TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 721/2025 R.G. promoSS da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27 agosto 1954; rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Orlandi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 15
- attore - contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RE) il 18 settembre 1955; rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Leoni ed Enrico Luppi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Carpi (MO), Via Ugo da Carpi n. 84
- convenuta - con l'intervento del
1 di 29 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in Correggio (RE) in data 02/1/1982 e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Correggio, Atto n. 1, Parte 2, anno 1982 tra il Dr. e la OT.SS Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) respingere in ogni caso la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in quanto infondata in fatto e diritto
Spese e compensi rifusi .
In via istruttoria
a) Il ricorrente/attore chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il Dr. si è occupato della progettazione( disegni) Pt_1 della costruenda casa di Via Boves, dei rapporti e confronto con il tecnico che avrebbe presentato il progetto (Geom.
[...]
, del controllo dei lavori con visite quotidiane al Per_1 cantiere per oltre 3 anni e del contatto continuo con professionisti e artigiani coinvolti nella costruzione (geometra, impresa edile, elettricisti, idraulici, pavimentatori, intonacatori, giardiniere, ecc)?
2. Vero che il Dr. si è occupato in via esclusiva di ogni Pt_1 manutenzione della casa (elettrica, idraulica, muraria), della
2 di 29 manutenzione del giardino e del prato (piccole potature, tosaerba, raccolta foglie, regolazione e manutenzione e aggiustatura del sistema di innaffiamento, ecc...), della gestione
e manutenzione del generatore di corrente, delle pompe sommerse antiallagamento, dell'aspirapolvere centralizzato, dell'acquisto, montaggio di 8 dei 12 apri-finestre elettrici e loro costante manutenzione, della costruzione dei letti in legno per le bambine, del montaggio di tutti i lampadari e sostituzione di lampadine-faretti, del montaggio di tutti i quadri, della manutenzione delle zanzariere, dei cancelli e dei portoni del garage, della manutenzione delle bocche di lupo, della progettazione e illuminazione della taverna e della rimozione della neve dal cortile quando neceSSrio ?
3. Vero che il Dr. si è occupato anche della fissurazione delle Pt_1 finestre dell'immobile di via Boves, per rendere possibile il funzionamento del sistema di ricambio dell'aria ?
4. Vero che le stesse attività di cui al punto precedente sono state compiute anche quando la famiglia viveva nell'appartamento situato a Correggio in via Marzabotto numero 46 ?
5. Vero che negli ambulatori il Dr. esclusivamente si è Pt_1 sempre occupato di pulizia periodica e cambio (e acquisto di nuovi pezzi) dei filtri del sistema di ricircolo dell'aria ambiente ed ha ripetutamente aggiustato strumenti dell'ambulatorio oculistico, sostituito fonti luminose degli stessi e sostituito luci ambiente di tutti gli ambienti ?
6. Vero che il Dr. si è occupato, in modo pressoché Pt_1 esclusivo, delle necessità di accompagnamento di nei 3 Per_2 anni in cui ha giocato a volley a Reggio Emilia attività che comportava necessità di 4/5 viaggi a settimana per gli allenamenti (più i viaggi per le partite) nei primi 2 anni e 3 viaggi
a settimana per gli allenamenti, più le partite nel terzo anno?
3 di 29
7. Vero che, nei due anni durante i quali ha giocato a volley a Per_3
S. Martino in Rio, il Dr. ha contribuito almeno quanto lei Pt_1 agli accompagnamenti ?
8. Vero che suo marito si è sempre occupato delle attività inerenti sport scistici e escursionismo in montagna delle figlie accompagnandole e istruendole oltre a occuparsi dell'acquisto e manutenzione delle attrezzature neceSSrie ?
9. Vero che i resoconti manoscritti delle giacenze finanziarie presenti su conti in essere presso istituti bancari e assicurativi, intestate a lei o cointestate con il Dr. che si rammostrano Pt_1 presentano la sua grafia e sono stati da lei redatti e mostrati periodicamente al Dr. ( cfr. doc. n. 11 e 34 ) ? Pt_1
10. Vero che nel 2017 quando è ceSSta la convivenza tra coniugi sui conti bancari erano giacenti valori mobiliari per un ammontare superiore a 2.000.000,00 ( duemilioni ) di Euro dei quali
1.405.000 € su conti a lei intestati e 666.212,00 € su conti cointestati con il Dr. oltre a € 200,000,00 su conti Pt_1 intestati alle figlie ?
11. Vero che nei conti in essere presso gli istituti di credito e compagnie di assicurazione , CREDEM, UNIRE, CASSA CP_2
DI RISP. (ora Credit Agricole) , Controparte_3 CP_4
RE RAS e altri eventuali, intestati a lei o CP_5 cointestati con altri presenti al momento della separazione, valori finanziari per un ammontare di 2.000.000,00 di €uro?
12. Vero che lei ha la disponibilità esclusiva dei titoli presenti sui conti in essere presso , CREDEM, UNIRE, CASSA DI CP_2
RISP. (ora Credit Agricole) , Controparte_3 CP_4 [...]
RE RAS ? CP_5
13. Vero che, nell'ottobre del 2021, ha venduto un fondo JPM di circa
25mila € intestato al Dr ( cfr. doc 32); Pt_1
4 di 29 14. Vero che nell'agosto del 2023 lei ha venduto fondi Arca per un valore di oltre 48mila €, intestati al Dr ? (cfr. doc. 24) Pt_1
15. Ha la disponibilità di titoli o conti in essere presso altri istituti o compagnie di assicurazione ?
16. Dica come è stato disposto delle polizze assicurative intestate al
Dr. accese presso , e Credit Ras ? Pt_1 CP_4 CP_5
17. Vero che in data 26.06.21 su conti titoli cointestati v'erano CP_2 valori mobiliari per un valore di 403 mila € (Cfr. doc 29) ?
18. Vero che il 27/10/17 è stata da lei disposta la liquidazione di valori Arca Vita appartenenti al Dr il cui controvalore di Pt_1
52mila € è stato versato sul CC condiviso ( cfr. doc 25) ? CP_2
19. Vero che dai suoi genitori, in vita e per successione ereditaria, ha ricevuto valori finanziari per oltre 1.000.000,00 € ?
20. Vero che dalla locazione di immobili di sua proprietà percepisce canoni per un ammontare complessivo di € 2.800,00 mensili?
***
b) Lo stesso ricorrente/attore chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
21. Vero che nei progetti lei elaborati dal perito per Testimone_1
l'abitazione della famiglia in via Boves e per Parte_2
l'ambulatorio di viale della Repubblica il referente era il Dr
? Pt_1
22. Vero che per la progettazione dell'edificio di Via Boves in
Correggio il Dr. ha partecipato alla elaborazione del Pt_1 progetto e si poi curato di seguire il cantiere giorno per giorno mantenendo i contatti con professionisti e artigiani per quasi 3 anni ?
23. Vero che nel 2023 – per ragioni burocratiche - sono stati liquidati cumulativamente al Dr. i compensi per l'attività di Pt_1 consulenza medico legale svolta a favore delle Usl di e CP_3
5 di 29 di OD nel corso degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ( cfr. doc. n 36 e 37) ?
24. Vero che lei. nel 1983 arrivò secondo nella graduatoria per ricoprire un incarico di assistente in Ginecologia e Ostetricia all'Ospedale di Gazzaniga (BR)?
25. Vero che lei ebbe l'incarico a Gazzaniga a seguito della rinuncia del OT. primo nella graduatoria ? Parte_1
Indica a testi anche a prova contraria sui capitoli dedotti dalla controparte:
1) Geom. res. a Correggio( cap. 21, 1); 2) Persona_1 [...] residente a [...]( cap.li 22, 1); 3) Tes_1 Testimone_2 res. a;
4) OT. c/o SL OD ( cap. CP_3 Testimone_3
23) 5) Dr. res. a Carpi ( Cap. 24 e 25). Persona_4
c) Il ricorrente chiede inoltre che sia ordinato alla convenuta di produrre gli estratti conto di tutte le giacenze finanziarie in essere ( presso banche e assicurazioni) a lei intestate o cointestate ivi comprese le movimentazioni di detti valori finanziari nel corso degli anni 2024 e 2025.
d) Chiede altresì che sia ordinato agli istituti di credito , CP_2
CREDEM, UNIRE, CASSA DI RISP. e nonché CP_3 CP_3 alle Compagnie , e Credit Ras e di produrre gli estratti CP_4 CP_5 conto titoli - con relative operazioni compiute negli ultimi due anni – intestati o cointestati alla OT.SS . Controparte_1
e) In alternativa chiede si disposta un indagine demandata alla polizia tributaria per l'accertamento della consistenza finanziaria del patrimonio della OT.SS CP_1
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza reietta,
In via principale
6 di 29 - dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il OT. e la OT.SS Parte_1 CP_1
, celebrato il 02/01/1982 a Correggio (RE), e per l'effetto
[...] ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Correggio
(RE) di procedere alle annotazioni di legge;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che la OT.SS ha Controparte_1 diritto all'assegno divorzile, conseguentemente condannare il
OT. alla corresponsione, in favore dell'ex Parte_1 coniuge, della somma di € 2.500,00 mensili indicizzati, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta o ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
- accertare e dichiarare l'inadempimento OT. agli Parte_1 accordi assunti in sede di separazione personale ed in particolare in ordine alla costituzione del diritto di usufrutto vitalizio a favore della OT.SS Controparte_1 conseguentemente emettere sentenza che, ai sensi dell'art.
2932 c.c., produca gli effetti di costituire diritto di usufrutto vitalizio a favore della OT.SS , sulla quota Controparte_1 dei beni di proprietà del OT. siti in Correggio Parte_1
(RE), via Boves n. 4, 5 e 6, identificati al NCEU di detto Comune al foglio 50, mapp.320:
o sub. 1, cat. C6, 19 mq;
o sub. 2, cat. C6, 6 mq;
o sub. 3, cat. C6, 12 mq;
o sub.4, cat. C6, 10 mq;
o sub. 5, cat. A2, 6 vani;
o sub. 6, cat. A2, 3,5 vani;
o sub. 7, cat. A2, 11 vani;
o sub. 8, cat. A2, 3,5 vani
7 di 29 - ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Reggio
Emilia di trascrivere l'emananda sentenza esonerandolo da qualsiasi responsabilità.
Con vittoria delle spese di lite e rifusione spese generali.
In via istruttoria
Chiede ammettersi:
- interrogatorio formale del OT. sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero che verso la fine degli anni '80 la dott.SS è CP_1 arrivata prima in graduatoria per ricoprire un incarico, a tempo pieno, da assistente in oculistica presso l'Usl di Reggio Emilia;
2) Vero che sua moglie, di comune accordo con lei, decise di rinunciare all'incarico per poter accudire la famiglia;
3) Vero che sua moglie si è sempre occupata in via esclusiva della cura, dell'educazione, della scuola, delle attività sportive e del catechismo delle sue tre figlie, essendo lei assente per i tanti impegni di lavoro;
4) Vero che la OT.SS l'ha sempre sostenuta ed CP_1 appoggiata nelle sue scelte lavorative, anche se doveva prestare attività in strutture ospedaliere lontane dalla dimora coniugale e se doveva pernottare fuori dalla dimora coniugale;
5) Vero che la OT.SS ha prestato il suo consenso per CP_1
l'eventuale trasferimento di tutta la famiglia in caso di sua assunzione nei pressi del Lago d'Iseo;
6) Vero che lei non è mai andato ad un colloquio con i maestri/professori delle sue figlie essendo impegnato per motivi di lavoro;
7) Vero che lei non ha mai accompagnato le sue figlie a scuola o al catechismo o ad un compleanno a casa di amici di scuola
8) Vero che lei durante la frequentazione dei corsi universitari, fuori sede, delle sue figlie non le ha mai accompagnate alla stazione dei treni;
8 di 29 9) Vero che dall'inizio del matrimonio la OT.SS si è CP_1 occupata in via esclusiva del patrimonio della famiglia
e del suo patrimonio personale;
Parte_3
10) Vero che la OT.SS dall'inizio del matrimonio, si è CP_1 occupata in via esclusiva dei contratti di affitto e delle incombenze amministrative ad essi collegate anche degli immobili di proprietà esclusiva di OR;
11) Vero che lei ha svolto attività di libero professionista nell'ambulatorio sito in Correggio (RE) via Della Repubblica sino all'anno 2023;
12) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della gestione contabile e amministrativa di tale attività;
13) Vero che le manutenzioni degli immobili anche di sua proprietà esclusiva venivano gestite dalla dott.SS essendo lei CP_1 molto impegnato per lavoro;
14) Vero che lei, durante il matrimonio, non si è mai occupato degli investimenti finanziari del patrimonio di sua proprietà e/o della famiglia, degli adempimenti fiscali né di quelli contabili- amministrativi relativi alla sua attività.
15) Vero che l'immobile sito in Correggio (RE) via Della Repubblica
n.23 è attualmente occupato dai suoi effetti personali e dagli strumenti da lei utilizzati per esercitare la libera professione.
- prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
16) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della cura, dell'educazione, della scuola, delle attività sportive e del catechismo delle sue tre figlie in quanto il OT.
era assente;
Parte_1
17) Vero che la OT.SS ha sempre sostenuto ed CP_1 appoggiato le scelte lavorative del marito anche quando il OT.
9 di 29 OR ha prestato servizio in strutture ospedaliere lontane dalla dimora coniugale;
18) Vero che la OT.SS era disponibile al trasferimento CP_1 di tutta la famiglia in caso di assunzione del OT. Parte_1 in un Ospedale nei pressi del Lago d'Iseo;
19) Vero che dall'inizio del matrimonio la OT.SS si è CP_1 occupata in via esclusiva del patrimonio della famiglia e di quello personale del marito;
20) Vero che la OT.SS dall'inizio del matrimonio, si è CP_1 occupata in via esclusiva dei contratti di affitto e delle incombenze amministrative ad essi collegate anche degli immobili di proprietà del marito;
21) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della gestione contabile e amministrativa dell'attività di libera professione svolta dal OT. Parte_1 nell'ambulatorio sito in Correggio (RE) via Della Repubblica;
22) Vero che la dott.SS ha gestito, in via esclusiva, le CP_1 manutenzioni degli immobili anche di proprietà del OT.
Pt_1
23) Vero che il OT. , durante il matrimonio, non si è Parte_1 mai occupato degli investimenti finanziari del patrimonio di sua proprietà e/o della famiglia, degli adempimenti fiscali né di quelli contabili-amministrativi relativi alla sua attività;
24) Vero che il OT. e La OT.SS Parte_1 Controparte_1 sono stati clienti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
25) Vero che lei per dieci anni è stato consulente dei coniugi
Parte_2
26) Vero che il OT. non si è mai recato presso la Pt_1 [...]
e che i rapporti Controparte_6 erano curati esclusivamente dalla OT.SS CP_1
10 di 29 27) Vero che lei, a far tempo dal 2011 è stata inquilina di un immobile di proprietà del OT. Pt_1
28) Vero che il OT. per qualsiasi necessità inerente la Pt_1 locazione la invitava a rivolgersi alla moglie;
29) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della gestione contabile e amministrativa dell'attività di libera professione svolta dal OT. Parte_1 nell'ambulatorio sito in Correggio (RE) via Della Repubblica;
30) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva dei contratti di affitto e delle incombenze amministrative ad essi collegate anche degli immobili di proprietà del marito;
31) Vero che la OT.SS si è sempre occupata della sua CP_1 dichiarazione dei redditi e di quella del marito . Parte_1
32) Vero che lei si è occupato del rifacimento dell'impianto elettrico dell'immobile sito in Correggio (RE) via Marzabotto n. 46
33) Vero che nel corso delle opere lei ha avuto rapporti solamente con la OT.SS . Controparte_1
34) Vero che lei nel 1989 arrivò secondo nella graduatoria per ricoprire un incarico di assistente in oculistica presso l'USL di
Reggio Emilia
35) Vero che lei ebbe l'incarico a seguito della rinuncia della
OT.SS prima in graduatoria Controparte_1
Indicando a testimoni:
, tutti residenti in [...]
Correggio (RE), residente in [...], Testimone_7 Tes_8
residente in [...], sui capitoli di prova dal n.16 al n.23;
[...]
domiciliato in Correggio (RE) sui capitoli di prova dal Testimone_9
n.24 al n.26;
residente in [...], sui capitoli di prova dal n. Tes_10
20 al n.23 e dal 27 al 28;
11 di 29 , residente a [...], sui capitoli di prova n. 16 e dal Testimone_11
19 al 23;
domiciliata in Correggio (RE) sul capitolo di prova n. 29; Tes_12
domiciliata in Correggio (RE) sul capitolo di prova n. Tes_13
30;
e domiciliate in Correggio (RE) sul capitolo Tes_14 Tes_15 di prova n. 31;
residente in [...] sui capitoli di prova n. 32 Testimone_16
e 33;
OT. residente in [...]sui capitoli di Testimone_17 prova dal n.34 al n.35.
36) Vero che il documento che le viene mostrato (sub. doc. 10 fasc. resistente), rappresenta il calcolo della pensione che la OT.SS
percepirà a far tempo dal 1° settembre 2025, Controparte_1 quando cesserà l'attività lavorativa;
Indicando a testimoni: il Presidente dell'ordine dei medici e degli Odontoiatri della CP_7 provincia di Reggio Emilia, per quanto attiene la quota e il CP_8
Direttore o comunque il Responsabile del patronato CP_9
, per quanto attiene alla quota Inps.
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 OR Pt_1 chiedeva la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dalla quale era consensualmente separato in forza Controparte_1 della sentenza n. 804/2023 emeSS pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 28 giugno 2023, nonché l'assegnazione della casa familiare alla moglie, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie (il 23 ottobre 1983), (il Per_2 Per_3
1° settembre 1986) e (il 6 settembre 1990), tutte maggiorenni Per_5 ed economicamente autosufficienti.
12 di 29 2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 6 maggio 2025, aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento degli accordi contenuti negli accordi separativi e, quindi, la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio sulla quota degli immobili di proprietà dell'attore siti in Correggio (RE), via Boves n. 4, 5 e 6, nonché un assegno divorzile in misura pari ad € 2.500,00 al mese.
3. Il decreto di fiSSzione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 5 giugno 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimeSS in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza paSSta in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto steSS è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
13 di 29 ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla ceSSzione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Correggio
(RE) in data 2 gennaio 1982.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebrata in data 27 giugno 2023) nel procedimento di separazione consensuale ex art. 473 bis.51
c.p.c., definito con sentenza di omologa n. 804/2023 emeSS dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 28 giugno 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
14 di 29 2. La domanda, proposta dall'attore, di assegnazione della casa coniugale a favore della convenuta, deve considerarsi rinunciata, non essendo stata riproposta nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. né insistita al momento della rimessione della causa in decisione.
Trattasi di domanda che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta, perché, in assenza di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, non è dato al giudice il potere di assegnare la casa famigliare.
3. La domanda riconvenzionale della convenuta con cui è stato chiesto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di costituire il diritto di usufrutto vitalizio in proprio favore sulla quota dei beni di proprietà dell'attore siti in Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5 e 6, oggetto degli accordi di separazione, è, in questa sede, inammissibile, valendo il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero che è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
4. La convenuta ha chiesto il riconoscimento a Controparte_1 proprio favore di un assegno divorzile di € 2.500,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di
15 di 29 strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
CaSSzione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del
16 di 29 diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fiSSzione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è neceSSrio, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'eSS assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
17 di 29 economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il
18 di 29 matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
19 di 29 1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile proposta dalla è infondata. CP_1
Ella ne ha invocato esclusivamente la funzione compensativo- perequativo, sostenendo che la disparità reddituale tra le parti – l'uno già Direttore del Dipartimento di Ostetricia Ginecologia e Pediatria, ora in pensione ma ancora impegnato come ginecologo in libero professionista, l'altra medico oculista in convenzione con l'SL e in libera professione – deriverebbe dall'avere lei rinunciato, nel 1989, alla carriera ospedaliera per accudire le figlie e favorire la realizzazione professionale del coniuge, e sarà ancora più profonda da settembre 2025, quando lei andrà in pensione e percepirà un trattamento pensionistico mensile lordo pari soltanto ad € 2.618,00.
20 di 29 Anzitutto, giova premettere che: (i) le parti si sono sposate nel
1982; (ii) dalla loro unione sono nate le figlie (nel 1983), Per_2
(nel 1986) e (nel 1990); la convivenza matrimoniale è Per_3 Per_5 ceSSta nel febbraio 2018; (iii) con scrittura privata sottoscritta in data 27 aprile 2023, ossia pochi giorni prima del deposito del ricorso per separazione consensuale, i coniugi hanno concordato, tra l'altro, che di tutti i «depositi in denaro» ad sarebbe stata Parte_1 riconosciuta la somma di € 200.000,00, mentre le rimanenti somme sarebbero rimaste nella titolarità di (cfr. doc. 20 Controparte_1 dell'attore); (iv) i coniugi si sono separati consensualmente nel giugno 2023, concordando che il marito avrebbe trasferito alla moglie la propria quota di ½ del diritto di usufrutto vitalizio sul fabbricato sito in Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5, 6, e le avrebbe versato un assegno di mantenimento di € 100,00 al mese, e che la moglie sarebbe rimasta a vivere nella casa coniugale ed avrebbe trasferito al marito la propria quota di ½ del diritto di proprietà dell'appartamento sito in OD, Via Pozzo n. 76.
Occorre quindi esaminare la condizione economico-patrimoniale delle parti.
, di anni 70, laureato in medicina e chirurgia, e Parte_1 specializzato in ostetricia e ginecologia, ha avuto una prestigiosa carriera professionale, arrivando a ricoprire, tra i vari incarichi, il ruolo di Direttore del Dipartimento di Ostetricia Ginecologia e
Pediatria per l'intera di Direttore dell'Ostetricia e Parte_4
Ginecologia dell'Ospedale Ramazzini di Carpi (dal 2009) e dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola (dal 2014), nonché di
Direttore del dipartimento di Ostetricia (fino al Parte_5
2019).
Dal 2020 è in pensione, ma continua a svolgere l'attività di ginecologo in libera professione.
21 di 29 Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi Modello Unico Persone
Fisiche relative agli anni di imposta 2022 e 2023.
In particolare:
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2022 riporta un reddito complessivo di € 138.884,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 123.466,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 43.303,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 2.565,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 697,00 (rigo RV10);
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito complessivo di € 159.746,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 132.626,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 48.643,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 2.773,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 770,00 (rigo RV10).
Quindi, il reddito netto dell'OR, detratti contributi previdenziali, IRPEF netta e addizionali locali, è stato pari, in media, ad € 78.670,50 annui, corrispondenti ad un importo mensile di €
6.555,87 per dodici mesi.
I redditi da pensione (INPS ed ), pari complessivamente CP_8 ad € 65.896,76 nel 2022, ad € 69.326,49,00 nel 2023 e ad €
69.074,41 nel 2024 (cfr. accrediti sui conti correnti in atti), corrispondenti, in media, ad € 5.674,93 al mese, sono nettamente prevalenti, perché quelli derivanti dall'attività come libero professionista sono stati pari ad € 24.310,00 nel 2020, ad €
18.603,00 nel 2021, ad € 19.031,00 nel 2022, ad € 32.731,00 nel
2023 (rigo LM12 e rigo LM13 del Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023).
Quanto al patrimonio immobiliare, risulta essere:
− proprietario esclusivo di un fabbricato composto da due appartamenti con garage a Correggio (RE), Via Marzabotto n. 46;
22 di 29 − comproprietario con l'ex coniuge degli immobili siti in
Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5, 6, l'usufrutto vitalizio sui quali si è impegnato, negli accordi di separazione, a trasferire alla CP_1
− comproprietario, per la quota di 1/2, di un immobile ad uso abitativo sito in Malcesine (VR);
− comproprietario, per la quota di 1/2, di un immobile ad uso abitativo con garage a Bologna, Via San Vitale n. 21/2;
− proprietario esclusivo di un immobile ad uso abitativo con due garages a Bologna, Via Golfreda n. 3;
− comproprietario, per la quota di 1/6, di un terreno a Bologna.
Percepisce un canone di locazione pari ad € 450,00 al mese.
Ha investimenti (in azioni, fondi mobiliari e polizze) pari complessivamente ad € 180.000,00 circa (cfr. docc. 14, 15, 16 dell'attore) ed un saldo di conto corrente di più superiore ad €
13.000,00.
Di contro, , di anni 69, laureata in medicina e Controparte_1 chirurgia (con il massimo dei voti), e specializzata in oculistica (nel
1985, sempre con il massimo dei voti), dopo aver lavorato per alcuni mesi presso l'Ospedale di Rimini e poi come medico di famiglia, nel
1989 si è classificata prima in graduatoria per ricoprire un incarico presso l'USL di Reggio Emilia, al quale ha, però, rinunciato, lavorando dal maggio 1991 come medico oculista in convenzione con l'SL
Reggio Emilia ed in libera professione.
Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi Modello Unico Persone
Fisiche relative agli anni di imposta 2023, 2022 e 2021.
In particolare:
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2021 riporta un reddito complessivo di € 94.590,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 59.295,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 15.207,00 (rigo RN26), una
23 di 29 addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 1.094,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 155,00 (rigo RV10);
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2022 riporta un reddito complessivo di € 85.114,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 47.075,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 9.631,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 838,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 97,00 (rigo RV10);
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito complessivo di € 93.412,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 56.437,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 13.298,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 1.043,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 161,00 (rigo RV10).
Quindi, il reddito netto della detratti contributi CP_1 previdenziali, IRPEF netta e addizionali locali, è stato pari, in media, ad € 40.427,66 annui, corrispondenti ad un importo mensile di €
3.368,97 per dodici mesi.
Da settembre 2025 andrà in pensione, e percepirà una pensione lorda di € 2.618,00 al mese (cfr. doc. 10 della convenuta), verosimilmente corrispondente, al netto, ad € 2.000,00 circa al mese.
Quanto al patrimonio immobiliare, risulta essere:
− comproprietaria con l'ex coniuge degli immobili siti in
Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5, 6;
− comproprietaria, per la quota di 1/2, di un immobile a Pozzallo
(RG), Via Giovanni Pascoli n. 8;
− proprietaria esclusiva di un immobile ad uso abitativo con garage sito in Correggio (RE), Via Giovanni Boccaccio n. 19;
− proprietaria esclusiva di un immobile ad uso abitativo con garage sito in Correggio (RE), Via Giovanni Boccaccio n. 17;
24 di 29 − proprietaria esclusiva di un ambulatorio sito in Correggio (RE),
Viale della Repubblica n. 23;
− proprietaria esclusiva di un podere agricolo con sovrastante fabbricato composto da due immobili ad uso abitativo sito in
Correggio (RE), Via Lazzaretto n. 5.
Percepisce canoni di locazione pari complessivamente ad €
2.800,00 al mese, di cui € 650,00 per ciascuno dei due appartamenti siti in Via Boccaccio, € 500,00 per l'appartamento sito in Viale della
Repubblica ed € 500,00 per ciascuno dei due appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Via Boves.
Ha un patrimonio finanziario stimabile in almeno € 1.000.000,00, come dalla steSS riconosciuto all'udienza del 5 giugno 2025 e come altresì confermato dalle movimentazioni titoli sui suoi estratti di conto corrente, dalle quali, stando alla puntuale ricostruzione effettuata dall'attore, risulta che nel 2023 la ha acquistato titoli per CP_1
l'importo di € 1.040.000,00 e ne ha venduti per l'importo di €
1.001.000,00 (cfr. doc. 12 dell'attore).
Sul punto, la si è limitata a contestare genericamente CP_1 il valore probatorio del suddetto documento 12, nel quale sono state però semplicemente riportate le movimentazioni ricavabili da documentazione bancaria da eSS steSS prodotta, senza che la convenuta non solo abbia evidenziato, mediante specifica censura,
l'erroneità dei conteggi ivi effettuati, ma neppure abbia prodotto, a differenza della controparte e come espreSSmente previsto dall'art. 473 bis.12, comma 3, lett. c), c.p.c., gli estratti conto dei rapporti finanziari da quali desumere l'esatta consistenza del proprio patrimonio finanziario e, in particolare, il controvalore dei propri investimenti.
Orbene, premesso che non è sufficiente che l'ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica, essendo neceSSrio che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche
25 di 29 aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito (Cass. 29920/2022), la domanda di assegno divorzile non merita accoglimento, atteso che:
(i) il pregiudizio economico lamentato dalla si CP_1 sostanzia nel fatto che, avendo rinunciato alla carriera ospedaliera ed esercitato per quasi quarant'anni l'attività di oculista in forma ambulatoriale, si troverebbe ora ad avere una pensione notevolmente inferiore a quella percepita dal marito, che, beneficiando proprio di quella rinuncia, sarebbe invece riuscito a fare una brillante carriera ospedaliera;
(ii) la rinuncia, da parte della all'incarico a tempo CP_1 pieno presso l'SL di Reggio Emilia, effettuata nel lontano 1989, quando i coniugi avevano due figlie ancora piccole, non è stata imposta dal marito, ma è stata presa in assoluta autonomia, pur dopo un confronto in famiglia ed una riflessione personale (cfr. dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dalle parti all'udienza del 5 giugno 2025);
(iii) anche ammettendo che si sia trattato di una decisione comune, la non ha dedotto – né tantomeno provato – quali CP_1 siano stati i redditi percepiti in costanza di matrimonio dall'uno nel corso della carriera ospedaliera e dall'altra durante l'attività ambulatoriale, non potendo escludersi, anche alla luce dell'ingente patrimonio finanziario ed immobiliare accumulato dalla donna, che ella abbia per lungo tempo percepito redditi da libera professione perfino superiori a quelli del marito o comunque potuto risparmiare in misura maggiore rispetto al marito, con la conseguenza che l'eventuale sacrificio dell'aspettativa pensionistica sarebbe stato già compensato dalla formazione di tale patrimonio, costituito da numerosi ed eterogenei cespiti, di rilevante entità ed aventi attitudine all'accrescimento, come peraltro sembrerebbe suggerire proprio l'accordo a latere siglato dai coniugi al momento della separazione
26 di 29 consensuale laddove il marito ha rinunciato alla maggior parte delle somme di denaro accantonate durante il matrimonio;
(iv) all'udienza del 5 giugno 2025 la ha riconosciuto CP_1 che, nonostante l'imminente ed obbligato pensionamento con l'SL per raggiunti limiti d'età, è intenzionata a proseguire nell'attività libero professionale, sicché non è allo stato possibile prevedere se – ed eventualmente in quale misura – vi sarà una riduzione reddituale;
(v) non risulta – e, invero, neppure è mai stato specificamente dedotto – che all'eventuale sacrificio della sia conseguito CP_1 un miglioramento della condizione economico-reddituale dell'OR, che ha sempre svolto la propria attività professionale in settore ospedaliero e che, anche nel caso in cui la moglie avesse accettato l'incarico presso l'SL e non vi avesse invece rinunciato, si sarebbe comunque trovato, secondo uno sviluppo naturale e prevedibile di tale attività, a percepire una pensione di entità identica da quella ora percepita;
(vi) non risulta – come non risulterà quando l'odierna convenuta andrà in pensione – esservi uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, perché, anche escludendo il patrimonio immobiliare, di cui peraltro la convenuta non ha fornito alcuna stima neppure approssimativa,
può (e potrà contare) su entrate mensili fisse pari ad € Parte_1
6.124,00 (€ 5.674,00 per reddito netto da pensione + € 450,00 per canone di locazione), oltre ad una presumibile redditività del patrimonio mobiliare di € 180.000,00, che al tasso di rendimento del
3%, prudenziale e a basso rischio, risulta essere pari ad € 5.400,00 all'anno e dunque ad € 450,00 al mese, mentre può Controparte_1
(e potrà contare) su entrate mensili fisse pari ad € 4.800,00 (€
2.000,00 per reddito netto da pensione + € 2.800,00 per canoni di locazione), oltre alla redditività del patrimonio mobiliare di €
27 di 29 1.000.000,00, che al medesimo suddetto tasso di rendimento risulta essere pari ad € 30.000,00 all'anno e dunque ad € 2.500,00 al mese.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
5. La natura dirimente degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e baSS complessità, tenuto conto del deposito di due sole memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della mancata redazione di scritti conclusivi.
All'attore spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 110,80 (€ 98,00 per C.U. ed € 12,80 per spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con
[...] rito concordatario a Correggio (RE) in data 2 gennaio 1982 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
1982 parte 2 serie A numero 1;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. proposta da;
Controparte_1
28 di 29
4. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da
; Controparte_1
5. condanna a rifondere ad le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 110,80 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 721/2025 R.G. promoSS da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27 agosto 1954; rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Orlandi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 15
- attore - contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RE) il 18 settembre 1955; rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Leoni ed Enrico Luppi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Carpi (MO), Via Ugo da Carpi n. 84
- convenuta - con l'intervento del
1 di 29 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in Correggio (RE) in data 02/1/1982 e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Correggio, Atto n. 1, Parte 2, anno 1982 tra il Dr. e la OT.SS Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) respingere in ogni caso la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in quanto infondata in fatto e diritto
Spese e compensi rifusi .
In via istruttoria
a) Il ricorrente/attore chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il Dr. si è occupato della progettazione( disegni) Pt_1 della costruenda casa di Via Boves, dei rapporti e confronto con il tecnico che avrebbe presentato il progetto (Geom.
[...]
, del controllo dei lavori con visite quotidiane al Per_1 cantiere per oltre 3 anni e del contatto continuo con professionisti e artigiani coinvolti nella costruzione (geometra, impresa edile, elettricisti, idraulici, pavimentatori, intonacatori, giardiniere, ecc)?
2. Vero che il Dr. si è occupato in via esclusiva di ogni Pt_1 manutenzione della casa (elettrica, idraulica, muraria), della
2 di 29 manutenzione del giardino e del prato (piccole potature, tosaerba, raccolta foglie, regolazione e manutenzione e aggiustatura del sistema di innaffiamento, ecc...), della gestione
e manutenzione del generatore di corrente, delle pompe sommerse antiallagamento, dell'aspirapolvere centralizzato, dell'acquisto, montaggio di 8 dei 12 apri-finestre elettrici e loro costante manutenzione, della costruzione dei letti in legno per le bambine, del montaggio di tutti i lampadari e sostituzione di lampadine-faretti, del montaggio di tutti i quadri, della manutenzione delle zanzariere, dei cancelli e dei portoni del garage, della manutenzione delle bocche di lupo, della progettazione e illuminazione della taverna e della rimozione della neve dal cortile quando neceSSrio ?
3. Vero che il Dr. si è occupato anche della fissurazione delle Pt_1 finestre dell'immobile di via Boves, per rendere possibile il funzionamento del sistema di ricambio dell'aria ?
4. Vero che le stesse attività di cui al punto precedente sono state compiute anche quando la famiglia viveva nell'appartamento situato a Correggio in via Marzabotto numero 46 ?
5. Vero che negli ambulatori il Dr. esclusivamente si è Pt_1 sempre occupato di pulizia periodica e cambio (e acquisto di nuovi pezzi) dei filtri del sistema di ricircolo dell'aria ambiente ed ha ripetutamente aggiustato strumenti dell'ambulatorio oculistico, sostituito fonti luminose degli stessi e sostituito luci ambiente di tutti gli ambienti ?
6. Vero che il Dr. si è occupato, in modo pressoché Pt_1 esclusivo, delle necessità di accompagnamento di nei 3 Per_2 anni in cui ha giocato a volley a Reggio Emilia attività che comportava necessità di 4/5 viaggi a settimana per gli allenamenti (più i viaggi per le partite) nei primi 2 anni e 3 viaggi
a settimana per gli allenamenti, più le partite nel terzo anno?
3 di 29
7. Vero che, nei due anni durante i quali ha giocato a volley a Per_3
S. Martino in Rio, il Dr. ha contribuito almeno quanto lei Pt_1 agli accompagnamenti ?
8. Vero che suo marito si è sempre occupato delle attività inerenti sport scistici e escursionismo in montagna delle figlie accompagnandole e istruendole oltre a occuparsi dell'acquisto e manutenzione delle attrezzature neceSSrie ?
9. Vero che i resoconti manoscritti delle giacenze finanziarie presenti su conti in essere presso istituti bancari e assicurativi, intestate a lei o cointestate con il Dr. che si rammostrano Pt_1 presentano la sua grafia e sono stati da lei redatti e mostrati periodicamente al Dr. ( cfr. doc. n. 11 e 34 ) ? Pt_1
10. Vero che nel 2017 quando è ceSSta la convivenza tra coniugi sui conti bancari erano giacenti valori mobiliari per un ammontare superiore a 2.000.000,00 ( duemilioni ) di Euro dei quali
1.405.000 € su conti a lei intestati e 666.212,00 € su conti cointestati con il Dr. oltre a € 200,000,00 su conti Pt_1 intestati alle figlie ?
11. Vero che nei conti in essere presso gli istituti di credito e compagnie di assicurazione , CREDEM, UNIRE, CASSA CP_2
DI RISP. (ora Credit Agricole) , Controparte_3 CP_4
RE RAS e altri eventuali, intestati a lei o CP_5 cointestati con altri presenti al momento della separazione, valori finanziari per un ammontare di 2.000.000,00 di €uro?
12. Vero che lei ha la disponibilità esclusiva dei titoli presenti sui conti in essere presso , CREDEM, UNIRE, CASSA DI CP_2
RISP. (ora Credit Agricole) , Controparte_3 CP_4 [...]
RE RAS ? CP_5
13. Vero che, nell'ottobre del 2021, ha venduto un fondo JPM di circa
25mila € intestato al Dr ( cfr. doc 32); Pt_1
4 di 29 14. Vero che nell'agosto del 2023 lei ha venduto fondi Arca per un valore di oltre 48mila €, intestati al Dr ? (cfr. doc. 24) Pt_1
15. Ha la disponibilità di titoli o conti in essere presso altri istituti o compagnie di assicurazione ?
16. Dica come è stato disposto delle polizze assicurative intestate al
Dr. accese presso , e Credit Ras ? Pt_1 CP_4 CP_5
17. Vero che in data 26.06.21 su conti titoli cointestati v'erano CP_2 valori mobiliari per un valore di 403 mila € (Cfr. doc 29) ?
18. Vero che il 27/10/17 è stata da lei disposta la liquidazione di valori Arca Vita appartenenti al Dr il cui controvalore di Pt_1
52mila € è stato versato sul CC condiviso ( cfr. doc 25) ? CP_2
19. Vero che dai suoi genitori, in vita e per successione ereditaria, ha ricevuto valori finanziari per oltre 1.000.000,00 € ?
20. Vero che dalla locazione di immobili di sua proprietà percepisce canoni per un ammontare complessivo di € 2.800,00 mensili?
***
b) Lo stesso ricorrente/attore chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
21. Vero che nei progetti lei elaborati dal perito per Testimone_1
l'abitazione della famiglia in via Boves e per Parte_2
l'ambulatorio di viale della Repubblica il referente era il Dr
? Pt_1
22. Vero che per la progettazione dell'edificio di Via Boves in
Correggio il Dr. ha partecipato alla elaborazione del Pt_1 progetto e si poi curato di seguire il cantiere giorno per giorno mantenendo i contatti con professionisti e artigiani per quasi 3 anni ?
23. Vero che nel 2023 – per ragioni burocratiche - sono stati liquidati cumulativamente al Dr. i compensi per l'attività di Pt_1 consulenza medico legale svolta a favore delle Usl di e CP_3
5 di 29 di OD nel corso degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ( cfr. doc. n 36 e 37) ?
24. Vero che lei. nel 1983 arrivò secondo nella graduatoria per ricoprire un incarico di assistente in Ginecologia e Ostetricia all'Ospedale di Gazzaniga (BR)?
25. Vero che lei ebbe l'incarico a Gazzaniga a seguito della rinuncia del OT. primo nella graduatoria ? Parte_1
Indica a testi anche a prova contraria sui capitoli dedotti dalla controparte:
1) Geom. res. a Correggio( cap. 21, 1); 2) Persona_1 [...] residente a [...]( cap.li 22, 1); 3) Tes_1 Testimone_2 res. a;
4) OT. c/o SL OD ( cap. CP_3 Testimone_3
23) 5) Dr. res. a Carpi ( Cap. 24 e 25). Persona_4
c) Il ricorrente chiede inoltre che sia ordinato alla convenuta di produrre gli estratti conto di tutte le giacenze finanziarie in essere ( presso banche e assicurazioni) a lei intestate o cointestate ivi comprese le movimentazioni di detti valori finanziari nel corso degli anni 2024 e 2025.
d) Chiede altresì che sia ordinato agli istituti di credito , CP_2
CREDEM, UNIRE, CASSA DI RISP. e nonché CP_3 CP_3 alle Compagnie , e Credit Ras e di produrre gli estratti CP_4 CP_5 conto titoli - con relative operazioni compiute negli ultimi due anni – intestati o cointestati alla OT.SS . Controparte_1
e) In alternativa chiede si disposta un indagine demandata alla polizia tributaria per l'accertamento della consistenza finanziaria del patrimonio della OT.SS CP_1
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza reietta,
In via principale
6 di 29 - dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il OT. e la OT.SS Parte_1 CP_1
, celebrato il 02/01/1982 a Correggio (RE), e per l'effetto
[...] ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Correggio
(RE) di procedere alle annotazioni di legge;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che la OT.SS ha Controparte_1 diritto all'assegno divorzile, conseguentemente condannare il
OT. alla corresponsione, in favore dell'ex Parte_1 coniuge, della somma di € 2.500,00 mensili indicizzati, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta o ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
- accertare e dichiarare l'inadempimento OT. agli Parte_1 accordi assunti in sede di separazione personale ed in particolare in ordine alla costituzione del diritto di usufrutto vitalizio a favore della OT.SS Controparte_1 conseguentemente emettere sentenza che, ai sensi dell'art.
2932 c.c., produca gli effetti di costituire diritto di usufrutto vitalizio a favore della OT.SS , sulla quota Controparte_1 dei beni di proprietà del OT. siti in Correggio Parte_1
(RE), via Boves n. 4, 5 e 6, identificati al NCEU di detto Comune al foglio 50, mapp.320:
o sub. 1, cat. C6, 19 mq;
o sub. 2, cat. C6, 6 mq;
o sub. 3, cat. C6, 12 mq;
o sub.4, cat. C6, 10 mq;
o sub. 5, cat. A2, 6 vani;
o sub. 6, cat. A2, 3,5 vani;
o sub. 7, cat. A2, 11 vani;
o sub. 8, cat. A2, 3,5 vani
7 di 29 - ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Reggio
Emilia di trascrivere l'emananda sentenza esonerandolo da qualsiasi responsabilità.
Con vittoria delle spese di lite e rifusione spese generali.
In via istruttoria
Chiede ammettersi:
- interrogatorio formale del OT. sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero che verso la fine degli anni '80 la dott.SS è CP_1 arrivata prima in graduatoria per ricoprire un incarico, a tempo pieno, da assistente in oculistica presso l'Usl di Reggio Emilia;
2) Vero che sua moglie, di comune accordo con lei, decise di rinunciare all'incarico per poter accudire la famiglia;
3) Vero che sua moglie si è sempre occupata in via esclusiva della cura, dell'educazione, della scuola, delle attività sportive e del catechismo delle sue tre figlie, essendo lei assente per i tanti impegni di lavoro;
4) Vero che la OT.SS l'ha sempre sostenuta ed CP_1 appoggiata nelle sue scelte lavorative, anche se doveva prestare attività in strutture ospedaliere lontane dalla dimora coniugale e se doveva pernottare fuori dalla dimora coniugale;
5) Vero che la OT.SS ha prestato il suo consenso per CP_1
l'eventuale trasferimento di tutta la famiglia in caso di sua assunzione nei pressi del Lago d'Iseo;
6) Vero che lei non è mai andato ad un colloquio con i maestri/professori delle sue figlie essendo impegnato per motivi di lavoro;
7) Vero che lei non ha mai accompagnato le sue figlie a scuola o al catechismo o ad un compleanno a casa di amici di scuola
8) Vero che lei durante la frequentazione dei corsi universitari, fuori sede, delle sue figlie non le ha mai accompagnate alla stazione dei treni;
8 di 29 9) Vero che dall'inizio del matrimonio la OT.SS si è CP_1 occupata in via esclusiva del patrimonio della famiglia
e del suo patrimonio personale;
Parte_3
10) Vero che la OT.SS dall'inizio del matrimonio, si è CP_1 occupata in via esclusiva dei contratti di affitto e delle incombenze amministrative ad essi collegate anche degli immobili di proprietà esclusiva di OR;
11) Vero che lei ha svolto attività di libero professionista nell'ambulatorio sito in Correggio (RE) via Della Repubblica sino all'anno 2023;
12) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della gestione contabile e amministrativa di tale attività;
13) Vero che le manutenzioni degli immobili anche di sua proprietà esclusiva venivano gestite dalla dott.SS essendo lei CP_1 molto impegnato per lavoro;
14) Vero che lei, durante il matrimonio, non si è mai occupato degli investimenti finanziari del patrimonio di sua proprietà e/o della famiglia, degli adempimenti fiscali né di quelli contabili- amministrativi relativi alla sua attività.
15) Vero che l'immobile sito in Correggio (RE) via Della Repubblica
n.23 è attualmente occupato dai suoi effetti personali e dagli strumenti da lei utilizzati per esercitare la libera professione.
- prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
16) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della cura, dell'educazione, della scuola, delle attività sportive e del catechismo delle sue tre figlie in quanto il OT.
era assente;
Parte_1
17) Vero che la OT.SS ha sempre sostenuto ed CP_1 appoggiato le scelte lavorative del marito anche quando il OT.
9 di 29 OR ha prestato servizio in strutture ospedaliere lontane dalla dimora coniugale;
18) Vero che la OT.SS era disponibile al trasferimento CP_1 di tutta la famiglia in caso di assunzione del OT. Parte_1 in un Ospedale nei pressi del Lago d'Iseo;
19) Vero che dall'inizio del matrimonio la OT.SS si è CP_1 occupata in via esclusiva del patrimonio della famiglia e di quello personale del marito;
20) Vero che la OT.SS dall'inizio del matrimonio, si è CP_1 occupata in via esclusiva dei contratti di affitto e delle incombenze amministrative ad essi collegate anche degli immobili di proprietà del marito;
21) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della gestione contabile e amministrativa dell'attività di libera professione svolta dal OT. Parte_1 nell'ambulatorio sito in Correggio (RE) via Della Repubblica;
22) Vero che la dott.SS ha gestito, in via esclusiva, le CP_1 manutenzioni degli immobili anche di proprietà del OT.
Pt_1
23) Vero che il OT. , durante il matrimonio, non si è Parte_1 mai occupato degli investimenti finanziari del patrimonio di sua proprietà e/o della famiglia, degli adempimenti fiscali né di quelli contabili-amministrativi relativi alla sua attività;
24) Vero che il OT. e La OT.SS Parte_1 Controparte_1 sono stati clienti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
25) Vero che lei per dieci anni è stato consulente dei coniugi
Parte_2
26) Vero che il OT. non si è mai recato presso la Pt_1 [...]
e che i rapporti Controparte_6 erano curati esclusivamente dalla OT.SS CP_1
10 di 29 27) Vero che lei, a far tempo dal 2011 è stata inquilina di un immobile di proprietà del OT. Pt_1
28) Vero che il OT. per qualsiasi necessità inerente la Pt_1 locazione la invitava a rivolgersi alla moglie;
29) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva della gestione contabile e amministrativa dell'attività di libera professione svolta dal OT. Parte_1 nell'ambulatorio sito in Correggio (RE) via Della Repubblica;
30) Vero che la OT.SS si è sempre occupata in via CP_1 esclusiva dei contratti di affitto e delle incombenze amministrative ad essi collegate anche degli immobili di proprietà del marito;
31) Vero che la OT.SS si è sempre occupata della sua CP_1 dichiarazione dei redditi e di quella del marito . Parte_1
32) Vero che lei si è occupato del rifacimento dell'impianto elettrico dell'immobile sito in Correggio (RE) via Marzabotto n. 46
33) Vero che nel corso delle opere lei ha avuto rapporti solamente con la OT.SS . Controparte_1
34) Vero che lei nel 1989 arrivò secondo nella graduatoria per ricoprire un incarico di assistente in oculistica presso l'USL di
Reggio Emilia
35) Vero che lei ebbe l'incarico a seguito della rinuncia della
OT.SS prima in graduatoria Controparte_1
Indicando a testimoni:
, tutti residenti in [...]
Correggio (RE), residente in [...], Testimone_7 Tes_8
residente in [...], sui capitoli di prova dal n.16 al n.23;
[...]
domiciliato in Correggio (RE) sui capitoli di prova dal Testimone_9
n.24 al n.26;
residente in [...], sui capitoli di prova dal n. Tes_10
20 al n.23 e dal 27 al 28;
11 di 29 , residente a [...], sui capitoli di prova n. 16 e dal Testimone_11
19 al 23;
domiciliata in Correggio (RE) sul capitolo di prova n. 29; Tes_12
domiciliata in Correggio (RE) sul capitolo di prova n. Tes_13
30;
e domiciliate in Correggio (RE) sul capitolo Tes_14 Tes_15 di prova n. 31;
residente in [...] sui capitoli di prova n. 32 Testimone_16
e 33;
OT. residente in [...]sui capitoli di Testimone_17 prova dal n.34 al n.35.
36) Vero che il documento che le viene mostrato (sub. doc. 10 fasc. resistente), rappresenta il calcolo della pensione che la OT.SS
percepirà a far tempo dal 1° settembre 2025, Controparte_1 quando cesserà l'attività lavorativa;
Indicando a testimoni: il Presidente dell'ordine dei medici e degli Odontoiatri della CP_7 provincia di Reggio Emilia, per quanto attiene la quota e il CP_8
Direttore o comunque il Responsabile del patronato CP_9
, per quanto attiene alla quota Inps.
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 OR Pt_1 chiedeva la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dalla quale era consensualmente separato in forza Controparte_1 della sentenza n. 804/2023 emeSS pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 28 giugno 2023, nonché l'assegnazione della casa familiare alla moglie, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie (il 23 ottobre 1983), (il Per_2 Per_3
1° settembre 1986) e (il 6 settembre 1990), tutte maggiorenni Per_5 ed economicamente autosufficienti.
12 di 29 2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 6 maggio 2025, aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento degli accordi contenuti negli accordi separativi e, quindi, la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio sulla quota degli immobili di proprietà dell'attore siti in Correggio (RE), via Boves n. 4, 5 e 6, nonché un assegno divorzile in misura pari ad € 2.500,00 al mese.
3. Il decreto di fiSSzione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 5 giugno 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimeSS in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza paSSta in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto steSS è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
13 di 29 ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla ceSSzione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Correggio
(RE) in data 2 gennaio 1982.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebrata in data 27 giugno 2023) nel procedimento di separazione consensuale ex art. 473 bis.51
c.p.c., definito con sentenza di omologa n. 804/2023 emeSS dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 28 giugno 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
14 di 29 2. La domanda, proposta dall'attore, di assegnazione della casa coniugale a favore della convenuta, deve considerarsi rinunciata, non essendo stata riproposta nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. né insistita al momento della rimessione della causa in decisione.
Trattasi di domanda che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta, perché, in assenza di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, non è dato al giudice il potere di assegnare la casa famigliare.
3. La domanda riconvenzionale della convenuta con cui è stato chiesto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di costituire il diritto di usufrutto vitalizio in proprio favore sulla quota dei beni di proprietà dell'attore siti in Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5 e 6, oggetto degli accordi di separazione, è, in questa sede, inammissibile, valendo il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero che è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
4. La convenuta ha chiesto il riconoscimento a Controparte_1 proprio favore di un assegno divorzile di € 2.500,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di
15 di 29 strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
CaSSzione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del
16 di 29 diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fiSSzione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è neceSSrio, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'eSS assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
17 di 29 economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il
18 di 29 matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
19 di 29 1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile proposta dalla è infondata. CP_1
Ella ne ha invocato esclusivamente la funzione compensativo- perequativo, sostenendo che la disparità reddituale tra le parti – l'uno già Direttore del Dipartimento di Ostetricia Ginecologia e Pediatria, ora in pensione ma ancora impegnato come ginecologo in libero professionista, l'altra medico oculista in convenzione con l'SL e in libera professione – deriverebbe dall'avere lei rinunciato, nel 1989, alla carriera ospedaliera per accudire le figlie e favorire la realizzazione professionale del coniuge, e sarà ancora più profonda da settembre 2025, quando lei andrà in pensione e percepirà un trattamento pensionistico mensile lordo pari soltanto ad € 2.618,00.
20 di 29 Anzitutto, giova premettere che: (i) le parti si sono sposate nel
1982; (ii) dalla loro unione sono nate le figlie (nel 1983), Per_2
(nel 1986) e (nel 1990); la convivenza matrimoniale è Per_3 Per_5 ceSSta nel febbraio 2018; (iii) con scrittura privata sottoscritta in data 27 aprile 2023, ossia pochi giorni prima del deposito del ricorso per separazione consensuale, i coniugi hanno concordato, tra l'altro, che di tutti i «depositi in denaro» ad sarebbe stata Parte_1 riconosciuta la somma di € 200.000,00, mentre le rimanenti somme sarebbero rimaste nella titolarità di (cfr. doc. 20 Controparte_1 dell'attore); (iv) i coniugi si sono separati consensualmente nel giugno 2023, concordando che il marito avrebbe trasferito alla moglie la propria quota di ½ del diritto di usufrutto vitalizio sul fabbricato sito in Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5, 6, e le avrebbe versato un assegno di mantenimento di € 100,00 al mese, e che la moglie sarebbe rimasta a vivere nella casa coniugale ed avrebbe trasferito al marito la propria quota di ½ del diritto di proprietà dell'appartamento sito in OD, Via Pozzo n. 76.
Occorre quindi esaminare la condizione economico-patrimoniale delle parti.
, di anni 70, laureato in medicina e chirurgia, e Parte_1 specializzato in ostetricia e ginecologia, ha avuto una prestigiosa carriera professionale, arrivando a ricoprire, tra i vari incarichi, il ruolo di Direttore del Dipartimento di Ostetricia Ginecologia e
Pediatria per l'intera di Direttore dell'Ostetricia e Parte_4
Ginecologia dell'Ospedale Ramazzini di Carpi (dal 2009) e dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola (dal 2014), nonché di
Direttore del dipartimento di Ostetricia (fino al Parte_5
2019).
Dal 2020 è in pensione, ma continua a svolgere l'attività di ginecologo in libera professione.
21 di 29 Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi Modello Unico Persone
Fisiche relative agli anni di imposta 2022 e 2023.
In particolare:
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2022 riporta un reddito complessivo di € 138.884,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 123.466,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 43.303,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 2.565,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 697,00 (rigo RV10);
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito complessivo di € 159.746,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 132.626,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 48.643,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 2.773,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 770,00 (rigo RV10).
Quindi, il reddito netto dell'OR, detratti contributi previdenziali, IRPEF netta e addizionali locali, è stato pari, in media, ad € 78.670,50 annui, corrispondenti ad un importo mensile di €
6.555,87 per dodici mesi.
I redditi da pensione (INPS ed ), pari complessivamente CP_8 ad € 65.896,76 nel 2022, ad € 69.326,49,00 nel 2023 e ad €
69.074,41 nel 2024 (cfr. accrediti sui conti correnti in atti), corrispondenti, in media, ad € 5.674,93 al mese, sono nettamente prevalenti, perché quelli derivanti dall'attività come libero professionista sono stati pari ad € 24.310,00 nel 2020, ad €
18.603,00 nel 2021, ad € 19.031,00 nel 2022, ad € 32.731,00 nel
2023 (rigo LM12 e rigo LM13 del Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023).
Quanto al patrimonio immobiliare, risulta essere:
− proprietario esclusivo di un fabbricato composto da due appartamenti con garage a Correggio (RE), Via Marzabotto n. 46;
22 di 29 − comproprietario con l'ex coniuge degli immobili siti in
Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5, 6, l'usufrutto vitalizio sui quali si è impegnato, negli accordi di separazione, a trasferire alla CP_1
− comproprietario, per la quota di 1/2, di un immobile ad uso abitativo sito in Malcesine (VR);
− comproprietario, per la quota di 1/2, di un immobile ad uso abitativo con garage a Bologna, Via San Vitale n. 21/2;
− proprietario esclusivo di un immobile ad uso abitativo con due garages a Bologna, Via Golfreda n. 3;
− comproprietario, per la quota di 1/6, di un terreno a Bologna.
Percepisce un canone di locazione pari ad € 450,00 al mese.
Ha investimenti (in azioni, fondi mobiliari e polizze) pari complessivamente ad € 180.000,00 circa (cfr. docc. 14, 15, 16 dell'attore) ed un saldo di conto corrente di più superiore ad €
13.000,00.
Di contro, , di anni 69, laureata in medicina e Controparte_1 chirurgia (con il massimo dei voti), e specializzata in oculistica (nel
1985, sempre con il massimo dei voti), dopo aver lavorato per alcuni mesi presso l'Ospedale di Rimini e poi come medico di famiglia, nel
1989 si è classificata prima in graduatoria per ricoprire un incarico presso l'USL di Reggio Emilia, al quale ha, però, rinunciato, lavorando dal maggio 1991 come medico oculista in convenzione con l'SL
Reggio Emilia ed in libera professione.
Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi Modello Unico Persone
Fisiche relative agli anni di imposta 2023, 2022 e 2021.
In particolare:
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2021 riporta un reddito complessivo di € 94.590,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 59.295,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 15.207,00 (rigo RN26), una
23 di 29 addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 1.094,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 155,00 (rigo RV10);
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2022 riporta un reddito complessivo di € 85.114,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 47.075,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 9.631,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 838,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 97,00 (rigo RV10);
− il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito complessivo di € 93.412,00 (rigo RN1), un reddito imponibile
(al netto quindi dei contributi previdenziali deducibili) di € 56.437,00
(rigo RN4), una imposta netta di € 13.298,00 (rigo RN26), una addizionale regionale all'IRPEF dovuta di € 1.043,00 (rigo RV2) ed una addizionale comunale all'IRPEF dovuta di € 161,00 (rigo RV10).
Quindi, il reddito netto della detratti contributi CP_1 previdenziali, IRPEF netta e addizionali locali, è stato pari, in media, ad € 40.427,66 annui, corrispondenti ad un importo mensile di €
3.368,97 per dodici mesi.
Da settembre 2025 andrà in pensione, e percepirà una pensione lorda di € 2.618,00 al mese (cfr. doc. 10 della convenuta), verosimilmente corrispondente, al netto, ad € 2.000,00 circa al mese.
Quanto al patrimonio immobiliare, risulta essere:
− comproprietaria con l'ex coniuge degli immobili siti in
Correggio (RE), Via Boves n. 4, 5, 6;
− comproprietaria, per la quota di 1/2, di un immobile a Pozzallo
(RG), Via Giovanni Pascoli n. 8;
− proprietaria esclusiva di un immobile ad uso abitativo con garage sito in Correggio (RE), Via Giovanni Boccaccio n. 19;
− proprietaria esclusiva di un immobile ad uso abitativo con garage sito in Correggio (RE), Via Giovanni Boccaccio n. 17;
24 di 29 − proprietaria esclusiva di un ambulatorio sito in Correggio (RE),
Viale della Repubblica n. 23;
− proprietaria esclusiva di un podere agricolo con sovrastante fabbricato composto da due immobili ad uso abitativo sito in
Correggio (RE), Via Lazzaretto n. 5.
Percepisce canoni di locazione pari complessivamente ad €
2.800,00 al mese, di cui € 650,00 per ciascuno dei due appartamenti siti in Via Boccaccio, € 500,00 per l'appartamento sito in Viale della
Repubblica ed € 500,00 per ciascuno dei due appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Via Boves.
Ha un patrimonio finanziario stimabile in almeno € 1.000.000,00, come dalla steSS riconosciuto all'udienza del 5 giugno 2025 e come altresì confermato dalle movimentazioni titoli sui suoi estratti di conto corrente, dalle quali, stando alla puntuale ricostruzione effettuata dall'attore, risulta che nel 2023 la ha acquistato titoli per CP_1
l'importo di € 1.040.000,00 e ne ha venduti per l'importo di €
1.001.000,00 (cfr. doc. 12 dell'attore).
Sul punto, la si è limitata a contestare genericamente CP_1 il valore probatorio del suddetto documento 12, nel quale sono state però semplicemente riportate le movimentazioni ricavabili da documentazione bancaria da eSS steSS prodotta, senza che la convenuta non solo abbia evidenziato, mediante specifica censura,
l'erroneità dei conteggi ivi effettuati, ma neppure abbia prodotto, a differenza della controparte e come espreSSmente previsto dall'art. 473 bis.12, comma 3, lett. c), c.p.c., gli estratti conto dei rapporti finanziari da quali desumere l'esatta consistenza del proprio patrimonio finanziario e, in particolare, il controvalore dei propri investimenti.
Orbene, premesso che non è sufficiente che l'ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica, essendo neceSSrio che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche
25 di 29 aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito (Cass. 29920/2022), la domanda di assegno divorzile non merita accoglimento, atteso che:
(i) il pregiudizio economico lamentato dalla si CP_1 sostanzia nel fatto che, avendo rinunciato alla carriera ospedaliera ed esercitato per quasi quarant'anni l'attività di oculista in forma ambulatoriale, si troverebbe ora ad avere una pensione notevolmente inferiore a quella percepita dal marito, che, beneficiando proprio di quella rinuncia, sarebbe invece riuscito a fare una brillante carriera ospedaliera;
(ii) la rinuncia, da parte della all'incarico a tempo CP_1 pieno presso l'SL di Reggio Emilia, effettuata nel lontano 1989, quando i coniugi avevano due figlie ancora piccole, non è stata imposta dal marito, ma è stata presa in assoluta autonomia, pur dopo un confronto in famiglia ed una riflessione personale (cfr. dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dalle parti all'udienza del 5 giugno 2025);
(iii) anche ammettendo che si sia trattato di una decisione comune, la non ha dedotto – né tantomeno provato – quali CP_1 siano stati i redditi percepiti in costanza di matrimonio dall'uno nel corso della carriera ospedaliera e dall'altra durante l'attività ambulatoriale, non potendo escludersi, anche alla luce dell'ingente patrimonio finanziario ed immobiliare accumulato dalla donna, che ella abbia per lungo tempo percepito redditi da libera professione perfino superiori a quelli del marito o comunque potuto risparmiare in misura maggiore rispetto al marito, con la conseguenza che l'eventuale sacrificio dell'aspettativa pensionistica sarebbe stato già compensato dalla formazione di tale patrimonio, costituito da numerosi ed eterogenei cespiti, di rilevante entità ed aventi attitudine all'accrescimento, come peraltro sembrerebbe suggerire proprio l'accordo a latere siglato dai coniugi al momento della separazione
26 di 29 consensuale laddove il marito ha rinunciato alla maggior parte delle somme di denaro accantonate durante il matrimonio;
(iv) all'udienza del 5 giugno 2025 la ha riconosciuto CP_1 che, nonostante l'imminente ed obbligato pensionamento con l'SL per raggiunti limiti d'età, è intenzionata a proseguire nell'attività libero professionale, sicché non è allo stato possibile prevedere se – ed eventualmente in quale misura – vi sarà una riduzione reddituale;
(v) non risulta – e, invero, neppure è mai stato specificamente dedotto – che all'eventuale sacrificio della sia conseguito CP_1 un miglioramento della condizione economico-reddituale dell'OR, che ha sempre svolto la propria attività professionale in settore ospedaliero e che, anche nel caso in cui la moglie avesse accettato l'incarico presso l'SL e non vi avesse invece rinunciato, si sarebbe comunque trovato, secondo uno sviluppo naturale e prevedibile di tale attività, a percepire una pensione di entità identica da quella ora percepita;
(vi) non risulta – come non risulterà quando l'odierna convenuta andrà in pensione – esservi uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, perché, anche escludendo il patrimonio immobiliare, di cui peraltro la convenuta non ha fornito alcuna stima neppure approssimativa,
può (e potrà contare) su entrate mensili fisse pari ad € Parte_1
6.124,00 (€ 5.674,00 per reddito netto da pensione + € 450,00 per canone di locazione), oltre ad una presumibile redditività del patrimonio mobiliare di € 180.000,00, che al tasso di rendimento del
3%, prudenziale e a basso rischio, risulta essere pari ad € 5.400,00 all'anno e dunque ad € 450,00 al mese, mentre può Controparte_1
(e potrà contare) su entrate mensili fisse pari ad € 4.800,00 (€
2.000,00 per reddito netto da pensione + € 2.800,00 per canoni di locazione), oltre alla redditività del patrimonio mobiliare di €
27 di 29 1.000.000,00, che al medesimo suddetto tasso di rendimento risulta essere pari ad € 30.000,00 all'anno e dunque ad € 2.500,00 al mese.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
5. La natura dirimente degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e baSS complessità, tenuto conto del deposito di due sole memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della mancata redazione di scritti conclusivi.
All'attore spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 110,80 (€ 98,00 per C.U. ed € 12,80 per spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con
[...] rito concordatario a Correggio (RE) in data 2 gennaio 1982 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
1982 parte 2 serie A numero 1;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. proposta da;
Controparte_1
28 di 29
4. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da
; Controparte_1
5. condanna a rifondere ad le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 110,80 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
29 di 29