Art. 14.
Una parte dei posti di ricovero in convitto o delle Forse di studio e' riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonche' agli studenti universitari per il mantenimento nei pensionati.
Una parte dei posti di ricovero in convitto o delle Forse di studio e' riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonche' agli studenti universitari per il mantenimento nei pensionati.