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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, pubblicata in data 11/07/2022 e contraddistinta dal n.2758/2022,
iscritto al n.749/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in deci-
sione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente tra
, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato dell'avv. Antonietta Friello uni- CodiceFiscale_2
tamente e/o disgiuntamente agli avv.ti Lorenzo Russo ed CodiceFiscale_3
Eugenio Insogna , p.e.c.: CodiceFiscale_4 Email_1
e/o e/o .
[...] Email_2 Emai_3 Email_4
[...]
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Controparte_1
-appellato contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.2.2023, tramite p.e.c. all'indi-
rizzo del procuratore costituito in primo grado per tratto dal pubblico Controparte_1
registro Inipec, proponeva appello avverso la sentenza, indicata in Parte_1
epigrafe, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, resa nella causa civile iscritta al n.5532/2017 del R.G., terminata con la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dall'attore, con compensazione di spese, nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
2. L'attore aveva agito in giudizio allegando di essere creditore, quale appalta-
tore, nei confronti di , committente, in virtù di un contratto di appalto. Parte_1
Il credito asseritamente vantato era di € 12.480,00 contestato dalla convenuta che si costituiva in giudizio sostenendo di aver pagato quanto dovuto, tenuto anche conto dell'esistenza di vizi realizzativi dell'opera edificata contestati all'appaltatore.
Il Giudice, alla prima udienza, onerava l'attrice di promuovere la negoziazione assistita obbligatoriamente da esperirsi, per il valore della controversia, ed Controparte_1
esperiva invece un tentativo di mediazione. Mutato il giudice istruttore era espletata l'attività istruttoria all'esito della quale il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza con la quale era dichiarata l'improcedibilità perché l'art. 3 del D. L. n. 132 del 12.9.2014
dispone il procedimento di negoziazione assistita nelle controversie in materia di ri-
sarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei giudizi in cui viene pro-
posta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €
50.000,00, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, da eccepirsi dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza.
3. proponeva quindi gravame contestando la sentenza di primo Parte_1
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
grado ritenendo comunque che l'azione fosse procedibile e dovesse essere decisa nel merito. Contestava altresì il governo delle spese che a suo parare non dovevano essere compensate.
4. Richiamava un filone giurisprudenziale di merito (Tribunale Roma, sent.
11431/2022, Tribunale di Roma, ordinanza del 14.04.2021 - R.G. 58211/2018 – Corte
di Appello di Napoli, sentenza 22.06.2018 - Est. D'Amore, Tribunale Torre Annunziata
sentenza n.740/2018 del 23.3.2018 e Tribunale di Verona, 23.12.2015) secondo il quale l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di nego-
ziazione assistita comunque ottempererebbe alla ratio della normativa e quindi con-
sentirebbe di ritenere assolta la condizione di procedibilità.
5. L'appellata, nel corso del successivo procedimento di primo grado, successi-
vamente alla mediazione, a mezzo pec (in atti) 03.05.2018, dopo lo spirare dei termini,
aveva comunque attivato anche il distinto procedimento di negoziazione assistita.
6. La Corte d'Appello, conseguentemente, era chiamata a decidere la
contro
-
versia nel merito in luogo del primo giudice e l'appellante illustrava le ragioni in virtù
delle quali sancire la fondatezza delle ragioni esposte in primo grado.
7. Con il motivo finale di impugnazione, infine, rilevava l'erro- Parte_1
neità della sentenza di primo grado per l'avvenuta compensazione delle spese “in ragione della novità della questione trattata”. La motivazione era ritenuta meramente apparente perché troppo stringata, generica e quindi illegittima e comunque errata non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni e non essendo nuove le questioni trat-
tate, posto che gli istituti giuridici erano stati introdotti nel 2010 e nel 2014. Osservava
come secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018,
la compensazione fosse consentita anche in presenza di situazioni di assoluta incer-
tezza, in diritto o in fatto, della lite, riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla precedente versione dell'art. 92 c.p.c. ma rilevava come il Tribunale non avesse fatto menzione di alcuna specifica situazione che presentasse tale connotazione di
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
assoluta eccezionalità. Non emergeva alcuna complessità e novità delle questioni trat-
tate tale da giustificare la compensazione.
8. Così quindi l'appellante concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, previa declaratoria di ammissibilità del presente gravame ex art. 348 bis e
segg. c.p.c. ed in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) In acco-
glimento dell'appello e previa modifica della ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado (come analiticamente specificato nella parte motiva del
presente gravame) e declaratoria della procedibilità della domanda attorea, così
come formulata in primo grado dalla , in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., rigettarla nel merito, in quanto infondata in fatto e
diritto per tutti i motivi sovra esposti;
2) In ogni caso, rilevata la carenza dei pre-
supposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. ed alla luce del principio di soccom- benza, condannare l'odierna appellata alla refusione delle spese del primo grado
di giudizio, con distrazione, comprensive di spese gen.li 15%, IV.A. e C.P.A., da
determinare sulla base delle tabelle professionali vigenti (D.M. 55/2014 e D.M.
147/2022). “
9. La Corte, all'udienza del 17.12.2024 tratteneva la causa in decisione con con-
cessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
10. Previa dichiarazione di contumacia nel grado della , di Controparte_2 [...]
, non costituitasi in giudizio nonostante la notifica regolarmente per- Controparte_3
fezionata il 20.02.2023, la Corte rigetta il primo motivo di appello perché infondato.
Evidenzia come sia pacifica l'autonomia tra i due procedimenti di composizione stra-
giudiziale della lite ed anche l'esistenza di una giurisprudenza non univoca in punto di sostituzione della negoziazione assistita con la mediazione. Le sentenze che
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Corte di Appello di Napoli
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perorano l'interpretazione dell'appellante in realtà per lo più affermando il diverso prin-
cipio secondo il quale la mediazione prevale sulla negoziazione assistita qualora en-
trambe siano previste dal legislatore quali condizioni di procedibilità della causa, in quanto in mediazione interviene un soggetto terzo che svolge l'importante compito di trovare una soluzione alla controversia, che possa soddisfare gli interessi di tutte le parti.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non erano previsti dal Legislatore entrambi i mezzi di risoluzione stragiudiziale della lite ma solo la negoziazione assistita e, in ogni caso,
la Corte è della medesima opinione espressa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15761/2023 secondo le quale “ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipenden-
temente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra”. Al giudice, d'altra parte, non è
concesso di decidere sua sponte in luogo del Legislatore disapplicando la norma che sancisce l'obbligatorietà della procedura omessa.
11. Dalla conferma della pronuncia di primo grado che sanciva l'inammissibilità
della domanda consegue la mancata decisione nel merito della controversia, come l'appellante domandava, e la Corte procede alla disamina della terza questione posta,
avente ad oggetto il governo delle spese di lite in primo grado.
Rigetta anche tale motivo facendo propria la decisione emessa dalla Corte d'Appello
di Milano con la sentenza n. 660/2024, in fattispecie sovrapponibile, che, dopo aver illustrato la giurisprudenza di merito contrastante, che vedeva il Tribunale aderire anch'egli alla decisione assunta dal Tribunale di Roma con la sentenza già citata,
constatato il contrasto giurisprudenziale riteneva giustificata la compensazione delle spese di lite operata in primo grado, sussistendo i gravi motivi ex art. 92, comma 2,
c.p.c. perché la decisione verteva su questioni caratterizzate da oggettiva incertezza o dall'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato.
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Rigetta quindi l'appello proposto, nulla dispone sulle spese di lite del grado per la contumacia dell'appellato e dichiara la Sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per . Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
11/07/2022 e contraddistinta dal n.2758/2022, rigetta l'appello per l'effetto confermando la sentenza impugnata, nulla disponendo quanto alle spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 07.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, pubblicata in data 11/07/2022 e contraddistinta dal n.2758/2022,
iscritto al n.749/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in deci-
sione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente tra
, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato dell'avv. Antonietta Friello uni- CodiceFiscale_2
tamente e/o disgiuntamente agli avv.ti Lorenzo Russo ed CodiceFiscale_3
Eugenio Insogna , p.e.c.: CodiceFiscale_4 Email_1
e/o e/o .
[...] Email_2 Emai_3 Email_4
[...]
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Controparte_1
-appellato contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.2.2023, tramite p.e.c. all'indi-
rizzo del procuratore costituito in primo grado per tratto dal pubblico Controparte_1
registro Inipec, proponeva appello avverso la sentenza, indicata in Parte_1
epigrafe, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, resa nella causa civile iscritta al n.5532/2017 del R.G., terminata con la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dall'attore, con compensazione di spese, nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
2. L'attore aveva agito in giudizio allegando di essere creditore, quale appalta-
tore, nei confronti di , committente, in virtù di un contratto di appalto. Parte_1
Il credito asseritamente vantato era di € 12.480,00 contestato dalla convenuta che si costituiva in giudizio sostenendo di aver pagato quanto dovuto, tenuto anche conto dell'esistenza di vizi realizzativi dell'opera edificata contestati all'appaltatore.
Il Giudice, alla prima udienza, onerava l'attrice di promuovere la negoziazione assistita obbligatoriamente da esperirsi, per il valore della controversia, ed Controparte_1
esperiva invece un tentativo di mediazione. Mutato il giudice istruttore era espletata l'attività istruttoria all'esito della quale il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza con la quale era dichiarata l'improcedibilità perché l'art. 3 del D. L. n. 132 del 12.9.2014
dispone il procedimento di negoziazione assistita nelle controversie in materia di ri-
sarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei giudizi in cui viene pro-
posta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €
50.000,00, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, da eccepirsi dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza.
3. proponeva quindi gravame contestando la sentenza di primo Parte_1
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
grado ritenendo comunque che l'azione fosse procedibile e dovesse essere decisa nel merito. Contestava altresì il governo delle spese che a suo parare non dovevano essere compensate.
4. Richiamava un filone giurisprudenziale di merito (Tribunale Roma, sent.
11431/2022, Tribunale di Roma, ordinanza del 14.04.2021 - R.G. 58211/2018 – Corte
di Appello di Napoli, sentenza 22.06.2018 - Est. D'Amore, Tribunale Torre Annunziata
sentenza n.740/2018 del 23.3.2018 e Tribunale di Verona, 23.12.2015) secondo il quale l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di nego-
ziazione assistita comunque ottempererebbe alla ratio della normativa e quindi con-
sentirebbe di ritenere assolta la condizione di procedibilità.
5. L'appellata, nel corso del successivo procedimento di primo grado, successi-
vamente alla mediazione, a mezzo pec (in atti) 03.05.2018, dopo lo spirare dei termini,
aveva comunque attivato anche il distinto procedimento di negoziazione assistita.
6. La Corte d'Appello, conseguentemente, era chiamata a decidere la
contro
-
versia nel merito in luogo del primo giudice e l'appellante illustrava le ragioni in virtù
delle quali sancire la fondatezza delle ragioni esposte in primo grado.
7. Con il motivo finale di impugnazione, infine, rilevava l'erro- Parte_1
neità della sentenza di primo grado per l'avvenuta compensazione delle spese “in ragione della novità della questione trattata”. La motivazione era ritenuta meramente apparente perché troppo stringata, generica e quindi illegittima e comunque errata non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni e non essendo nuove le questioni trat-
tate, posto che gli istituti giuridici erano stati introdotti nel 2010 e nel 2014. Osservava
come secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018,
la compensazione fosse consentita anche in presenza di situazioni di assoluta incer-
tezza, in diritto o in fatto, della lite, riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla precedente versione dell'art. 92 c.p.c. ma rilevava come il Tribunale non avesse fatto menzione di alcuna specifica situazione che presentasse tale connotazione di
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
assoluta eccezionalità. Non emergeva alcuna complessità e novità delle questioni trat-
tate tale da giustificare la compensazione.
8. Così quindi l'appellante concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, previa declaratoria di ammissibilità del presente gravame ex art. 348 bis e
segg. c.p.c. ed in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) In acco-
glimento dell'appello e previa modifica della ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado (come analiticamente specificato nella parte motiva del
presente gravame) e declaratoria della procedibilità della domanda attorea, così
come formulata in primo grado dalla , in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., rigettarla nel merito, in quanto infondata in fatto e
diritto per tutti i motivi sovra esposti;
2) In ogni caso, rilevata la carenza dei pre-
supposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. ed alla luce del principio di soccom- benza, condannare l'odierna appellata alla refusione delle spese del primo grado
di giudizio, con distrazione, comprensive di spese gen.li 15%, IV.A. e C.P.A., da
determinare sulla base delle tabelle professionali vigenti (D.M. 55/2014 e D.M.
147/2022). “
9. La Corte, all'udienza del 17.12.2024 tratteneva la causa in decisione con con-
cessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
10. Previa dichiarazione di contumacia nel grado della , di Controparte_2 [...]
, non costituitasi in giudizio nonostante la notifica regolarmente per- Controparte_3
fezionata il 20.02.2023, la Corte rigetta il primo motivo di appello perché infondato.
Evidenzia come sia pacifica l'autonomia tra i due procedimenti di composizione stra-
giudiziale della lite ed anche l'esistenza di una giurisprudenza non univoca in punto di sostituzione della negoziazione assistita con la mediazione. Le sentenze che
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Nona Sezione Civile
perorano l'interpretazione dell'appellante in realtà per lo più affermando il diverso prin-
cipio secondo il quale la mediazione prevale sulla negoziazione assistita qualora en-
trambe siano previste dal legislatore quali condizioni di procedibilità della causa, in quanto in mediazione interviene un soggetto terzo che svolge l'importante compito di trovare una soluzione alla controversia, che possa soddisfare gli interessi di tutte le parti.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non erano previsti dal Legislatore entrambi i mezzi di risoluzione stragiudiziale della lite ma solo la negoziazione assistita e, in ogni caso,
la Corte è della medesima opinione espressa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15761/2023 secondo le quale “ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipenden-
temente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra”. Al giudice, d'altra parte, non è
concesso di decidere sua sponte in luogo del Legislatore disapplicando la norma che sancisce l'obbligatorietà della procedura omessa.
11. Dalla conferma della pronuncia di primo grado che sanciva l'inammissibilità
della domanda consegue la mancata decisione nel merito della controversia, come l'appellante domandava, e la Corte procede alla disamina della terza questione posta,
avente ad oggetto il governo delle spese di lite in primo grado.
Rigetta anche tale motivo facendo propria la decisione emessa dalla Corte d'Appello
di Milano con la sentenza n. 660/2024, in fattispecie sovrapponibile, che, dopo aver illustrato la giurisprudenza di merito contrastante, che vedeva il Tribunale aderire anch'egli alla decisione assunta dal Tribunale di Roma con la sentenza già citata,
constatato il contrasto giurisprudenziale riteneva giustificata la compensazione delle spese di lite operata in primo grado, sussistendo i gravi motivi ex art. 92, comma 2,
c.p.c. perché la decisione verteva su questioni caratterizzate da oggettiva incertezza o dall'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato.
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Rigetta quindi l'appello proposto, nulla dispone sulle spese di lite del grado per la contumacia dell'appellato e dichiara la Sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per . Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
11/07/2022 e contraddistinta dal n.2758/2022, rigetta l'appello per l'effetto confermando la sentenza impugnata, nulla disponendo quanto alle spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 07.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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