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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 779/2023 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Pavia, Parte_1 CodiceFiscale_1 al Corso Strada Nuova n. 86, presso lo studio dell'avv. BOIOCCHI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elett.te domto in Gorizia, alla CP_1 C.F._2
VIA MORELLI 40, presso lo studio dell'avv. DEROS LARA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate in data 08.04.2025, la ricorrente ha chiesto: “Contariis rejectis pronunciarsi la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Udine il 15.10.1966 (c.f. ) e , nato a [...] il C.F._3 CP_1
10.07.1961 (c.f. ), con assegnazione della casa famigliare al C.F._2 marito. Porre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore CP_1 della signora di un importo di euro 5.550,00/6.000,00 mensili, o Parte_1 altro veriore determinando, per 12 mensilità, da corrispondersi entro e non oltre il
1 R.G. 779/2023 a.c.
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con indicizzazione annuale secondo gli indici ISTAT. Disporre il versamento diretto da parte della ricorrente ai figli ed , maggiorenni e non conviventi con alcuno dei genitori, del R_ Per_2 contributo al loro mantenimento, in misura da concordarsi direttamente con gli stessi e fino a quando sarà necessario. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite e successive”.
Nelle note scritte depositate il 7.04.2025, il difensore del resistente ha chiesto, nel merito:
A) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi;
B) rigettare, anche per i motivi di cui in narrativa, l'avversa domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, difettandone in toto ogni presupposto di fatto e di diritto. In estremo subordine, ridurla quantomeno ad equità, individuandola in somma non superiore ad € 1.000,00;
C) dichiarare tenuta a versare a che provvede ad Parte_1 CP_1 ogni esigenza dei figli, la somma di € 1.000,00 mensili cadauno, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT –o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia- quale contributo per il mantenimento mensile per i figli, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie o concordate;
D) respingere le domande avverse laddove confliggenti con le qui prese conclusioni.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, comprensive di competenze, spese generali, e CPA relative al presente grado, con maggiorazione del compenso del
30% tenuto conto che gli atti depositati dallo scrivente difensore sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 bis, D.M. 155/2014 e successive modifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15.7.2000 con in San Giovanni al Natisone, nel corso CP_1 del quale sono nati i figli (il 18.10.1998) ed (il 22.01.2001), R_ Per_2 entrambi maggiorenni, ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento di importo non
2 R.G. 779/2023 a.c.
inferiore ad € 5.500,00- € 6.000,00 e l'assegnazione della casa familiare sita in
Cormons, alla via Conti Zucco 29, al marito, sul presupposto di un'evidente disparità economica esistente tra i coniugi, essendo il resistente titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare.
Si è tempestivamente costituito, nel presente giudizio, il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento e il versamento, in proprio favore, di un assegno quantificato in complessivi € 2.000,00 per il mantenimento dei due figli maggiorenni, non economicamente indipendenti (ossia €
1.000,00 ciascuno) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
Passando all'esame delle questioni accessorie, le parti sono, innanzittutto, in contrasto sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
3 R.G. 779/2023 a.c.
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr. Cassazione civile sez. I,
12/12/2023, n.34728).
In applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di , in Parte_1 ragione dell'evidente disparità reddituale esistente tra i coniugi.
Si rileva, sul punto, che è titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare CP_1
e immobiliare. In particolare, quanto ai beni immobili, il resistente è proprietario di un immobile ad uso abitativo sito a Trieste, occupato dal figlio maggiore, e di due autorimesse, oltre ad essere nudo proprietario di un immobile a Cormons, ove ha vissuto la famiglia;
quanto ai beni mobili, lo stesso è proprietario di numerose autovetture, ha risparmi per un importo non inferiore ad € 700.000,00, cui va aggiunta la polizza Eurovita, per un valore di riscatto, al 31.12.2022, pari ad € 78.141,28, mentre, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2022 e 2023, lo stesso risulta titolare di un reddito netto di circa € 118.000,00 riferito al 2021, aumentato a circa €
127.000,00 nel 2022.
La ricorrente, invece, in base alle ultime due dichiarazione dei redditi in atti (modello persone fisiche del 2021 e 2022), risulta titolare di un reddito netto di circa €
27.800,00, riferito al 2020, e circa € 25.500,00, riferito al 2021, ed è piena proprietaria di almeno due immobili a Grado, uno dichiarato quale abitazione principale, con pertinenza, e un altro avente una rendita catastale di € 79,00; la stessa ha, inoltre, risparmi per un importo superiore ad € 100.000,00 ed è proprietaria di due autovetture: una Mini Cooper del 2018 e un'auto d'epoca regalatale dal marito.
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto del tenore di vita goduto, dalla ricorrente, in costanza di matrimonio, che può senz'altro ritenersi elevato in considerazione delle
4 R.G. 779/2023 a.c.
condizioni economiche di entrambe le parti, il Tribunale ritiene di determinare in €
2.000,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della moglie, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, che dovrà essere versato da in CP_1 favore di , entro il 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente Parte_1 rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI.
Le parti sono, altresì, in contrasto sull'an e sul quantum del contributo al mantenimento per i figli, chiesto da in complessivi € 2.000,00 mensili CP_1
(ossia € 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre, la ricorrente, nel corso della prima udienza dell'11.1.2024, senza contestare la non autosufficienza economica di entrambi i figli, si era offerta di contribuire al loro mantenimento con il versamento di una somma da concordare direttamente con questi ultimi.
Orbene, sul punto occorre considerare che, nel proprio atto introduttivo, il resistente ha allegato che il figlio vive in un appartamento di proprietà del padre a R_
Trieste, ove frequenta la facoltà di odontoiatria, mentre , conseguita la laurea Per_2 triennale, si è trasferito a Edimburgo, ove frequenta un master.
Devono, invece, ritenersi inammissibili, in quanto tardive, le ulteriori circostanze dedotte, per la prima volta, dalla ricorrente nelle note scritte depositate il 18.11.2024
e in data 8.4.2025, in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c., allorquando erano già maturate le preclusioni assertive, in cui è stato allegato che il figlio avrebbe concluso il master a Edimburgo e avrebbe reperito Per_2 un'occupazione in un ristorante, con una retribuzione di circa € 1.200,00, mentre avrebbe conseguito la laurea in odontoiatria e avrebbe iniziato a svolgere R_ attività lavorativa presso lo studio dentistico del padre, con una retribuzione di circa €
1.000,00.
Posta, dunque, l'inammissibilità delle circostanze nuove allegate dalla ricorrente, la quale, in ogni caso, non contesta che i figli maggiorenni non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il Tribunale, tenuto conto della capacità economica delle parti, ritiene di determinare in complessivi € 800,00 mensili, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento per i due figli, di cui € 300,00 per ed € 500,00 per , residente all'estero. Il R_ Per_2 predetto importo dovrà essere versato da a entro il 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Va, dunque, rigettata la domanda della ricorrente di versamento dell'assegno di
5 R.G. 779/2023 a.c.
mantenimento direttamente ai figli, dovendo riconoscersi la legittimazione concorrente del ricorrente ad agire per il versamento di un contributo al mantenimento per i figli, non essendo contestato tra le parti che lo stesso provveda in prevalenza al loro mantenimento.
Le spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, continueranno ad essere sostenute dal padre nella misura dell'80% e dalla madre nella misura del 20%, come stabilito in via temporanea e urgente, tenuto conto della maggiore capacità economica del resistente.
Per il pregresso, si confermano le statuizioni economiche assunte in via provvisoria e urgente dal Giudice delegato, con ordinanza del 19.2.2024.
Da ultimo, alcuna statuizione va assunta con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, sita in Cormons, alla via Conti Zucco, sia perché alcuna espressa domanda
è stata formulata da quale soggetto legittimato, essendone, peraltro, CP_1 nudo proprietario, sia perché, in ogni caso, non è stata fornita la prova della sussistenza del relativo presupposto, ossia la permanenza di un collegamento stabile con l'abitazione del genitore.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite per 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico di Parte_1
liquidato in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014,
[...] come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della presente controversia e dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- dispone che versi a , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno mensile di € 2.000,00, per il suo mantenimento, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a far data Parte_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di CP_1
l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli, di cui € 300,00 per ed € 500,00 per R_
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Per_2
6 R.G. 779/2023 a.c.
- conferma, per il pregresso, le statuizioni economiche assunte in via temporanea e urgente con ordinanza del 19.2.2024;
- dispone che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, siano a carico di nella misura CP_1 dell'80% e del 20% a carico di;
Parte_1
- compensa le spese di lite nei limiti dei 2/3 e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di del restante 1/3,
[...] CP_1 liquidato in € 32,70 per esborsi ed € 1.754,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura Di Lauro (dott. Riccardo Merluzzi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Pavia, Parte_1 CodiceFiscale_1 al Corso Strada Nuova n. 86, presso lo studio dell'avv. BOIOCCHI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elett.te domto in Gorizia, alla CP_1 C.F._2
VIA MORELLI 40, presso lo studio dell'avv. DEROS LARA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate in data 08.04.2025, la ricorrente ha chiesto: “Contariis rejectis pronunciarsi la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Udine il 15.10.1966 (c.f. ) e , nato a [...] il C.F._3 CP_1
10.07.1961 (c.f. ), con assegnazione della casa famigliare al C.F._2 marito. Porre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore CP_1 della signora di un importo di euro 5.550,00/6.000,00 mensili, o Parte_1 altro veriore determinando, per 12 mensilità, da corrispondersi entro e non oltre il
1 R.G. 779/2023 a.c.
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con indicizzazione annuale secondo gli indici ISTAT. Disporre il versamento diretto da parte della ricorrente ai figli ed , maggiorenni e non conviventi con alcuno dei genitori, del R_ Per_2 contributo al loro mantenimento, in misura da concordarsi direttamente con gli stessi e fino a quando sarà necessario. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite e successive”.
Nelle note scritte depositate il 7.04.2025, il difensore del resistente ha chiesto, nel merito:
A) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi;
B) rigettare, anche per i motivi di cui in narrativa, l'avversa domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, difettandone in toto ogni presupposto di fatto e di diritto. In estremo subordine, ridurla quantomeno ad equità, individuandola in somma non superiore ad € 1.000,00;
C) dichiarare tenuta a versare a che provvede ad Parte_1 CP_1 ogni esigenza dei figli, la somma di € 1.000,00 mensili cadauno, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT –o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia- quale contributo per il mantenimento mensile per i figli, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie o concordate;
D) respingere le domande avverse laddove confliggenti con le qui prese conclusioni.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, comprensive di competenze, spese generali, e CPA relative al presente grado, con maggiorazione del compenso del
30% tenuto conto che gli atti depositati dallo scrivente difensore sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 bis, D.M. 155/2014 e successive modifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15.7.2000 con in San Giovanni al Natisone, nel corso CP_1 del quale sono nati i figli (il 18.10.1998) ed (il 22.01.2001), R_ Per_2 entrambi maggiorenni, ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento di importo non
2 R.G. 779/2023 a.c.
inferiore ad € 5.500,00- € 6.000,00 e l'assegnazione della casa familiare sita in
Cormons, alla via Conti Zucco 29, al marito, sul presupposto di un'evidente disparità economica esistente tra i coniugi, essendo il resistente titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare.
Si è tempestivamente costituito, nel presente giudizio, il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento e il versamento, in proprio favore, di un assegno quantificato in complessivi € 2.000,00 per il mantenimento dei due figli maggiorenni, non economicamente indipendenti (ossia €
1.000,00 ciascuno) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
Passando all'esame delle questioni accessorie, le parti sono, innanzittutto, in contrasto sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
3 R.G. 779/2023 a.c.
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr. Cassazione civile sez. I,
12/12/2023, n.34728).
In applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di , in Parte_1 ragione dell'evidente disparità reddituale esistente tra i coniugi.
Si rileva, sul punto, che è titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare CP_1
e immobiliare. In particolare, quanto ai beni immobili, il resistente è proprietario di un immobile ad uso abitativo sito a Trieste, occupato dal figlio maggiore, e di due autorimesse, oltre ad essere nudo proprietario di un immobile a Cormons, ove ha vissuto la famiglia;
quanto ai beni mobili, lo stesso è proprietario di numerose autovetture, ha risparmi per un importo non inferiore ad € 700.000,00, cui va aggiunta la polizza Eurovita, per un valore di riscatto, al 31.12.2022, pari ad € 78.141,28, mentre, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2022 e 2023, lo stesso risulta titolare di un reddito netto di circa € 118.000,00 riferito al 2021, aumentato a circa €
127.000,00 nel 2022.
La ricorrente, invece, in base alle ultime due dichiarazione dei redditi in atti (modello persone fisiche del 2021 e 2022), risulta titolare di un reddito netto di circa €
27.800,00, riferito al 2020, e circa € 25.500,00, riferito al 2021, ed è piena proprietaria di almeno due immobili a Grado, uno dichiarato quale abitazione principale, con pertinenza, e un altro avente una rendita catastale di € 79,00; la stessa ha, inoltre, risparmi per un importo superiore ad € 100.000,00 ed è proprietaria di due autovetture: una Mini Cooper del 2018 e un'auto d'epoca regalatale dal marito.
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto del tenore di vita goduto, dalla ricorrente, in costanza di matrimonio, che può senz'altro ritenersi elevato in considerazione delle
4 R.G. 779/2023 a.c.
condizioni economiche di entrambe le parti, il Tribunale ritiene di determinare in €
2.000,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della moglie, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, che dovrà essere versato da in CP_1 favore di , entro il 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente Parte_1 rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI.
Le parti sono, altresì, in contrasto sull'an e sul quantum del contributo al mantenimento per i figli, chiesto da in complessivi € 2.000,00 mensili CP_1
(ossia € 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre, la ricorrente, nel corso della prima udienza dell'11.1.2024, senza contestare la non autosufficienza economica di entrambi i figli, si era offerta di contribuire al loro mantenimento con il versamento di una somma da concordare direttamente con questi ultimi.
Orbene, sul punto occorre considerare che, nel proprio atto introduttivo, il resistente ha allegato che il figlio vive in un appartamento di proprietà del padre a R_
Trieste, ove frequenta la facoltà di odontoiatria, mentre , conseguita la laurea Per_2 triennale, si è trasferito a Edimburgo, ove frequenta un master.
Devono, invece, ritenersi inammissibili, in quanto tardive, le ulteriori circostanze dedotte, per la prima volta, dalla ricorrente nelle note scritte depositate il 18.11.2024
e in data 8.4.2025, in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c., allorquando erano già maturate le preclusioni assertive, in cui è stato allegato che il figlio avrebbe concluso il master a Edimburgo e avrebbe reperito Per_2 un'occupazione in un ristorante, con una retribuzione di circa € 1.200,00, mentre avrebbe conseguito la laurea in odontoiatria e avrebbe iniziato a svolgere R_ attività lavorativa presso lo studio dentistico del padre, con una retribuzione di circa €
1.000,00.
Posta, dunque, l'inammissibilità delle circostanze nuove allegate dalla ricorrente, la quale, in ogni caso, non contesta che i figli maggiorenni non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il Tribunale, tenuto conto della capacità economica delle parti, ritiene di determinare in complessivi € 800,00 mensili, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento per i due figli, di cui € 300,00 per ed € 500,00 per , residente all'estero. Il R_ Per_2 predetto importo dovrà essere versato da a entro il 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Va, dunque, rigettata la domanda della ricorrente di versamento dell'assegno di
5 R.G. 779/2023 a.c.
mantenimento direttamente ai figli, dovendo riconoscersi la legittimazione concorrente del ricorrente ad agire per il versamento di un contributo al mantenimento per i figli, non essendo contestato tra le parti che lo stesso provveda in prevalenza al loro mantenimento.
Le spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, continueranno ad essere sostenute dal padre nella misura dell'80% e dalla madre nella misura del 20%, come stabilito in via temporanea e urgente, tenuto conto della maggiore capacità economica del resistente.
Per il pregresso, si confermano le statuizioni economiche assunte in via provvisoria e urgente dal Giudice delegato, con ordinanza del 19.2.2024.
Da ultimo, alcuna statuizione va assunta con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, sita in Cormons, alla via Conti Zucco, sia perché alcuna espressa domanda
è stata formulata da quale soggetto legittimato, essendone, peraltro, CP_1 nudo proprietario, sia perché, in ogni caso, non è stata fornita la prova della sussistenza del relativo presupposto, ossia la permanenza di un collegamento stabile con l'abitazione del genitore.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite per 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico di Parte_1
liquidato in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014,
[...] come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della presente controversia e dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- dispone che versi a , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno mensile di € 2.000,00, per il suo mantenimento, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a far data Parte_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di CP_1
l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli, di cui € 300,00 per ed € 500,00 per R_
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Per_2
6 R.G. 779/2023 a.c.
- conferma, per il pregresso, le statuizioni economiche assunte in via temporanea e urgente con ordinanza del 19.2.2024;
- dispone che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, siano a carico di nella misura CP_1 dell'80% e del 20% a carico di;
Parte_1
- compensa le spese di lite nei limiti dei 2/3 e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di del restante 1/3,
[...] CP_1 liquidato in € 32,70 per esborsi ed € 1.754,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura Di Lauro (dott. Riccardo Merluzzi)
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