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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4992/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.06.2025 all'Agenzia delle Entrate-SC ed alla Regione Siciliana -
Assessorato all'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - Servizio Tassa automobilistica, in data 24.06.2025, depositato in pari data, Nominativo_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90071063 54/000, notificata a mezzo pec il 28/04/2025, emessa per la complessiva somma di
€ 3.903,04, ma impugnata limitatamente all'importo di € 2.566,52, già richiesto a titolo di tassa automobilistica anni 2012 - 2013 - 2014 - 2017 - 2019 - 2020, mediante le seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n.29520160031660246000, indicata come notificata il 17/01/2017, per tassa auto 2012;
2. Cartella n.29520170014098084000, indicata come notificata il 07/11/2017, nella parte relativa a tassa auto 2013;
3. Cartella n.29520180004171432000, indicata come notificata il 13/04/2018, per tassa auto 2014;
4. Cartella n.29520200020368051000, indicata come notificata il 15/11/2022, nella parte relativa a tassa auto 2017;
5. Cartella n.29520220018369931000, indicata come notificata il 27/10/2022, per tassa auto 2019;
6. Cartella n.29520230018139131000, indicata come notificata il 12/05/2023, per tassa auto 2020.
Motivi:
1) Omessa notifica dei prodromici “avvisi di accertamento” da parte dell'Ente impositore;
2) Violazione della sequenza procedimentale prevista dal D.P.R. n. 602/1973, in ragione dell'omessa e/
o invalida notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche;
3) Prescrizione triennale.
Con distrazione.
In data 05.11.2025 si è costituita AdER che ha eccepito l'inammissibilità di doglianze da fsri valere mediante l'impugnazione degli atti già notificati e la complessiva infondatezza dei motivi di ricorso, ferma la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e di competenza dell'ente impositore.
Sono state prodotte le cartelle, con documentazione volta a comprovarne la notifica, nonché, quali atti interruttivi, gli avvisi di intimazione n. 29520199001217443000 e n. 29520239004155258000, entrambi a mezzo PEC.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che, nonostante si tratti di tassa auto richiesta anche per annualità in relazione alle quali l'ente impositore era l'Agenzia delle Entrate, non vi è luogo ad integrazione del contraddittorio. Ed invero, la regolare notifica delle cartelle, come si vedrà, rende preclusa nella presente sede la valutazione di censure che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la relativa impugnazione.
AVI n. 29520199001217443000 ritualmente notificato il 28/08/2019, interruttivo della prescrizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520160031660246000, n. 29520170014098084000, n.
29520180004171432000, allegato in atti
- AVI n. 29520239004155258000 ritualmente notificato il 23/06/2023, interruttivo della prescrizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520160031660246000, n. 29520170014098084000, n.
29520180004171432000, allegato in atti
Deve dunque procedersi all'esame delle notifiche.
1. Cartella n.29520160031660246000, indicata come notificata il 17/01/2017, per tassa auto 2012. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Successivamente,
e precisamente in data 28.08.2019, è stato notificato a mezzo PEC l'avviso di intimazione
29520199001217443000. In data 23.06.2023 è stato inoltre notificato a mezzo PEC l'AVI n.
29520239004155258000.
Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
2. Cartella n.29520170014098084000, indicata come notificata il 07/11/2017, nella parte relativa a tassa auto 2013. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata.
Successivamente, e precisamente in data 28.08.2019, è stato notificato a mezzo PEC l'avviso di intimazione
29520199001217443000. In data 23.06.2023 è stato inoltre notificato a mezzo PEC l'AVI n.
29520239004155258000.
Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
3. Cartella n.29520180004171432000, indicata come notificata il 13/04/2018, per tassa auto 2014. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Successivamente,
e precisamente in data 28.08.2019, è stato notificato a mezzo PEC l'avviso di intimazione
29520199001217443000. In data 23.06.2023 è stato inoltre notificato a mezzo PEC l'AVI n.
29520239004155258000.
Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
4. Cartella n.29520200020368051000, indicata come notificata il 15/11/2022, nella parte relativa a tassa auto 2017. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
5. Cartella n.29520220018369931000, indicata come notificata il 27/10/2022, per tassa auto 2019. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione, così come, del resto, non era maturata neanche alla data di notifica della cartella.
6. Cartella n.29520230018139131000, indicata come notificata il 12/05/2023, per tassa auto 2020. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione, così come, del resto, non era maturata neanche alla data di notifica della cartella.
A quanto già esposto deve unicamente aggiungersi che l'atto impugnato non risulta affetto da vizi propri. La motivazione, in particolare, risulta pienamente assolta mediante il richiamo agli atti prodromici, già peraltro fatti oggetto di regolare notifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1200,00, oltre accessori come per legge e CU, ove dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4992/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900710635400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.06.2025 all'Agenzia delle Entrate-SC ed alla Regione Siciliana -
Assessorato all'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - Servizio Tassa automobilistica, in data 24.06.2025, depositato in pari data, Nominativo_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90071063 54/000, notificata a mezzo pec il 28/04/2025, emessa per la complessiva somma di
€ 3.903,04, ma impugnata limitatamente all'importo di € 2.566,52, già richiesto a titolo di tassa automobilistica anni 2012 - 2013 - 2014 - 2017 - 2019 - 2020, mediante le seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n.29520160031660246000, indicata come notificata il 17/01/2017, per tassa auto 2012;
2. Cartella n.29520170014098084000, indicata come notificata il 07/11/2017, nella parte relativa a tassa auto 2013;
3. Cartella n.29520180004171432000, indicata come notificata il 13/04/2018, per tassa auto 2014;
4. Cartella n.29520200020368051000, indicata come notificata il 15/11/2022, nella parte relativa a tassa auto 2017;
5. Cartella n.29520220018369931000, indicata come notificata il 27/10/2022, per tassa auto 2019;
6. Cartella n.29520230018139131000, indicata come notificata il 12/05/2023, per tassa auto 2020.
Motivi:
1) Omessa notifica dei prodromici “avvisi di accertamento” da parte dell'Ente impositore;
2) Violazione della sequenza procedimentale prevista dal D.P.R. n. 602/1973, in ragione dell'omessa e/
o invalida notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche;
3) Prescrizione triennale.
Con distrazione.
In data 05.11.2025 si è costituita AdER che ha eccepito l'inammissibilità di doglianze da fsri valere mediante l'impugnazione degli atti già notificati e la complessiva infondatezza dei motivi di ricorso, ferma la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e di competenza dell'ente impositore.
Sono state prodotte le cartelle, con documentazione volta a comprovarne la notifica, nonché, quali atti interruttivi, gli avvisi di intimazione n. 29520199001217443000 e n. 29520239004155258000, entrambi a mezzo PEC.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che, nonostante si tratti di tassa auto richiesta anche per annualità in relazione alle quali l'ente impositore era l'Agenzia delle Entrate, non vi è luogo ad integrazione del contraddittorio. Ed invero, la regolare notifica delle cartelle, come si vedrà, rende preclusa nella presente sede la valutazione di censure che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la relativa impugnazione.
AVI n. 29520199001217443000 ritualmente notificato il 28/08/2019, interruttivo della prescrizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520160031660246000, n. 29520170014098084000, n.
29520180004171432000, allegato in atti
- AVI n. 29520239004155258000 ritualmente notificato il 23/06/2023, interruttivo della prescrizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520160031660246000, n. 29520170014098084000, n.
29520180004171432000, allegato in atti
Deve dunque procedersi all'esame delle notifiche.
1. Cartella n.29520160031660246000, indicata come notificata il 17/01/2017, per tassa auto 2012. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Successivamente,
e precisamente in data 28.08.2019, è stato notificato a mezzo PEC l'avviso di intimazione
29520199001217443000. In data 23.06.2023 è stato inoltre notificato a mezzo PEC l'AVI n.
29520239004155258000.
Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
2. Cartella n.29520170014098084000, indicata come notificata il 07/11/2017, nella parte relativa a tassa auto 2013. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata.
Successivamente, e precisamente in data 28.08.2019, è stato notificato a mezzo PEC l'avviso di intimazione
29520199001217443000. In data 23.06.2023 è stato inoltre notificato a mezzo PEC l'AVI n.
29520239004155258000.
Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
3. Cartella n.29520180004171432000, indicata come notificata il 13/04/2018, per tassa auto 2014. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Successivamente,
e precisamente in data 28.08.2019, è stato notificato a mezzo PEC l'avviso di intimazione
29520199001217443000. In data 23.06.2023 è stato inoltre notificato a mezzo PEC l'AVI n.
29520239004155258000.
Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
4. Cartella n.29520200020368051000, indicata come notificata il 15/11/2022, nella parte relativa a tassa auto 2017. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione.
Merita puntualizzare che l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente, così come eventuali vizi già esistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando gli atti già notificati, risultando ormai preclusi.
5. Cartella n.29520220018369931000, indicata come notificata il 27/10/2022, per tassa auto 2019. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione, così come, del resto, non era maturata neanche alla data di notifica della cartella.
6. Cartella n.29520230018139131000, indicata come notificata il 12/05/2023, per tassa auto 2020. E' stato prodotto il file eml che ne attesta la regolare notifica a mezzo PEC alla data indicata. Da tale ultima notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato non è maturata alcuna prescrizione, così come, del resto, non era maturata neanche alla data di notifica della cartella.
A quanto già esposto deve unicamente aggiungersi che l'atto impugnato non risulta affetto da vizi propri. La motivazione, in particolare, risulta pienamente assolta mediante il richiamo agli atti prodromici, già peraltro fatti oggetto di regolare notifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1200,00, oltre accessori come per legge e CU, ove dovuti, da distrarsi al difensore.