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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1126/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Bianco n. 23 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sauro Frignani (C.F. C.F._1
) del Foro di Ferrara, con studio a Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 63, in forza C.F._2 di procura speciale rilasciata con separato atto a farne parte integrante ed allegata all'atto introduttivo con deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3 e art. 10 D.P.R. 123/2001, con elezione di domicilio presso lo studio del procuratore e dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0532.760248 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
CONVENUTA
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 5 Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti voglia: 1) disporre e conseguentemente attribuire a nata a [...] il [...], il Parte_1 sesso maschile ed il prenome;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Per_1
TI (BO) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita di nel senso di laddove è indicato il “sesso femminile” sia Parte_1 rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, Pt_1 letto e inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto e inteso in Per_1 Persona_2
3) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome e il nome completo sia pertanto 4) per l'effetto disporre altresì che i Per_1 Persona_2 competenti Uffici del Comune di nascita di di residenza, Prefettura, Questura, Parte_1
Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione procedano con
l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del prenome da a onde Pt_1 Per_1 consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; 5) disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
Il P.M., seppur intervenuto, non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, non coniugata e senza prole, esponeva di aver Parte_1 cominciato a percepire, sin dall'età di 10 anni, una incongruenza identitaria e a non sentirsi in armonia con il proprio corpo, riconoscendo sé stessa al maschile e non al femminile, con conseguente sensazione di inadeguatezza e di estraneità al proprio fenotipo;
di aver perciò iniziato fin dagli anni del liceo un processo di elaborazione e di analisi giunto a definizione nell'anno 2021 con la decisione di intraprendere un percorso specifico e psicoterapeutico per l'adeguamento di genere FtM (Female to
Male) e, soprattutto, di assumere il nome di elezione;
che la raggiunta consapevolezza della Per_1 propria identità di genere portava la portava a rivolgersi, nel novembre 2021, al Consultorio Familiare di Rimini nella persona del dirigente Dott. psicologo e psicoterapeuta, e a Persona_3 presentarsi in tutti i contesti, dalla famiglia alla cerchia amicale e/o in ogni ambito della sua quotidianità, come;
che il gruppo dei pari e il nucleo familiare di origine hanno, non solo Per_1 accettato, ma supportato ed appoggiato la propria scelta, dimostrandosi un punto di forza dal punto di vista psichico ed emotivo nel processo di transizione di genere.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte ricorrente è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
È, infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
pagina 3 di 5 Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte ricorrente sia affetta da “Disforia di genere 302.85 (F64.1) con assenza di Disturbo della Differenziazione Sessuale ed esclusione di patologie mentali” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). già dall'agosto 2023 ha iniziato la terapia ormonale sostitutiva Persona_4 mascolinizzante e de-femminilizzante sotto controllo medico. Il percorso si è sviluppato dal novembre
2021 all'aprile 2025 e si è articolato in: somministrazione di test psicodiagnostici che hanno escluso comorbidità psicopatologiche, esiti positivi nel test vita reale (Ex. Real Life Test), l'assenza di effetti collaterali, segni e sintomi di disagio nell'assunzione della terapia medica di affermazione di genere
(Ex. Cross-Sex), (terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante e de-femminilizzante). Il suddetto percorso è stato importante e determinante poiché ha dato la possibilità di affrontare molteplici aspetti della storia della vita di .
Per questi motivi
il dott. ha espresso “parere Persona_4 Per_3 favorevole ad affrontare l'intervento per Riattribuzione Chirurgica del Sesso (RCS - La legge n. 164 del 14 aprile 1982) e l'adeguamento anagrafico al fine di migliorare l'identità fisica e psichica al genere desiderato dalla persona di (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). Persona_4
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale della ricorrente all'udienza innanzi al giudice relatore in data 17 settembre 2025, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad alias , la Parte_1 Per_1 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda:
pagina 4 di 5 1) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di nata a [...] il [...], mediante attribuzione di sesso Parte_1 maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome in Pt_1 quello di . Per_1
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a nata a [...] il Parte_1
13.04.2000, in conformità alla presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di Per_1 in luogo di (atto di nascita – Comune di Ferrara Anno 2000, n. 241, Parte I Serie A). Pt_1
3) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1126/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Bianco n. 23 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sauro Frignani (C.F. C.F._1
) del Foro di Ferrara, con studio a Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 63, in forza C.F._2 di procura speciale rilasciata con separato atto a farne parte integrante ed allegata all'atto introduttivo con deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3 e art. 10 D.P.R. 123/2001, con elezione di domicilio presso lo studio del procuratore e dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0532.760248 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
CONVENUTA
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 5 Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti voglia: 1) disporre e conseguentemente attribuire a nata a [...] il [...], il Parte_1 sesso maschile ed il prenome;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Per_1
TI (BO) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita di nel senso di laddove è indicato il “sesso femminile” sia Parte_1 rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, Pt_1 letto e inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto e inteso in Per_1 Persona_2
3) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome e il nome completo sia pertanto 4) per l'effetto disporre altresì che i Per_1 Persona_2 competenti Uffici del Comune di nascita di di residenza, Prefettura, Questura, Parte_1
Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione procedano con
l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del prenome da a onde Pt_1 Per_1 consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; 5) disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
Il P.M., seppur intervenuto, non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, non coniugata e senza prole, esponeva di aver Parte_1 cominciato a percepire, sin dall'età di 10 anni, una incongruenza identitaria e a non sentirsi in armonia con il proprio corpo, riconoscendo sé stessa al maschile e non al femminile, con conseguente sensazione di inadeguatezza e di estraneità al proprio fenotipo;
di aver perciò iniziato fin dagli anni del liceo un processo di elaborazione e di analisi giunto a definizione nell'anno 2021 con la decisione di intraprendere un percorso specifico e psicoterapeutico per l'adeguamento di genere FtM (Female to
Male) e, soprattutto, di assumere il nome di elezione;
che la raggiunta consapevolezza della Per_1 propria identità di genere portava la portava a rivolgersi, nel novembre 2021, al Consultorio Familiare di Rimini nella persona del dirigente Dott. psicologo e psicoterapeuta, e a Persona_3 presentarsi in tutti i contesti, dalla famiglia alla cerchia amicale e/o in ogni ambito della sua quotidianità, come;
che il gruppo dei pari e il nucleo familiare di origine hanno, non solo Per_1 accettato, ma supportato ed appoggiato la propria scelta, dimostrandosi un punto di forza dal punto di vista psichico ed emotivo nel processo di transizione di genere.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte ricorrente è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
È, infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
pagina 3 di 5 Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte ricorrente sia affetta da “Disforia di genere 302.85 (F64.1) con assenza di Disturbo della Differenziazione Sessuale ed esclusione di patologie mentali” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). già dall'agosto 2023 ha iniziato la terapia ormonale sostitutiva Persona_4 mascolinizzante e de-femminilizzante sotto controllo medico. Il percorso si è sviluppato dal novembre
2021 all'aprile 2025 e si è articolato in: somministrazione di test psicodiagnostici che hanno escluso comorbidità psicopatologiche, esiti positivi nel test vita reale (Ex. Real Life Test), l'assenza di effetti collaterali, segni e sintomi di disagio nell'assunzione della terapia medica di affermazione di genere
(Ex. Cross-Sex), (terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante e de-femminilizzante). Il suddetto percorso è stato importante e determinante poiché ha dato la possibilità di affrontare molteplici aspetti della storia della vita di .
Per questi motivi
il dott. ha espresso “parere Persona_4 Per_3 favorevole ad affrontare l'intervento per Riattribuzione Chirurgica del Sesso (RCS - La legge n. 164 del 14 aprile 1982) e l'adeguamento anagrafico al fine di migliorare l'identità fisica e psichica al genere desiderato dalla persona di (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). Persona_4
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale della ricorrente all'udienza innanzi al giudice relatore in data 17 settembre 2025, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad alias , la Parte_1 Per_1 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda:
pagina 4 di 5 1) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di nata a [...] il [...], mediante attribuzione di sesso Parte_1 maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome in Pt_1 quello di . Per_1
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a nata a [...] il Parte_1
13.04.2000, in conformità alla presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di Per_1 in luogo di (atto di nascita – Comune di Ferrara Anno 2000, n. 241, Parte I Serie A). Pt_1
3) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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