute, al netto degli
interessi legali, di oneri e spese sostenute, da determinarsi anche in via equitativa;
in
pagina 12 di 57 via istruttoria, pur precisandosi che ogni onere probatorio incombe su parte attrice,
ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società Parte_1
e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la pagina 3
[...]
Co depositata come doc. n. 5 della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice e
che mi viene rammostrata è stata materialmente unita alle pag. 1 e 2, formando un
unico documento, ed è stata sottoscritta dai sig.ri e Parte_6 Parte_3
in data 11.07.1996; 2) vero che nel periodo dal 1992 al 2000, ai fini del rispetto della
normativa sulla trasparenza, ai contratti di conto corrente che riportavano il
richiamo all'applicazione delle condizioni c.d. “uso piazza” era allegata la lettera
integrativa che precisava le condizioni applicate al rapporto, sottoscritta dai clienti;
3) vero che le condizioni contrattuali risultanti dal primo estratto scalare emesso
dalla dopo l'apertura del rapporto di conto corrente e depositato Controparte_1
come doc. n. 15 che mi viene rammostrato corrispondono a quelle riportate nella
lettera integrativa del contratto di conto corrente (pag. 3) depositata come doc. n. 5
Co della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice;
4) vero che alla società
sono state inviate le comunicazioni che mi si rammostrano, depositate Parte_1
come docc. nn. 6, 12 , 14 e 15 dalla . Si indicano come testi il dott. Controparte_1
e tutti c/o ; sempre in Persona_1 Tes_3 Tes_4 Controparte_1
via istruttoria, non ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per le
ragioni indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; in ogni caso, con
vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di rimborso forfettario, i.v.a. e
c.p.a.»; o in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di
rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..”
pagina 13 di 57 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società agiva in giudizio premettendo di avere Parte_1
intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 335-7 Controparte_1
(acceso in data 11/07/1996 ed estinto con saldo zero in data 22/08/2017, affidato sin dall'origine, con aperture di credito formalizzate a partire dal 2008) e di avere stipulato con la banca due mutui (n. rep. 77435 del 02/02/2006 e n. rep. 78934 del
09/05/2006).
Parte attrice affermava di aver sottoscritto con la convenuta, in data 18/04/2017, un primo accordo transattivo, risolto da quest'ultima in data 14/07/2017, nonostante il corretto adempimento delle prestazioni da parte dell'attrice, e di avere formulato alla in data 24/07/2017, una nuova proposta transattiva accettata dalla e CP_1 CP_1
adempiuta dalla società attrice.
Parte attrice deduceva che, in conformità a quanto riportato nella perizia di parte svolta, nel corso dei rapporti erano incorsi addebiti illegittimi, cui conseguiva il diritto alla restituzione degli stessi.
Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva preliminarmente la rinuncia da parte dell'attrice a ogni azione e/o pretesa nei confronti della contenuta Controparte_1
nell'accordo del 26/07/2017, la prescrizione delle domande di ripetizione ex adverso
azionate, ed in ogni caso chiedeva respingersi tutte le domande proposte dal
Parte_1 Parte_1
Nel merito il tribunale riteneva che le domande dovessero essere respinte, essendo state oggetto di precedente rinuncia contenuta nella transazione stragiudiziale,
pagina 14 di 57 documentata e adempiuta dalle parti.
Infatti, il tribunale osservava che a fronte dell'instaurazione da parte dell'attrice del giudizio iscritto dinanzi a questo Tribunale al n. r.g. 12699/2016, volto ad ottenere l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente e di mutuo oggetto della presente controversia, in ragione delle medesime doglianze sollevate nel presente giudizio (anatocismo, indeterminatezza di tassi e commissioni, unilaterale variazione dei tassi, usura, etc.), in data 18/04/2017 era intercorso fra le parti un primo accordo transattivo, risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva CP_1
espressa pattuita all'art. 7 dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017, era intervenuta la proposta della società attrice
“di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a tacitazione delle
somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017 nonché di qualsivoglia
diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra e Parte_1 Pt_5
condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche gravanti sui noti immobili
oggetto di compravendita”.
A tale missiva, aveva fatto seguito in data 26/07/2017 la nota con cui la convenuta aveva comunicato l'“adesione a proposta transattiva”, rendendosi disponibile a
“definire la Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva
di euro 240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti
della società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
pagina 15 di 57 un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
Inoltre, la nota di “accettazione” della banca proseguiva con la previsione che “la
società rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore Parte_1
pretesa originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando
inteso che viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come evincibile dalla copia del documento negoziale prodotto dalla Banca,
l'accettazione/proposta di quest'ultima era stata sottoscritta “per accettazione e
ratifica” dal legale rappresentante del Parte_7 Pt_3
concludendosi così il testo dell'accordo contrattuale voluto da entrambe le
[...]
parti.
Inoltre, la transazione era stata correttamente adempiuta dalla Società entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla in data 28/07/2017, CP_1
circostanza pacifica in atti.
Pertanto, la transazione in esame si era perfezionata ex art. 1326, primo e ultimo comma, mediante scambio di proposta proveniente dal Parte_1
accettazione integrativa valevole come nuova proposta da parte della
[...]
e accettazione di quest'ultima proposta da parte della originaria CP_1
proponente, e l'accordo era stato, altresì, integralmente adempiuto, con conseguente definitiva estinzione delle rispettive ragioni di debito/credito, nonché di ogni pagina 16 di 57 possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciata.
Né poteva dubitarsi della validità ed efficacia della transazione.
Nel caso in esame, il programma perseguito dalle parti con i contratti di apertura di conto corrente e di mutuo ipotecario non contrastava nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, né tale contrasto era stato in qualche modo delineato nei suoi ipotetici elementi di fatto e di diritto dall'attrice, che si era limitata a invocare l'astratta fattispecie legale senza specificarne i presupposti concreti.
Quanto alle singole nullità dei contratti bancari dedotte dalla parte attrice, il tribunale rilevava che, al momento della stipulazione della transazione, la società era sicuramente consapevole di tutte le possibili ragioni di invalidità dei contratti oggetto di transazione avendo già promosso nei confronti della il giudizio, Controparte_1
poi abbandonato a seguito della sottoscrizione del primo accordo transattivo del
24/04/2017, volto ad accertare proprio tali invalidità.
Ulteriormente, l'integrale nullità dei titoli poiché “privi della sottoscrizione
dell'istituto di credito” veniva respinta in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di contratti bancari/finanziari c.d. monofirma, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dagli artt. 23 t.u.f. e 117 t.u.b., andava inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma,
sicché tale requisito doveva ritenersi rispettato ove il contratto fosse stato redatto per iscritto e ne fosse stata consegnata una copia al cliente, ed era sufficiente che vi fosse pagina 17 di 57 la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben poteva desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018, confermata dalla successiva giurisprudenza:
cfr. Cass. n. 9187/2021 e Cass. n. 1250/2022).
Il tribunale riteneva che fosse infondata anche la tesi sostenuta dall'attrice secondo cui l'accordo del 26/07/2017 sarebbe stato nullo per mancanza di reciproche concessioni: come risultava dal tenore della transazione, a fronte di un credito della di € 277.726,98 (€ 231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per Controparte_1
residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed € 23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n.
39222), le parti avevano convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00; quanto al precedente accordo le reciproche concessioni attenevano,
oltre all'importo della transazione, alla dilazione dei pagamenti.
Infine, rispetto alla prospettazione di annullabilità dell'accordo poiché “raggiunto con
minaccia di un danno ingiusto per l'attrice (far saltare la vendita del capannone in
favore di in assenza di inadempimento)”, il tribunale riteneva che la Pt_5
minaccia di far valere un diritto potesse assumere i caratteri della violenza morale,
invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si sarebbe verificata quando il fine ultimo perseguito fosse consistito nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, fosse iniquo ed esorbitante rispetto all'oggetto del diritto, e non invece quando il vantaggio perseguito fosse solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (cfr ex multis Cass. pagina 18 di 57 n. 20305/2015).
Nel caso in esame, pertanto, non poteva ravvisarsi la presenza dei presupposti per l'annullamento del contratto per violenza morale, poiché la banca si era limitata, a seguito della non impugnata risoluzione del primo accordo e del conseguentemente venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della Società dalla complessiva esposizione debitoria e a prospettare l'avvio delle azioni necessarie alla tutela delle sue ragioni di credito.
Preso atto di questa richiesta e della “corrispondenza pervenuta da parte di
, il si sarebbe infatti liberamente determinato a Pt_5 Parte_1
formulare la nuova proposta transattiva alla Banca e, ricevuta la proposta integrata da parte di quest'ultima, ad accettarla altrettanto liberamente.
Le ulteriori questioni ne restavano assorbite.
In conclusione, il Tribunale rigettava le domande proposte dal Parte_1
nei confronti della condannava la parte attrice a
[...] Controparte_1
rifondere a quella convenuta le spese di lite, che liquidava in € 18.894,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
E per i seguenti motivi:
[...]
I. In ordine alla erronea valutazione circa la formazione ed i contenuti della
transazione del 24/26.07.2017: parte appellante afferma che il tribunale non avrebbe pagina 19 di 57 correttamente ricostruito i fatti oggetto della vicenda, deducendo che:
i) l'accordo del 18/04/2017 era stato risolto di diritto avendo l'appellata dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ragion per cui erano caducate definitivamente le previsioni in esso contenute, salvo la valenza, ai fini della interruzione della prescrizione, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG.
12699/2016;
ii) l'accordo del 26/07/2017 era stato raggiunto solo al fine di rientrare dalla esposizione debitoria, senza alcuna rinuncia ad azioni nei confronti della Banca, non potendo rinvenirsi nella proposta della appellante una dichiarazione in tal senso. Ciò,
in quanto, non vi era alcun dubbio che proposta ed accettazione dovevano essere conformi.
Dunque, parte appellante sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una rinuncia all'azione da parte dell'appellante a fronte di una dichiarazione unilaterale dell'appellata non ratificata in alcun modo da
[...]
Controparte_3
Quindi, parte appellante chiede che la Corte accerti che con l'accordo del 26/07/2017
non era intervenuta alcuna rinuncia all'azione da parte dell'appellante, e conseguentemente chiede esaminarsi nel merito le domande il cui accoglimento era stato disatteso in ragione della erroneamente ritenuta rinuncia per transazione.
II. Sulla erronea valutazione della validità ed efficacia della transazione in quanto
asseritamente non riguardante contratti illeciti e di cui la appellante conosceva la
nullità: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo di pagina 20 di 57 gravame, l'appellante, col secondo motivo, sostiene che il tribunale sarebbe incorso in errore per non averne dichiarato la nullità in quanto avente ad oggetto rapporti illeciti perché svolti contrariamente a norme imperative.
Parte appellante afferma che secondo la giurisprudenza prevalente costituisce violazione di norma imperativa non solo la pattuizione di interessi usurari, ma anche l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori ed il riferimento alla clausola di interessi uso piazza.
Pertanto, parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017
avendo ad oggetto titoli affetti da nullità per contrasto con norme imperative, dal momento che è pacifica la presenza di un illegittimo effetto anatocistico in un contratto di conto corrente stipulato nel 1996 prima dell'entrata in vigore della nota delibera CICR 09/02/2000.
III. Sulla nullità dell'accordo del 26.7.2017 per mancanza di reciproche concessioni:
parte appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, sostiene che gli accordi del 18/04/2017 e del 26/07/2017 siano nulli per mancanza di reciproche concessioni, elemento fondamentale dell'accordo, dal momento che, a fronte di una presunta esposizione debitoria di € 450.000,00 circa,
peraltro derivante per circa € 413.000,00 da saldo di conto corrente acceso in data antecedente alla nota Delibera CICR 09/02/2000, l'appellante aveva corrisposto al sol fine del rientro da tale esposizione € 440.000,00, di cui € 200.000,00 il 18/04/2017
con il primo accordo ed € 240.000,00 il 26/07/2017 con l'ultimo accordo, e quindi pagina 21 di 57 non solo € 240.000,00m come sostenuto dalla appellata, con ciò facendo venire meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti, laddove viene corrisposto oltre il 95%
dell'importo asseritamente dovuto in relazione ad un rapporto di conto corrente acceso ante delibera CICR 09/02/2000 in cui sono stati corrisposti circa € 200.000,00
di interessi anatocistici ed in assenza di alcuna dilazione di pagamento posto che si è
proceduto in uniche soluzioni e non tramite versamenti rateali.
IV. Sulla annullabilità dell'accordo del 26.04.2017 perché raggiunto con minaccia di
un danno ingiusto: parte appellante ripropone la censura mossa alla condotta tenuta da parte appellata, che a suo dire le avrebbe minacciato un danno ingiusto, consistente nel far saltare la vendita del capannone in favore di nonostante l'assenza di Pt_5
pregresso adempimento di quest'ultima.
A fronte della minaccia ingiusta, la parte appellante assume di aver dovuto versare in favore della banca la somma di €. 240.000,00 “a fronte della corrispondenza
pervenuta da parte di e al sol fine di non compromettere l'accordo di Pt_5
compravendita con la medesima raggiunto”, come emergerebbe in maniera inequivocabile dalla documentazione versata agli atti.
Infatti, ritiene che sia “evidente il comportamento tenuto dalla che, il giorno CP_1
successivo all'atto di prontezza all'adempimento dell'accordo del 18.04.2017, ha
fatto caducare un accordo ben consapevole che l'appellante avrebbe corrisposto
qualsiasi somma pur di evitare di far saltare la vendita del noto capannone alla
C.O.P.E. S.R.L. ed ha richiesto il pagamento dell'ulteriore importo di € 240.000,00
che ha fatto venir meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti ed ha reso
pagina 22 di 57 ingiusta la minaccia della appellata”.
Quindi parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017 in quanto ottenuto con la minaccia di un danno ingiusto da parte della Banca e dunque dovrà valutare nel merito le doglianze attoree.
V. Sulle ulteriori doglianze dichiarate “assorbite” dal Tribunale che si reiterano in
questa sede: parte appellante reitera le doglianze di merito proposte in primo grado relative agli addebiti illegittimi effettuati dalla banca.
***
Costituendosi in giudizio chiede il rigetto Controparte_1
integrale dell'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei motivi di appello, la Corte ne reputa opportuna la trattazione congiunta.
Esaminata la documentazione acquisita agli atti, il Collegio, in conformità alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa effettuata dal giudice di prime cure, osserva che a seguito dell'instaurazione da parte della società
[...]
dinanzi al Tribunale di Brescia del giudizio n. r.g. Parte_8
12699/2016, è intercorso tra le parti un primo accordo transattivo, il quale è stato pagina 23 di 57 risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 7 CP_1
dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017 è intervenuta la proposta della società
appellante “di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a
tacitazione delle somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017
nonché di qualsivoglia diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca
medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra Parte_1
e condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche
[...] Pt_5
gravanti sui noti immobili oggetto di compravendita”.
A tale proposta ha fatto seguito in data 26/07/2017 la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca, nella quale si rendeva disponibile a “definire la
Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva di euro
240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti della
società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
In particolare il Collegio rileva che la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca del 26/07/2017 prevede esplicitamente che “la società
rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa Parte_1
originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando inteso che
viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
pagina 24 di 57 controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, tale documento è stato espressamente sottoscritto per accettazione e ratifica dal legale rappresentante della società pertanto si è regolarmente formato ex art.1236 c.c. Parte_1
il concorde contenuto dell'accordo negoziale, tramite la manifestazione espressa della comune volontà delle parti, che si è determinata in quanto la banca, dichiarando di accettare la proposta del vi ha introdotto una clausola Parte_1
integrativa, dando così vita ad una nuova proposta, che è stata quindi incondizionatamente accettata dall'originario proponente, divenuto accettante.
Il medesimo accordo è stato in seguito adempiuto entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla banca in data 28/07/2017, circostanza pacifica e non contestata.
In considerazione della ricostruzione dei fatti di causa, il Collegio accerta che l'accordo negoziale del 26/07/2017, recante transazione, si è perfezionato ex art. 1326
c.c., tramite lo scambio della proposta transattiva effettuata da parte appellante,
successiva accettazione integrativa, avente valore di nuova proposta, effettuata dalla banca, e conclusiva accettazione e sottoscrizione di parte appellante.
Inoltre, il Collegio rileva che in considerazione dell'integrale adempimento dell'accordo, risultano estinte tutte le ragioni di debito/credito, nonché di ogni possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciate.
pagina 25 di 57 Ulteriormente il Collegio reputa infondata la doglianza con la quale è stata contestata la validità e l'efficacia della transazione oggetto di causa, in quanto nel caso in esame non ricorre alcuna causa di nullità prevista dall'art. 1418 c.c., rilevato che il programma contrattuale perseguito con i contratti bancari stipulati fra le parti non contrasta nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, non sussistendo pertanto i presupposti per la declaratoria di nullità della transazione, ai sensi del primo comma dell'art.1972 c.c., non riferendosi la stessa a contratto illecito.
Neppure può ravvisarsi nella specie la presenza dei presupposti per l'annullabilità ex art.1972, secondo comma, c.c. dell'accordo transattivo, sia perché l'eventuale nullità
di singole pattuizioni non ne legittimerebbe l'invalidazione, in assenza di prova circa l'essenzialità di tali clausole sia, soprattutto, perché, come ben rilevato dal giudice di prime cure, è certamente da escludere nella specie l'ignoranza da parte dell'odierna appellante dell'eventuale invalidità di alcune singole clausole dei contratti regolati dall'accordo transattivo, posto che quest'ultimo faceva seguito alla risoluzione di altro analogo contratto precedente, non adempiuto..
Ritiene inoltre il collegio esser parimenti priva di fondatezza la doglianza relativa alla nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, in conformità a quanto affermato dal tribunale, si osserva che espressamente nella transazione, a fronte di un credito della banca di € 277.726,98, di cui €
231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed €
23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n. 39222, le parti hanno convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00.
pagina 26 di 57 Infine, il collegio dichiara infondata anche la doglianza concernente l'annullabilità
dell'accordo transattivo essendo stato concluso con minaccia di un danno ingiusto.
In considerazione dei fatti esposti da parte appellante si osserva che la banca si è
infatti limitata a far valere un proprio diritto, ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità “la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri
della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del
contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio
ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella
realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello
conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti
dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del
soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che
si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato
dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale -
compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella
comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle
azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex
art. 2392 c.c.).” (Cassazione civile, n. 20305/2015).
Nel caso in esame la violenza non ricorre in quanto la banca si è limitata, a seguito della risoluzione del primo accordo transattivo e del venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della società
dalla complessiva esposizione debitoria, anche tramite l'istaurazione di azioni a tutela pagina 27 di 57 del credito.
Dal rigetto integrale dei primi quattro motivi di appello, restano assorbite le ulteriori doglianze di merito riproposte.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (in conformità alla nota spese prodotta da parte appellata).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in
[...]
data 28 maggio 2022 con il n. 746/2022;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase introduttiva” ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR pagina 28 di 57 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
IU AG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 475/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
28 aprile 2022
d a
Par
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_3
corrente in Rezzato (BS), via S. Pellico n. 6, rappresentata e difesa dall'avv.
NE OM del Foro di Milano (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino n. 20/C presso lo studio dell'avv.
Francesco Pistoia del Foro di Brescia (C.F. C.F._2
APPELLANTE
pagina 29 di 57 c o n t r o
(C.F. – P.I. , con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Vestone (BS), Via Molino n. 4, in persona del Presidente pro-tempore del
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. TIRALE PIERLUIGI
(C.F. ), procuratore domiciliatario. C.F._3
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 11 giugno 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 28
maggio 2022 con il n. 746/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
- Ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
A. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai seguenti rapporti e, in particolare:
a) QUANTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 631299 (ex. 448-
6203), si chiede l'ammissione di CTU con il seguente quesito ovvero con altro ritenuto rilevante ai fini della decisione:
“a) Determinare l'illegittimo addebito della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, provvedendo a determinare l'importo illegittimamente corrisposto a pagina 30 di 57 tale titolo dalla appellante;
b) Determinare l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di
tenuta conto addebitate alla correntista durante la pendenza del rapporto di conto
corrente, atteso che le stesse non sono dovute in mancanza di specifica pattuizione ed
in presenza di indeterminatezza contrattuale, provvedendo a determinare l'importo
illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
c) Determinare l'ammontare delle commissioni ex. art. 117 bis TUB addebitate alla
correntista durante la pendenza del rapporto di conto corrente per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
d) Determinare l'ammontare degli interessi sulle commissioni, sulle commissioni ex.
art. 117 bis TUB e sulle spese attesa la non debenza di tali causali per mancata
pattuizione e, in ogni caso, indeterminatezza delle stesse, provvedendo determinare
l'importo illegittimamente corrisposto a tale titolo dalla appellante;
e) Determinare, in assenza di forma scritta ex. art. 117 TUB, in presenza di
indeterminatezza contrattuale ed in assenza di indicazione del TAEG, gli interessi
dovuti dal correntista nella misura legale, ovverosia nella misura prevista
dall'articolo 117 TUB, determinare l'importo illegittimamente corrisposto a tale
titolo dalla appellante;
f) Determinare, in assenza di forma scritta, l'ammontare complessivo degli interessi
debitori, delle cms, delle commissioni di cui all'art. 117 bis TUB e delle spese
sostenuti dalla appellante in corso di rapporto;
g) Accertare se sono stati pattuiti tra le parti e/o applicati da parte della appellata
pagina 31 di 57 interessi nella misura oltre i “tassi soglia” di cui alla Legge 108/1996, determinando
il relativo TAEG applicato dalla Banca nel rapporto e/o in subordine con
l'applicazione dei dettami della Banca d'Italia di cui alle istruzioni per la rilevazione
dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura e, dunque, determinare
gli interessi illegittimamente addebitati sui c/c dell'appellante;
h) Nella ipotesi in cui, alla luce delle superiori operazioni, il saldo del rapporto di
c/c dovesse essere positivo, determinare per ciascun rapporto l'ammontare degli
interessi creditori che la avrebbe dovuto riconoscere alla appellante;
CP_1
j) in ragione di tutto quanto sopra esposto, determinare la misura complessiva degli
illegittimi addebiti perpetrati all'appellante e che devono essere restituiti alla
stessa”.
b) CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI MUTUO N. 77435 DEL 02.02.2006 E
N. 78934 DEL 09.05.2006 (il quesito riguarda ciascun dei due mutui):
1) “Dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal mutuatario sia
espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di
determinazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e identificabili, e
precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della
quotazione, lo spread, l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata
ad esempio, la quotazione specifica del momento.
1) Dica il C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi,
commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o 365, corrisponda e sia in linea
con la base della quotazione del parametro di indicizzazione.
2) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento,
pagina 32 di 57 determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla
ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con
modalità più favorevole al mutuatario.
3) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del mutuo di cui al contratto dedotto
in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. “alla
francese”, ovvero se la rata, la quota capitale e la quota interessi, siano state
determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un
regime di capitalizzazione a tasso composto, che possa comprendere un meccanismo
implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 Codice
civile.
4) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della
quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento
sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di
ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla
quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso
semplice, anziché composto.
5) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e
se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto.
6) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento
applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità
più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in
assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
7) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l' , provvedendo alla sua Pt_4
pagina 33 di 57 verifica e ricostruzione in base alle singole voci di spesa contrattuali collegate al
finanziamento al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per
imposte e tasse. In caso di divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG
applicato, proceda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui
all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario.
8) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi
moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, esclude solo quelle per
imposte e tasse, collegate al finanziamento di cui al contratto di mutuo, che
sarebbero state poste a carico del mutuatario nell'ipotesi di morosità fin dalla
scadenza della prima rata con riferimento all'intera durata del finanziamento;
9) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del
rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione
del contratto”.
10) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superi il tasso-
soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad
applicare art. 1815 c.c.
11) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente
all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un
nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale”.
- sebbene si tratti di circostanze non contestate da parte appellata ex. art. 115 c.p.c.,
è interesse di questa difesa confermare tramite prova testimoniale sia la erogazione
di un mutuo da parte della appellata alla acquirente C.O.P.E. S.R.L. (che sarebbe
confermata anche dal doc. 25 – ALL. B) sia la minaccia di far saltare la vendita del
pagina 34 di 57 noto capannone nel caso in cui la appellante non avesse accettato la proposta della
Banca, ragion per cui si chiede che venga ammessa prova per testi sui seguenti
capitoli di prova:
1) Vero è che nel mese di luglio 2017 la erogava un Controparte_1
mutuo in favore della società Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15 finalizzato
[...]
all'acquisto del capannone di proprietà della società venditrice ed odierna
appellante Parte_1
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 1 il sig. domiciliato Tes_1
presso la Parte_5
con sede in Rezzato (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 15.
[...]
2) Vero è che, dopo la invocata risoluzione dell'accordo del 18.04.2017 tra le parti
odierne contendenti lo stesso giorno del pagamento dell'importo di € 200.000,00
dalla appellante alla appellata Parte_1 Parte_1 Controparte_1
la appellata proponeva quale unica condizione per Controparte_1
acconsentire la cancellazione della ipoteca dalla stessa iscritta su un capannone di
proprietà della appellante da vendere alla Parte_1 [...]
l'immediata pagamento di € Parte_5
240.000,00, dietro la minaccia di far saltare la vendita di detto capannone?
Si indica quale teste da escutere sul capitolo n. 2 la signora presso la Tes_2
società e, sita in Rezzato (BS), vi Silvio Pellico n. 16. Parte_1
B. IN VIA PRELIMINARE
- in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
pagina 35 di 57 Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022, accertare e dichiarare la risoluzione di
diritto dell'accordo del 18.04.2017 e che con l'accordo del 26.07.2017 alcuna
rinuncia all'azione è stata svolta dalla appellante e, per l'effetto, dichiarare che
l'appellante ha diritto ha promuovere la azione e le domande svolte nel presente
giudizio;
- qualora i superiori accordi dovessero essere ritenuti validi ed efficaci ed esplicanti
una rinuncia alla azione, dichiarare nulli e/o annullare i predetti accordi per le
ragioni esposte in atti.
C. NE ER
I) CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 335-7
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole del contratto di conto
corrente n. 335-7 nonché delle aperture di credito per le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante
dell'importo di € 306.519,75, di cui € 191.209,04 a titolo di anatocismo, € 94.819,42
a titolo di delta interessi, € 20.278,63 a titolo di commissioni (€ 14.318,63 a titolo di
cms ed € 5.960,00 a titolo di commissioni ex. art. 117 bis TUB) ed € 212,66 a titolo di
pagina 36 di 57 spese, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi
dal dovuto sino al saldo.
II). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77435 DEL
02.02.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022:
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 02.02.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 78.061,36 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per leragioni
pagina 37 di 57 esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 78.599,38, pari alla differenza tra gli interessi
corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
III). CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO N. REP. 77934 DEL
09.05.2006
in riforma della sentenza n. 746/2022 – REP. 1761/2022, emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Angelica Castellani, nel
procedimento rubricato al n. R.G. 5096/2020, in data 26.03.2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 29.03.2022
a. In via principale:
- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di mutuo del 09.05.2006 che la
appellata ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attore interessi superiori al tasso
soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli
interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284
c.c.;
pagina 38 di 57 - per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da
parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e
comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per
l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento
in favore dell'appellante dell'importo di € 47.615,00 per interessi corrisposti in
corso di rapporto, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
b. In via subordinata
- accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi contrattuali per le ragioni
esposte in atti e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore
degli attori dell'importo di € 47.921,44, pari alla differenza tra gli interessi
corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere
sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di
causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
c. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per omessa CP_1
comunicazione del corretto TAE e del TAEG e, per l'effetto, condannare la appellata
al pagamento in favore dell'appellante della differenza tra costo sostenuto in
contratto e costo pubblicizzato/contrattualizzato, ovvero di una somma determinata
in via equitativa;
D. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di
prime cure, con condanna della appellata alla restituzione delle somme versate
pagina 39 di 57 dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Dell'appellato
“in via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello
e, in ogni caso, rigettarli, confermando la sentenza del Tribunale di Brescia n.
746/2022 pubblicata il 28.03.2022 pronunciata nella causa iscritta al n. 5096/2020
di R.G.; o in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche
parziale, della sentenza appellata, si insiste per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: «in via preliminare, dichiarare
improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dal
tanto in via preliminare che di merito, sia riferite al Parte_1 Parte_1
contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, per la rinuncia ad ogni azione
e/o pretesa da parte della società attrice nei confronti della Controparte_1
contenuta nell'accordo del 26.07.2017, con conseguente condanna del Parte_1
ex art. 96 c.p.c.; in via principale nel merito, respingere tutte le domande
[...]
proposte dal tanto in via preliminare che di merito, sia Parte_1
riferite al contratto di conto corrente sia ai contratti di mutuo, in quanto infondate in
fatto e in diritto, indeterminate e comunque prescritte quanto agli addebiti
ultradecennali; in via subordinata, per il denegato caso di anche solo parziale
accoglimento delle domande proposte dal dichiarata la Parte_1
prescrizione degli addebiti ultradecennali, operata la compensazione delle rispettive
partite di dare e avere ed applicati gli interessi nella misura e con le modalità
stabilite dal contratto o dalla legge, determinarsi le somme a debito e/o a credito
della società attrice e dichiararsi tenuta la banca convenuta al riaccredito delle sole pagina 40 di 57 somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto a quelle dovute, al netto degli
interessi legali, di oneri e spese sostenute, da determinarsi anche in via equitativa;
in
via istruttoria, pur precisandosi che ogni onere probatorio incombe su parte attrice,
ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società Parte_1
e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la pagina 3
[...]
Co depositata come doc. n. 5 della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice e
che mi viene rammostrata è stata materialmente unita alle pag. 1 e 2, formando un
unico documento, ed è stata sottoscritta dai sig.ri e Parte_6 Parte_3
in data 11.07.1996; 2) vero che nel periodo dal 1992 al 2000, ai fini del rispetto della
normativa sulla trasparenza, ai contratti di conto corrente che riportavano il
richiamo all'applicazione delle condizioni c.d. “uso piazza” era allegata la lettera
integrativa che precisava le condizioni applicate al rapporto, sottoscritta dai clienti;
3) vero che le condizioni contrattuali risultanti dal primo estratto scalare emesso
dalla dopo l'apertura del rapporto di conto corrente e depositato Controparte_1
come doc. n. 15 che mi viene rammostrato corrispondono a quelle riportate nella
lettera integrativa del contratto di conto corrente (pag. 3) depositata come doc. n. 5
Co della e come allegato 1 al doc. n. n. 1 di parte attrice;
4) vero che alla società
sono state inviate le comunicazioni che mi si rammostrano, depositate Parte_1
come docc. nn. 6, 12 , 14 e 15 dalla . Si indicano come testi il dott. Controparte_1
e tutti c/o ; sempre in Persona_1 Tes_3 Tes_4 Controparte_1
via istruttoria, non ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per le
ragioni indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; in ogni caso, con
vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di rimborso forfettario, i.v.a. e
pagina 41 di 57 c.p.a.»; o in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di
rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società agiva in giudizio premettendo di avere Parte_1
intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 335-7 Controparte_1
(acceso in data 11/07/1996 ed estinto con saldo zero in data 22/08/2017, affidato sin dall'origine, con aperture di credito formalizzate a partire dal 2008) e di avere stipulato con la banca due mutui (n. rep. 77435 del 02/02/2006 e n. rep. 78934 del
09/05/2006).
Parte attrice affermava di aver sottoscritto con la convenuta, in data 18/04/2017, un primo accordo transattivo, risolto da quest'ultima in data 14/07/2017, nonostante il corretto adempimento delle prestazioni da parte dell'attrice, e di avere formulato alla in data 24/07/2017, una nuova proposta transattiva accettata dalla e CP_1 CP_1
adempiuta dalla società attrice.
Parte attrice deduceva che, in conformità a quanto riportato nella perizia di parte svolta, nel corso dei rapporti erano incorsi addebiti illegittimi, cui conseguiva il diritto alla restituzione degli stessi.
Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva preliminarmente la rinuncia da parte dell'attrice a ogni azione e/o pretesa nei confronti della contenuta Controparte_1
nell'accordo del 26/07/2017, la prescrizione delle domande di ripetizione ex adverso
azionate, ed in ogni caso chiedeva respingersi tutte le domande proposte dal
Parte_1
pagina 42 di 57 Nel merito il tribunale riteneva che le domande dovessero essere respinte, essendo state oggetto di precedente rinuncia contenuta nella transazione stragiudiziale,
documentata e adempiuta dalle parti.
Infatti, il tribunale osservava che a fronte dell'instaurazione da parte dell'attrice del giudizio iscritto dinanzi a questo Tribunale al n. r.g. 12699/2016, volto ad ottenere l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente e di mutuo oggetto della presente controversia, in ragione delle medesime doglianze sollevate nel presente giudizio (anatocismo, indeterminatezza di tassi e commissioni, unilaterale variazione dei tassi, usura, etc.), in data 18/04/2017 era intercorso fra le parti un primo accordo transattivo, risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva CP_1
espressa pattuita all'art. 7 dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017, era intervenuta la proposta della società attrice
“di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a tacitazione delle
somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017 nonché di qualsivoglia
diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra e Parte_1 Pt_5
condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche gravanti sui noti immobili
oggetto di compravendita”.
A tale missiva, aveva fatto seguito in data 26/07/2017 la nota con cui la convenuta aveva comunicato l'“adesione a proposta transattiva”, rendendosi disponibile a
“definire la Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva
pagina 43 di 57 di euro 240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti
della società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
Inoltre, la nota di “accettazione” della banca proseguiva con la previsione che “la
società rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore Parte_1
pretesa originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando
inteso che viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come evincibile dalla copia del documento negoziale prodotto dalla Banca,
l'accettazione/proposta di quest'ultima era stata sottoscritta “per accettazione e
ratifica” dal legale rappresentante del Parte_7 Pt_3
concludendosi così il testo dell'accordo contrattuale voluto da entrambe le
[...]
parti.
Inoltre, la transazione era stata correttamente adempiuta dalla Società entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla in data 28/07/2017, CP_1
circostanza pacifica in atti.
Pertanto, la transazione in esame si era perfezionata ex art. 1326, primo e ultimo comma, mediante scambio di proposta proveniente dal Parte_1
accettazione integrativa valevole come nuova proposta da parte della
[...]
e accettazione di quest'ultima proposta da parte della originaria CP_1
pagina 44 di 57 proponente, e l'accordo era stato, altresì, integralmente adempiuto, con conseguente definitiva estinzione delle rispettive ragioni di debito/credito, nonché di ogni possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciata.
Né poteva dubitarsi della validità ed efficacia della transazione.
Nel caso in esame, il programma perseguito dalle parti con i contratti di apertura di conto corrente e di mutuo ipotecario non contrastava nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, né tale contrasto era stato in qualche modo delineato nei suoi ipotetici elementi di fatto e di diritto dall'attrice, che si era limitata a invocare l'astratta fattispecie legale senza specificarne i presupposti concreti.
Quanto alle singole nullità dei contratti bancari dedotte dalla parte attrice, il tribunale rilevava che, al momento della stipulazione della transazione, la società era sicuramente consapevole di tutte le possibili ragioni di invalidità dei contratti oggetto di transazione avendo già promosso nei confronti della il giudizio, Controparte_1
poi abbandonato a seguito della sottoscrizione del primo accordo transattivo del
24/04/2017, volto ad accertare proprio tali invalidità.
Ulteriormente, l'integrale nullità dei titoli poiché “privi della sottoscrizione
dell'istituto di credito” veniva respinta in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di contratti bancari/finanziari c.d. monofirma, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dagli artt. 23 t.u.f. e 117 t.u.b., andava inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma,
pagina 45 di 57 sicché tale requisito doveva ritenersi rispettato ove il contratto fosse stato redatto per iscritto e ne fosse stata consegnata una copia al cliente, ed era sufficiente che vi fosse la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben poteva desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018, confermata dalla successiva giurisprudenza:
cfr. Cass. n. 9187/2021 e Cass. n. 1250/2022).
Il tribunale riteneva che fosse infondata anche la tesi sostenuta dall'attrice secondo cui l'accordo del 26/07/2017 sarebbe stato nullo per mancanza di reciproche concessioni: come risultava dal tenore della transazione, a fronte di un credito della di € 277.726,98 (€ 231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per Controparte_1
residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed € 23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n.
39222), le parti avevano convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00; quanto al precedente accordo le reciproche concessioni attenevano,
oltre all'importo della transazione, alla dilazione dei pagamenti.
Infine, rispetto alla prospettazione di annullabilità dell'accordo poiché “raggiunto con
minaccia di un danno ingiusto per l'attrice (far saltare la vendita del capannone in
favore di in assenza di inadempimento)”, il tribunale riteneva che la Pt_5
minaccia di far valere un diritto potesse assumere i caratteri della violenza morale,
invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si sarebbe verificata quando il fine ultimo perseguito fosse consistito nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, fosse iniquo ed esorbitante rispetto pagina 46 di 57 all'oggetto del diritto, e non invece quando il vantaggio perseguito fosse solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (cfr ex multis Cass.
n. 20305/2015).
Nel caso in esame, pertanto, non poteva ravvisarsi la presenza dei presupposti per l'annullamento del contratto per violenza morale, poiché la banca si era limitata, a seguito della non impugnata risoluzione del primo accordo e del conseguentemente venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della Società dalla complessiva esposizione debitoria e a prospettare l'avvio delle azioni necessarie alla tutela delle sue ragioni di credito.
Preso atto di questa richiesta e della “corrispondenza pervenuta da parte di
, il si sarebbe infatti liberamente determinato a Pt_5 Parte_1
formulare la nuova proposta transattiva alla Banca e, ricevuta la proposta integrata da parte di quest'ultima, ad accettarla altrettanto liberamente.
Le ulteriori questioni ne restavano assorbite.
In conclusione, il Tribunale rigettava le domande proposte dal Parte_1
nei confronti della condannava la parte attrice a
[...] Controparte_1
rifondere a quella convenuta le spese di lite, che liquidava in € 18.894,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
Par per i seguenti motivi:
[...]
pagina 47 di 57 I. In ordine alla erronea valutazione circa la formazione ed i contenuti della
transazione del 24/26.07.2017: parte appellante afferma che il tribunale non avrebbe correttamente ricostruito i fatti oggetto della vicenda, deducendo che:
i) l'accordo del 18/04/2017 era stato risolto di diritto avendo l'appellata dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ragion per cui erano caducate definitivamente le previsioni in esso contenute, salvo la valenza, ai fini della interruzione della prescrizione, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG.
12699/2016;
ii) l'accordo del 26/07/2017 era stato raggiunto solo al fine di rientrare dalla esposizione debitoria, senza alcuna rinuncia ad azioni nei confronti della Banca, non potendo rinvenirsi nella proposta della appellante una dichiarazione in tal senso. Ciò,
in quanto, non vi era alcun dubbio che proposta ed accettazione dovevano essere conformi.
Dunque, parte appellante sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una rinuncia all'azione da parte dell'appellante a fronte di una dichiarazione unilaterale dell'appellata non ratificata in alcun modo da
[...]
Controparte_3
Quindi, parte appellante chiede che la Corte accerti che con l'accordo del 26/07/2017
non era intervenuta alcuna rinuncia all'azione da parte dell'appellante, e conseguentemente chiede esaminarsi nel merito le domande il cui accoglimento era stato disatteso in ragione della erroneamente ritenuta rinuncia per transazione.
II. Sulla erronea valutazione della validità ed efficacia della transazione in quanto
pagina 48 di 57 asseritamente non riguardante contratti illeciti e di cui la appellante conosceva la
nullità: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo di gravame, l'appellante, col secondo motivo, sostiene che il tribunale sarebbe incorso in errore per non averne dichiarato la nullità in quanto avente ad oggetto rapporti illeciti perché svolti contrariamente a norme imperative.
Parte appellante afferma che secondo la giurisprudenza prevalente costituisce violazione di norma imperativa non solo la pattuizione di interessi usurari, ma anche l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori ed il riferimento alla clausola di interessi uso piazza.
Pertanto, parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017
avendo ad oggetto titoli affetti da nullità per contrasto con norme imperative, dal momento che è pacifica la presenza di un illegittimo effetto anatocistico in un contratto di conto corrente stipulato nel 1996 prima dell'entrata in vigore della nota delibera CICR 09/02/2000.
III. Sulla nullità dell'accordo del 26.7.2017 per mancanza di reciproche concessioni:
parte appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, sostiene che gli accordi del 18/04/2017 e del 26/07/2017 siano nulli per mancanza di reciproche concessioni, elemento fondamentale dell'accordo, dal momento che, a fronte di una presunta esposizione debitoria di € 450.000,00 circa,
peraltro derivante per circa € 413.000,00 da saldo di conto corrente acceso in data antecedente alla nota Delibera CICR 09/02/2000, l'appellante aveva corrisposto al sol pagina 49 di 57 fine del rientro da tale esposizione € 440.000,00, di cui € 200.000,00 il 18/04/2017
con il primo accordo ed € 240.000,00 il 26/07/2017 con l'ultimo accordo, e quindi non solo € 240.000,00m come sostenuto dalla appellata, con ciò facendo venire meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti, laddove viene corrisposto oltre il 95%
dell'importo asseritamente dovuto in relazione ad un rapporto di conto corrente acceso ante delibera CICR 09/02/2000 in cui sono stati corrisposti circa € 200.000,00
di interessi anatocistici ed in assenza di alcuna dilazione di pagamento posto che si è
proceduto in uniche soluzioni e non tramite versamenti rateali.
IV. Sulla annullabilità dell'accordo del 26.04.2017 perché raggiunto con minaccia di
un danno ingiusto: parte appellante ripropone la censura mossa alla condotta tenuta da parte appellata, che a suo dire le avrebbe minacciato un danno ingiusto, consistente nel far saltare la vendita del capannone in favore di nonostante l'assenza di Pt_5
pregresso adempimento di quest'ultima.
A fronte della minaccia ingiusta, la parte appellante assume di aver dovuto versare in favore della banca la somma di €. 240.000,00 “a fronte della corrispondenza
pervenuta da parte di e al sol fine di non compromettere l'accordo di Pt_5
compravendita con la medesima raggiunto”, come emergerebbe in maniera inequivocabile dalla documentazione versata agli atti.
Infatti, ritiene che sia “evidente il comportamento tenuto dalla che, il giorno CP_1
successivo all'atto di prontezza all'adempimento dell'accordo del 18.04.2017, ha
fatto caducare un accordo ben consapevole che l'appellante avrebbe corrisposto
qualsiasi somma pur di evitare di far saltare la vendita del noto capannone alla
pagina 50 di 57 C.O.P.E. S.R.L. ed ha richiesto il pagamento dell'ulteriore importo di € 240.000,00
che ha fatto venir meno ogni reciprocità di concessioni tra le parti ed ha reso
ingiusta la minaccia della appellata”.
Quindi parte appellante chiede che la Corte annulli l'accordo del 26/07/2017 in quanto ottenuto con la minaccia di un danno ingiusto da parte della Banca e dunque dovrà valutare nel merito le doglianze attoree.
V. Sulle ulteriori doglianze dichiarate “assorbite” dal Tribunale che si reiterano in
questa sede: parte appellante reitera le doglianze di merito proposte in primo grado relative agli addebiti illegittimi effettuati dalla banca.
***
Costituendosi in giudizio chiede il rigetto Controparte_1
integrale dell'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei motivi di appello, la Corte ne reputa opportuna la trattazione congiunta.
Esaminata la documentazione acquisita agli atti, il Collegio, in conformità alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa effettuata dal giudice di prime cure, osserva che a seguito dell'instaurazione da parte della società Parte_1
pagina 51 di 57 dinanzi al Tribunale di Brescia del giudizio n. r.g. Parte_8
12699/2016, è intercorso tra le parti un primo accordo transattivo, il quale è stato risolto di diritto in data 14/07/2017 a seguito della comunicazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 7 CP_1
dell'accordo.
Successivamente, in data 24/07/2017 è intervenuta la proposta della società
appellante “di versare in favore della banca la somma di € 240.000,00 … a
tacitazione delle somme indicate nella vostra missiva rif. 74436 del 17.07.2017
nonché di qualsivoglia diversa e/o ulteriore pretesa economica da parte della banca
medesima”, somma da corrispondersi “in occasione del rogito tra Parte_1
e condizionatamente alla “cancellazione delle due ipoteche
[...] Pt_5
gravanti sui noti immobili oggetto di compravendita”.
A tale proposta ha fatto seguito in data 26/07/2017 la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca, nella quale si rendeva disponibile a “definire la
Vostra posizione mediante il versamento della somma omnicomprensiva di euro
240.000,00.= a saldo e stralcio del maggior credito vantato” nei confronti della
società attrice, somma da versarsi sul conto corrente intestato alla Società “in
un'unica soluzione il giorno 03.08.2017”, ad avvenuto incasso della quale “i rapporti
di cui sopra verranno estinti” e “la Banca non avrà più nulla a pretendere”.
In particolare il Collegio rileva che la comunicazione di adesione alla proposta transattiva della banca del 26/07/2017 prevede esplicitamente che “la società
rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa Parte_1
pagina 52 di 57 originata dai rapporti bancari da Voi intrattenuti con la Banca, restando inteso che
viene da Voi così rinunciata, in via transattiva, ogni e qualsiasi posizione,
controversia o lite anche potenziale e/o fondata su circostanze allo stato non
conosciute, relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca”.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, tale documento è stato espressamente sottoscritto per accettazione e ratifica dal legale rappresentante della società pertanto si è regolarmente formato ex art.1236 c.c. Parte_1
il concorde contenuto dell'accordo negoziale, tramite la manifestazione espressa della comune volontà delle parti, che si è determinata in quanto la banca, dichiarando di accettare la proposta del vi ha introdotto una clausola Parte_1
integrativa, dando così vita ad una nuova proposta, che è stata quindi incondizionatamente accettata dall'originario proponente, divenuto accettante.
Il medesimo accordo è stato in seguito adempiuto entro il termine pattuito, come risulta dalla quietanza rilasciata dalla banca in data 28/07/2017, circostanza pacifica e non contestata.
In considerazione della ricostruzione dei fatti di causa, il Collegio accerta che l'accordo negoziale del 26/07/2017, recante transazione, si è perfezionato ex art. 1326
c.c., tramite lo scambio della proposta transattiva effettuata da parte appellante,
successiva accettazione integrativa, avente valore di nuova proposta, effettuata dalla banca, e conclusiva accettazione e sottoscrizione di parte appellante.
Inoltre, il Collegio rileva che in considerazione dell'integrale adempimento dell'accordo, risultano estinte tutte le ragioni di debito/credito, nonché di ogni pagina 53 di 57 possibile pretesa derivante dai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in quanto espressamente e chiaramente rinunciate.
Ulteriormente il Collegio reputa infondata la doglianza con la quale è stata contestata la validità e l'efficacia della transazione oggetto di causa, in quanto nel caso in esame non ricorre alcuna causa di nullità prevista dall'art. 1418 c.c., rilevato che il programma contrattuale perseguito con i contratti bancari stipulati fra le parti non contrasta nel suo complesso con norme imperative e di ordine pubblico, non sussistendo pertanto i presupposti per la declaratoria di nullità della transazione, ai sensi del primo comma dell'art.1972 c.c., non riferendosi la stessa a contratto illecito.
Neppure può ravvisarsi nella specie la presenza dei presupposti per l'annullabilità ex art.1972, secondo comma, c.c. dell'accordo transattivo, sia perché l'eventuale nullità
di singole pattuizioni non ne legittimerebbe l'invalidazione, in assenza di prova circa l'essenzialità di tali clausole sia, soprattutto, perché, come ben rilevato dal giudice di prime cure, è certamente da escludere nella specie l'ignoranza da parte dell'odierna appellante dell'eventuale invalidità di alcune singole clausole dei contratti regolati dall'accordo transattivo, posto che quest'ultimo faceva seguito alla risoluzione di altro analogo contratto precedente, non adempiuto..
Ritiene inoltre il collegio esser parimenti priva di fondatezza la doglianza relativa alla nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni.
Infatti, in conformità a quanto affermato dal tribunale, si osserva che espressamente nella transazione, a fronte di un credito della banca di € 277.726,98, di cui €
231.075,25 per il c/c n. 335, € 23.175,20 per residuo mutuo ipotecario n. 38121 ed €
pagina 54 di 57 23.476,53 per residuo mutuo ipotecario n. 39222, le parti hanno convenuto il versamento a saldo e stralcio del minor importo di € 240.000,00.
Infine, il collegio dichiara infondata anche la doglianza concernente l'annullabilità
dell'accordo transattivo essendo stato concluso con minaccia di un danno ingiusto.
In considerazione dei fatti esposti da parte appellante si osserva che la banca si è
infatti limitata a far valere un proprio diritto, ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità “la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri
della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del
contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio
ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella
realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello
conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti
dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del
soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che
si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato
dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale -
compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella
comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle
azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex
art. 2392 c.c.).” (Cassazione civile, n. 20305/2015).
Nel caso in esame la violenza non ricorre in quanto la banca si è limitata, a seguito pagina 55 di 57 della risoluzione del primo accordo transattivo e del venir meno della dilazione dei termini di pagamento precedentemente accordata, a pretendere il rientro della società
dalla complessiva esposizione debitoria, anche tramite l'istaurazione di azioni a tutela del credito.
Dal rigetto integrale dei primi quattro motivi di appello, restano assorbite le ulteriori doglianze di merito riproposte.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (in conformità alla nota spese prodotta da parte appellata).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in
[...]
data 28 maggio 2022 con il n. 746/2022;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase pagina 56 di 57 introduttiva” ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
IU AG
pagina 57 di 57