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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 578/2023 R.G., avverso la sentenza n. 71/2023 del Giudice di pace di Reggio Calabria, promossa
da
- P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del Dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Parte_2
CALABRIA, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, dall'Avv. Denise Manganaro;
(appellante)
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.12.1973, ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Giuseppe Pizzi;
(appellato contumace)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 1. Con atto di citazione, notificato il 21.02.2023, l' Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 71/2023 del Giudice di Pace di
[...]
Reggio Calabria, depositata in data 18.01.2023, con cui era stata accolta la domanda proposta da così statuendo: “omissis - accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
e per l'effetto: - annulla la cartella di pagamento n. Controparte_1
09420210022782431000 di € 526,24; - compensa interamente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
L' fondava il gravame sui seguenti motivi: Parte_1
“A1) Erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non valido l'indirizzo pec dal quale è stata effettuata la notifica;
…omissis B1) Erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado per aver ritenuto nulla la cartella di pagamento…”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ammettere nel rito ed accogliere nella sostanza il presente appello;
2) Ritenere e dichiarare che la sentenza
n. 71/23, emessa dal giudice di Pace di Reggio Calabria, è errata per non aver ritenuto
regolare e/o legittima la notifica della cartella di pagamento n. 09420210022782431000 e per l'effetto annullare e/o riformare sul punto la sentenza impugnata 3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva nell'interesse di Controparte_1
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, parte appellante precisava le conclusioni con le note in sostituzione d'udienza depositate in data 20.02.2025.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'opposizione alla cartella esattoriale proposta dal è stata accolta dal primo CP_1
giudice che ha ritenuto fondata la censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi.
La valutazione effettuata nella sentenza impugnata non è condivisibile poiché in pagina 2 di 4 contrasto con i principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella pronuncia n. 6040/2024 (la quale, a sua volta, richiama la sentenza n. 15979 del
18/05/2022 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,) la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di notificazione a mezzo PEC “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie
difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un
principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del
d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Ed ancora i giudici di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, hanno affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec “non inficia "ex
se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
In conclusione, in applicazione dei principi di diritto esposti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, non essendo emersi pregiudizi sostanziali al diritto di difesa del debitore, in riforma della sentenza appellata, deve ritenersi validamente notificata la cartella esattoriale n. 094 2021 00227824 31 000; di conseguenza, va rigettata l'opposizione proposta da (che restando contumace nel presente grado di giudizio non Controparte_1
ha riproposto i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella decisione del primo giudice).
pagina 3 di 4 3. Per quanto attiene al governo delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio,
in considerazione delle sopravvenute pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla questione trattata e del diverso orientamento seguito dall'Ufficio del primo giudice, esse si compensano per metà.
Per la parte non compensata le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore dell' , in Parte_1
applicazione dei parametri vigenti, tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e, per il presente grado di giudizio, della contumacia della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n.
71/2023 del Giudice di pace di Reggio Calabria, depositata in data 18.01.2023, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 71/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, rigetta il ricorso proposto da avverso Controparte_1
la cartella esattoriale n. 094 2021 00227824 31 000;
b) compensa per la metà le spese di lite relative al doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, che, in tale ridotta misura, si liquida in complessivi € 300,00 per compensi
[...]
(di cui € 200,00 in relazione al giudizio di secondo grado), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 578/2023 R.G., avverso la sentenza n. 71/2023 del Giudice di pace di Reggio Calabria, promossa
da
- P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del Dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Parte_2
CALABRIA, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, dall'Avv. Denise Manganaro;
(appellante)
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.12.1973, ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Giuseppe Pizzi;
(appellato contumace)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 1. Con atto di citazione, notificato il 21.02.2023, l' Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 71/2023 del Giudice di Pace di
[...]
Reggio Calabria, depositata in data 18.01.2023, con cui era stata accolta la domanda proposta da così statuendo: “omissis - accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
e per l'effetto: - annulla la cartella di pagamento n. Controparte_1
09420210022782431000 di € 526,24; - compensa interamente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
L' fondava il gravame sui seguenti motivi: Parte_1
“A1) Erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non valido l'indirizzo pec dal quale è stata effettuata la notifica;
…omissis B1) Erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado per aver ritenuto nulla la cartella di pagamento…”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ammettere nel rito ed accogliere nella sostanza il presente appello;
2) Ritenere e dichiarare che la sentenza
n. 71/23, emessa dal giudice di Pace di Reggio Calabria, è errata per non aver ritenuto
regolare e/o legittima la notifica della cartella di pagamento n. 09420210022782431000 e per l'effetto annullare e/o riformare sul punto la sentenza impugnata 3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva nell'interesse di Controparte_1
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, parte appellante precisava le conclusioni con le note in sostituzione d'udienza depositate in data 20.02.2025.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'opposizione alla cartella esattoriale proposta dal è stata accolta dal primo CP_1
giudice che ha ritenuto fondata la censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi.
La valutazione effettuata nella sentenza impugnata non è condivisibile poiché in pagina 2 di 4 contrasto con i principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella pronuncia n. 6040/2024 (la quale, a sua volta, richiama la sentenza n. 15979 del
18/05/2022 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,) la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di notificazione a mezzo PEC “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie
difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un
principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del
d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Ed ancora i giudici di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, hanno affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec “non inficia "ex
se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
In conclusione, in applicazione dei principi di diritto esposti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, non essendo emersi pregiudizi sostanziali al diritto di difesa del debitore, in riforma della sentenza appellata, deve ritenersi validamente notificata la cartella esattoriale n. 094 2021 00227824 31 000; di conseguenza, va rigettata l'opposizione proposta da (che restando contumace nel presente grado di giudizio non Controparte_1
ha riproposto i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella decisione del primo giudice).
pagina 3 di 4 3. Per quanto attiene al governo delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio,
in considerazione delle sopravvenute pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla questione trattata e del diverso orientamento seguito dall'Ufficio del primo giudice, esse si compensano per metà.
Per la parte non compensata le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore dell' , in Parte_1
applicazione dei parametri vigenti, tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e, per il presente grado di giudizio, della contumacia della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n.
71/2023 del Giudice di pace di Reggio Calabria, depositata in data 18.01.2023, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 71/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, rigetta il ricorso proposto da avverso Controparte_1
la cartella esattoriale n. 094 2021 00227824 31 000;
b) compensa per la metà le spese di lite relative al doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, che, in tale ridotta misura, si liquida in complessivi € 300,00 per compensi
[...]
(di cui € 200,00 in relazione al giudizio di secondo grado), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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