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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1642 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1967 , rappresentato e difeso dall'Avv. TRIPICIANO MARCO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/09/1970 , rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPICIANO MARCO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025 le parti, premesso che in data
16.07.2010 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la GL (il 16.02.2005) maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1
e che in data 15.10.2013 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine
1 di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“1) la GL studentessa universitaria, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, manterrà la propria residenza presso la madre;
2) La casa familiare sita in Roma, Via dello Sparviero, n.9 è divenuta definitivamente di proprietà della sig.ra a seguito di acquisto del 50% Parte_1
di proprietà del sig. come previsto nelle condizioni della separazione e Parte_2
in quelle delle successive modifiche alla stessa;
3) il padre verserà direttamente alla GL , a titolo di contributo al Per_1 mantenimento la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) a decorrere dal mese di gennaio 2025, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive ricreative ecc) previamente concordate laddove non si tratti di cure urgenti;
5) Gli odierni ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano espressamente, con il presente accordo, di non aver nulla a pretendere
l'una dall'altro e viceversa.”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 1642
/2025:
2 - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Roma in data 16.07.2010;
[...] Parte_2
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 01063,
Parte 1, Serie 03);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1642 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1967 , rappresentato e difeso dall'Avv. TRIPICIANO MARCO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/09/1970 , rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPICIANO MARCO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025 le parti, premesso che in data
16.07.2010 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la GL (il 16.02.2005) maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1
e che in data 15.10.2013 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine
1 di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“1) la GL studentessa universitaria, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, manterrà la propria residenza presso la madre;
2) La casa familiare sita in Roma, Via dello Sparviero, n.9 è divenuta definitivamente di proprietà della sig.ra a seguito di acquisto del 50% Parte_1
di proprietà del sig. come previsto nelle condizioni della separazione e Parte_2
in quelle delle successive modifiche alla stessa;
3) il padre verserà direttamente alla GL , a titolo di contributo al Per_1 mantenimento la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) a decorrere dal mese di gennaio 2025, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive ricreative ecc) previamente concordate laddove non si tratti di cure urgenti;
5) Gli odierni ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano espressamente, con il presente accordo, di non aver nulla a pretendere
l'una dall'altro e viceversa.”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 1642
/2025:
2 - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Roma in data 16.07.2010;
[...] Parte_2
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 01063,
Parte 1, Serie 03);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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