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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 28.2.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3220 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 con l'avv. ARAMINI LAURA
[...]
Appellante
e con l'avv. DANIELA BELLASSAI CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 813/2024 del 30/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi poi riuniti, in qualità di legale Parte_1 rappresentante della Parte_1 conveniva in giudizio l' e proponeva opposizione avverso il
[...] CP_1 provvedimento del 16.02.2022 di definizione del ricorso amministrativo n. CP_1
1 752103330 per l'accertamento negativo del credito oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019012608/DDL emesso il 16.11.2020, nonché avverso il provvedimento del 06.10.2021 di definizione del ricorso CP_1 amministrativo n. 752103329 per l'accertamento negativo del credito oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018642/DDL del 16.11.2020, entrambi basati sulle seguenti irregolarità contestate: omesso versamento della contribuzione dovuta per le ore di assenza a titolo di “aspettativa” e di “assenze non retribuite” relativamente ai lavoratori e per i mesi dettagliatamente indicati nel verbale unico e relativi allegati, con conseguente violazione dell'art. 1 co. 1 DL 338 del 1989; indebita applicazione delle agevolazioni contributive ex Legge 407/1990; recupero contribuzione sulle somme non soggette erogate a titolo di rimborso spese;
recupero di imponibile contributivo omesso come risultante dal L.U.L.
Il Tribunale di Frosinone, acquisite le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza del 02/04/2024, accertava l'illegittimità della pretesa contributiva dell' oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019012608/DDL del 16.11.2020 limitatamente alle violazioni relative a “recupero contribuzione sulle somme non soggette erogate a titolo di rimborso spese” (contestazioni indicate ai punti 3 e 7, pag. 3 ricorso rg. n. 1190/22), “recupero di imponibile contributivo omesso come risultante dal L.U.L.” (contestazioni indicate ai punti 4 e 8, pag. 3 del ricorso rg. n. 1190/22) e “recupero differenze contrattuali per errata applicazione del CCNL con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo” (contestazione indicata al punto 9, pag. 3 del ricorso rg. n. 1190/22) e per l'effetto annulla il verbale di accertamento cit. e il provvedimento del 16.02.2022 CP_1 di definizione del ricorso amministrativo n. 752103330. Accertava altresì l'illegittimità della pretesa contributiva dell' oggetto del verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2019018642/DDL del 16.11.2020 limitatamente alla violazione relative a “recupero contribuzione sulle somme non soggette erogate a titolo di rimborso spese” (contestazione indicata al punto 1, pag. 2 ricorso rg. n. 1193/22) e per l'effetto annulla il verbale di accertamento cit. e il provvedimento del 06.10.2021 CP_1 di definizione del ricorso amministrativo n. 752103329. Respingeva per il resto la domanda e compensava integralmente le spese di lite.
Con appello depositato il 21.11.2024 la impugnava la Parte_1 suddetta sentenza per aver erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed aver così ritenuto fondata la pretesa contributiva dell' Chiedeva altresì la riforma CP_1 parziale della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure compensava le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è inammissibile in quanto tardivo. Invero alla data del deposito del ricorso in appello, effettuato telematicamente in data 21.11.2024, risulta decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 30.4.2024, a seguito dello scambio di note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2024), previsto dall'art. 327 c.p.c..
2 In ordine alle deduzioni dell'avv. Aramini di cui al verbale dell'odierna udienza, questo Collegio osserva l'inapplicabilità al caso di specie (che come detto ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito oggetto dei due verbali unici di accertamento e notificazione) del precedente richiamato (Cass. SU n. 2145/2021) che ha statuito quanto segue: “nel regime introdotto dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del
1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione”.
L'appello deve dunque ritenersi tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 28.2.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3220 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 con l'avv. ARAMINI LAURA
[...]
Appellante
e con l'avv. DANIELA BELLASSAI CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 813/2024 del 30/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi poi riuniti, in qualità di legale Parte_1 rappresentante della Parte_1 conveniva in giudizio l' e proponeva opposizione avverso il
[...] CP_1 provvedimento del 16.02.2022 di definizione del ricorso amministrativo n. CP_1
1 752103330 per l'accertamento negativo del credito oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019012608/DDL emesso il 16.11.2020, nonché avverso il provvedimento del 06.10.2021 di definizione del ricorso CP_1 amministrativo n. 752103329 per l'accertamento negativo del credito oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018642/DDL del 16.11.2020, entrambi basati sulle seguenti irregolarità contestate: omesso versamento della contribuzione dovuta per le ore di assenza a titolo di “aspettativa” e di “assenze non retribuite” relativamente ai lavoratori e per i mesi dettagliatamente indicati nel verbale unico e relativi allegati, con conseguente violazione dell'art. 1 co. 1 DL 338 del 1989; indebita applicazione delle agevolazioni contributive ex Legge 407/1990; recupero contribuzione sulle somme non soggette erogate a titolo di rimborso spese;
recupero di imponibile contributivo omesso come risultante dal L.U.L.
Il Tribunale di Frosinone, acquisite le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza del 02/04/2024, accertava l'illegittimità della pretesa contributiva dell' oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019012608/DDL del 16.11.2020 limitatamente alle violazioni relative a “recupero contribuzione sulle somme non soggette erogate a titolo di rimborso spese” (contestazioni indicate ai punti 3 e 7, pag. 3 ricorso rg. n. 1190/22), “recupero di imponibile contributivo omesso come risultante dal L.U.L.” (contestazioni indicate ai punti 4 e 8, pag. 3 del ricorso rg. n. 1190/22) e “recupero differenze contrattuali per errata applicazione del CCNL con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo” (contestazione indicata al punto 9, pag. 3 del ricorso rg. n. 1190/22) e per l'effetto annulla il verbale di accertamento cit. e il provvedimento del 16.02.2022 CP_1 di definizione del ricorso amministrativo n. 752103330. Accertava altresì l'illegittimità della pretesa contributiva dell' oggetto del verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2019018642/DDL del 16.11.2020 limitatamente alla violazione relative a “recupero contribuzione sulle somme non soggette erogate a titolo di rimborso spese” (contestazione indicata al punto 1, pag. 2 ricorso rg. n. 1193/22) e per l'effetto annulla il verbale di accertamento cit. e il provvedimento del 06.10.2021 CP_1 di definizione del ricorso amministrativo n. 752103329. Respingeva per il resto la domanda e compensava integralmente le spese di lite.
Con appello depositato il 21.11.2024 la impugnava la Parte_1 suddetta sentenza per aver erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed aver così ritenuto fondata la pretesa contributiva dell' Chiedeva altresì la riforma CP_1 parziale della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure compensava le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è inammissibile in quanto tardivo. Invero alla data del deposito del ricorso in appello, effettuato telematicamente in data 21.11.2024, risulta decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 30.4.2024, a seguito dello scambio di note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2024), previsto dall'art. 327 c.p.c..
2 In ordine alle deduzioni dell'avv. Aramini di cui al verbale dell'odierna udienza, questo Collegio osserva l'inapplicabilità al caso di specie (che come detto ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito oggetto dei due verbali unici di accertamento e notificazione) del precedente richiamato (Cass. SU n. 2145/2021) che ha statuito quanto segue: “nel regime introdotto dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del
1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione”.
L'appello deve dunque ritenersi tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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