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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 683/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 683/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Città Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo, Via Vallone S. Egidio n. 4, presso lo studio dell'Avv. VERZELLA MARIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Vasto, Via Controparte_1 C.F._2
Nicola Bosco n. 35/A presso lo studio dell'Avv. VALERIO PARDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 08.12.2004 la IG.ra contraeva matrimonio con il IG. Parte_1 CP_1
, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Elice
[...]
(PE), atto n. 5, Parte II, anno 2004, unione dalla quale nasceva la figlia il Persona_1
27.08.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara, alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con sentenza n. 270/2024, pubblicata il 12.02.2024, allegata agli atti (cfr. doc.
01 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. con conferma delle condizioni CP_1 concordate dalle parti e contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi (sent. n.
270/2024 del 12.02.2024).
4. Costituitosi in giudizio, il resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione, prevedendo tuttavia un ampliamento del punto n. 6 del predetto accordo.
5. Nel corso della prima udienza del 11.06.2025 le parti raggiungevano un accordo, alle condizioni indicate nel relativo verbale.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 270/ 2024 del 12.02.2024.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, come appena mentovato, all'udienza dell'11 giugno 2025 veniva formalizzato un accordo alle condizioni che seguono:
a. i coniugi vivranno separati;
pagina 2 di 5 b. Il IG. verserà annualmente, entro il giorno 10 del mese di gennaio, alla figlia Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di €3.600,00 Persona_1
(complessiva di 12 mensilità stabilite in €300,00 cadauna), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, 50% delle spese mediche e del 50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla stessa (iban [...]), come da Persona_1 coordinate allegate. Provvederà, inoltre, a sanare il periodo compreso tra il mese di novembre 2023 al mese di febbraio 2024, entro e non oltre il 15 agosto 2025.
c. La casa coniugale continuerà ad essere utilizzata dal IG. Le parti dichiarano di Controparte_1 essere autonomi ed indipendenti, in particolare il IG. risulta essere pensionato e la Controparte_1 ricorrente risulta essere titolare di una piccola azienda agricola.
d. Il IG. si obbliga a versare, alla IG.ra , le somme Controparte_1 Parte_1 eventualmente da lui percepite a titolo di assegni famigliari o di assegno, relativamente al periodo ricompreso tra gennaio 2024 e agosto 2024. e. La ricorrente, IGnora al fine Parte_1 della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi, si obbligano a trasferire le quote di sua spettanza - e a lei appartenenti in virtù del regime di comunione legale dei beni, vigente tra i soggetti all'epoca dell'unione - sugli immobili acquistati, dal IGnor , nel Comune di Elice Controparte_1
(Pe) e, precisamente, tutti i diritti spettanti in virtù della comunione legale su: • unità immobiliare ad uso abitativo, sita alla Strada Comunale Case Chiavetta n. 16, distinto in catasto fabbricati al foglio 7,
p.lla 159 sub. 3, cat. A/3; • locale magazzino pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta
n. 16, distinto in catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 777, cat. C/2; • locale magazzino pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta n. 16, distinto in catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 159 sub. 5, cat. C/2; • locale garage pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta n. SNC, distinto in catasto fabbricati foglio 7, p.lla 1049 sub. 2, cat. C/6; • terreno in Elice distinto in catasto terreni • al foglio 3, p.lla 226, p.lla 325, p.lla 519, p.lla 294, p.lla 459, p.lla 472, p.lla 478, • al foglio 7, p.lla 1050,
p.lla 67, p.lla 68, p.lla 75, p.lla 303, p.lla 612, p.lla 669, p.lla 802, p.lla 868, p.lla 869; p.lla 781, p.lla
1048, p.lla 73, p.lla 106, p.lla 566, p.lla 70, p.lla 304, p.lla 313, p.lla 66, p.lla 163, p.lla 167, p.lla 673,
p.lla 866, p.lla 779, p.lla 780, p.lla 867, p.lla 670, p.lla 800, p.lla 801, p.lla 567, p.lla 65; • locale garage pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta n. SNC, distinto in catasto fabbricati foglio 7, p.lla 1049 sub. 1, cat. C/6; • fabbricato da cielo a terra sito in Via Strada Case Chiavetta
n.18, distinto in catasto fabbricati foglio 7, p.lla 159 sub. 6, cat. A/3; • locale magazzino pertinenziale, distinto in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 27 sub. 2, cat. C/2. La ricorrente, sin da ora, si dichiara
pagina 3 di 5 disponibile a recarsi, su invito del IGnor , dinanzi ad un notaio per la redazione Controparte_1
e sottoscrizione del necessario rogito ai fini della pubblicità immobiliare e catastale. Il tutto da formalizzare entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Detto termine è da intendersi come termine perentorio per essere la ricorrente obbligata a recarsi dal notaio. Il IGnor si farà carico di tutte le necessarie spese e dichiara Controparte_1 di assumersi la totale responsabilità delle azioni passate, presenti e future e conferma la totale estraneità della IGnora per eventuali questioni che potessero insorgere nei confronti Parte_1 della conservatoria immobiliare, all'agenzia delle entrate, al fisco, e di fronte a qualsiasi autorità nazionale e internazionale anche se non espressamente indicato.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
11. Le spese vengono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei Parte_1 confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Elice in data 08.12.2004, trascritto all'Ufficio atti di matrimonio del Comune di Elice (PE) per l'anno 2004 (atto n. 5, parte 2, serie A) alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Elice di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 26 giugno 2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 4 di 5 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 683/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Città Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo, Via Vallone S. Egidio n. 4, presso lo studio dell'Avv. VERZELLA MARIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Vasto, Via Controparte_1 C.F._2
Nicola Bosco n. 35/A presso lo studio dell'Avv. VALERIO PARDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 08.12.2004 la IG.ra contraeva matrimonio con il IG. Parte_1 CP_1
, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Elice
[...]
(PE), atto n. 5, Parte II, anno 2004, unione dalla quale nasceva la figlia il Persona_1
27.08.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara, alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con sentenza n. 270/2024, pubblicata il 12.02.2024, allegata agli atti (cfr. doc.
01 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. con conferma delle condizioni CP_1 concordate dalle parti e contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi (sent. n.
270/2024 del 12.02.2024).
4. Costituitosi in giudizio, il resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione, prevedendo tuttavia un ampliamento del punto n. 6 del predetto accordo.
5. Nel corso della prima udienza del 11.06.2025 le parti raggiungevano un accordo, alle condizioni indicate nel relativo verbale.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 270/ 2024 del 12.02.2024.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, come appena mentovato, all'udienza dell'11 giugno 2025 veniva formalizzato un accordo alle condizioni che seguono:
a. i coniugi vivranno separati;
pagina 2 di 5 b. Il IG. verserà annualmente, entro il giorno 10 del mese di gennaio, alla figlia Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di €3.600,00 Persona_1
(complessiva di 12 mensilità stabilite in €300,00 cadauna), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, 50% delle spese mediche e del 50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla stessa (iban [...]), come da Persona_1 coordinate allegate. Provvederà, inoltre, a sanare il periodo compreso tra il mese di novembre 2023 al mese di febbraio 2024, entro e non oltre il 15 agosto 2025.
c. La casa coniugale continuerà ad essere utilizzata dal IG. Le parti dichiarano di Controparte_1 essere autonomi ed indipendenti, in particolare il IG. risulta essere pensionato e la Controparte_1 ricorrente risulta essere titolare di una piccola azienda agricola.
d. Il IG. si obbliga a versare, alla IG.ra , le somme Controparte_1 Parte_1 eventualmente da lui percepite a titolo di assegni famigliari o di assegno, relativamente al periodo ricompreso tra gennaio 2024 e agosto 2024. e. La ricorrente, IGnora al fine Parte_1 della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi, si obbligano a trasferire le quote di sua spettanza - e a lei appartenenti in virtù del regime di comunione legale dei beni, vigente tra i soggetti all'epoca dell'unione - sugli immobili acquistati, dal IGnor , nel Comune di Elice Controparte_1
(Pe) e, precisamente, tutti i diritti spettanti in virtù della comunione legale su: • unità immobiliare ad uso abitativo, sita alla Strada Comunale Case Chiavetta n. 16, distinto in catasto fabbricati al foglio 7,
p.lla 159 sub. 3, cat. A/3; • locale magazzino pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta
n. 16, distinto in catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 777, cat. C/2; • locale magazzino pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta n. 16, distinto in catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 159 sub. 5, cat. C/2; • locale garage pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta n. SNC, distinto in catasto fabbricati foglio 7, p.lla 1049 sub. 2, cat. C/6; • terreno in Elice distinto in catasto terreni • al foglio 3, p.lla 226, p.lla 325, p.lla 519, p.lla 294, p.lla 459, p.lla 472, p.lla 478, • al foglio 7, p.lla 1050,
p.lla 67, p.lla 68, p.lla 75, p.lla 303, p.lla 612, p.lla 669, p.lla 802, p.lla 868, p.lla 869; p.lla 781, p.lla
1048, p.lla 73, p.lla 106, p.lla 566, p.lla 70, p.lla 304, p.lla 313, p.lla 66, p.lla 163, p.lla 167, p.lla 673,
p.lla 866, p.lla 779, p.lla 780, p.lla 867, p.lla 670, p.lla 800, p.lla 801, p.lla 567, p.lla 65; • locale garage pertinenziale, sito alla Strada Comunale Case Chiavetta n. SNC, distinto in catasto fabbricati foglio 7, p.lla 1049 sub. 1, cat. C/6; • fabbricato da cielo a terra sito in Via Strada Case Chiavetta
n.18, distinto in catasto fabbricati foglio 7, p.lla 159 sub. 6, cat. A/3; • locale magazzino pertinenziale, distinto in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 27 sub. 2, cat. C/2. La ricorrente, sin da ora, si dichiara
pagina 3 di 5 disponibile a recarsi, su invito del IGnor , dinanzi ad un notaio per la redazione Controparte_1
e sottoscrizione del necessario rogito ai fini della pubblicità immobiliare e catastale. Il tutto da formalizzare entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Detto termine è da intendersi come termine perentorio per essere la ricorrente obbligata a recarsi dal notaio. Il IGnor si farà carico di tutte le necessarie spese e dichiara Controparte_1 di assumersi la totale responsabilità delle azioni passate, presenti e future e conferma la totale estraneità della IGnora per eventuali questioni che potessero insorgere nei confronti Parte_1 della conservatoria immobiliare, all'agenzia delle entrate, al fisco, e di fronte a qualsiasi autorità nazionale e internazionale anche se non espressamente indicato.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
11. Le spese vengono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei Parte_1 confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Elice in data 08.12.2004, trascritto all'Ufficio atti di matrimonio del Comune di Elice (PE) per l'anno 2004 (atto n. 5, parte 2, serie A) alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Elice di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 26 giugno 2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 4 di 5 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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