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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 115 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 domiciliato digitalmente all'indirizzo rappresentato e Email_1 difeso dall'avv.to Claudia Satta in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difesa dall'avv.to Ines Dau in Email_2 forza di procura in atti APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro. All'udienza del 23.7.2025 la causa è stata definita mediante lettura del seguente dispositivo OMISSIS
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1 69/2023 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con in persona del legale rappresentante, CP_1 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di grado a favore dell'appellata che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) Giorni 5 per il deposito della motivazione.
1 Sassari, 23.7.2025.
Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
2
Parte_1 domiciliato digitalmente all'indirizzo rappresentato e Email_1 difeso dall'avv.to Claudia Satta in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difesa dall'avv.to Ines Dau in Email_2 forza di procura in atti APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro. All'udienza del 23.7.2025 la causa è stata definita mediante lettura del seguente dispositivo OMISSIS
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1 69/2023 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con in persona del legale rappresentante, CP_1 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di grado a favore dell'appellata che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) Giorni 5 per il deposito della motivazione.
1 Sassari, 23.7.2025.
Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
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