TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Rg. 1486/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1486/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
sede in Terzigno, alla via Galilei, 50 ed elettivamente domiciliato in
Sarno (SA) via De Liguori n.69/B presso lo studio dell'avv.
NS De Sena, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
San Tommaso D'Aquino n. 15, presso lo studio dell'avv. Luigi
Tuccillo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata per sentirla condannare al risarcimento Controparte_2
dei danni occorsi all'imbarcazione di sua proprietà e CP_3
modello Quasar 37 (assicurata con la predetta società, CP_4
polizza n. 410807156) in occasione del sinistro avvenuto al largo di
Castellammare di Stabia (NA) in data 11 agosto 2021, alle ore
13.40 circa.
A tal fine l'attrice premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'imbarcazione andava ad urtare un ostacolo in mare non identificato e non visibile, provocando danni al gruppo poppiero ed allo scafo per la somma quantificata in € 20.669,91.
Deduceva altresì di aver avanzato richiesta di risarcimento danni alla compagnia garante per la R.c.a., Controparte_5
nonché raccomandata Pec con invito alla mediazione, procedura conclusasi con esito negativo.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione. Eccepiva, inoltre, di aver sottoposto a perizia l'imbarcazione tramite un proprio tecnico fiduciario, a seguito della quale aveva offerto la liquidazione del danno nella misura di € 5.598,97, rifiutata dall'attrice. Deducendo la congruità dell'offerta formulata, chiedeva il rigetto della domanda o, in ogni caso, l'accoglimento nei limiti della proposta formulata.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del
06.06.2025 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata a sentenza.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui in seguito. In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotta in data 22.06.2022.
Va respinta, poi, l'eccezione di nullità; a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera sufficientemente esauriente, tanto da aver consentito a controparte idonea difesa.
Passando al merito del giudizio, l'attore agisce per ottenere l'adempimento dell'obbligo indennitario assunto dalla compagnia assicuratrice convenuta, in virtù di contratto di polizza n.
410807156, con il quale l'imbarcazione della società attrice veniva assicurata per un valore pari ad euro 35.000,00.
Va rilevato che parte convenuta non ha formulato contestazione in ordine all'evento storico, la cui sussistenza è provata, oltre che dalla documentazione versata in atti, dall'istruttoria espletata in corso di causa con l'escussione testimoniale svoltasi all'udienza del
19.02.2024, nella quale il teste descriveva la Testimone_1
dinamica del sinistro e in particolare affermava: “Siamo partiti da
Castellammare quando ci siamo trovati a circa un miglio dalla costa c'è stato un impatto con un grosso tronco ed il rumore è stato molto forte… dopo l'impatto l'imbarcazione ha incominciato a tremare e abbiamo deciso di rientrare in porto e precisamente in quello di Torre Annunziata”. Il secondo teste di parte attorea, nonchè consulente di parte, descriveva i danni Testimone_2
riportati all'imbarcazione e, in particolare, dichiarava che il gruppo poppiero era danneggiato e non funzionante, per cui fu smontato e sostituito per permettere alla società di poter continuare ad utilizzare l'imbarcazione per la stagione estiva.
Passando alla quantificazione dell'indennizzo da riconoscersi all'attrice, questo Giudice ritiene di far propri gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, ing. , le cui conclusioni Per_1
appaiono corrette in quanto scevre da vizi logici e tecnici.
L'ausiliario ha confermano che la causa dei danni subiti dall'imbarcazione dell'attrice è riconducibile ad un impatto dello scafo contro un oggetto semisommerso che ne ha causato danni al motore e alla carena ed ha individuato le lavorazioni occorrenti al ripristino del natante, quantificandone i costi in euro 15.451,00.
Tale somma andrà ridotta in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di sottoassicurazione ex art. 1907 c.c., essendo dimostrato che il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro fosse superiore a quello assicurato (€ 35.000,00), e precisamente che il suo valore fosse di € 40.000,00 come ritenuto dallo stesso consulente di parte attrice nella perizia depositata in atti. Pertanto il danno indennizzabile andrà proporzionalmente ridotto e individuato nella somma di € 13.519,62.
A tale somma va altresì applicata, in considerazione della differenza di valore tra i componenti vetusti sostituiti e quelli di nuova installazione, ai sensi dell'art. 535 del Codice della Navigazione, una decurtazione che questo Giudice ritiene di individuare in via equitativa nella misura del 15 % dell'indennizzo totale, che viene quindi definitivamente rideterminato in € 11.491,67.
Non è, invece, accoglibile l'eccezione di parte convenuta relativa alla applicabilità della franchigia contrattuale di cui all'art. 12 della
Condizioni generali di contratto, poiché la convenuta non ha provato che tale limitazione della garanzia sia stata effettivamente portata a conoscenza dell'assicurata e sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Pertanto la domanda va accolta nei limiti innanzi precisati e la va condannata al pagamento nei Controparte_2
confronti dell'attrice della somma di € 11.491,67.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
in pers. del l.r.p.t., a pagare in favore di Controparte_1
in pers. del l.r.p.t. la somma di € 11.491,67, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di
CTU, già liquidate con separato decreto.
Torre Annunziata, 17/11/2025
Il Giudice Onorario di Pace
dr.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1486/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
sede in Terzigno, alla via Galilei, 50 ed elettivamente domiciliato in
Sarno (SA) via De Liguori n.69/B presso lo studio dell'avv.
NS De Sena, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
San Tommaso D'Aquino n. 15, presso lo studio dell'avv. Luigi
Tuccillo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata per sentirla condannare al risarcimento Controparte_2
dei danni occorsi all'imbarcazione di sua proprietà e CP_3
modello Quasar 37 (assicurata con la predetta società, CP_4
polizza n. 410807156) in occasione del sinistro avvenuto al largo di
Castellammare di Stabia (NA) in data 11 agosto 2021, alle ore
13.40 circa.
A tal fine l'attrice premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'imbarcazione andava ad urtare un ostacolo in mare non identificato e non visibile, provocando danni al gruppo poppiero ed allo scafo per la somma quantificata in € 20.669,91.
Deduceva altresì di aver avanzato richiesta di risarcimento danni alla compagnia garante per la R.c.a., Controparte_5
nonché raccomandata Pec con invito alla mediazione, procedura conclusasi con esito negativo.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione. Eccepiva, inoltre, di aver sottoposto a perizia l'imbarcazione tramite un proprio tecnico fiduciario, a seguito della quale aveva offerto la liquidazione del danno nella misura di € 5.598,97, rifiutata dall'attrice. Deducendo la congruità dell'offerta formulata, chiedeva il rigetto della domanda o, in ogni caso, l'accoglimento nei limiti della proposta formulata.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del
06.06.2025 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata a sentenza.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui in seguito. In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotta in data 22.06.2022.
Va respinta, poi, l'eccezione di nullità; a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera sufficientemente esauriente, tanto da aver consentito a controparte idonea difesa.
Passando al merito del giudizio, l'attore agisce per ottenere l'adempimento dell'obbligo indennitario assunto dalla compagnia assicuratrice convenuta, in virtù di contratto di polizza n.
410807156, con il quale l'imbarcazione della società attrice veniva assicurata per un valore pari ad euro 35.000,00.
Va rilevato che parte convenuta non ha formulato contestazione in ordine all'evento storico, la cui sussistenza è provata, oltre che dalla documentazione versata in atti, dall'istruttoria espletata in corso di causa con l'escussione testimoniale svoltasi all'udienza del
19.02.2024, nella quale il teste descriveva la Testimone_1
dinamica del sinistro e in particolare affermava: “Siamo partiti da
Castellammare quando ci siamo trovati a circa un miglio dalla costa c'è stato un impatto con un grosso tronco ed il rumore è stato molto forte… dopo l'impatto l'imbarcazione ha incominciato a tremare e abbiamo deciso di rientrare in porto e precisamente in quello di Torre Annunziata”. Il secondo teste di parte attorea, nonchè consulente di parte, descriveva i danni Testimone_2
riportati all'imbarcazione e, in particolare, dichiarava che il gruppo poppiero era danneggiato e non funzionante, per cui fu smontato e sostituito per permettere alla società di poter continuare ad utilizzare l'imbarcazione per la stagione estiva.
Passando alla quantificazione dell'indennizzo da riconoscersi all'attrice, questo Giudice ritiene di far propri gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, ing. , le cui conclusioni Per_1
appaiono corrette in quanto scevre da vizi logici e tecnici.
L'ausiliario ha confermano che la causa dei danni subiti dall'imbarcazione dell'attrice è riconducibile ad un impatto dello scafo contro un oggetto semisommerso che ne ha causato danni al motore e alla carena ed ha individuato le lavorazioni occorrenti al ripristino del natante, quantificandone i costi in euro 15.451,00.
Tale somma andrà ridotta in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di sottoassicurazione ex art. 1907 c.c., essendo dimostrato che il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro fosse superiore a quello assicurato (€ 35.000,00), e precisamente che il suo valore fosse di € 40.000,00 come ritenuto dallo stesso consulente di parte attrice nella perizia depositata in atti. Pertanto il danno indennizzabile andrà proporzionalmente ridotto e individuato nella somma di € 13.519,62.
A tale somma va altresì applicata, in considerazione della differenza di valore tra i componenti vetusti sostituiti e quelli di nuova installazione, ai sensi dell'art. 535 del Codice della Navigazione, una decurtazione che questo Giudice ritiene di individuare in via equitativa nella misura del 15 % dell'indennizzo totale, che viene quindi definitivamente rideterminato in € 11.491,67.
Non è, invece, accoglibile l'eccezione di parte convenuta relativa alla applicabilità della franchigia contrattuale di cui all'art. 12 della
Condizioni generali di contratto, poiché la convenuta non ha provato che tale limitazione della garanzia sia stata effettivamente portata a conoscenza dell'assicurata e sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Pertanto la domanda va accolta nei limiti innanzi precisati e la va condannata al pagamento nei Controparte_2
confronti dell'attrice della somma di € 11.491,67.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
in pers. del l.r.p.t., a pagare in favore di Controparte_1
in pers. del l.r.p.t. la somma di € 11.491,67, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di
CTU, già liquidate con separato decreto.
Torre Annunziata, 17/11/2025
Il Giudice Onorario di Pace
dr.ssa Immacolata Cesarano